N. 20 ORDINANZA 12 - 18 febbraio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Ambiente  (Tutela  dell') - Inquinamento - Trattamento sanzionatorio
 penale - Disciplina derogatoria stabilita in  favore  degli  scarichi
 dei  frantoi oleari - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza
 della questione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 11 novembre 1996, n. 574, artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4).
 
 (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, 41 e 41, secondo comma).
 
(GU n.9 del 4-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo CHIEPPA,     prof. Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,      avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 3, 8 e 10,
 commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove  norme
 in  materia  di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e
 di scarichi dei frantoi oleari), promossi con ordinanze emesse il  16
 dicembre  1996  dal  pretore  di  Terni  ed il 3 dicembre 1996 (n.  3
 ordinanze) dal pretore di Pescara, rispettivamente  iscritte  ai  nn.
 93,  207,  208  e  209 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  11  e  18,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1997;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 10  dicembre  1997  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto  che  con  ordinanza emessa il 16 dicembre 1996 (reg. ord.
 n. 93 del 1997) nel corso di  un  procedimento  penale  promosso  per
 essere  stato effettuato lo scarico di reflui di molitura delle olive
 provenienti da un frantoio, senza autorizzazione e superando i limiti
 di accettabilita' previsti dalle apposite tabelle, in  violazione  di
 norme  per  la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 21, primo e
 terzo comma, della  legge  10  maggio  1976,  n.  319,  e  successive
 modificazioni), il pretore di Terni ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  3,  9, secondo comma, 32 e 41 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma  1,  della  legge  11
 novembre  1996,  n.  574  (Nuove  norme  in  materia di utilizzazione
 agronomica delle acque di  vegetazione  e  di  scarichi  dei  frantoi
 oleari);
     che   la  disposizione  denunciata  prevede  che  l'utilizzazione
 agronomica delle acque di  vegetazione  residuate  dalla  lavorazione
 meccanica  delle  olive  che  non  hanno subito alcun trattamento ne'
 ricevuto alcun additivo, ad eccezione delle acque per  la  diluizione
 delle  paste  o  per  la  lavatura degli impianti, non e' subordinata
 all'osservanza da  parte  dell'interessato  delle  prescrizioni,  dei
 limiti  e  degli  indici  di  accettabilita'  previsti dalla legge 10
 maggio 1976, n.  319, e successive modificazioni;
     che il giudice rimettente, condividendo le richieste del pubblico
 ministero,  ritiene  che  la  disciplina  espressamente   derogatoria
 stabilita  in favore degli scarichi dei frantoi oleari dalla legge n.
 574 del 1996, rispetto a quella stabilita dalla legge n. 319 del 1976
 per tutti gli altri scarichi  da  insediamenti  produttivi,  dovrebbe
 portare  al  proscioglimento  dell'imputato, trattandosi di fatti non
 piu' previsti dalla legge come reato o espressamente  dichiarati  non
 punibili.  Tuttavia  la  stessa  disciplina  derogatoria,  isolando i
 frantoi dalla disciplina generale, determinerebbe un  trattamento  di
 favore  che  non  sarebbe giustificato dalla minore pericolosita' per
 l'ambiente o dalla ridotta potenzialita' inquinante dello scarico, ma
 sarebbe fondato esclusivamente sulla qualifica del soggetto  titolare
 dello  scarico  terminale;  sicche'  sarebbe  violato  l'art. 3 della
 Costituzione, per la disparita' di trattamento  rispetto  alle  altre
 categorie  di  insediamenti  produttivi  ed al sistema complessivo di
 tutela  ambientale,  il  quale  prevede  sanzioni   penali,   e   non
 amministrative,   per   la   violazione  da  parte  dei  titolari  di
 insediamenti     produttivi     delle     prescrizioni      contenute
 nell'autorizzazione allo scarico;
     che,   ad   avviso  dello  stesso  giudice  rimettente,  l'omessa
 previsione di un regime di autorizzazione e di  sanzioni  penali  per
 l'utilizzazione agronomica degli scarichi da frantoi oleari, rendendo
 di  fatto  difficoltoso ogni controllo ed intervento penale, potrebbe
 portare  a  danni  per  l'ambiente  naturale,  e  sarebbe  quindi  in
 contrasto con l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, che tutela
 il  paesaggio,  inteso  come ambiente naturale, e con l'art. 32 della
 Costituzione, che tutela la  salute  e  la  salubrita'  dell'ambiente
 naturale ed urbano;
     che  la  regressione  del  regime  di  sanzioni  per gli scarichi
 provenienti da frantoi favorirebbe chi, inquinando, viola la legge  e
 penalizzerebbe nella concorrenza tra imprese, in contrasto con l'art.
