N. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 1997- 20 gennaio 1998
N. 61 Ordinanza emessa il 7 luglio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 gennaio 1998) dal tribunale di Fermo nel procedimento civile vertente tra l'INPS e Capparuccia Angela Maria ed altri Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183). (Cost., art. 24).(GU n.7 del 18-2-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento n. 65/C promosso dall'INPS nei confronti di Capparuccia Angela Maria + 11, oggetto: appello avverso la sentenza n. 251 del 9 novembre/18 dicembre 1995 del pretore di Fermo; Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 4 luglio 1997; Ritenuto che il giudizio sul riconoscimento del diritto degli appellati ad ottenere la pensione di reversibilita' in base alle previsioini della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993; Ritenuto che i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedono una peculiare disciplina in materia di pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 ed in ordine al riconoscimento del diritto a tale pagamento; Ritenuto altresi' che il comma 183 dell'articolo citato prevede che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avente ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto"; Ritenuto che tale ultima previsione appare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto vanifica il diritto costituzionalmente garantito di agire a tutela dei propri diritti, precludendo la possibilita' di far verificare giudizialmente la sussistenza dei requisiti individuati per l'accertamento del diritto azionato e la fondatezza delle eccezioni opposte dall'Istituto al riconoscimento del diritto stesso; Ritenuto infatti che la norma e' inserita in un sistema che rimette ad una fase puramente amministrativa la valutazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto, al di fuori di ogni possibile controllo giudiziale; Ritenuto che la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662 appare, oltre che non manifestamente infondata per le motivazioni sopra esposte, anche rilevante nel giudizio in corso in quanto, prescindendo dalla dichiarazione di incostituzionalita', il tribunale sarebbe tenuto, in applicazione della norma, a dichiarare d'ufficio la estinzione del giudizio con compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662 in riferimento all'art. 24 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento mandando alla cancelleria per i relativi adempimenti. Fermo, addi' 7 luglio 1997 Il presidente: (firma illeggibile) 98C0113