N. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1997

                                 N. 64
  Ordinanza  emessa  il  29  ottobre 1997 dal tribunale amministrativo
 regionale per il Lazio sul  ricorso  proposto  da  Caputo  Annachiara
 contro l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" ed altro
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministero della pubblica istruzione del potere di definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione dell'accesso alle scuole di  specializzazione  ed
    ai   corsi  universitari  compresi  quelli  a  "numero  chiuso"  -
    Violazione del  principio  della  riserva  di  legge  relativa  in
    materia  di  accesso  all'istruzione  universitaria, in assenza di
    previa determinazione  di  precetti  limitativi  della  normazione
    secondaria o di previa determinazione delle linee essenziali della
    disciplina  stessa  -  Riferimento alla giurisprudenza della Corte
    costituzionale circa la riserva relativa di legge.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.7 del 18-2-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del
 29 ottobre 1997, visto il ricorso n. 12449/1997  reg. gen.,  proposto
 da  Caputo  Annachiara,  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Federico
 Carella ed elettivamente domiciliata  presso  il  medesimo  in  Roma,
 piazzale  Clodio  n.  12;  contro l'Universita' degli studi di Napoli
 "Federico II", in persona del rettore pro-tempore,  ed  il  Ministero
 dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in
 persona   del   Ministro   pro-tempore,   rappresentati   e    difesi
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato e per legge domiciliati presso
 la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento del
 bando di cui al decreto rettorale 31 luglio  1997,  n.  3243,  e  del
 provvedimento  con  cui l'Universita' degli studi di Napoli "Federico
 II",  facolta'  di  medicina  veterinaria,  ha  previsto  per  l'anno
 accademico 1997-98 un numero pari a 130+8 di iscrizioni, previo esame
 di  ammissione, nonche' di tutti gli atti universitari e ministeriali
 connessi;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Alla   camera  di  consiglio  del  29  ottobre  1997,  relatore  il
 magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati
 nel relativo verbale;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                            Fatto e diritto
   I - Con il ricorso all'esame della sezione la ricorrente investe  i
 provvedimenti  specificati in epigrafe nella parte in cui determinano
 la  preclusione  dell'accesso  al  corso  di   laurea   in   medicina
 veterinaria,  a  cui la medesima aspira ad essere iscritta per l'anno
 accademico 1997- 98, e ne chiede, in via incidentale, la  sospensione
 dell'esecuzione:   su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata
 a decidere.
   Trattasi di corso per il quale l'amministrazione,  attraverso  atti
 regolamentari  e  di  attuazione,  ha imposto consistenti limitazioni
 nelle iscrizioni.
   L'agire dell'ammistrazione - in particolare il d.m. 21 luglio 1997,
 n.  245  ("Regolamento  recante  norme  in  materia  di  accessi alla
 istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento")  -
 trova  dichiaratamente  supporto normativo nell'art. 9, quarto comma,
 della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato  dall'art.  17,
 comma  116,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad
 un  atto  emanato  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica  il  potere di determinare la limitazione
 degli accessi di cui trattasi.
   Ed  invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta   modifica,
 stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del CUN, i
 criteri  generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di
 specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali
 l'atto  emanato  dal   Ministro   preveda   una   limitazione   delle
 iscrizioni".
   La  sezione  dubita  della legittimita' costituzionale della norma;
 pertanto, ritiene di dover sollevare d'ufficio la relativa  questione
 di  costituzionalita'  per  contrasto  col principio della riserva di
 legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.
   II - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da un  lato,  sembra  incontrovertibile  che  la  tutela  cui  mira
 l'azione  intrapresa  discende,  nella  specie,  solo dalla eventuale
 eliminazione  dalla  realta'  giuridica   della   disposizione   che,
 conferendo  il  detto potere all'amministrazione consente alla stessa
 di porre limitazioni alle immatricolazioni e, di  qui,  impedisce  la
 soddisfazione  dell'interesse,  dedotto in giudizio dalla ricorrente,
 all'iscrizione al menzionato corso universitario senza  sottomissione
 a procedure selettive.
   Dall'altro,  la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita'  in  ordine  alla norma precitata, che costituisce,
 allo stato, la  fonte  del  potere  esercitato  dall'amministrazione,
 preclude  al  Collegio  una  pronuncia,  sia pure in sede di sommaria
 delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa  azionata,
 non  potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della
 Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.
