N. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 1997

                                N. 111
  Ordinanza  emessa  il  12 dicembre 1997 dal tribunale di Mantova nel
 procedimento civile vertente tra Ferrari Luciana e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza - Pensioni INPS  -  Gestione  commercianti  -
    Determinazione   della   pensione   di   anzianita'   in  caso  di
    contribuzione  mista  (obbligatoria  e  volontaria),  della  quota
    relativa   al  periodo  di  lavoro  dipendente  sulla  base  della
    contribuzione volontaria - Mancata previsione  del  calcolo  della
    pensione  sulla base della sola contribuzione obbligatoria se piu'
    favorevole  all'assicurato  -   Irrazionale   determinazione   del
    trattamento    pensionistico  con  contribuzione mista rispetto al
    pensionato con sola contribuzione obbligatoria -  Incidenza  sulla
    garanzia  previdenziale  -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte
    costituzionale n. 428/1992.
 (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma).
(GU n.10 del 11-3-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di
 appello iscritta al n. 1253 r.g.a.c. per  l'anno  1996  promossa  con
 ricorso  depositato  in  data  6  agosto 1996 da Ferrari Luciana, coi
 procc. e domm. avv.ti Sergio  Genoversi  e  Maria  Claudia  Frignani,
 appellante,  contro  l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza
 sociale - sede di Mantova, col proc. e dom.  avv.  Angelo  di  Mauro,
 appellato.
   Con  ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c. depositato in data 25 luglio
 1995 Ferrari Luciana nata l'11 dicembre 1936 esponeva:
     1) di essere titolare della pensione di  anzianita'  n.  36022484
 cat.  VO/COM  con  decorrenza  1  ottobre 1990; di aver lavorato alle
 dipendenze di aziende industriali dal  1953  al  1973  con  qualifica
 finale  di  "intermedio"  e  stipendio di circa L. 170.000 e di avere
 iniziato dal 1975 una attivita' commerciale (impresa familiare);
     2) di avere provveduto dal 27 ottobre 1973 al  30  dicembre  1985
 alla  contribuzione  volontaria ancorche' contemporaneamente iscritta
 nella gestione esercenti commerciali;
     3) che in data 12 ottobre 1992 la sede I.N.P.S. di Mantova  aveva
 provveduto  a  riliquidare  detta  pensione  diretta considerando nel
 calcolo anche la contribuzione volontaria;
     4)  che  -  in  considerazione  del  fatto  che  il  computo  dei
 contributi  volontari  anziche' della sola contribuzione obbligatoria
 portava alla liquidazione di un trattamento pensionistico sfavorevole
 - in data  21  dicembre  1993  aveva  proposto  ricorso  all'I.N.P.S.
 chiedendo  la  riliquidazione  della  pensione  sulla base della sola
 contribuzione obbligatoria;
     5) che l'I.N.P.S. in  data  16  giugno  1994  aveva  respinto  la
 domanda;
     6)  che  avverso la suddetta reiezione era stato proposto in data
 12 settembre 1994 ricorso al comitato provinciale I.N.P.S. di Mantova
 senza ricevere alcuna risposta.
   Cio' premesso Ferrari Luciana, richiamata la sentenza  10  novembre
 1992,  n.  428  della  Corte  costituzionale,  chiedeva  che,  previo
 riconoscimento del diritto al ricalcolo della predetta pensione sulla
 base  della  sola  contribuzione  obbligatoria,  l'I.N.P.S.   venisse
 condannato  alla  corresponsione  delle  somme  a  lei  spettanti con
 interessi legali e rivalutazione monetaria.
   Resisteva l'I.N.P.S. che concludeva per il rigetto  della  domanda.
 In  particolare  l'I.N.P.S.  evidenziava  che la sentenza della Corte
 costituzionale n. 428/1992 non poteva essere utilmente invocata dalla
 ricorrente  atteso  che  si   riferiva   alle   pensioni   a   carico
 dell'assicurazione  generale  obbligatoria  dei lavoratori dipendenti
 mentre la Ferrari era titolare di pensione VO/COM cioe'  di  pensione
 liquidatale  quale  esercente  attivita'  commerciale  essendo questa
 l'attivita' da essa svolta fino al pensionamento.
   Con sentenza in data 14 maggio 1996  (n.  85/1996  reg.  Sent.)  il
 pretore  di  Mantova  quale  giudice del lavoro respingeva il ricorso
 presentato  da  Ferrari  Luciana  nei   confronti   dell'I.N.P.S.   e
 dichiarava  compensate  tra  le  parti  le  spese  del  giudizio.  In
 particolare il pretore rilevava  che  il  principio  enunciato  dalla
 Corte  costituzionale  con la sentenza n. 428/1992 - sentenza con cui
 era stata dichiarata la illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
 comma  ottavo,  della  legge  n.  297/1982  nella  parte  in cui "non
 consente al titolare di pensione di anzianita' di  ottenere  dopo  il
 raggiungimento  dell'eta'  pensionabile  per  vecchiaia  il ricalcolo
 della pensione  sulla  base  della  sola  contribuzione  obbligatoria
 qualora esso determini un risultato piu' favorevole per l'assicurato"
 -  non era applicabile nel caso di specie in quanto la ricorrente non
 aveva  raggiunto  l'eta'  pensionabile  (60  anni)  all'epoca   della
 maturazione  del  diritto  alla  pensione  di  anzianita' ne' l'aveva
 raggiunta alla data della decisione.
