N. 36 ORDINANZA 23 - 26 febbraio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte   in   genere   -  Dichiarazione  congiunta  dei  redditi  -
 Accertamento in rettifica - Notifica al solo marito  -  Notifica  del
 solo  avviso di mora alla moglie - Discrezionalita' legislativa (vedi
 sentenza n.  184/1989 e ordinanza n. 4/1998) - Possibilita' di tutela
 dei propri diritti per la moglie coobbligata in  solido  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.9 del 4-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  17, quarto
 comma, della  legge  13  aprile  1977,  n.  114  (Modificazioni  alla
 disciplina  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi
 con due ordinanze  emesse  il  21  otto-bre  1988  dalla  Commissione
 tributaria di secondo grado di Genova sui ricorsi proposti da Velardi
 Ivana   contro   l'Ufficio  distrettuale  delle  imposte  dirette  di
 Sampierdarena iscritte ai nn. 549 e 596 del registro ordinanze 1997 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  nn.  37  e  39,
 prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  14  gennaio  1998  il  giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto  che  nel  corso  di  due  giudizi  di appello avverso due
 decisioni della Commissione tributaria di primo grado di  Genova,  la
 Commissione  tributaria  di secondo grado di Genova, con ordinanze di
 analogo contenuto emesse il 21 ottobre 1988, ha  sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  17,  quarto comma, della
 legge  13  aprile  1977,  n.  114  (Modificazioni   alla   disciplina
 dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche), in relazione agli
 artt. 3 e 24 della Costituzione;
     che le decisioni impugnate dinanzi  alla  Commissione  rimettente
 avevano dichiarato inammissibili per tardivita' i ricorsi proposti da
 una  contribuente  per  l'annullamento  di  avvisi di accertamento in
 rettifica  dei  suoi  redditi  notificati  solo   al   marito   della
 ricorrente;
     che,  secondo  la  Commissione  rimettente,  la  norma censurata,
 disponendo che nel caso di dichiarazione  congiunta  dei  redditi  da
 parte  di  coniugi  non  legalmente  ed effettivamente separati, "gli
 accertamenti in rettifica  sono  effettuati  a  nome  di  entrambi  i
 coniugi e notificati al solo marito", sarebbe lesiva del principio di
 eguaglianza  dei  coniugi,  per  la  disparita' di trattamento tra il
 marito, destinatario della  notifica  degli  atti  impositivi,  e  la
 moglie,  destinataria  della  notifica  del  solo  avviso  di mora; e
 sarebbe  altresi'  lesiva  del  diritto  di  difesa   della   moglie,
 coobbligata  in solido, in quanto non destinataria della notifica dei
 pregressi atti impositivi;
     che nel giudizio promosso con ordinanza rubricata al n.  549  del
 registro  ordinanze  del  1997,  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della
 questione;
   Considerato   che  i  giudizi,  pendenti  tra  le  stesse  parti  e
 riguardanti la stessa questione devono essere riuniti;
     che, in ordine alla questione sollevata,  questa  Corte  ha  gia'
 affermato  che  la  dichiarazione  congiunta  dei redditi rappresenta
 l'esercizio di una facolta' dei contribuenti con i conseguenti  oneri
 e  vantaggi ad essa connessi e che, pertanto, la relativa disciplina,
 anche    procedimentale,    risulta    riservata    all'apprezzamento
 discrezionale  del  legislatore (sentenza n. 184 del 1989 e ordinanza
 n. 4 del 1998);
     che,  pertanto,  deve  escludersi  la  illegittimita',  sotto  il
 profilo   della   violazione  dell'art.  3  Cost.,  della  denunciata
 disposizione,  che,  nell'evidente  intento  di   semplificazione   e
 snellezza del procedimento tributario, prevede la notificazione degli
 atti impositivi al marito;
     che,  in  ordine alla asserita violazione dell'art. 24 Cost., non
 sussiste alcuna valida ragione per discostarsi dalla  interpretazione
 adeguatrice della denunciata disposizione prospettata da questa Corte
 nella citata sentenza n. 184 del 1989;
     che,  secondo  siffatta interpretazione, deve ritenersi garantita
 dal vigente  ordinamento  alla  moglie,  coobbligata  in  solido,  la
 possibilita'  di  "tutelare  i  propri  diritti (...) entro i termini
 decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei  propri  confronti,
 nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a
 legale   conoscenza   della   pretesa  avanzata  dall'amministrazione
 finanziaria  in  via  solidale  e  cio',  eventualmente,  anche   per
 contestare   nel   merito   l'obbligazione  tributaria  del  coniuge,
 proponendo, attraverso l'impugnativa  dell'avviso  di  mora,  gravame
 avverso l'accertamento operato nei confronti del marito";
     che    nel   presente   giudizio   non   sono   dedotti   profili
 sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre ad un riesame  della
 questione,  che,  pertanto,  deve  essere  dichiarata  manifestamente
 infondata;
   Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, quarto  comma,
 della  legge  13  aprile  1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina
 dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche),  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione
 tributaria di secondo grado di Genova con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0209