N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 1997
N. 148 Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 dal T.A.R. della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Radio Skylab contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emittenti televisive in ambito locale - Esclusione, secondo il diritto vigente, della concessione per la radiodiffusione televisiva a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti anche in caso di trasformazione meramente formale della veste giuridica del titolare della emittente - Ingiustificato deteriore trattamento delle imprese minori, con incidenza sul principio di liberta', di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica e privata. (Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32; d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407, art. 1, commi 3 e 3-quater, convertito in legge 17 dicembre 1992, n. 482; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, art. 1, commi 13 e 14, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, commi 1 e 2). (Cost., art. 3, 21 e 41).(GU n.11 del 18-3-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 678/1994 proposto da Radio Skylab di Pellicone Francesco C. in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso in virtu' di procura in atti dall'avv. F. Mancini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in R.C. via Cavour n. 1; contro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in persona del suo legale rappresentante pro-tempore difeso dall'avv. erariale, ex lege domiciliato presso il suo studio sito in R. C. via del Plebiscito n. 15; per l'annullamento del diniego di concessione alla radiodiffusione sonora in ambito locale adottato con decreto ministeriale del 16 marzo 1994; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista l'ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 490/1994 con cui e' stata parzialmente sospesa l'efficacia dell'atto impugnato; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 1997 il dott. Vito Poli; Uditi altresi' gli avv.ti Curatola per delega dell'avv. Pipino e Antillo; Ritenuto in fatto e diritto Con il ricorso in epigrafe, l'istante si duole dell'impugnato provvedimento di diniego della concessione di radiodiffusione locale, adottato dalla amministrazione delle poste e telecomunicazioni in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della legge n. 482 del 17 dicembre 1992, e 32 della legge n. 223 del 6 agosto 1990, sulla scorta dell'avvenuto mutamento esclusivamente formale della veste giuridica del titolare della emittente (nella specie e' pacifica, in fatto e fra le parti, la trasformazione da ditta indivisibile in societa' in accomandita semplice del titolare degli impianti radio). L'interpretazione delle su richiamate norme, fatta propria dalla amministrazione delle telecomunicazioni, ha assunto i tratti del diritto vivente per l'intervento nomofilattico del Consiglio di Stato, che, prima in sede consultiva (cfr sez. I, 6 luglio 1994, n. 1295/1994), e poi in sede giurisdizionale (cfr sez. VI, 23 dicembre 1996, n. 1756), ha escluso che la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti, avallando una interpretazione puramente formalistica della normativa in commento. Tale approccio formalistico era ribadito dal Consiglio di Stato ( cfr sez. VI, 21 febbraio 1997, n. 315), in fattispecie analoga relativa alla non libera trasferibilita' degli impianti a societa' non di capitali ai sensi della legge n. 422 del 27 ottobre 1993 (art. 1, settimo comma-quater). Lo stesso Consiglio di Stato (nelle sentenze indicate), ha pero' avvertito l'esigenza di esternare il proprio disappunto per le disfunzioni legate al protrarsi sine die della disciplina che e' stato chiamato ad applicare, respingendo i dubbi di costituzionalita', a cagione del suo carattere transitorio ed eccezionale; in cio' aderendo alla impostazione fissata sul punto da Conte costituzionale n. 112 del 26 marzo 1993. Esaminando la normativa transitoria contenuta nella legge n. 223/1990, e le proroghe che hanno caratterizzato i successivi interventi legislativi, ci si rende conto di come il progetto di governo dell'etere sia naufragato ancor prima di prendere il largo. Il termine per il rilascio delle concessioni e quello di scadenza delle autorizzazioni provvisorie sono slittati piu' volte in avanti; dopo che le leggi 17 dicembre 1992, n. 482 e 27 ottobre 1993, n. 422, sancivano in pratica il fallimento del regime concessorio, con il d.-l. 23 febbraio 1994, n. 129 si inaugurava una interminabile sequela di reiterazioni, che trovava uno sbocco solo con la legge 23 dicembre 1996, n. 650 di conversione del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545. La legge n. 650/1996 (art. 1 commi 13 e 14), congelava ulteriormente la situazione per qualche mese in attesa di un intervento risolutore del parlamento, che con la legge n. 249 del 31 luglio 1997 istituiva l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. L'art. 3 (commi 1 e 2 ), della legge n. 249, prevede un regime generale transitorio per l'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale; ed un regime speciale per la radiodiffusione sonora, che consente ulteriori proroghe di attivita' fino al 30 aprile 1999 ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge medesima. In questo scenario continuano a risultare particolarmente penalizzate le imprese di dimensioni piu' ridotte, condannate a svolgere la propria attivita' senza alcune certezza e con poche prospettive per il prosieguo. La logica della c.d "cristallizzazione", infatti, lungi dall'essere stata confinata nei limiti propri di una normativa transitoria e di emergenza, continua a disciplinare precariamente sin dal lontano 1990 la vita delle piccole emittenti radio, in aperto contrasto con gli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione. In relazione a quanto sopra il tribunale ritiene di dover rimettere la questione di incostituzionalita', nei termini e nei limiti in precedenza delineati, all'esame della Corte costituzionale.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione di Reggio Calabria, visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953: A) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma sancita dal combinato disposto degli artt.: 32 legge 6 agosto 1990, n. 223; 1, commi 3 e 3-quater, del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte e nei termini precisati in motivazione; B) sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; C) dispone che copia della presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera; D) dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti a cura della segreteria. Cosi' deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 1997 Il presidente: (firma illeggibile) L'estensore: (firma illeggibile) 98C0248