N. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1998
N. 130 Ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal tribunale per i minorenni di Ancona sull'istanza proposta da S. G. ed altra Adozione - Adozione in casi particolari - Possibilita' di richiederla per i parenti entro il quarto grado di minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla potesta' - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sulla tutela dei figli, in caso di incapacita' dei genitori. (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, lett. a) e c)). (Cost., artt. 3 e 30).(GU n.10 del 11-3-1998 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti dei procedimenti n. 118/91 adott. relativo alla minore S. N., nata a Fermo il 21 marzo 1988 e n. 210/96 ric. c.c. relativo all'istanza di adozione ex art. 44 lett. c) legge n. 184/1983; Premette in fatto Il 30 gennaio 1992 su istanza del p.m. il tribunale per i minorenni di Ancona ha disposto, in via provvisoria, il collocamento di S. N. presso l'Istituto S. Gemma Galgani di S. Benedetto del Tronto in quanto la madre tossicodipendente stava per entrare nella comunita' di S. Patrignano ed il padre, affetto da AIDS, trovavasi in condizioni di salute estremamente gravi ed infine, i nonni, sia paterni che materni, risultavano, per motivi diversi inidonei ad allevare la bambina. L'1 gennaio 1993 e' deceduto il padre di N. Nel periodo di permanenza presso la casa famiglia sopra indicata la minore e' stata assiduamente seguita dallo zio paterno S. G. che in data 10 ottobre 1993 ha contratto matrimonio con C. A. Con provvedimento del 4 novembre 1993 il tribunale per i minorenni, preso atto di quanto sopra e rilevato che la minore ha mantenuto sempre significativi contatti con lo zio, fratello del padre defunto, ha affidato la bambina allo zio ed alla di lui consorte C. A., a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 10 legge n. 184/1983. Con successivo provvedimento del 20 marzo 1997 il tribunale minorenni, su richiesta confome del p.m.m. ha dichiarato M. I., madre della bambina, decaduta dalla potesta' confermando il provvedimento di affido del 4 novembre 1993. Nelle more, e precisamente, il 6 maggio 1996 gli zii S. G. e C. A., hanno presentato istanza di adozione della minore con la formula di adozione nei casi particolari. Le relazioni di servizio sociale, acquisite nel corso dei procedimenti, riferiscono di una perfetta integrazione della bambina nel nucleo affidatario, di una "sparizione" di fatto della madre, che non e' neppure comparsa davanti al giudice sebbene ritualmente citata, di una sempre piu' manifesta identificazione da parte di N. delle figure genitoriali negli zii affidatari e di difficolta' di quest'ultimi, di natura burocratica e legale, dovendo gli stessi dichiarare la minore come semplice convivente pur avendola a carico. Osserva in diritto Il legislatore ha previsto l'adozione nei casi particolari in relazione a tre ipotesi distinte (art. 44 lett. a), b), c) legge n. 184/1983): 1) quando il minore e' orfano e l'adottante e' parente fino al VI grado o ha stabilmente instaurato con il minore un rapporto affettivo gia' prima della morte dei genitori; 2) quando l'adottante e' coniuge del genitore del minore; 3) quando vi e' la constatata impossibilita' di affido preadottivo. Secondo la sopra ricordata normativa non e' possibile ravvisare, nella fattispecie in esame, nessuna delle tre ipotesi. Non la prima in quanto N. e' orfana del solo padre, non la seconda essendo i richiedenti zii della minore, non la terza in quanto dal combinato disposto degli artt. 9, (penultimo comma) 11 (capoverso) 12 (capoverso) e 16 legge n. 184/1983 essendo N. curata idoneamente da parenti entro il IV grado non sussistono i presupposti per la pronunzia dello stato di adottabilita'. Come e' stato infatti osservato da una autorevole dottrina l'art. 44 lettera c) "che ammette l'adozione non legittimante quando vi sia la constatata impossibilita' dello affidamento preadottivo presuppone una pronunzia ormai definitiva di stato di adottabilita': solo l'esistenza di uno stato di adottabilita', infatti, rende teoricamente e praticamente possibile un affidamento preadottivo e dunque anche la constatata impossibilita' di esso". Non ignora questo collegio che parte della giurisprudenza di merito (vedi per tutti app. sez. min. di Bologna 4 gennaio 1984 in