N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 1998

                                N.  16
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 3 marzo 1998 (del presidente della regione siciliana)
 Agricoltura  -  Zootecnia  -  Misure  urgenti per gli accertamenti in
    materia di produzione lattiera - Ricorsi  di  riesame  avverso  le
    comunicazioni dell'AIMA, concernenti i quantitativi di riferimento
    individuali  assegnati  e  di latte commercializzato - Procedura -
    Presentazione alle regioni e  province  autonome  ove  e'  ubicata
    l'azienda  del  produttore ricorrente - Competenza delle regioni e
    province  autonome  di  procedere,   entro   termine   perentorio,
    all'istruttoria  dei  ricorsi  e  all'emanazione  delle  decisioni
    nonche' all'invio di  esse  all'AIMA  -  Prevista  responsabilita'
    degli  autori  di  omissione  di decisione o di ritardo nell'invio
    della stessa - Lesione della competenza esclusiva  spettante  alla
    regione  siciliana  in  materia  di agricoltura e incremento della
    produzione agricola e industriale  e  in  materia  di  ordinamento
    degli uffici - Attribuzione di competenze da parte dello Stato, in
    violazione  della  particolare  procedura  prevista  dallo statuto
    regionale  e   con   aggravio   economico   per   la   regione   -
    Configurabilita' di tali ricorsi quali forma anomala di ricorso in
    opposizione.
 (D.L.  1  dicembre  1997, n. 411, art. 2 commi 6 e 8, convertito, con
    modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5).
 (Statuto regione Sicilia, artt. 14, lett. a), e),  p)  e  q),  e  43;
    d.lgs. 7 maggio 1948, n. 789, modificato dal d.P.R. 24 marzo 1981,
    n. 218; Cost. art. 97).
(GU n.13 del 1-4-1998 )
   Ricorso  del  presidente  della regione siciliana pro-tempore on.le
 Giuseppe Drago,  autorizzato  a  ricorrere  con  deliberazione  della
 Giunta  regionale n. 73 del 26 febbraio 1998, rappresentato e difeso,
 sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv.  Francesco  Torre  e
 dall'avv.  Laura Ingargiola ed elettivamente domiciliato nell'ufficio
 della  regione  in Roma, via Marghera n. 36, giusta procura a margine
 del presente atto, contro il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
 pro-tempore  domiciliato per la carica a Roma presso gli uffici della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo  Chigi  e  difeso  per
 legge   dall'Avvocatura   dello   Stato,   per  la  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 6 ed 8 del  d.-l.  1
 dicembre  1997,  n.  411,  convertito  con  modifiche  dalla legge 27
 gennaio 1998,  n.  5,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  (serie
 generale)  n. 22 del 28 gennaio 1998, recante "Misure urgenti per gli
 accertamenti in materia di produzione lattiera".
   1.1. - L'art. 2 del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, con cui lo Stato
 tenta  ancora  una  volta  di mettere ordine nella tormentata materia
 delle  c.d.  quote  latte,   dopo   avere   demandato   all'AIMA   la
 determinazione  degli  effettivi  quantitativi  di  latte  prodotto e
 commercializzato nel periodo 1995-96 (commi 1 e 2) e  l'aggiornamento
 dei quantitativi di riferimento dei singoli produttori per il 1997-98
 (comma  3),  al  comma  5 prevede che gli interessati, entro quindici
 giorni dalla comunicazione  dei  relativi  dati,  possano  presentare
 "ricorso  di  riesame  ...  utilizzando l'apposito modulo predisposto
 dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali".
   Tali ricorsi, ai sensi del comma 6  dello  stesso  articolo,  "sono
 presentati  alle regioni e province autonome ove e' ubicata l'azienda
 del produttore ricorrente  e  contemporaneamente  inviati  all'AIMA".
 Inoltre  le  stesse "regioni e province autonome, previa convocazione
 del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente  per  il
 riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e
 alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al
 ricorrente,  secondo  modalita'  stabilite  con  il decreto di cui al
 comma 10" (da  emanarsi  da  parte  del  Ministro  per  le  politiche
 agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo
 Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano).
   Il  comma 7 rinvia all'art. 1, comma 2, del d.-l. 7 maggio 1997, n.
 118, convertito con modifiche dalla legge 3 luglio 1997, n. 204,  per
 quanto  riguarda  gli  accertamenti  occorrenti, previa intesa con il
 Ministro per le politiche agricole.
   Il comma 8, poi, fissa per l'istruttoria e la decisione dei gravami
 "il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla  scadenza
 del  termine  per  la  presentazione dei ricorsi di riesame di cui al
 comma 5", precisando che nello stesso termine perentorio le decisioni
 devono essere fatte pervenire  all'AIMA  a  pena  di  irricevibilita'
 delle   stesse,   con   l'avvertenza   finale  che  "resta  ferma  la
 responsabilita' civile, penale, amministrativa e  disciplinare  degli
 autori  dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della
 stessa".
