N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 5 marzo 1988

                                 N. 8
  Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il
 5 marzo 1988 (della regione autonoma della Sardegna)
 Navi e navigazione -  Navigazione  da  diporto  -  Regolamento  sulla
    disciplina   delle   patenti  nautiche,  di  cui  al  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  n.  431/1997  -  Attribuzione  alle
    regioni della competenza al rilascio delle relative autorizzazioni
    e alla vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche - Disciplina
    del   procedimento   autorizzatorio  -  Mancata  osservanza  delle
    modalita'  e della procedura previste dallo statuto speciale della
    regione  Sardegna,   in   caso   di   conferimento   di   funzioni
    amministrative  delegate  dallo Stato, comportanti l'emanazione di
    apposito   decreto   legislativo,   previa   consultazione   della
    Commissione  paritetica  -  Violazione dei principi costituzionali
    posti in materia di fonti  e  di  rapporti  tra  fonti  statali  e
    regionali,  nonche'  del principio di legalita', in relazione agli
    atti regolamentari  del  Governo  e  ai  principi  concernenti  la
    "delegificazione" - Omessa previsione circa una integrazione delle
    entrate  finanziarie  corrispondente  alla  nuova  attribuzione di
    competenze, con conseguente lesione dell'autonomia  finanziaria  e
    di  bilancio  regionale  -  Incidenza  sulla  potesta' legislativa
    esclusiva della regione in materia di ordinamento degli  uffici  -
    Violazione  del  principio  di  leale  collaborazione  tra Stato e
    regioni - Richiamo alle decisioni della Corte  costituzionale  nn.
    465/1991,   69/1995,   381/1996,  451/1988,  494/1990,  60/1993  e
    156/1996 - Espressa configurazione del  conflitto  come  conflitto
    "negativo".
 (D.P.R. 9 ottobre 1997, nn. 431, artt. 28, commi 2, 3, 5, e 33).
 (Statuto  regione  Sardegna,  artt.  3, lett. a), 4, 5, 6, 7, 8 e 56;
    Cost., artt. 116, 118 e 119; legge 23 agosto 1988,  n.  400,  art.
    17,  comma  2;  d.lgs.  14  agosto  1996, n. 436, art. 15; legge 6
    febbraio 1996, n. 52, art. 49).
(GU n.11 del 18-3-1998 )
   Ricorso della regione  autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
 presidente della Giunta regionale pro-tempore dott. Federico Palomba,
 giusta  deliberazione  della Giunta regionale n. 5/39 del 10 febbraio
 1998 rappresentata e difesa - in virtu'  di  procura  a  margine  del
 presente  atto - dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il cui studio
 e' elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II,  n.
 284;  contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
 presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di  competenza
 in  relazione  al  d.P.R.  9 ottobre 1997, n. 431 ("Regolamento sulla
 disciplina  delle  patenti  nautiche"),  con   particolare   riguardo
 all'art. 28 recante "Disciplina delle scuole nautiche", e, per quanto
 possa occorrere, all'art. 33.
                               F a t t o
   Le  attribuzioni proprie della regione autonoma della Sardegna sono
 stabilite, com'e' noto nel  suo  Statuto  speciale  (legge  cost.  26
 febbraio  1948,  n.  3)  e  nelle  relative  norme  d'attuazione.  In
 particolare l'art.  6 dello Statuto dispone che: "La regione esercita
 le funzioni amministrative nelle  materie  nelle  quali  ha  potesta'
 legislativa  a  norma degli artt.  3 e 4 salvo quelle attribuite agli
 enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita  altresi'  le
 funzioni  amministrative  che  le siano delegate dallo Stato". A loro
 volta gli artt. 3 e 4 dello Statuto elencano le materie di competenza
 della   regione   (di   tipo,    rispettivamente,    "esclusiva"    o
 "concorrente"):  fra tali materie non ve ne e' alcuna che attribuisca
 alla regione competenze in ordine alle  scuole  nautiche.  La  totale
 estraneita'  di  tali  scuole  rispetto alle competenze della regione
 trova conferma nei vari  decreti  contenenti  le  norme  d'attuazione
 dello  Statuto (d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480; d.P.R. 19 giugno 1979,
 n. 348), anch'essi privi del benche' minimo riferimento  alle  scuole
 nautiche.
   Fino  ad oggi, del resto, non si era mai dubitato che le competenze
 in materia di autorizzazione e controllo delle scuole nautiche  anche
 in  Sardegna  appartenessero  allo  Stato,  ed  in  particolare  alle
 capitanerie di  porto  (fondandosi  tale  competenza  sul  potere  di
 controllo    in    ordine   all'esercizio   "dell'attivita'   privata
 professionale di istruttore per il conseguimento  delle  abilitazioni
 di  cui  all'art. 20" che l'art.  26 della legge 11 febbraio 1971, n.
 50, sulla navigazione da diporto attribuisce appunto  alle  autorita'
 marittime).  Le  quali  capitanerie,  infatti hanno sempre esercitato
 anche in Sardegna tali competenze, senza che, ovviamente, vi fosse la
 minima contestazione da parte della regione.