dir. di fam, 1985, 545) ha affermato che l'affido preadottivo cui fa riferimento la lettera c) della norma in esame, non va inteso in senso restrittivo e formalistico ritenendo sufficiente che sia stata iniziata la procedura di adottabilita' del minore (pur sembrando, la citata sentenza, nel corso della motivazione, confondere "apertura" con "dichiarazione" di adottabilita'), sempreche' sia stata accertata la sussistenza di un valido rapporto affettivo tra minori ed i richiedenti l'adozione nei casi particolari. Tale interpretazione, estremamente estensiva del dettato legislativo, non sembra condivisibile a questo tribunale minorenni e di fatto non e' condivisa da molti giudici di merito. Infatti anche l'interpretazione storica della norma, che si puo' evincere dalla relazione al d.d.l. De Carolis, conduce a ritenere, come si legge in quella relazione, che l'ipotesi di cui all'attuale art. 44 lett. c) si riferisce "alla constatata impossibilita' di un affidamento preadottivo del minore dichiarato adottabile". Nella specie, come si e' esposto in narrativa, la minore, che non puo' essere dichiarata adottabile in quanto e' assistita dal fratello del padre parente entro il IV grado, e' orfana del padre, mentre la madre, che di fatto l'ha abbandonata, e' stata dichiarata decaduta dalla potesta'. La situazione di N. non appare a questo tribunale sostanzialmente diversa da quello di quei minori che, orfani di entrambi i genitori possano essere adottati, ricorrendo gli altri presupposti che nella specie sussistono, ex lettera a) dell'art. 44 in esame. Ponendoci nell'ottica dell'interesse del minore sotto il profilo giuridico e psicologico, non sembra esistere differenza tra la situazione del minore i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla potesta' e non hanno con lo stesso rapporto affettivi significativi, e quella del minore orfano di entrambi i genitori: per il bambino la mancanza delle figure genitoriali e' comunque un grave danno, sia essa dovuta alla morte fisica che alla morte giuridica. Ne discende, a giudizio del collegio, che costituisce disparita' di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione - nella sussistenza delle altre condizioni - consentire l'adozione nei casi particolari per l'orfano e non consentirla per il minore i cui genitori avendolo abbandonato sono stati dichiarati decaduti dalla potesta', e cioe' giuridicamente e affettivamente scomparsi dalla vita del figlio. L'impossibilita' di essere adottati, seppur con adozione non legittimante, per questa ultima categoria di minori, e' inoltre in contrasto con il secondo comma dell'art. 30 della Costituzione secondo cui "Nei casi di incapacita' dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti". Vero che dichiarata la decadenza di entrambi i genitori o di quello superstite si provvede alla nomina del tutore, ma tale nomina, anche in relazione alle norme vigenti sulla tutela che ne fanno un istituto di carattere prevalentemente patrimoniale, non puo' ritenersi che assolva tutti i compiti dei genitori, tanto e' vero che nell'ipotesi del minore orfano, in cui ugualmente si procede alla nomina di un tutore, il legislatore ha previsto l'adozione non legittimante di cui all'art. 44 lettera a). Va infine rilevato che i presenti giudizi non possano essere definiti indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale sollevata e pertanto il tribunale minorenni deve sospendere il giudizio in corso e disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 44, lett. a) e c) legge n. 184/1983, 3 e 30 della Costituzione, 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 lett. a) e c) della legge n. 184/1983 nella parte in cui non consente l'adozione nei casi particolari da parte dei parenti entro il IV grado dei minori i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla potesta' per violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione, e per l'effetto sospende il proc. n. 210/96 ric. c.c. essendo il proc. n. 118/91 adott. concluso e dispone l'immediata trasmissione agli atti alla Corte costituzionale di entrambi i procedimenti; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata a S. G., C. A., M. I., al p.m.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Sia altresi' comunicata, dalla cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 15 gennaio 1998 Il presidente: Del Conte 98C0218