N. 37 ORDINANZA 23 - 26 febbraio 1998

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  -  Camera  dei deputati e
 Tribunale di Milano - Opinioni espresse dall'on. Boato nei  confronti
 del  magistrato  dott.  Guido Salvini - Legittimazione delle parti al
 conflitto - Ammissibilita'.
 
(GU n.9 del 4-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato promosso dal tribunale di  Milano,  prima  sezione
 civile,  nei  confronti  della  Camera  dei deputati, sorto a seguito
 della delibera della Camera dei deputati del 20 marzo  1997,  con  la
 quale e' stata dichiarata l'insindacabilita', ai sensi dell'art.  68,
 primo    comma,   della   Costituzione,   delle   opinioni   espresse
 dall'onorevole Boato nei confronti del  dott.  Salvini,  con  ricorso
 depositato  il  24  settembre  1997 ed iscritto al n. 81 del registro
 ammissibilita' conflitti;
   Udito nella camera di consiglio del  14  gennaio  1998  il  giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto  che  il  tribunale di Milano, con ordinanza del 16 aprile
 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri  dello  Stato
 nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione,
 adottata  il  20  marzo  1997, con la quale la Camera dei deputati ha
 approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a  procedere
 di  dichiarare  che  i  fatti per i quali e' in corso il procedimento
 civile, davanti al tribunale di Milano, nei  confronti  del  deputato
 Marco  Boato concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
 nell'esercizio delle sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art.  68,  primo
 comma, della Costituzione;
     che  il  giudizio  pendente  davanti  al  tribunale  di  Milano -
 promosso nei confronti del deputato Boato dal magistrato dott.  Guido
 Salvini   -   verte  su  talune  dichiarazioni  ritenute  dall'attore
 diffamatorie e calunniose rese dal convenuto il 23 febbraio  1990  in
 qualita'  di  testimone  nel  corso  del processo a carico di Adriano
 Sofri e reiterate in altre occasioni, con le quali si  attribuiva  al
 dott. Salvini di aver interrogato informalmente un detenuto, cercando
 di   fargli   dichiarare   che  l'onorevole  Boato  era  il  mandante
 dell'omicidio Calabresi;
     che il ricorrente tribunale sostiene che la Camera  dei  deputati
 avrebbe  sostanzialmente  esorbitato  dai  limiti  di esercizio della
 potesta' parlamentare  prevista  dall'art.  68,  primo  comma,  della
 Costituzione,   per   la  ritenuta  estraneita'  della  condotta  del
 parlamentare  ai  concetti  di  "opinioni"  o  di  "esercizio   delle
 funzioni" di cui alla norma costituzionale;
   Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art.  37,
 terzo  e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
 e'  chiamata   a   deliberare   senza   contraddittorio   in   ordine
 all'ammissibilita'  del  conflitto  sotto  il profilo della esistenza
 della "materia di un conflitto la cui  risoluzione  spetti  alla  sua
 competenza",  restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche
 in punto di ammissibilita';
     che, in linea preliminare, la  forma  dell'ordinanza,  utilizzata
 dal tribunale di Milano, deve ritenersi in se' idonea ad integrare il
 ricorso   di  cui  all'art.  37  della  legge  n.  87  del  1953  per
 l'instaurazione del conflitto, come ripetutamente affermato da questa
 Corte (ordinanze n. 68 del 1993, n. 339 del 1996, nn. 251, 325,  442,
 469 del 1997);
     che  deve  essere riconosciuta la legittimazione del tribunale di
 Milano  a   sollevare   conflitto   in   conformita'   al   principio
 costantemente  affermato da questa Corte secondo cui i singoli organi
 giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione  di  piena
 indipendenza,  costituzionalmente  garantita,  sono  da  considerarsi
 legittimati - attivamente  e  passivamente  -  ad  essere  parti  nei
 conflitti  di attribuzione fra i poteri dello Stato (sentenze nn. 129
 e 379 del 1996, n. 265 del 1997; ordinanze n. 68 del 1993, nn. 269  e
 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);
     che,  del  pari,  la Camera dei deputati e' legittimata ad essere
 parte del presente conflitto, quale organo  competente  a  dichiarare
 definitivamente  la  propria  volonta'  in  ordine all'applicabilita'
 dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze  n.  443  del
 1993,  n.  129 del 1996, e n. 265 del 1997; ordinanze n. 68 del 1993,
 n. 6 e 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);
     che, quanto al profilo oggettivo  del  conflitto,  il  ricorrente
 lamenta   la   lesione   della   propria   sfera   di   attribuzioni,
 costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
 illegittimo, per inesistenza dei relativi  presupposti,  del  potere,
 spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare
 l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse da quest'ultimo a norma
 dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze  n.  443  del
 1993,  n.  129 del 1996, nn. 265, 375 e 442 del 1997; ordinanze n. 68
 del 1993, n. 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);
     che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e le
 "norme  costituzionali  che  regolano  la  materia",  come  richiesto
 dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  ai  sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal  tribunale  di
 Milano  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati  con  il ricorso
 indicato in epigrafe;
   Dispone:
     che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione  della
 presente ordinanza al tribunale di Milano, ricorrente;
     che,  a  cura  del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
 siano notificati  alla  Camera  dei  deputati,  in  persona  del  suo
 presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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