N. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1998

                                N. 130
  Ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal tribunale per i minorenni di
 Ancona sull'istanza proposta da S. G. ed altra
 Adozione - Adozione in casi particolari - Possibilita' di richiederla
    per i parenti entro il quarto grado di minori i cui genitori siano
    stati dichiarati decaduti dalla potesta' -  Mancata  previsione  -
    Lesione  del principio di eguaglianza - Incidenza sulla tutela dei
    figli, in caso di incapacita' dei genitori.
 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, lett. a) e c)).
 (Cost., artt. 3 e 30).
(GU n.10 del 11-3-1998 )
                     IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza   visti   gli   atti   dei
 procedimenti  n.  118/91  adott.  relativo  alla minore S. N., nata a
 Fermo il 21 marzo 1988 e n. 210/96 ric. c.c. relativo all'istanza  di
 adozione ex art.  44 lett. c) legge n. 184/1983;
                           Premette in fatto
   Il 30 gennaio 1992 su istanza del p.m. il tribunale per i minorenni
 di  Ancona ha disposto, in via provvisoria, il collocamento di S.  N.
 presso l'Istituto S. Gemma Galgani di  S.  Benedetto  del  Tronto  in
 quanto  la  madre tossicodipendente stava per entrare nella comunita'
 di  S.  Patrignano  ed  il  padre,  affetto  da  AIDS,  trovavasi  in
 condizioni  di  salute  estremamente  gravi  ed  infine, i nonni, sia
 paterni che materni, risultavano,  per  motivi  diversi  inidonei  ad
 allevare la bambina.
   L'1 gennaio 1993 e' deceduto il padre di N.
   Nel periodo di permanenza presso la casa famiglia sopra indicata la
 minore  e'  stata assiduamente seguita dallo zio paterno S. G. che in
 data 10 ottobre 1993 ha contratto matrimonio con C. A.
   Con provvedimento del 4 novembre 1993 il tribunale per i minorenni,
 preso  atto  di  quanto  sopra  e rilevato che la minore ha mantenuto
 sempre significativi contatti con lo zio, fratello del padre defunto,
 ha affidato la bambina allo zio ed alla di  lui  consorte  C.  A.,  a
 tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 10 legge n. 184/1983.
   Con  successivo  provvedimento  del  20  marzo  1997  il  tribunale
 minorenni, su richiesta confome del p.m.m. ha dichiarato M. I., madre
 della bambina, decaduta dalla potesta' confermando  il  provvedimento
 di affido del 4 novembre 1993.
   Nelle  more,  e  precisamente,  il 6 maggio 1996 gli zii S. G. e C.
 A., hanno presentato istanza di adozione della minore con la  formula
 di adozione nei casi particolari.
   Le   relazioni   di  servizio  sociale,  acquisite  nel  corso  dei
 procedimenti, riferiscono di una perfetta integrazione della  bambina
 nel nucleo affidatario, di una "sparizione" di fatto della madre, che
 non  e'  neppure  comparsa  davanti  al  giudice  sebbene ritualmente
 citata, di una sempre piu' manifesta identificazione da parte  di  N.
 delle  figure  genitoriali  negli  zii affidatari e di difficolta' di
 quest'ultimi, di natura burocratica  e  legale,  dovendo  gli  stessi
 dichiarare la minore come semplice convivente pur avendola a carico.
                          Osserva in diritto
   Il  legislatore  ha  previsto  l'adozione  nei  casi particolari in
 relazione a tre ipotesi distinte (art. 44 lett. a), b), c)  legge  n.
 184/1983):
     1) quando il minore e' orfano e l'adottante e' parente fino al VI
 grado o ha stabilmente instaurato con il minore un rapporto affettivo
 gia' prima della morte dei genitori;
     2) quando l'adottante e' coniuge del genitore del minore;
     3)   quando   vi   e'  la  constatata  impossibilita'  di  affido
 preadottivo.
   Secondo la sopra ricordata normativa non  e'  possibile  ravvisare,
 nella fattispecie in esame, nessuna delle tre ipotesi.
   Non  la prima in quanto N. e' orfana del solo padre, non la seconda
 essendo i richiedenti zii della minore, non la terza  in  quanto  dal
 combinato disposto degli artt. 9, (penultimo comma) 11 (capoverso) 12
 (capoverso)  e  16 legge n. 184/1983 essendo N. curata idoneamente da
 parenti entro il  IV  grado  non  sussistono  i  presupposti  per  la
 pronunzia dello stato di adottabilita'.
   Come  e'  stato infatti osservato da una autorevole dottrina l'art.
 44 lettera c) "che ammette l'adozione non legittimante quando vi  sia
 la constatata impossibilita' dello affidamento preadottivo presuppone
 una  pronunzia  ormai  definitiva  di  stato  di  adottabilita': solo
 l'esistenza  di  uno   stato   di   adottabilita',   infatti,   rende
 teoricamente  e  praticamente  possibile un affidamento preadottivo e
 dunque anche la constatata impossibilita' di esso".
