N. 44 ORDINANZA 25 febbraio - 5 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  civile  -  Giudice di pace - Esclusione della competenza ad
 emettere provvedimenti cautelari rispettivamente  ante  causam  e  in
 corso  di  causa  quando  sia  competente  per  il  merito  - Analoga
 questione gia' dichiarata manifestamente infondata  dalla  Corte  con
 ordinanza  n. 63/1997 - Difetto di rilevanza - Manifesta infondatezza
 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.C., artt. 669-ter e 669-quater).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.10 del 11-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 669-ter e
 669-quater del codice di procedura  civile,  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  13  marzo  1997 dal giudice di pace di Aversa sul ricorso
 proposto da Belluomo Saverio ed altri  contro  il  Condominio  "Parco
 Vassallo" di Aversa, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1997 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 37, prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 gennaio 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che il giudice di pace di Aversa, con ordinanza emessa  il
 13  marzo  1997,  nel  corso  di un procedimento cautelare in cui era
 stato richiesto un provvedimento d'urgenza ante causam, ha  sollevato
 -  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione  -  questioni di
 legittimita' costituzionale degli  artt.  669-ter  e  669-quater  del
 codice   di  procedura  civile,  nella  parte  in  cui  escludono  la
 competenza del giudice di pace ad emettere  provvedimenti  cautelari,
 rispettivamente  ante  causam e in corso di causa, allorche' egli sia
 competente  per  il  merito,  devolvendo  al  pretore   le   relative
 attribuzioni;
     che,  a parere del rimettente, le norme impugnate risulterebbero,
 in parte qua, lesive del  principio  di  eguaglianza  per  l'asserito
 aggravio  dell'iter processuale a cui andrebbero incontro le parti di
 un giudizio di competenza del giudice di pace;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  la quale ha
 chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza della questione;
   Considerato che questa Corte, con ordinanza  n.  63  del  1997,  ha
 dichiarato   la   manifesta   infondatezza   di   analoga  questione,
 concernente l'art. 669-ter cod. proc.  civ.,  anche  con  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, muovendo dalla constatazione sia della
 struttura del procedimento cautelare uniforme, sia della peculiarita'
 della competenza del giudice di pace;
     che,  in  tale  occasione,  la ragionevolezza della esclusione di
 competenza  cautelare  -  ora  nuovamente  denunciata  -   e'   stata
 affermata, proprio in ragione dell'unitarieta' del modulo procedurale
 di  cui trattasi, anche con riguardo ai provvedimenti da emettersi in
 corso di causa ex art. 669-quater cod. proc. civ.;
     che,  peraltro, tale ultimo profilo non e' rilevante nel giudizio
 a quo;
     che,  conseguentemente,  la   prima   questione   va   dichiarata
 manifestamente    infondata   mentre   la   seconda   va   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 669-ter  del  codice  di  procedura  civile,
 sollevata,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice
 di pace di Aversa con l'ordinanza in epigrafe;
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'   costituzionale  dell'art.  669-quater  del  codice  di
 procedura civile, contestualmente sollevata dallo stesso  giudice  in
 riferimento all'art.  3 della Costituzione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0239