N. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 1997- 20 gennaio 1998

                                 N. 61
  Ordinanza   emessa   il   7   luglio   1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  20  gennaio  1998)  dal  tribunale  di  Fermo  nel
 procedimento civile vertente tra l'INPS e Capparuccia Angela Maria ed
 altri
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento
    dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di  titoli  di
    Stato  -  Estinzione  dei giudizi pendenti alla data di entrata in
    vigore della  normativa  impugnata  -  Incidenza  sul  diritto  di
    azione.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).
 (Cost., art. 24).
(GU n.7 del 18-2-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza  visti  gli  atti  del
 procedimento n. 65/C promosso dall'INPS nei confronti di  Capparuccia
 Angela  Maria + 11, oggetto: appello avverso la sentenza n. 251 del 9
 novembre/18 dicembre 1995 del pretore di Fermo;
   Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza  del  4  luglio
 1997;
   Ritenuto  che  il  giudizio  sul  riconoscimento  del diritto degli
 appellati ad ottenere la pensione  di  reversibilita'  in  base  alle
 previsioini della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993;
   Ritenuto  che i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
 1996, n.  662  prevedono  una  peculiare  disciplina  in  materia  di
 pagamento   delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  sui
 trattamenti   pensionistici   erogati   dagli   enti    previdenziali
 interessati  in  conseguenza  dell'applicazione  delle sentenze della
 Corte costituzionale   nn.  495/1993  e  240/1994  ed  in  ordine  al
 riconoscimento del diritto a tale pagamento;
   Ritenuto altresi' che il comma 183 dell'articolo citato prevede che
 "i  giudizi  pendenti  alla  data di entrata in vigore della presente
 legge avente ad oggetto le questioni di cui ai commi 181  e  182  del
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle  spese  tra  le  parti.  I  provvedimenti giudiziari non ancora
 passati in giudicato restano privi di effetto";
   Ritenuto che tale ultima previsione appare in contrasto con  l'art.
 24    della    Costituzione    in    quanto   vanifica   il   diritto
 costituzionalmente garantito di agire a tutela  dei  propri  diritti,
 precludendo  la  possibilita'  di  far  verificare  giudizialmente la
 sussistenza dei requisiti individuati per l'accertamento del  diritto
 azionato  e  la  fondatezza  delle eccezioni opposte dall'Istituto al
 riconoscimento del diritto stesso;
   Ritenuto infatti che la norma e' inserita in un sistema che rimette
 ad una fase puramente amministrativa la valutazione  dei  presupposti
 per  il  riconoscimento  del  diritto,  al di fuori di ogni possibile
 controllo giudiziale;
   Ritenuto   che   la   questione  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  1, comma 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662 appare, oltre
 che non manifestamente infondata per le  motivazioni  sopra  esposte,
 anche  rilevante  nel giudizio in corso in quanto, prescindendo dalla
 dichiarazione di incostituzionalita', il tribunale sarebbe tenuto, in
 applicazione della norma, a dichiarare d'ufficio  la  estinzione  del
 giudizio con compensazione delle spese tra le parti.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante
 e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662
 in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento mandando alla cancelleria per i relativi adempimenti.
     Fermo, addi' 7 luglio 1997
                   Il presidente: (firma illeggibile)
 98C0113