   1.2. - Ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  "Le  regioni  a  statuto
 speciale  e  le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli
 adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel  rispetto
 degli  statuti  e  delle  norme  di  attuazione".  Ma  e' un rispetto
 soltanto formale in quanto la norma di (apparente)  salvaguardia  non
 esclude,  ma  conferma  l'applicabilita'  alle predette regioni delle
 disposizioni  attributive  dei  compiti  in  discorso,  come  risulta
 evidente dal predicato verbale "provvedono", che implica l'estensione
 alle   medesime   di   tali  adempimenti,  sia  pure  nel  dichiarato
 presupposto della compatibilita' con i rispettivi statuti e norme  di
 attuazione.
   Quanto  sopra  premesso  sulla  legittimazione  a  ricorrere  della
 regione Sicilia, si rileva l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
 2,  commi  6  ed  8 del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, convertito con
 modifiche dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, per i seguenti motivi.
   2.1. - Violazione dell'art. 14, lettere  a)  ed  e),  in  relazione
 all'art.  43,  dello  statuto  siciliano,  approvato con r.d. l.vo 15
 maggio 1946, n.  455  e  convertito  dalla  legge  costituzionale  26
 febbraio  1948, n. 2 e delle norme di attuazione approvate con d.lgs.
 7 maggio 1948, n. 789, modificato con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218.
   L'art.  14,  lett.  e),  dello  statuto  attribuisce  alla  regione
 siciliana competenza legislativa esclusiva, tra l'altro in materia di
 incremento della produzione agricola ed industriale,  valorizzazione,
 distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali.
   Si  tratta  di  sub materia di quelle contemplate, rispettivamente,
 dalle lettere a) (agricoltura e foreste) e d) (industria e commercio)
 dello stesso art. 14. Ora, l'art. 1 del d.lgs. 7 maggio 1948, n.  789
 e successive modificazioni, recante  le  norme  di  attuazione  dello
 statuto  siciliano  in  tema  di agricoltura e materie connesse, dopo
 avere previsto, al comma 1, l'esercizio da parte dell'Amministrazione
 regionale nel  territorio  della  regione  delle  attribuzioni  degli
 organi  centrali  e  periferici  dello  Stato  nelle  materie  di cui
 all'art. 14, lettere a), b), c), e) ed l) statuto siciliano, al comma
 2 include in particolare "nelle attribuzioni  di  cui  al  precedente
 comma,  quelle concernenti la promozione e l'orientamento dei consumi
 alimentari, la rilevazione e il controllo  dei  dati  sul  fabbisogno
 alimentare,  nonche' l'attuazione degli interventi per la regolazione
 dei mercati, gia' esercitati dall'Amministrazione statale in Sicilia,
 che non siano attribuiti all'Azienda di Stato per gli interventi  sul
 mercato agricolo in seno alla Comunita' economica europea".
   Le  norme  di attuazione degli statuti delle regioni ad ordinamento
 speciale nella loro  qualita'  di  "norme  interposte"  concorrono  a
 determinare il parametro statutario (Corte cost., sentenza n. 260 del
 1990)  e  prevalgono  quindi sulle leggi ordinarie dello Stato (Corte
 cost., sentenza n. 151 del 1972).  Sono  pertanto  costituzionalmente
 illegittime  le  suindicate  disposizioni  delle  leggi impugnate che
 demandano all'amministrazione regionale l'attuazione di interventi in
 subiecta materia attribuiti all'AIMA e in quanto  tali  espressamente
 esclusi dal trasferimento dallo Stato alla regione.
   Nei  confronti  della  regione Sicilia invero tale trasferimento di
 funzioni non puo' essere disposto  unilateralmente  dallo  Stato,  ma
 deve  avvenire  con  la  particolare  procedura prevista dall'art. 43
 statuto siciliano (Corte cost., sentenza n. 180 del 1980).
   2.2. - Violazione dell'art. 97,  comma  primo  della  Costituzione.
 Violazione dell'art. 14, lettere p) e q) dello statuto siciliano.
   Il  sistema  di  "ricorsi  di  riesame"  avverso  gli  accertamenti
 dell'AIMA delineato dai commi 5-10 dell'impugnato art.  2  non  trova
 riscontro  nei  principi  della  giustizia amministrativa: il rimedio
 escogitato costituisce una sorta di ricorso in  opposizione  anomalo,
 volto  com'e'  al  riesame  dell'atto  non  da  parte  dell'autorita'
 emanante (A.I.M.A.), ma di un diverso ente pubblico (regione)  tenuto
 all'oscuro del contenuto dello stesso (il comma 5 infatti non prevede
 l'invio per conoscenza alla regione della predetta comunicazione).
