N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 1997

                                 N. 71
  Ordinanza emessa il  16  dicembre  1997  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Casadei Maria
 Ambiente  (Tutela  dell')  -  Rifiuti  pericolosi  - Violazione degli
    obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri  obbligatori  e
    dei formulari - Lamenata depenalizzazione - Eccesso di delega.
 (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52).
 (Cost., art. 76).
(GU n.8 del 25-2-1998 )
                              IL PRETORE
   Letti  gli  atti  del procedimento relativo a Casadei Maria, rileva
 quanto segue.
   La prevenuta e' stata tratta  a giudizio per rispondere,  oltreche'
 del  reato di cui agli artt. 16 e 26 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 915/1982, dei reati di omessa tenuto  e/o  compilazione
 dei  registri  di  carico  e  scarico  relativi  ai rifiuti e mancata
 comunicazione nei termini di legge alle  autorita'  competenti  della
 quantita'  e  qualita'  dei  rifiuti  tossici in questione prodotti e
 smaltiti nell'anno, sanzionati all'epoca della emissione del  decreto
 di  citazione  a  giudizio  dagli  artt.  3,  terzo e quinto comma, e
 9-octies del decreto-legge n.  397/1988.  Tali  norme  incriminatrici
 trovavano  la  loro  ragion  d'essere  nella  esigenza  di  garantire
 attraverso la comminazione di sanzioni penali un  accurato  controllo
 sulla  natura  e quantita' dei rifiuti tossico-nocivi, finalizzato ad
 assicurare  l'adozione  delle  opportune  cautele  per  la  legittima
 gestione  delle  suddette sostanze o oggetti destinati all'abbandono,
 dalla fase della raccolta alla fase residuale dello smaltimento delle
 stesse.
   Ebbene, a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 5
 febbraio 1997 e nella specie dell'art. 52 del citato testo  normativo
 i  comportamenti  omissivi  sopra  delineati  configurano attualmente
 soltanto illeciti di natura amministrativa.
   Tale sopravvenuta  depenalizzazione  ad  avviso  di  questo  Organo
 giudicante  si  pone in contrasto con il dettato costituzionale ed in
 particolare con gli artt. 76 e 77 Cost. in quanto non rispondente  ai
 principi  e  criteri  direttivi determinati dalla legge delega del 22
 febbraio 1994, n. 146 contenente disposizioni per l'adempimento degli
 obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
 europee.
   Invero,  l'art. 2, lettera d) primo periodo, della sopra richiamata
 legge delega infatti fa espressamente  salva  la  applicazione  delle
 norme  penali vigenti (deve intendersi ovviamente all'epoca della sua
 emanazione), stabilendo poi che  soltanto  "ove  sia  necessario"  (e
 quindi  esclusivamente  nella  situazione di vuoto normativo) saranno
 previste sanzioni amministrative e  penali  per  le  infrazioni  alle
 disposizioni    dei    decreti    legislativi    delegati.    Risulta
 conseguentemente configurabile  uno  sconfinamento  del  Governo  dai
 limiti   delle  direttive  impartitegli  dal  Parlamento  laddove  ha
 previsto  come   illecito   amministrativo   all'art.   52,   decreto
 legislativo n. 22/1997 un comportamento gia' penalmente sanzionato al
 momento della emanazione della legge delega del 1994.
   In  secondo  luogo,  ad  avviso di questo pretore, il citato art. 2
 della legge da ultimo richiamata sempre alla lettera d) evidenzia  un
 ulteriore   motivo   di   contrasto   della   norma   sospettata   di
 incostituzionalita' con gli artt. 77  e  76  Cost.  statuendo  quanto
 segue:  "Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente dell'ammenda
 fino a L. 20.000.000 e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste
 in via alternativa o congiunta, solo nei casi in  cui  le  infrazioni
 ledano  o  espongano  a  pericolo interessi generali dell'ordinamento
 interno  del  tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge
 24 novembre 1981, n.  689...".  Orbene  non  puo'  dubitarsi  che  la
 predetta  normativa  in materia di tenuta e compilazione del registro
 di carico e scarico nel caso in cui venga  disattesa  contribuisca  a
 determinare  la lesione o quanto meno la esposizione a pericolo di un
 interesse generale  dell'ordinamento  interno  che  e'  quello  della
 tutela  dell'ambiente  inteso  "come  un  bene  unitario  distinto ed
 autonomo dai beni che lo compongono". In realta' la ottemperanza agli
 obblighi, apparentemente solo formali, inerenti ai predetti registri,
 si pone come fondamentale presupposto nella prospettiva del controllo
 e della corretta gestione di quelle sostanze che per  caratteristiche
 di  tossicita'  e  nocivita'  possono  cagionare se non adeguatamente
 classificate  e  trattate,  seri   danni   ambientali.   Tali   norme
 costituiscono  quindi  il necessario prodromo della repressione degli
 abusi in materia ambientale.
   Occorre sottolineare inoltre che  il  richiamo  fatto  dall'art.  2
 della  legge  del  1994 agli artt. 34 e 35 della legge n. 689/1981, a
 soli  fini  esemplificativi   (la   legge   delega   recita   infatti
 testualmente "interessi generali... del tipo di quelli tutelati dagli
 artt.  34  e  35  della  legge  24  novembre 1981, n. 689"), non puo'
 ovviamente ritenersi preclusivo della individuazione  in  quell'ampio
 concetto  ("interessi generali") delineato dal legislatore delegante,
 delle  disposizioni  normative  in  materia   di   "registrazioni   e
 comunicazioni  concernenti  i rifiuti" dettate sicuramente a garanzia
 del  preminente  interesse  dell'ordinamento  interno   alla   tutela
 dell'ambiente.
   Appare infine utile sottolineare, seppur ad avviso di questo Organo
 giudicante  il  rilievo  che  segue  travalica  da  quello  che e' il
 sommario giudizio di rilevanza e  non  manifesta  infondatezza  della
 questione, che la eventuale pronunzia di incostituzionalita' da parte
 del  "giudice  delle  leggi"  non configurerebbe quel provvedimento a
 carattere additivo che la Consulta, in forza  di  una  giurisprudenza
 consolidata, ritiene eccedente dall'ambito dei propri poteri.
   In  realta'  l'intervento  richiesto  alla Corte costituzionale non
 implicherebbe, nell'ipotesi di dichiarazione di  incostituzionalita',
 la creazione di un precetto penale o l'ampliamento di una fattispecie
 penale gia' definita, ma determinerebbe soltanto la caducazione della
 norma  in  contrasto  con  la carta costituzionale con la conseguente
 reviviscenza del precetto previgente o comunque  con  il  conseguente
 spianamento  della  strada al legislatore per riformulare il predetto
 precetto sulla base dei confini gia' delineati dal  Parlamento  nella
 legge delega.
   Alla  luce  di  quanto  sopra  evidenziato appare pertanto a questo
 pretore non manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  52,  decreto  legislativo  n. 222/1997 per
 contrasto con l'art. 76 Cost.
   La questione si appalesa poi rilevante in quanto  il  giudizio  non
 puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della stessa.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 1 marzo 1953, n. 87;
   Sospende il processo relativo a Casadei Maria e ordina la immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che la presente ordinanza letta all'udienza sia notificata
 a cura della cancelleria al presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata al presidente delle due Camere del parlamento.
     Roma, addi' 16 dicembre 1997
                         Il pretore: Salvatore
 98C0123