N. 45 ORDINANZA 25 febbraio - 5 marzo 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni - Ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n. 495/1993 della Corte - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993). (Cost., art. 81).(GU n.10 del 11-3-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale) e dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale), come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, promossi con n. 34 ordinanze emesse il 17 aprile (n. 33 ordinanze) ed il 10 maggio 1996 (n. 1 ordinanza) dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte al n. 1077, dal n. 1081 al n. 1098 e dal n. 1120 al n. 1134 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n. 495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 33 ordinanze di identico contenuto emesse tutte il 17 aprile 1996, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale); che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente disposizioni relative alle modalita' di pagamento delle somme maturate in favore degli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimita' costituzionale e della sentenza n. 240 del 1994 - si porrebbe in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001, non potendosi ritenere, il denunciato vulnus eliminato dalla previsione del meccanismo di estinzione del debito mediante l'assegnazione di titoli di Stato; che, nel corso di analoghi giudizi, il pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 10 maggio 1996, oltre a riproporre identica questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, ha sollevato altresi' questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale), come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 di questa Corte (in senso estensivo del diritto di integrazione al minimo) per violazione dell'art. 81 della Costituzione, non sottraendosi all'obbligo della copertura finanziaria neppure la norma "virtuale" creata dalla suddetta pronuncia di incostituzionalita'; Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, in quanto riguardanti analoghe questioni; che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non e' stato convertito e che la censurata normativa e' stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996, n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti decaduti; che gli effetti della decretazione d'urgenza sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608; che l'art. 1, commi 181 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della complessiva previsione di pagamento delle somme dovute agli interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994; che peraltro nelle fattispecie riveste preliminare rilievo, in termini di sovraordinazione logico-processuale rispetto ad ogni possibile censura di incostituzionalita' (v. sentenza n. 103 del 1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996) viene sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti d'ufficio; che la mancata censura di tale previsione, la quale trova immediata applicazione anche nei processi a quibus (come, tra l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevanti tutte le sollevate questioni, che pertanto risultano manifestamente inammissibili (v. ordinanze n. 368 e n. 370 del 1997); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), nonche' dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale) - come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C0240