N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 1997

                                N.  60
  Ordinanza emessa il 20 settembre 1997 dal tribunale  di  Padova  nei
 procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra  la  S.I.P.A. s.r.l.   e
 l'associazione Fucentina ed altra
 Arbitrato - Controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione
    degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e
    vendita di prodotti agricoli (nella specie: patate) -  Devoluzione
    al  giudizio  di un collegio arbitrale - Obbligatorieta' - Lesione
    del  diritto  di  azione  -  Incidenza  sul  diritto  alla  tutela
    giurisdizionale   dinanzi  agli  organi  giudiziari  ordinari,  in
    relazione al principio  secondo  cui  sono  ammesse  deroghe  alla
    giurisdizione  statale  solo  per  concorde volonta' delle parti -
    Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn.  488/1991  e
    49/1994.
 (Legge 16 marzo 1988, n. 88, art. 11).
 (Cost., artt. 24, primo comma, e 102, primo comma).
(GU n.7 del 18-2-1998 )
                     IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza di costituzionalita' nella
 causa civile iscritta a ruolo il 3 febbraio 1996 al n.  463/96  r.g.,
 promossa  dalla  Sipa  s.r.l.,  attrice,  con il proc. e dom. avv. G.
 Gollin  con  studio  in  Padova,  via  S.  Biagio   n.   15,   contro
 l'Associazione  Fucentina,  convenuta,  con  il  prov. e dom. avv. G.
 Moscon con studio in Padova, via R. Rinaldi n. 24  e  la  Montepaschi
 Factor s.p.a., convenuta, contumace, oggetto: risoluzione  contratto.
   La  seconda  iscritta  a ruolo in data 10 maggio 1996 al n. 1885/96
 r.g., promossa dalla Sipa s.r.l., attrice con il proc.  e  dom.  avv.
 G.  Gollin  con  studio  in  Padova,  via  S.  Biagio  n.  15  contro
 l'Associazione Fucentina, convenuta, con il  prov.  e  dom.  avv.  G.
 Moscon  con  studio in Padova, via R. Rinaldi n. 24, e la Montepaschi
 Factor s.p.a., convenuta, contumace, oggetto: risoluzione contratto.
   Con separati procedimenti poi riuniti la Sipa s.r.l., in  forza  di
 un  contratto  6  giugno  1995 per la fornitura di 1200 tonnellate di
 patate adatte alla trasformazione industriale,  convenne  innanzi  al
 tribunale  di  Padova  la  venditrice Fucentina A.P.P. - Associazione
 produttori di patate di  Avezzano,  nonche'  la  cessionaria  per  il
 prezzo  Montepaschi Factor s.p.a. in quanto il prodotto era marcito e
 se ne dovette disporre la distruzione  totale.  In  contumacia  della
 Montepaschi,  la  Fucentina  eccepi'  tra  l'altro  che  l'intercorso
 contratto espressamente richiamava l'accordo  interprofessionale  per
 le  patate  concluso  presso  il  Ministero  per le risorse agricole,
 alimentari e forestali in data 2 giugno 1995, secondo i dettami della
 legge  16  marzo  1988,  n.  88.    Poiche'  l'art.  10  dell'uno  in
 conformita'   all'art.   11   dell'altra  prevedevano  che  eventuali
 controversie  dovessero  essere  rimesse  ad  un  apposito   collegio
 arbitrale,  ne  sarebbe  venuta  meno  la  competenza  dell'autorita'
 giudiziaria adita. Contestata la  tesi  dalla  societa'  attrice,  la
 complessita'  di  questo e di altri problemi propedeutici suggerirono
 la spedizione della causa a sentenza,  discutendosi  da  entrambe  le
 parti  nelle  rispettive  memorie  conclusionali  della  legittimita'
 costituzionale della norma citata.
   Questo problema  e'  preliminare,  rilevante  ed  assorbente.  Dice
 infatti  l'art.  11  della  legge  16  marzo  1988,  n.  88:  "Per la
 risoluzione  di  controversie  che  riguardino  l'interpretazione   o
 l'esecuzione  degli  accordi  interprofessionali  o  dei contratti di
 coltivazione e vendita, le parti  si  rimettono  al  giudizio  di  un
 collegio  arbitrale  formato da tre membri dei quali due scelti dalle
 parti, nell'ambito dei membri del Comitato di cui  all'art.  9  della
 legge  8  novembre  1986, n. 752 ed il terzo di comune accordo tra le
 stesse parti, o, in mancanza, dal Ministro dell'agricoltura  e  delle
 foreste".
   La  struttura  rigida  del  testo impone di definire tale arbitrato
 come necessario, per cui questo ufficio non potrebbe procedere oltre,
 salvo fondatamente dubitare  della  legittimita'  costituzionale  del
 precetto  stesso - ai sensi degli artt. 24, primo comma, e 102, primo
 comma, della Costituzione - con le conseguenze di rito. E' il caso di
 specie.
   La questione non e' nuova. Gia' con sentenza  14  luglio  1977,  n.
 177  la  Corte costituzionale ebbe a scrivere che, se la Costituzione
 garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in  giudizio  per  la
 tutela  dei  propri  diritti ed   interessi legittimi, ne deriva che,
 fuori delle ipotesi previste dall'art. 103 della  Costituzione,  tale
 diritto  deve  potersi  esercitare  dinanzi  agli  organi  giudiziari
 ordinari.   Solo la  libera  scelta  dei  soggetti  puo'  legittimare
 l'arbitrato,
  ma  tale  non  puo'  essere quella imposta da una legge ordinaria o,
 piu' genericamente, da una qualsiasi volonta'  autoritativa.
   La statutizione venne piu' volte ribadita (puo' citarsi ad es.   C.
 cost. 27 dicembre 1991, n. 488), sino alla recente decisione espressa
 con  la  sentenza  23 febbraio 1994, n. 49, ove leggesi di nuovo: "La
 semplice constatazione che una  norma  determina  necessariamente  la
 esclusione della competenza delle autorita' giurisdizionali ordinarie
 rispetto  a  tutta una serie di controversie, e pertanto incide sulla
 giurisdizione,  in  senso  negativo,  e'  piu'  che   sufficiente   a
 dimostrare la illegittimita' costituzionale di essa".
   Devesi  pertanto  disporre la remissione degli atti per il giudizio
 di legittimita'.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e  segg.  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87
 dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 16  marzo  1988,
 n.  88  per  contrasto  con  gli  artt. 24, primo comma, e 102, primo
 comma, della Costituzione;
   Sospende il presente  giudizio  sino  alla  pronuncia  della  Corte
 costituzionale;
   Dispone  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
 Senato della Repubblica;
   Ordina  la  trasmissione  alla  Corte costituzionale degli atti del
 procedimento e della presente ordinanza, unitamente alla prova  delle
 notifiche e delle comunicazioni sopra indicate.
     Padova, addi' 20 settembre 1997
                           Il giudice: Rizzo
 98C0112