N. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1997
N. 136 Ordinanza emessa il 20 novembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Venezia nel procedimento penale a carico di Bordin Franco Processo penale - Indagato infermo di mente socialmente pericoloso - Applicabilita' della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oppure della misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero - Lamentata attribuzione al pubblico ministero del potere di scelta circa la misura da richiedere al giudice - Irragionevolezza. (C.P., artt. 206 e 222, comma 1; c.p.p. 1988, artt. 312 e 313). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 18-3-1998 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Visti gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di Bordin Franco, nato a Dolo il 30 luglio 1962 per il delitto di cui all'art. 572 del codice penale, considerato che nel corso del suddetto procedimento veniva eseguita mediante incidente probatorio perizia psichiatrica sulla persona del Bordin all'esito della quale il perito concludeva ritenendo sussistere, per infermita', totale incapacita' di intendere e volere del Bordin, ed impedimento dello stesso a partecipare coscientemente al procedimento; che a seguito di tale perizia il pubblico ministero richiedeva, ai sensi degli artt. 206 e 222 del codice penale e 312, 313 del codice di procedura penale, l'applicazione nei confronti dell'indagato della misura di sicurezza provvisoria dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario, attesoche' il perito aveva evidenziato la pericolosita' sociale del prevenuto; Ritenuto che, in presenza della richiesta del pubblico ministero e della prognosi di pericolosita' sociale del Bordin, ed apparendo la perizia immune da vizi tecnici e logici, questo giudice dovrebbe applicare senz'altra scelta la misura di sicurezza richiesta; che in particolare stante la richiesta del pubblico ministero e la infungibilita' tra misura di sicurezza e misura cautelare risulta in particolare inapplicabile la speciale procedura prevista per gli infermi di mente dall'art. 73 del codice di procedura penale con ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero oppure con applicazione della custodia cautelare nelle forme di cui all'art. 286, e cioe' mediante custodia cautelare in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliera; Rilevato che l'attuale normativa cosi' come sopra ricordata appare massimamente illogica riservando in sostanza alle insindacabili richieste del pubblico ministero se applicare all'infermo di mente socialmente pericoloso la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oppure la misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, senza che sia dato di rinvenire un obbligo di motivazione in ordine a detta scelta ed anzi essendo palesemente identici i presupposti, dal momento che l'esecuzione della custodia cautelare in struttura ospedaliera "ordinaria" presuppone pur sempre (salvo che sussistano le diverse esigenze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 274 del c.p.p.) la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 274, lettera c), che riguardano inequivocabilmente una specifica pericolosita' sociale dell'indagato; che tale irrazionale duplicita' di misure senza che soprattutto sia dato di rinvenire un qualche dato normativo che determini eventuali diversita' di presupposti applicativi si rivela come attributiva di insindacabili ed inimpugnabili scelte del pubblico ministero e di conseguenza del giudice che sia chiamato a decidere sulle richieste del pubblico ministero, scelta che nel caso debba essere applicata la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelerebbe ingiustificatamente deteriore per l'indagato, non solo per la notoria situazione di fatiscenza e semiabbandono in cui versano tali strutture, ma soprattutto perche' da una parte la misura di sicurezza e' tendenzialmente applicabile indefinitamente nel tempo, salvo venir meno della pericolosita', laddove invece la custodia cautelare in luogo di cura (ospedale psichiatrico "ordinario") e' ovviamente soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 303 del c.p.p., anche qualora in ipotesi la pericolosita' perduri; Considerato che pertanto la normativa surrichiamata, in particolare gli artt. 206, 222 del c.p. e gli artt. 312 e 313 del c.p.p., per la conclamata irragionevolezza che contraddistingue l'ipotesi di applicazione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, appaiono manifestamente contrastare - se posti in relazione con gli artt. 73, 286, 274 e 303 del c.p.p.- col dettato degli artt. 3 e 13 della Costituzione, per le ragioni sopra ampiamente esposte; ritenuto che la questione e' rilevante, dovendo appunto questo giudice pronunciarsi sulla richiesta del p.m. relativa all'applicazione dell'art. 206 del c.p. e relative norme conseguenziali sopra richiamate;
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 206, 222, comma 1, del codice penale, 312 e 313 del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione, solleva d'ufficio la questione stessa; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza presente sia notificata a Bordin Franco ed al difensore avv. Francesco Mazzoleni ed al pubblico ministero, alla parte offesa Ferrara Maria nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra. Venezia, addi' 20 novembre 1997 Il giudice per le indagini preliminari: Maturi 98C0224