   III - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene la sezione che, in materia di  accesso  agli  studi,  anche
 universitari,  sussista  in  base  agli  artt.  33  e 34, una riserva
 relativa di legge, con la  conseguenza  che,  in  mancanza  di  norme
 legislative  che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto dei
 caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere  di  stabilire
 limitazioni  alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i
 provvedimenti regolamentari o  di  attuazione  che  tali  limitazioni
 prevedano.
   La  configurabilita',  nella  materia,  di  una riserva relativa di
 legge costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del  giudice
 amministrativo  (in tal senso, Tar Lazio, III sez., 3 aprile 1996, n.
 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; Tar Toscana, I sezione,  24  aprile
 1997, n. 78; Tar Veneto, I sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, I sez., 13
 giugno 1997, n. 1015; Tar Liguria, I sez., 21 marzo 1995, n. 197).
   Ed  invero,  e'  l'art.  33,  secondo  comma,  della Costituzione a
 stabilire espressamente che "1a Repubblica detta  le  norme  generali
 sull'istruzione  e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado",
 nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo  comma,
 che  sancisce  che  "la  scuola  e' aperta a tutti" (e che ha trovato
 attuazione, per le Universita', con la legge  11  dicembre  1969,  n.
 910).
   E  laddove  il  legislatore  ha  ritenuto di introdurre limitazioni
 all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,   direttamente   (basti
 ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che,
 in  ordine  all'iscrizione  al primo anno degli Istituti superiori di
 educazione  fisica,  prevede  un  numero  di  posti  determinati   da
 assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 legge 21 luglio 1961,
 n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a
 determinate  facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65,
 per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante  concorso
 per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere
 alla  p.a.  nell'ambito,  peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si
 riferisce, ad es., all'art.  38 legge 14 agosto  1982,  n.  590,  con
 cui,  al  fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea,
 si e'  attribuito  all'amministrazione  universitaria  il  potere  di
 determinare,  peraltro  con espressa limitazione temporale - ai primi
 sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea  -  il
 numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene,  la  previsione costituzionale di riserva relativa di legge
 per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario  di
 demandare  ad  altre  fonti sottoordinate la disciplina della materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria  possa essere integrato da atti di normazione secondaria che
 lo rendano meglio aderente alla multiforme  realta'  socio-economica,
 ma  cio'  e'  possibile  solo  previa  determinazione di una serie di
 precetti idonei ad indirizzare e vincolare la  normazione  secondaria
 entro  confini  ben  delineati  o,  quantomeno, previa determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In proposito, e' costante l'insegnamento del  giudice  delle  leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa pubblica
 amministrazione,  ma  sussistano  nella  previsione   legislativa   -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati   criteri"   (Corte   cost.   5   febbraio  1986,  n.  34  e
 giurisprudenza ivi richiamata: sentenze nn. 4, 30 e 122 del 1957;  70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 de1 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se  cio'  e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto comma, legge
 n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non  sembra
 esente da precitati profili di incostituzionalita'.
   La  norma,  invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il
 potere di determinare la  limitazione  degli  accessi  all'istruzione
 universitaria,  e  cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle
 linee essenziali della disciplina - pur vertendo in  materia  coperta
 da  riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso,
 con l'ausilio  di  altro  organo  dell'Amministrazione  (C.U.N.),  la
 stessa  definizione  dei  "criteri  generali  per la regolamentazione
 dell'accesso ... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del   principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di  meccanismi
 di  produzione  giuridica non conformi al dettato costituzionale, del
 principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt.
 33 e 34 della Costituzione.
   IV  -  Per  le  considerazioni  che  precedono, va conseguentemente
 sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
 quarto  comma  cit., per contrasto col principio costituzionale della
 riserva  relativa  di  legge  nonche'  gli  artt.  33  e   34   della
 Costituzione.
   Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio  ai
 sensi  dell'art.    23,  legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                               P. Q. M.
   Il tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sezione  III,
 dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  9,  quarto  comma,  legge  19
 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge
 15  maggio  1997,  n.  127,  in relazione al principio costituzionale
 della riserva di legge nonche' agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997.
                          Il presidente: Cossu
                                                L'estensore: Dell'Utri
 98C0116