N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 1998
N. 16 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 1998 (del presidente della regione siciliana) Agricoltura - Zootecnia - Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera - Ricorsi di riesame avverso le comunicazioni dell'AIMA, concernenti i quantitativi di riferimento individuali assegnati e di latte commercializzato - Procedura - Presentazione alle regioni e province autonome ove e' ubicata l'azienda del produttore ricorrente - Competenza delle regioni e province autonome di procedere, entro termine perentorio, all'istruttoria dei ricorsi e all'emanazione delle decisioni nonche' all'invio di esse all'AIMA - Prevista responsabilita' degli autori di omissione di decisione o di ritardo nell'invio della stessa - Lesione della competenza esclusiva spettante alla regione siciliana in materia di agricoltura e incremento della produzione agricola e industriale e in materia di ordinamento degli uffici - Attribuzione di competenze da parte dello Stato, in violazione della particolare procedura prevista dallo statuto regionale e con aggravio economico per la regione - Configurabilita' di tali ricorsi quali forma anomala di ricorso in opposizione. (D.L. 1 dicembre 1997, n. 411, art. 2 commi 6 e 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5). (Statuto regione Sicilia, artt. 14, lett. a), e), p) e q), e 43; d.lgs. 7 maggio 1948, n. 789, modificato dal d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218; Cost. art. 97).(GU n.13 del 1-4-1998 )
Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on.le Giuseppe Drago, autorizzato a ricorrere con deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 26 febbraio 1998, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Laura Ingargiola ed elettivamente domiciliato nell'ufficio della regione in Roma, via Marghera n. 36, giusta procura a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per la carica a Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 6 ed 8 del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, convertito con modifiche dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (serie generale) n. 22 del 28 gennaio 1998, recante "Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera". 1.1. - L'art. 2 del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, con cui lo Stato tenta ancora una volta di mettere ordine nella tormentata materia delle c.d. quote latte, dopo avere demandato all'AIMA la determinazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nel periodo 1995-96 (commi 1 e 2) e l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento dei singoli produttori per il 1997-98 (comma 3), al comma 5 prevede che gli interessati, entro quindici giorni dalla comunicazione dei relativi dati, possano presentare "ricorso di riesame ... utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali". Tali ricorsi, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, "sono presentati alle regioni e province autonome ove e' ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA". Inoltre le stesse "regioni e province autonome, previa convocazione del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 10" (da emanarsi da parte del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano). Il comma 7 rinvia all'art. 1, comma 2, del d.-l. 7 maggio 1997, n. 118, convertito con modifiche dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, per quanto riguarda gli accertamenti occorrenti, previa intesa con il Ministro per le politiche agricole. Il comma 8, poi, fissa per l'istruttoria e la decisione dei gravami "il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5", precisando che nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA a pena di irricevibilita' delle stesse, con l'avvertenza finale che "resta ferma la responsabilita' civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa". 1.2. - Ai sensi dell'art. 5, comma 2, "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione". Ma e' un rispetto soltanto formale in quanto la norma di (apparente) salvaguardia non esclude, ma conferma l'applicabilita' alle predette regioni delle disposizioni attributive dei compiti in discorso, come risulta evidente dal predicato verbale "provvedono", che implica l'estensione alle medesime di tali adempimenti, sia pure nel dichiarato presupposto della compatibilita' con i rispettivi statuti e norme di attuazione. Quanto sopra premesso sulla legittimazione a ricorrere della regione Sicilia, si rileva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 6 ed 8 del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, convertito con modifiche dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, per i seguenti motivi. 2.1. - Violazione dell'art. 14, lettere a) ed e), in relazione all'art. 43, dello statuto siciliano, approvato con r.d. l.vo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e delle norme di attuazione approvate con d.lgs. 7 maggio 1948, n. 789, modificato con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218. L'art. 14, lett. e), dello statuto attribuisce alla regione siciliana competenza legislativa esclusiva, tra l'altro in materia di incremento della produzione agricola ed industriale, valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali. Si tratta di sub materia di quelle contemplate, rispettivamente, dalle lettere a) (agricoltura e foreste) e d) (industria e commercio) dello stesso art. 14. Ora, l'art. 1 del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 789 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello statuto siciliano in tema di agricoltura e materie connesse, dopo avere previsto, al comma 1, l'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale nel territorio della regione delle attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie di cui all'art. 14, lettere a), b), c), e) ed l) statuto siciliano, al comma 2 include in particolare "nelle attribuzioni di cui al precedente