   Avverso tale sentenza proponeva appello Ferrari Luciana  censurando
 la   decisione   pretorile   nella   parte   in  cui  aveva  ritenuto
 inapplicabile il principio di cui alla  sentenza  n.  428/1992  della
 Corte costituzionale e sollevando - per il caso in cui anche in grado
 di appello non si ritenesse applicabile tale principio - questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma ottavo, della legge n.
 297/1982  per  violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione nella
 parte in cui non prevede  che  in  caso  di  pensione  di  anzianita'
 liquidata dalla gestione commercianti sulla base di una contribuzione
 mista  la quota relativa al periodo di lavoro dipendente debba essere
 calcolata sulla base della sola  contribuzione  obbligatoria  qualora
 porti a un risultato piu' favorevole per l'assicurato.
   Cio'   premesso,   il   tribunale   ritiene   che,  come  sostenuto
 dall'I.N.P.S., la sentenza n. 428/1992 della Corte costituzionale non
 possa trovare applicazione nella fattispecie in esame che riguarda, a
 differenza di  quella  esaminata  dalla  Corte,  quella  di  pensione
 liquidata alla Ferrari quale esercente attivita' commerciale.
   In  quel  caso  l'ambito  di applicazione della norma censurata era
 limitato  alle  pensioni  a  carico  della   assicurazione   generale
 obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti.  Nel  caso  di  specie  la
 ricorrente  e'  titolare  di  pensione  VO/COM  cioe'   di   pensione
 liquidabile quale esercente attivita' commerciale.
   Si   deve   quindi   affrontare  la  questione,  sollevata  in  via
 subordinata dall'appellante, di legittimita' costituzionale dell'art.
 3, comma ottavo, della legge n. 297/1982 per violazione degli artt. 3
 e 38 della Costituzione come prospettata.
   Alla luce della disposta c.t.u. la questione appare rilevante e non
 manifestamente infondata.
   Come risulta dalla espletata c.t.u. la pensione di anzianita' della
 Ferrari e' stata liquidata a norma dell'art. 16 della legge 2  agosto
 1990,  n.  233  sommando  la  quota  della pensione calcolata a sensi
 dell'art.  5 della stessa legge a quella calcolata con le norme sulla
 assicurazione  obbligatoria,  La  quota  di  pensione  relativa  alla
 assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (art.
 16,  comma  1, lett.  b), della legge n. 233/1990) e' stata calcolata
 tenendo conto della contribuzione volontaria.
   In  base  al  calcolo  eseguito  dall'I.N.P.S.  tenendo  conto  dei
 contributi  volontari la pensione della Ferrari e' stata inizialmente
 di L. 437.258 e attualmente e' L. 737.333.
   Nel caso in cui, per la quota riferita  all'assicurazione  generale
 obbligatoria, si fossero considerati i soli contributi obbligatori la
 pensione  della  Ferrari  sarebbe stata inizialmente di L. 664.470 ed
 attualmente di L. 1.047.267.
   Il risultato a cui conduce, nel computo  della  quota  di  pensione
 relativa  al  periodo  di lavoro dipendente, l'applicazione dell'art.
 3, comma  ottavo,  della  legge  n.  297/1982  appare  irrazionale  e
 ingiustificato alla luce degli artt. 3 e 38 della Costituzione.
   Invero   la  contribuzione  volontaria  non  puo'  determinare  una
 riduzione  dell'importo  maturato  essendo  irragionevole  che  a  un
 maggiore   apporto   contributivo  corrisponda  una  riduzione  della
 pensione.
                                P. Q. M.
   Visto  l'art.  134  della  Costituzione  e l'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
   Vista l'istanza formulata dalla difesa di parte ricorrente dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982,
 n. 297 in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e  secondo
 comma,  della Costituzione nella parte in cui non prevede che in caso
 di pensione di anzianita' liquidata dalla gestione commercianti sulla
 base di contribuzione mista la quota relativa al  periodo  di  lavoro
 dipendente debba essere calcolata sulla base della sola contribuzione
 obbligatoria  qualora  porti  a  un  risultato  piu'  favorevole  per
 l'assicurato;
   Dispone la sospensione del presente giudizio;
   Ordina alla cancelleria di  notificare  la  presente  ordinanza  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nonche'  di comunicarla ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Ordina  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla   Corte
 costituzionale  unitamente  alla prova delle avvenute notificazioni e
 comunicazioni.
     Mantova, addi' 12 dicembre 1997
                        Il presidente: Molinaro
                                              Il giudice est.: Gibelli
 98C0185