   Si prevede inoltre (comma 8) l'irricevibilita' della decisione dopo
 la  scadenza  di  un  termine  addirittura  inferiore a quello per la
 formazione  del  silenzio-rigetto  sul  ricorso  gerarchico,  termine
 includente   il   tempo   necessario   per   il  contraddittorio  con
 l'interessato e per la trasmissione delle decisioni all'AIMA ("devono
 pervenire").  Peraltro, il dies a quo del predetto termine e'  ignoto
 all'autorita'  decidente,  dal momento che quest'ultima, ignorando la
 data di ricevimento della suddetta comunicazione, non puo'  conoscere
 la  data  di  scadenza  del termine (di 15 giorni) per l'impugnazione
 della stessa, che segna l'inizio del spatium deliberandi.
   Che  dire  poi  dell'inusitato (in campo giustiziale) richiamo alla
 "responsabilita' civile, penale, amministrativa e disciplinare  degli
 autori  dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della
 stessa?".
   Vi e' quanto basta  dunque  per  dimostrare  l'arbitrarieta'  delle
 norme  censurate,  che  tradiscono l'intento dello Stato di scaricare
 sulle regioni le conseguenze  dell'inefficienza  dell'AIMA,  peraltro
 messa   irragionevolmente   al  riparo  dall'imposizione  di  termini
 perentori  e  relative  responsabilita'.  Donde  la  violazione   del
 principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97,
 comma  primo,  della Costituzione come interpretato dalla consolidata
 giurisprudenza di codesta Corte.
   Non  e'  poi  da  escludere  che  la  predetta   previsione   sulla
 responsabilita' amministrativa e disciplinare degli impiegati addetti
 all'istruttoria dei ricorsi (la cui portata il legislatore ha cercato
 di attenuare sostituendo l'espressione "salva la responsabilita'...",
 adoperata  nel  decreto,  con  la frase "Resta ferma...") sullo stato
 giuridico dei dipendenti dell'amministrazione regionale  (assessorato
 agricoltura  e foreste), la cui disciplina e' riservata dall'art. 14,
 lett.  q),  dello  statuto  siciliano  alla  competenza   legislativa
 esclusiva della regione.
   Le  disposizioni  censurate  confliggono anche con l'art. 14, lett.
 p), statuto siciliano, che attribuisce alla regione stessa competenza
 esclusiva in materia di  ordinamento  degli  uffici  (e  degli  enti)
 regionali.  Non e' necessario invero sottolineare l'evidente aggravio
 di  compiti  per  l'Assessorato  regionale  dell'agricoltura  e delle
 foreste che discenderebbe  dall'attuazione  in  Sicilia  delle  norme
 censurate;   aggravio   non   indifferente  anche  sotto  il  profilo
 economico, dal momento che  l'art.  2  impugnato  lascia  indenni  le
 regioni  solo dagli oneri per gli accertamenti svolti, "previa intesa
 con il Ministero per le politiche agricole",  per  il  tramite  delle
 varie forze di polizia (cfr. comma 7).
   Ora  e'  vero  che  codesta  Corte  ha  ritenuta  in linea generale
 legittima la facolta' dello Stato di avvalersi  di  uffici  regionali
 (nell'ambito  della  cooperazione  che deve caratterizzare i rapporti
 tra apparati statali  e  regionali),  ma  quando  cio'  non  comporti
 alterazioni   significative   nell'organizzazione   degli   uffici  o
 turbamenti sostanziali  nello  svolgimento  della  normale  attivita'
 degli  uffici  stessi  (sentenze n. 216 del 1987, n. 996 del 1988, n.
 448 del 1990); turbamenti innegabili nel  caso  di    specie  per  le
 considerazioni   sopra   svolte   sul  carattere  giugulatorio  delle
 disposizioni censurate (in particolare del comma 8 dell'art.  2)  nei
 riguardi delle regioni.
                                P. Q. M.
   Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 6 e 8 del d.-l.  1
 dicembre  1997, n. 411, come modificato dalla legge di conversione 27
 gennaio 1998, n. 5, per contrasto con gli artt. 14 e 43 dello statuto
 e con le relative norme di attuazione in  materia  di  agricoltura  e
 materie  connesse di cui al d.lgs. 7 maggio 1948, n. 789 e successive
 modificazioni nonche' con l'art. 97 della Costituzione;
   Con riserva di ulteriori deduzioni;
   Si depositano col presente atto:
     1)   autorizzazione   a  ricorrere  (deliberazione  della  giunta
 regionale n. 73 del 26 febbraio 1998);
     2) copia del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, nel testo  coordinato
 con  la  legge di conversione 27 gennaio 1998, n. 5, pubblicato nella
 stessa Gazzetta Ufficiale (serie generale 28  gennaio  1998,  n.  22)
 recante la legge di conversione.
      Palermo, addi' 26 febbraio 1998
             Avv. Francesco Torre  - avv. Laura Ingargiola
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