comma, quelle concernenti la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, nonche' l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati, gia' esercitati dall'Amministrazione statale in Sicilia, che non siano attribuiti all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo in seno alla Comunita' economica europea". Le norme di attuazione degli statuti delle regioni ad ordinamento speciale nella loro qualita' di "norme interposte" concorrono a determinare il parametro statutario (Corte cost., sentenza n. 260 del 1990) e prevalgono quindi sulle leggi ordinarie dello Stato (Corte cost., sentenza n. 151 del 1972). Sono pertanto costituzionalmente illegittime le suindicate disposizioni delle leggi impugnate che demandano all'amministrazione regionale l'attuazione di interventi in subiecta materia attribuiti all'AIMA e in quanto tali espressamente esclusi dal trasferimento dallo Stato alla regione. Nei confronti della regione Sicilia invero tale trasferimento di funzioni non puo' essere disposto unilateralmente dallo Stato, ma deve avvenire con la particolare procedura prevista dall'art. 43 statuto siciliano (Corte cost., sentenza n. 180 del 1980). 2.2. - Violazione dell'art. 97, comma primo della Costituzione. Violazione dell'art. 14, lettere p) e q) dello statuto siciliano. Il sistema di "ricorsi di riesame" avverso gli accertamenti dell'AIMA delineato dai commi 5-10 dell'impugnato art. 2 non trova riscontro nei principi della giustizia amministrativa: il rimedio escogitato costituisce una sorta di ricorso in opposizione anomalo, volto com'e' al riesame dell'atto non da parte dell'autorita' emanante (A.I.M.A.), ma di un diverso ente pubblico (regione) tenuto all'oscuro del contenuto dello stesso (il comma 5 infatti non prevede l'invio per conoscenza alla regione della predetta comunicazione). Si prevede inoltre (comma 8) l'irricevibilita' della decisione dopo la scadenza di un termine addirittura inferiore a quello per la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico, termine includente il tempo necessario per il contraddittorio con l'interessato e per la trasmissione delle decisioni all'AIMA ("devono pervenire"). Peraltro, il dies a quo del predetto termine e' ignoto all'autorita' decidente, dal momento che quest'ultima, ignorando la data di ricevimento della suddetta comunicazione, non puo' conoscere la data di scadenza del termine (di 15 giorni) per l'impugnazione della stessa, che segna l'inizio del spatium deliberandi. Che dire poi dell'inusitato (in campo giustiziale) richiamo alla "responsabilita' civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa?". Vi e' quanto basta dunque per dimostrare l'arbitrarieta' delle norme censurate, che tradiscono l'intento dello Stato di scaricare sulle regioni le conseguenze dell'inefficienza dell'AIMA, peraltro messa irragionevolmente al riparo dall'imposizione di termini perentori e relative responsabilita'. Donde la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97, comma primo, della Costituzione come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di codesta Corte. Non e' poi da escludere che la predetta previsione sulla responsabilita' amministrativa e disciplinare degli impiegati addetti all'istruttoria dei ricorsi (la cui portata il legislatore ha cercato di attenuare sostituendo l'espressione "salva la responsabilita'...", adoperata nel decreto, con la frase "Resta ferma...") sullo stato giuridico dei dipendenti dell'amministrazione regionale (assessorato agricoltura e foreste), la cui disciplina e' riservata dall'art. 14, lett. q), dello statuto siciliano alla competenza legislativa esclusiva della regione. Le disposizioni censurate confliggono anche con l'art. 14, lett. p), statuto siciliano, che attribuisce alla regione stessa competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici (e degli enti) regionali. Non e' necessario invero sottolineare l'evidente aggravio di compiti per l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che discenderebbe dall'attuazione in Sicilia delle norme censurate; aggravio non indifferente anche sotto il profilo economico, dal momento che l'art. 2 impugnato lascia indenni le regioni solo dagli oneri per gli accertamenti svolti, "previa intesa con il Ministero per le politiche agricole", per il tramite delle varie forze di polizia (cfr. comma 7). Ora e' vero che codesta Corte ha ritenuta in linea generale legittima la facolta' dello Stato di avvalersi di uffici regionali (nell'ambito della cooperazione che deve caratterizzare i rapporti tra apparati statali e regionali), ma quando cio' non comporti alterazioni significative nell'organizzazione degli uffici o turbamenti sostanziali nello svolgimento della normale attivita' degli uffici stessi (sentenze n. 216 del 1987, n. 996 del 1988, n. 448 del 1990); turbamenti innegabili nel caso di specie per le considerazioni sopra svolte sul carattere giugulatorio delle disposizioni censurate (in particolare del comma 8 dell'art. 2) nei riguardi delle regioni.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 6 e 8 del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, come modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 1998, n. 5, per contrasto con gli artt. 14 e 43 dello statuto e con le relative norme di attuazione in materia di agricoltura e materie connesse di cui al d.lgs. 7 maggio 1948, n. 789 e successive modificazioni nonche' con l'art. 97 della Costituzione; Con riserva di ulteriori deduzioni; Si depositano col presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere (deliberazione della giunta regionale n. 73 del 26 febbraio 1998); 2) copia del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, nel testo coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 1998, n. 5, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale (serie generale 28 gennaio 1998, n. 22) recante la legge di conversione. Palermo, addi' 26 febbraio 1998 Avv. Francesco Torre - avv. Laura Ingargiola 98C0246