 41   della   Costituzione,   le   aziende   di  settori  paralleli  o
 equiparabili, per incidenza  inquinante  degli  scarichi,  che  hanno
 affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle
 esigenze di tutela ambientale;
     che   il   pretore   di   Terni   ha  presente  che,  secondo  la
 giurisprudenza costituzionale, il principio di stretta legalita'  dei
 reati  e  delle  pene  preclude  questioni  volte  ad  introdurre,  o
 reintrodurre, figure di reato ed aggravamenti di pena; ma ritiene che
 il giudizio di legittimita' costituzionale sarebbe, in  questo  caso,
 diretto  solo  a  valutare se il nuovo regime di favore sia o meno in
 contrasto con disposizioni  costituzionali,  essendo  poi  del  tutto
 secondario  ed  automatico  l'effetto  di ripristino della disciplina
 precedente;
     che con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 3  dicembre
 1996 (reg. ord. nn. 207, 208 e 209 del 1997) nel corso di altrettanti
 procedimenti  penali  nei  quali  era  stata contestata la violazione
 della legge n. 319 del 1976 in  relazione  allo  scarico  di  frantoi
 oleari, considerati insediamenti produttivi, il pretore di Pescara ha
 sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41,
 secondo  comma,  della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'
 costituzionale  degli artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
 11 novembre 1996, n. 574;
     che   le  disposizioni  denunciate  prevedono:  la  comunicazione
 preventiva, al sindaco del comune in  cui  sono  ubicati  i  terreni,
 dell'utilizzazione  agronomica  delle acque di vegetazione unitamente
 ad  una  relazione  tecnica   sulle   caratteristiche   dell'ambiente
 ricevitore  (art.  3);  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  lo
 spandimento senza preventiva comunicazione, realizzato  in  modo  non
 corretto, oltre i limiti di accettabilita' previsti o su categorie di
 terreni  sui  quali  e'  vietato (art. 8); l'utilizzazione agronomica
 delle acque di  vegetazione,  non  subordinata  all'osservanza  delle
 prescrizioni,  dei  limiti  e degli indici di accettabilita' previsti
 dalle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge n. 319
 del 1976); la sanatoria  degli  effetti  prodottisi  e  dei  rapporti
 giuridici  sorti sulla base di alcuni decreti-legge in materia, tutti
 non convertiti, nonche' la non punibilita' per i fatti  commessi,  in
 violazione  della legge n. 319 del 1976, prima dell'entrata in vigore
 della legge n. 574 del  1996,  se  l'interessato  ha  adempiuto  agli
 obblighi  in  precedenza  previsti (dal d.-l. 26 gennaio 1987, n. 10,
 convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1987, n. 119) per
 il recapito sul suolo degli scarichi degli impianti di molitura i cui
 reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle  olive  e
 dall'utilizzo  di  acque  per  la  diluizione  delle  paste  e per la
 lavatura degli impianti (art. 10);
     che anche il pretore di Pescara ritiene di  dover  pervenire,  in
 base  alla  nuova  disciplina  relativa alla utilizzazione agronomica
 delle acque di vegetazione e  di  scarichi  dei  frantoi  oleari,  al
 proscioglimento   degli  imputati,  trattandosi  di  fatti  non  piu'
 previsti dalla  legge  come  reato  o  espressamente  dichiarati  non
 punibili;  ma  lo  stesso  giudice  considera  il  sistema  normativo
 assolutamente squilibrato e tale  da  introdurre,  senza  ragionevole
 giustificazione,  una  evidente  disparita'  di  trattamento  tra gli
 scarichi   provenienti   da    insediamenti    produttivi.    Inoltre
 l'eliminazione,  per  i  titolari degli scarichi provenienti dai soli
 frantoi oleari, degli obblighi previsti dalla legge n. 319 del 1976 e
 delle correlative sanzioni per condotte che  danneggiano  l'ambiente,
