N. 34 ORDINANZA 23 - 26 febbraio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Obiezione  di  coscienza  - Possibilita' di piu' di una condanna per
 reato di obiezione di coscienza  al  servizio  militare  -  Caso  del
 militare  imputato  del reato di mancanza alla chiamata - Trattamento
 differenziato quanto alla ripetibilita' delle condanne - Carenza  del
 requisito della rilevanza in quanto la questione viene prospettata in
 via ipotetica - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, terzo comma, come sostituito
 dall'art. 2, legge 24 dicembre 1974, n. 695).
 
 (Cost.,  artt.  2,  3,  19,  21,  23,  27, terzo comma, e 52, secondo
 comma).
 
(GU n.9 del 4-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof.  Carlo  MEZZANOTTE,    avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma,
 della legge 15 dicembre 1972, n. 772  (Norme  per  il  riconoscimento
 della  obiezione  di  coscienza),  come  sostituito dall'art. 2 della
 legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli  artt.  2  e  8  della
 legge  15  dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento
 della obiezione di coscienza), promosso con  ordinanza  emessa  il  2
 aprile  1997 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale
 a carico di  Lardori  Gabriele,  iscritta  al  n.  434  del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  14  gennaio  1998  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto  che  il  Tribunale  militare  di Padova ha sollevato, con
 ordinanza del 2 aprile 1997 emessa nel corso di un  processo  penale,
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 8, terzo comma,
 della legge 15 dicembre 1972, n. 772  (Norme  per  il  riconoscimento
 della  obiezione  di  coscienza),  come  sostituito dall'art. 2 della
 legge 24 dicembre 1974, n.695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge
 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il  riconoscimento  della
 obiezione  di coscienza), in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23,
 27, terzo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione;
     che   il   rimettente   ritiene   che   la    dichiarazione    di
 incostituzionalita'  resa  da questa Corte, con la sentenza n. 43 del
 1997, sul terzo comma dell'art. 8, nella parte in cui non esclude  la
 possibilita'  di  piu'  di  una condanna per il reato di obiezione di
 coscienza al servizio  militare  previsto  dal  secondo  comma  dello
 stesso  articolo, debba essere ora estesa anche al caso sottoposto al
 suo giudizio, concernente un militare imputato del reato di  mancanza
 alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace);
     che  ad  avviso  del  tribunale,  pur  nella diversita' del reato
 contestato nel  caso  di  specie  rispetto  a  quello  oggetto  della
 richiamata  sentenza,  la  ratio  del principio di tutela dei diritti
 della coscienza e dunque dell'affermata impossibilita' di ripetizione
 delle condanne dovrebbe valere, allo  stesso  modo,  in  relazione  a
 coloro  che,  avendo  manifestato  una  condotta di rifiuto dopo aver
 assunto il servizio militare, o adducendo motivi  diversi  da  quelli
 previsti  dalla  legge n. 772 del 1972 o, ancora, senza addurre alcun
 motivo, si siano resi responsabili di un reato  previsto  dal  codice
 penale militare di pace;
     che  il trattamento differenziato quanto alla ripetibilita' delle
 condanne, ammessa nei casi anzidetti ed  esclusa  in  quello  oggetto
 della  sentenza  n.  43  del  1997,  sarebbe  lesivo  degli  invocati
 princi'pi costituzionali di uguaglianza e di protezione  dei  diritti
 della  coscienza,  in particolare alla luce dell'applicabilita' della
 clausola di esonero dal servizio militare (art. 8, terzo comma, della
 legge n. 772 del 1972), una volta espiata la pena, anche alle ipotesi
 - diverse dal reato di obiezione totale al servizio - prospettate dal
 rimettente, in conseguenza della sentenza n. 442 del 1993 della Corte
 costituzionale;
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,   che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o  comunque  per
 l'infondatezza della questione;
   Considerato che il tribunale militare  rimettente  prospetta  dubbi
 sulla  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8, terzo comma, della
 legge n. 772 del 1972, in  quanto  non  esclude  la  possibilita'  di
 pronunciare  piu'  di  una  condanna  per un reato contrassegnato dal
 "rifiuto" del servizio militare  di  leva  (benche'  diverso,  per  i
 motivi  del  rifiuto stesso, o per il tempo della sua manifestazione,
 dal reato previsto nel secondo comma dell'art. 8);
     che il principio affermato nella pronuncia  n.  43  del  1997  di
 questa  Corte,  del  quale  il rimettente chiede l'estensione al caso
 anzidetto, concerne l'ipotesi in cui a una prima condanna non  faccia
 seguito,  per un motivo legalmente previsto, l'esecuzione della pena,
 venendo percio' a mancare la condizione prescritta  dal  terzo  comma
 dell'art.  8  affinche' si determini l'operativita' della clausola di
 esonero dal servizio, con ulteriore chiamata alle armi e  conseguente
 procedimento penale, nella persistenza della condotta di rifiuto;
     che,  come  risulta  dalla  stessa  ordinanza  di rimessione, nel
 giudizio principale l'imputato e' chiamato a rispondere per la  prima
 volta  del  reato  militare  di  mancanza  alla chiamata, per essersi
 sottratto  alla  prestazione  dell'obbligo   adducendo   motivi   non
 riconducibili a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 772 del 1972;
     che  nel  giudizio  a quo non puo' quindi porsi alcun problema di
 ripetizione della condanna e di ulteriore irrogazione di una pena ne'
 puo' venire in rilievo la clausola di esonero dal servizio  contenuta
 nella  norma  impugnata,  che presuppone, evidentemente, che sia gia'
 stata resa una prima pronuncia giudiziale sul reato;
     che pertanto la questione, prospettata in via ipotetica in  vista
 di  una  evenienza  futura,  e'  priva del necessario requisito della
 rilevanza (v. sentenza n. 242 del  1994)  e  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15
 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di
 coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974,
 n.695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15  dicembre  1972,  n.
 772,   recante   norme  per  il  riconoscimento  della  obiezione  di
 coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,  19,  21,  23,
 27,  terzo  comma,  e  52,  secondo  comma,  della  Costituzione, dal
 tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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