   Non ignora questo collegio che parte della giurisprudenza di merito
 (vedi per tutti app. sez. min. di Bologna 4 gennaio 1984 in dir.   di
 fam,  1985,  545)  ha  affermato  che  l'affido  preadottivo  cui  fa
 riferimento la lettera c) della norma in  esame,  non  va  inteso  in
 senso  restrittivo e formalistico ritenendo sufficiente che sia stata
 iniziata la procedura di adottabilita' del minore (pur sembrando,  la
 citata  sentenza,  nel corso della motivazione, confondere "apertura"
 con "dichiarazione" di adottabilita'), sempreche' sia stata accertata
 la sussistenza di un  valido  rapporto  affettivo  tra  minori  ed  i
 richiedenti l'adozione nei casi particolari.
   Tale    interpretazione,   estremamente   estensiva   del   dettato
 legislativo, non sembra condivisibile a questo tribunale minorenni  e
 di fatto non e' condivisa da molti giudici di merito.
   Infatti  anche  l'interpretazione  storica della norma, che si puo'
 evincere dalla relazione al d.d.l. De Carolis,  conduce  a  ritenere,
 come  si  legge in quella relazione, che l'ipotesi di cui all'attuale
 art. 44 lett. c) si riferisce "alla constatata impossibilita'  di  un
 affidamento preadottivo del minore dichiarato adottabile".
   Nella  specie,  come si e' esposto in narrativa, la minore, che non
 puo' essere dichiarata adottabile in quanto e' assistita dal fratello
 del padre parente entro il IV grado, e' orfana del padre,  mentre  la
 madre,  che  di  fatto l'ha abbandonata, e' stata dichiarata decaduta
 dalla potesta'.
   La situazione di N. non appare a questo  tribunale  sostanzialmente
 diversa  da  quello di quei minori che, orfani di entrambi i genitori
 possano essere adottati, ricorrendo gli altri presupposti  che  nella
 specie sussistono, ex lettera a) dell'art. 44 in esame.
   Ponendoci  nell'ottica  dell'interesse  del minore sotto il profilo
 giuridico e  psicologico,  non  sembra  esistere  differenza  tra  la
 situazione  del  minore i cui genitori sono stati dichiarati decaduti
 dalla  potesta'  e  non  hanno  con  lo  stesso  rapporto   affettivi
 significativi, e quella del minore orfano di entrambi i genitori: per
 il  bambino la mancanza delle figure genitoriali e' comunque un grave
 danno, sia essa dovuta alla morte fisica che alla morte giuridica.
   Ne discende, a giudizio del collegio, che costituisce disparita' di
 trattamento, in violazione dell'art. 3  della  Costituzione  -  nella
 sussistenza  delle  altre condizioni - consentire l'adozione nei casi
 particolari per l'orfano e  non  consentirla  per  il  minore  i  cui
 genitori  avendolo  abbandonato  sono stati dichiarati decaduti dalla
 potesta', e cioe' giuridicamente  e  affettivamente  scomparsi  dalla
 vita del figlio.
   L'impossibilita'  di  essere  adottati,  seppur  con  adozione  non
 legittimante, per questa ultima categoria di minori,  e'  inoltre  in
 contrasto  con  il  secondo  comma  dell'art.  30  della Costituzione
 secondo cui "Nei casi di incapacita' dei genitori la legge provvede a
 che siano assolti i loro compiti". Vero che dichiarata  la  decadenza
 di entrambi i genitori o di quello superstite si provvede alla nomina
 del  tutore,  ma  tale  nomina, anche in relazione alle norme vigenti
 sulla tutela che ne fanno un istituto  di  carattere  prevalentemente
 patrimoniale,  non  puo'  ritenersi  che  assolva tutti i compiti dei
 genitori, tanto e' vero che nell'ipotesi del minore  orfano,  in  cui
 ugualmente  si  procede  alla  nomina di un tutore, il legislatore ha
 previsto l'adozione non legittimante di cui all'art. 44 lettera a).
   Va infine rilevato  che  i  presenti  giudizi  non  possano  essere
 definiti    indipendentemente   dalla   questione   di   legittimita'
 costituzionale sollevata  e  pertanto  il  tribunale  minorenni  deve
 sospendere  il  giudizio in corso e disporre l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 44, lett. a) e c) legge n. 184/1983, 3 e  30  della
 Costituzione,  23  legge  11 marzo 1953 n. 87 solleva la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 44 lett. a) e c) della legge n.
 184/1983  nella  parte  in  cui  non  consente  l'adozione  nei  casi
 particolari  da  parte dei parenti entro il IV grado dei minori i cui
 genitori sono stati dichiarati decaduti dalla potesta' per violazione
 degli artt. 3 e 30 della Costituzione, e per  l'effetto  sospende  il
 proc.  n. 210/96 ric. c.c. essendo il proc. n. 118/91 adott. concluso
 e   dispone   l'immediata   trasmissione   agli   atti   alla   Corte
 costituzionale di entrambi i procedimenti;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  a  S.  G.,  C.  A., M. I., al p.m.m. ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
   Sia altresi' comunicata, dalla cancelleria ai Presidenti delle  due
 Camere del Parlamento.
     Ancona, addi' 15 gennaio 1998
                       Il presidente: Del Conte
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