N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1998
N. 99 Ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal giudice istruttore del tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Jellici Giuliano ed altri e l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Provincia di Trento - Assegnazione degli alloggi - Revoca per superamento da parte dei nuclei familiari dei beneficiari dei limiti di reddito da fabbricati convenzionali - Irragionevolezza e disparita' di trattamento rispetto agli altri cittadini per i quali vige il principio della revoca degli alloggi solo per il superamento dei limiti di reddito annuo complessivo - Incidenza sui principi di tutela della famiglia e del risparmio per l'accesso alla casa di abitazione - Eccedenza dai limiti della competenza provinciale. (Legge provincia Trento 13 novembre 1992, n. 21, art. 27, lett. b), in relazione alla legge provincia Trento 13 novembre 1992, n. 21, art. 4, lett. e)). (Cost., artt. 3, 31 e 47; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8).(GU n.9 del 4-3-1998 )
IL TRlBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 393 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 1996, promossa da Jellici Giuliano, Partel Giancarlo, Delladio Giuliano e Dellantonio Giancarlo, rappresentati e difesi dall'avv. Enzo Paiar ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Trento, via Grazioli n. 106, attori, contro l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa rappresentato e difeso dall'avv. Mario Casari ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Trento, via S. Francesco n. 10, convenuto, avente per oggetto: revoca assegnazione alloggio di edilizia pubblica. Fatto e diritto Con atto di citazione notificato il 15 marzo 1996 Jellici Giuliano, Partel Giancarlo, Delladio Giuliano e Dellantonio Giancarlo convenivano in giudizio davanti all'intestato tribunale l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA) esponendo: che occupavano alloggi dell'edilizia pubblica in forza di contratti di locazione semplice, divenuti successivamente contratti di locazione con patto di futura vendita (ad eccezione di Dellantonio il cui rapporto era rimasto di locazione semplice); che con nota di data 18 maggio 1995 il Comprensorio della Valle di Fiemme aveva comunicato agli attori la revoca dell'assegnazione degli alloggi a motivo del superamento, da parte dei rispettivi nuclei familiari, del limite di reddito da fabbricati stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale attuativa dell'art. 4, lett. e), della legge provinciale n. 21/1992; che il ricorso gerarchico alla competente Commissione provinciale era stato respinto e conseguentemente l'ITEA aveva intimato il rilascio degli alloggi; che gli attori, titolari di posizioni di diritto soggettivo, non avevano la disponibilita' di altri alloggi idonei alle esigenze dei rispettivi nuclei familiari e che, nei casi di Jellici e Partel, il superamento dei limiti di reddito era derivato esclusivamente dall'aggiornamento delle rendite catastali non avendo gli stessi acquisito, in costanza di rapporto, ulteriori immobili rispetto a quelli posseduti all'atto dell'assegnazione degli alloggi; che le disposizioni provinciali applicate in occasione della revoca degli alloggi violavano i principi stabiliti dalle norme costituzionali e dallo Statuto di autonomia perche' introducevano una causa di decadenza dall'assegnazione (il superamento dei limiti di reddito fondiari figurativi) non prevista dalla omologa disposizione statale (art. 17 della legge n. 1035/1972) contenente l'unica causa di decadenza del sopravvenuto superamento del limite di reddito effettivo; che inoltre essendo stati stipulati dei contratti di locazione con patto di futura vendita (escluso quello di Dellantonio) si era in presenza sostanzialmente di contratti preliminari di compravendita tanto che le parti si erano impegnate a perfezionare il trasferimento degli immobili dopo il pagamento dell'ultima rata del canone: da cio' si poteva ricavare che non era possibile sottoporre a revisione ed a verifica della persistenza dei requisiti di reddito i rapporti contrattuali degli attori. Chiedevano pertanto gli attori in via preliminare che fosse ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione e nel merito che fosse accertata l'efficacia dei contratti in corso con il diritto degli stessi alla occupazione degli immobili. In via subordinata chiedevano che, nel caso di legittimita' della revoca dell'assegnazione degli alloggi, fosse riconosciuto il loro diritto al rimborso delle spese sostenute per miglioramenti degli immobili e delle maggiori somme versate insieme con il canone di locazione per il riscatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituendosi in giudizio l'ITEA rilevava preliminarmente che gli attori potevano eventualmente vantare posizioni di interesse legittimo tanto che loro stessi avevano impugnato i provvedimenti di revoca davanti al tribunale amministrativo regionale. Nel merito deduceva che l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia pubblica doveva permanere nel corso del rapporto locativo in applicazione delle diosposizioni normative in materia; cio' rispondeva a precise finalita' pubblicistiche, essendo possibile riservare tale beneficio soltanto ai soggetti effettivamente bisognosi e impossibilitati a risolvere autonomamente il problema della casa. Alla prima udienza di trattazione il giudice istruttore sentiva le parti. Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta dal giudice istruttore in decisione dopo l'udienza di discussione del 25 novembre 1997. Relativamente all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ITEA ci si limita a rilevare in questa sede che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (al quale questo giudice aderisce), nel caso di controversie afferenti la revoca degli alloggi gia' assegnati si discute di posizioni di diritto soggettivo onde deve affermarsi la cognizione del giudice ordinario (Cass. SU 14 giugno 1994 n. 5778; Cass. SU 27 novembre 1995 n. 12242; Cons. Stato 30 marzo 1994 n. 191). Pertanto nella fattispecie in esame la giurisdizione spetta al giudice adito. Nel merito si rileva che i provvedimenti di revoca dell'assegnazione in locazione (semplice o con patto di futura vendita) agli attori degli alloggi di edilizia pubblica sono stati motivati dal superamento, da parte dei nuclei familiari dei beneficiari, dei limiti di reddito da fabbricati convenzionali stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale; cio' in applicazione del disposto dell'art. 27 della l.pr. 13 novembre 1992 n. 21, che disciplina le condizioni di permanenza negli alloggi da parte degli assegnatari. L'art. 4, lett. e), della stessa legge prevede, quale autonomo requisito per l'assegnazione degli alloggi pubblici, la non titolarita' in capo al nucleo familiare del richiedente di altri fabbricati o di quote anche ideali di altri alloggi che consentano un reddito da fabbricati convenzionale superiore a quello determinato con provvedimento della g.p. La norma assume rilievo nella presente causa perche' risulta espressamente richiamata dal citato art. 27 anche ai fini della permanenza degli assegnatari negli alloggi pubblici. Ritiene questo giudice che si debba fondatamente dubitare della legittimita' costituzionale delle citate disposizioni normative nella parte in cui prevedono la revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica a causa del superamento, da parte del nucleo familiare, dei limiti di reddito da fabbricati convenzionale, anche riferito a quote ideali di altri immobili, a prescindere dalla titolarita' di un alloggio idoneo alle esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario. Contrasta infatti con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione, inteso quale manifesta incongruenza del contenuto delle disposizioni normative rispetto ai fini da conseguire, che in sede di revisione delle assegnazioni venga attribuito rilievo in via autonoma alla persistenza del requisito del reddito figurativo da fabbricati (riferito anche a quote immobiliari indivise) anche se non ne derivi contemporaneamente il superamento del limite massimo del reddito complessivo (che si individua quale distinto requisito ai sensi della lett. c) dell'art. 4 della legge provinciale n. 21/1992) e a prescindere dall'esistenza di altro adeguato alloggio. Cio' pare fondatamente comportare un'ingiustificata lesione della posizione del soggetto che, ritenuto in possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio ITEA, subisce successivamente la revoca pur non avendo superato il reddito del suo nucleo familiare il limite massimo complessivo stabilito e pur non avendo la disponibilita' di altra idonea abitazione. Pare infatti incongruo, rispetto alle finalita' delle disposizioni in materia di edilizia pubblica, prevedere la revoca unicamente in conseguenza del fatto che l'assegnatario ha superato il limite massimo previsto con una delle componenti dei suoi redditi (quello da fabbricati) anche se cio' derivi dalla sommatoria dei redditi di quote indivise e pur in assenza delle condizioni sopra evidenziate. Si rileva che la normativa statale in materia (art. 17 della legge 30 dicembre 1972 n. 1035) non contempla tra le ipotesi di revoca dell'assegnazione degli alloggi pubblici il venir meno del requisito del reddito da fabbricati previsto dalla lett. c) dell'art. 2 della stessa legge attribuendo rilievo solo al sopravvenuto superamento dei limiti di reddito annuo complessivo. Sotto questo profilo, pur vertendosi in materia per la quale vi e' competenza legislativa primaria della provincia di Trento (art. 8 n. 10, dello Statuto di autonomia), si puo' prospettare un'ingiustificata disparita' di trattamento dei cittadini residenti nel territorio provinciale rispetto a quelli del resto dello Stato con la conseguente violazione dei principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione. Per le medesime ragioni si ravvisano dubbi di legittimita' in relazione agli artt. 31 e 47 della Costituzione che rispettivamente tutelano le esigenze della famiglia ed agevolano l'accesso all'abitazione per i meno abbienti. La prospettata irragionevolezza delle disposizioni provinciali in applicazione si accentua e diviene piu' marcata in relazione alla situazione, in cui concretamente si trovano i convenuti Jellici Giuliano e Partel Giancarlo, di perdita del requisito di cui alla lett. e) della legge provinciale n. 21/1992 senza che, nel corso del rapporto, gli assegnatari abbiano conseguito alcun incremento patrimoniale essendo rimasti titolari delle medesime realta' possedute all'atto della assegnazione; il superamento dei limiti di reddito e' derivato esclusivamente per effetto dei meccanismi di aggiornamento delle rendite catastali. Pare illogico ed in contrasto con i principi stabiliti dalle norme costituzionali richiamate che l'assegnazione degli alloggi venga revocata in assenza di mutamenti della consistenza delle proprieta' immobiliari degli assegnatari e senza che questi ultimi abbiano conseguito, in ultima analisi, un incremento di ricchezza. La questione di legittimita' costituzionale che si intende sollevare, oltre a risultare non manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte, e' rilevante ai fini della decisione della presente causa atteso si discute della revoca dell'assegnazione disposta in applicazione delle disposizioni sottoposte al vaglio del giudice delle leggi.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, lett. b) della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 nella parte in cui richiama l'art. 4, lett. e), della stessa legge per contrasto con gli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione e 8 dello Statuto speciale approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670; Sospende il giudizio in corso e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia trasmessa unitamente agli atti di causa alla Corte costituzionale, notificata alle parti ed al presidente della Giunta provinciale, nonche' comunicata al presidente del Consiglio provinciale. Cosi' deciso in Trento, li' 15 gennaio 1998. Il giudice: Erlicher 98C0172