N. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 1997
N. 111 Ordinanza emessa il 12 dicembre 1997 dal tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Ferrari Luciana e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza - Pensioni INPS - Gestione commercianti - Determinazione della pensione di anzianita' in caso di contribuzione mista (obbligatoria e volontaria), della quota relativa al periodo di lavoro dipendente sulla base della contribuzione volontaria - Mancata previsione del calcolo della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria se piu' favorevole all'assicurato - Irrazionale determinazione del trattamento pensionistico con contribuzione mista rispetto al pensionato con sola contribuzione obbligatoria - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 428/1992. (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma).(GU n.10 del 11-3-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1253 r.g.a.c. per l'anno 1996 promossa con ricorso depositato in data 6 agosto 1996 da Ferrari Luciana, coi procc. e domm. avv.ti Sergio Genoversi e Maria Claudia Frignani, appellante, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale - sede di Mantova, col proc. e dom. avv. Angelo di Mauro, appellato. Con ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c. depositato in data 25 luglio 1995 Ferrari Luciana nata l'11 dicembre 1936 esponeva: 1) di essere titolare della pensione di anzianita' n. 36022484 cat. VO/COM con decorrenza 1 ottobre 1990; di aver lavorato alle dipendenze di aziende industriali dal 1953 al 1973 con qualifica finale di "intermedio" e stipendio di circa L. 170.000 e di avere iniziato dal 1975 una attivita' commerciale (impresa familiare); 2) di avere provveduto dal 27 ottobre 1973 al 30 dicembre 1985 alla contribuzione volontaria ancorche' contemporaneamente iscritta nella gestione esercenti commerciali; 3) che in data 12 ottobre 1992 la sede I.N.P.S. di Mantova aveva provveduto a riliquidare detta pensione diretta considerando nel calcolo anche la contribuzione volontaria; 4) che - in considerazione del fatto che il computo dei contributi volontari anziche' della sola contribuzione obbligatoria portava alla liquidazione di un trattamento pensionistico sfavorevole - in data 21 dicembre 1993 aveva proposto ricorso all'I.N.P.S. chiedendo la riliquidazione della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria; 5) che l'I.N.P.S. in data 16 giugno 1994 aveva respinto la domanda; 6) che avverso la suddetta reiezione era stato proposto in data 12 settembre 1994 ricorso al comitato provinciale I.N.P.S. di Mantova senza ricevere alcuna risposta. Cio' premesso Ferrari Luciana, richiamata la sentenza 10 novembre 1992, n. 428 della Corte costituzionale, chiedeva che, previo riconoscimento del diritto al ricalcolo della predetta pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria, l'I.N.P.S. venisse condannato alla corresponsione delle somme a lei spettanti con interessi legali e rivalutazione monetaria. Resisteva l'I.N.P.S. che concludeva per il rigetto della domanda. In particolare l'I.N.P.S. evidenziava che la sentenza della Corte costituzionale n. 428/1992 non poteva essere utilmente invocata dalla ricorrente atteso che si riferiva alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti mentre la Ferrari era titolare di pensione VO/COM cioe' di pensione liquidatale quale esercente attivita' commerciale essendo questa l'attivita' da essa svolta fino al pensionamento. Con sentenza in data 14 maggio 1996 (n. 85/1996 reg. Sent.) il pretore di Mantova quale giudice del lavoro respingeva il ricorso presentato da Ferrari Luciana nei confronti dell'I.N.P.S. e dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio. In particolare il pretore rilevava che il principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 428/1992 - sentenza con cui era stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 297/1982 nella parte in cui "non consente al titolare di pensione di anzianita' di ottenere dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile per vecchiaia il ricalcolo della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora esso determini un risultato piu' favorevole per l'assicurato" - non era applicabile nel caso di specie in quanto la ricorrente non aveva raggiunto l'eta' pensionabile (60 anni) all'epoca della maturazione del diritto alla pensione di anzianita' ne' l'aveva raggiunta alla data della decisione. Avverso tale sentenza proponeva appello Ferrari Luciana censurando la decisione pretorile nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile il principio di cui alla sentenza n. 428/1992 della Corte costituzionale e sollevando - per il caso in cui anche in grado di appello non si ritenesse applicabile tale principio - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 297/1982 per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non prevede che in caso di pensione di anzianita' liquidata dalla gestione commercianti sulla base di una contribuzione mista la quota relativa al periodo di lavoro dipendente debba essere calcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti a un risultato piu' favorevole per l'assicurato. Cio' premesso, il tribunale ritiene che, come sostenuto dall'I.N.P.S., la sentenza n. 428/1992 della Corte costituzionale non possa trovare applicazione nella fattispecie in esame che riguarda, a differenza di quella esaminata dalla Corte, quella di pensione liquidata alla Ferrari quale esercente attivita' commerciale. In quel caso l'ambito di applicazione della norma censurata era limitato alle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Nel caso di specie la ricorrente e' titolare di pensione VO/COM cioe' di pensione liquidabile quale esercente attivita' commerciale. Si deve quindi affrontare la questione, sollevata in via subordinata dall'appellante, di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 297/1982 per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione come prospettata. Alla luce della disposta c.t.u. la questione appare rilevante e non manifestamente infondata. Come risulta dalla espletata c.t.u. la pensione di anzianita' della Ferrari e' stata liquidata a norma dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 sommando la quota della pensione calcolata a sensi dell'art. 5 della stessa legge a quella calcolata con le norme sulla assicurazione obbligatoria, La quota di pensione relativa alla assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (art. 16, comma 1, lett. b), della legge n. 233/1990) e' stata calcolata tenendo conto della contribuzione volontaria. In base al calcolo eseguito dall'I.N.P.S. tenendo conto dei contributi volontari la pensione della Ferrari e' stata inizialmente di L. 437.258 e attualmente e' L. 737.333. Nel caso in cui, per la quota riferita all'assicurazione generale obbligatoria, si fossero considerati i soli contributi obbligatori la pensione della Ferrari sarebbe stata inizialmente di L. 664.470 ed attualmente di L. 1.047.267. Il risultato a cui conduce, nel computo della quota di pensione relativa al periodo di lavoro dipendente, l'applicazione dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 297/1982 appare irrazionale e ingiustificato alla luce degli artt. 3 e 38 della Costituzione. Invero la contribuzione volontaria non puo' determinare una riduzione dell'importo maturato essendo irragionevole che a un maggiore apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Vista l'istanza formulata dalla difesa di parte ricorrente dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. 297 in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che in caso di pensione di anzianita' liquidata dalla gestione commercianti sulla base di contribuzione mista la quota relativa al periodo di lavoro dipendente debba essere calcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti a un risultato piu' favorevole per l'assicurato; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni. Mantova, addi' 12 dicembre 1997 Il presidente: Molinaro Il giudice est.: Gibelli 98C0185