N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 1997
N. 60 Ordinanza emessa il 20 settembre 1997 dal tribunale di Padova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la S.I.P.A. s.r.l. e l'associazione Fucentina ed altra Arbitrato - Controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli (nella specie: patate) - Devoluzione al giudizio di un collegio arbitrale - Obbligatorieta' - Lesione del diritto di azione - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale dinanzi agli organi giudiziari ordinari, in relazione al principio secondo cui sono ammesse deroghe alla giurisdizione statale solo per concorde volonta' delle parti - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 488/1991 e 49/1994. (Legge 16 marzo 1988, n. 88, art. 11). (Cost., artt. 24, primo comma, e 102, primo comma).(GU n.7 del 18-2-1998 )
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE Ha pronunciato la seguente ordinanza di costituzionalita' nella causa civile iscritta a ruolo il 3 febbraio 1996 al n. 463/96 r.g., promossa dalla Sipa s.r.l., attrice, con il proc. e dom. avv. G. Gollin con studio in Padova, via S. Biagio n. 15, contro l'Associazione Fucentina, convenuta, con il prov. e dom. avv. G. Moscon con studio in Padova, via R. Rinaldi n. 24 e la Montepaschi Factor s.p.a., convenuta, contumace, oggetto: risoluzione contratto. La seconda iscritta a ruolo in data 10 maggio 1996 al n. 1885/96 r.g., promossa dalla Sipa s.r.l., attrice con il proc. e dom. avv. G. Gollin con studio in Padova, via S. Biagio n. 15 contro l'Associazione Fucentina, convenuta, con il prov. e dom. avv. G. Moscon con studio in Padova, via R. Rinaldi n. 24, e la Montepaschi Factor s.p.a., convenuta, contumace, oggetto: risoluzione contratto. Con separati procedimenti poi riuniti la Sipa s.r.l., in forza di un contratto 6 giugno 1995 per la fornitura di 1200 tonnellate di patate adatte alla trasformazione industriale, convenne innanzi al tribunale di Padova la venditrice Fucentina A.P.P. - Associazione produttori di patate di Avezzano, nonche' la cessionaria per il prezzo Montepaschi Factor s.p.a. in quanto il prodotto era marcito e se ne dovette disporre la distruzione totale. In contumacia della Montepaschi, la Fucentina eccepi' tra l'altro che l'intercorso contratto espressamente richiamava l'accordo interprofessionale per le patate concluso presso il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali in data 2 giugno 1995, secondo i dettami della legge 16 marzo 1988, n. 88. Poiche' l'art. 10 dell'uno in conformita' all'art. 11 dell'altra prevedevano che eventuali controversie dovessero essere rimesse ad un apposito collegio arbitrale, ne sarebbe venuta meno la competenza dell'autorita' giudiziaria adita. Contestata la tesi dalla societa' attrice, la complessita' di questo e di altri problemi propedeutici suggerirono la spedizione della causa a sentenza, discutendosi da entrambe le parti nelle rispettive memorie conclusionali della legittimita' costituzionale della norma citata. Questo problema e' preliminare, rilevante ed assorbente. Dice infatti l'art. 11 della legge 16 marzo 1988, n. 88: "Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti, nell'ambito dei membri del Comitato di cui all'art. 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752 ed il terzo di comune accordo tra le stesse parti, o, in mancanza, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste". La struttura rigida del testo impone di definire tale arbitrato come necessario, per cui questo ufficio non potrebbe procedere oltre, salvo fondatamente dubitare della legittimita' costituzionale del precetto stesso - ai sensi degli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione - con le conseguenze di rito. E' il caso di specie. La questione non e' nuova. Gia' con sentenza 14 luglio 1977, n. 177 la Corte costituzionale ebbe a scrivere che, se la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, ne deriva che, fuori delle ipotesi previste dall'art. 103 della Costituzione, tale diritto deve potersi esercitare dinanzi agli organi giudiziari ordinari. Solo la libera scelta dei soggetti puo' legittimare l'arbitrato, ma tale non puo' essere quella imposta da una legge ordinaria o, piu' genericamente, da una qualsiasi volonta' autoritativa. La statutizione venne piu' volte ribadita (puo' citarsi ad es. C. cost. 27 dicembre 1991, n. 488), sino alla recente decisione espressa con la sentenza 23 febbraio 1994, n. 49, ove leggesi di nuovo: "La semplice constatazione che una norma determina necessariamente la esclusione della competenza delle autorita' giurisdizionali ordinarie rispetto a tutta una serie di controversie, e pertanto incide sulla giurisdizione, in senso negativo, e' piu' che sufficiente a dimostrare la illegittimita' costituzionale di essa". Devesi pertanto disporre la remissione degli atti per il giudizio di legittimita'.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 16 marzo 1988, n. 88 per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione; Sospende il presente giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle notifiche e delle comunicazioni sopra indicate. Padova, addi' 20 settembre 1997 Il giudice: Rizzo 98C0112