 violerebbe  il  diritto  ad  un  ambiente  salubre  e  priverebbe  di
 effettiva tutela penale un bene ed un diritto fondamentali (artt.  9,
 secondo  comma,  e 32 Cost.). Infine vi potrebbe essere contrasto con
 il principio che  impone  all'iniziativa  economica  privata  di  non
 svolgersi  in  contrasto  con  l'utilita'  sociale  (art. 41, secondo
 comma, Cost.);
     che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili;
   Considerato  che  tutti  i  dubbi  di  legittimita'  costituzionale
 investono la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque  di
 vegetazione  e degli scarichi dei frantoi oleari, dettata dalla legge
 11 novembre 1996,  n.  574,  e  sono  prospettati  in  riferimento  a
 parametri   costituzionali  in  gran  parte  coincidenti,  sicche'  i
 relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi  con  unica
 pronuncia;
     che  le  imputazioni, per le quali procedono i pretori di Terni e
 di  Pescara,  riguardano  scarichi  provenienti  da  frantoi   oleari
 effettuati in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi
 prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1996;
     che   la  nuova  disciplina  amministrativa  per  l'utilizzazione
 agronomica delle acque di vegetazione provenienti dagli scarichi  dei
 frantoi  oleari  e  le sanzioni per il loro spandimento (artt. 3, 8 e
 10, commi 1 e 2, della legge n. 574 del 1996)  non  riguardano  fatti
 anteriori  all'entrata  in  vigore  delle  nuove norme, delle quali i
 giudici  rimettenti  non  devono  fare  applicazione,   sicche',   in
 riferimento   ad  esse,  le  questioni  incidentali  di  legittimita'
 costituzionale non sono rilevanti nei giudizi principali;
     che  riguarda,  invece,  fatti   commessi   in   data   anteriore
 all'entrata  in  vigore  della  nuova disciplina, soltanto l'art. 10,
 commi 3 e 4, della legge n. 574 del 1996,  che  dispone  che  restano
 validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi
 gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base  di
 una  serie  di  decreti-legge decaduti, a partire dal d.-l. 29 aprile
 1995, n. 140, che hanno disciplinato lo  smaltimento  sul  suolo  dei
 reflui  provenienti  da impianti di molitura delle olive (comma 3), e
 la non punibilita', a determinate condizioni, di coloro  che  abbiano
 in  precedenza  adempiuto agli obblighi previsti dal d.-l. 26 gennaio
 1987, n. 10, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  24  marzo
 1987, n. 119 (comma 4);
     che  nelle  ordinanze  del  pretore  di Pescara, che sollevano la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 3  e  4,
 della  legge  n.  574  del  1996,  manca  l'esposizione del fatto che
 chiarisca se ricorrano, nei giudizi principali,  le  condizioni  alle
 quali  la  legge  subordina  la  causa  di  non  punibilita'  per  le
 violazioni della legge n. 319 del 1976, commesse prima della  entrata
 in vigore della legge n. 574 del 1996; come pure manca la motivazione
 sulla  rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della
 norma  che  fa  salvi  gli  effetti   prodottisi   sulla   base   dei
 decreti-legge decaduti;
     che,    pertanto,   le   questioni   devono   essere   dichiarate
 manifestamente inammissibili;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi
 1,  2,  3  e  4, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in
 materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione  e  di
 scarichi  dei  frantoi  oleari), sollevate, in riferimento agli artt.
 3,  9,  secondo  comma,  32,  41  -  e  41,  secondo  comma  -  della
 Costituzione,  dai  pretori  di  Terni  e di Pescara con le ordinanze
 indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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