   Cio' premesso, e' stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  il
 d.P.R.  9  ottobre  1997,  n.  431,  recante  il  "Regolamento  sulla
 disciplina delle patenti nautiche". Tale regolamento e' stato emanato
 ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n.  400/1988  (si
 tratta   dunque   di   un  regolamento  autorizzato  dalla  legge  ad
 intervenire in una materia previamente "delegificata"),  ed  in  base
 alla  previsione  dell'art.  15  del  d.lgs.  14  agosto 1996, n. 436
 ("Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di
 costruzione e immissione in commercio di unita'  da  diporto"):  tale
 art.  15 (contenuto nel capo III del decreto legislativo, riguardante
 le modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da
 diporto) prevedeva infatti la emanazione di  regolamenti  governativi
 in  materia  di  disciplina  per  le  abilitazioni al comando ed alla
 condotta delle unita'  da  diporto,  contenenti  anche  la  "espressa
 indicazione  delle  norme da intendersi abrogate alla data di entrata
 in vigore dei regolamenti" (art. 15, primo comma,  lett.  e).  A  sua
 volta  il  decreto  legislativo  n.  436/1996 trova il suo fondamento
 nella delega contenuta nella legge 6  febbraio  1996,  n.  52  (legge
 comunitaria  1994)  ed  in  particolare nell'art.   49 di tale legge,
 concernente i particolari criteri di delega  per  l'attuazione  della
 gia' citata direttiva 94/25/CE del Parlamento e del Consiglio europei
 (sul "ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
 amministrative  degli  Stati  membri  riguardanti  le imbarcazioni da
 diporto").
   Si deve osservare, a questo punto, che ne' la direttiva  CE  94/25,
 ne'  l'art. 49 della legge comunitaria 1994 contenente la delega, ne'
 l'art. 15  del  decreto  legislativo  n.  436/1996,  disciplinano  le
 "scuole  nautiche" o comunque fanno ad esse qualche riferimento. Cio'
 nonostante, di scuole  nautiche  si  occupa  invece  il  decreto  del
 Presidente della Repubblica n. 431/1997 qui impugnato, che gli dedica
 appunto l'intero art. 28 ("Disciplina delle scuole nautiche"), mentre
 l'art.    33  dello  stesso  regolamento  dichiara  abrogati  diversi
 articoli della legge n. 50 del 1971, fra cui anche i citati artt.  20
 e 26.
   Per  quanto  piu'  specificamente interessa il presente ricorso, si
 deve rilevare che il suddetto art. 28  (dopo  avere  al  primo  comma
 definito  le  "scuole  nautiche"  come  i  "centri  per  l'educazione
 marinaresca, l'istruzione e la formazione dei  candidati  agli  esami
 delle  patenti  nautiche") al secondo comma stabilisce che "Le scuole
 nautiche sono soggette ad autorizzazione e  vigilanza  amministrativa
 da parte della regione del luogo in cui hanno la sede principale"; al
 terzo  comma  stabilisce  che  la  regione  provvedera'  a rilasciare
 l'autorizzazione  alle  scuole  nautiche   gia'   esistenti   "previo
 accertamento  dell'esistenza  di  idonei  locali,  delle attrezzature
 marinaresche,  degli  strumenti  e  mezzi  nautici  e  del  materiale
 didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche"; ed al
 quinto comma aggiunge che "L'autorizzazione di  cui  al  comma  2  e'
 rilasciata  previo  parere del capo del compartimento marittimo nella
 cui  giurisdizione  ha  sede  la  scuola  nautica  o  del   direttore
 dell'ufficio provinciale della M.C.T.C.".
   Tali  disposizioni,  che  attribuiscono alle regioni ogni potere di
 amministrazione attiva in ordine  alle  scuole  nautiche  (residuando
 alle  Amministrazioni  dello  Stato  soltanto compiti consultivi), si
 rivolgono non solo alle regioni ad autonomia ordinaria,  ma  anche  a
 quelle  ad  autonomia speciale. Tanto si evince, oltre che dalla loro
 stessa formulazione testuale, anche dal fatto che - come si  e'  gia'
 detto  -  l'art.  33 dello stesso regolamento ha fatto venire meno in
 tutto il territorio nazionale i poteri di  controllo  in  materia  di
 scuole nautiche gia' esercitati dagli uffici statali in base all'art.
 26  della  legge  n. 50 del 1971 (della quale e' stata abrogata anche
 quasi tutta la disciplina in materia di abilitazioni al comando delle
 imbarcazioni da diporto, gia' contenuta negli artt. 26-32 della legge
 n. 50/1971).
   Cosi' disponendo, l'art. 28 (e per quanto di ragione lo stesso art.
 33) del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, ha pero' leso le  attribuzioni
 costituzionalmente  spettanti  alla  regione autonoma della Sardegna,
 che pertanto si vede costretta a sollevare conflitto con il  presente
 ricorso, per i seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   1.  -  Violazione  delle  attribuzioni  costituzionali  di cui agli
 articoli da 3 a 6 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost.
 26 febbraio 1948, n. 3) e  relative  norme  d'attuazione  (d.P.R.  22
 maggio 1975, n. 480; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
   Come  si  e'  gia'  visto, il secondo, il terzo, ed il quinto comma
 dell'impugnato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 431 del 1997 stabiliscono  che  alla  regione  ricorrente  spetti  il
 potere di autorizzare l'attivita' delle scuole nautiche e di vigilare
 su  di  esse.  Ma  si  tratta  in entrambi i casi di poteri del tutto
 estranei alla sferadelle attribuzioni proprie della regione, che sono
 definite dagli articoli  da  3  a  6  dello  Statuto  speciale  della
 Sardegna.  Le  suddette  disposizioni  comportano pertanto un abusivo
 ampliamento  delle  attribuzioni  -  modificabili  solo   con   norme
 costituzionali  - spettanti alla regione autonoma della Sardegna che,
 con  il  presente  atto,  rifiuta  tali  attribuzioni  sollevando  il
 conflitto  "negativo"  (sentt.  nn.  451/1988,  494/1990,  60/1993  e
 156/1996).
   2. - Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui alle norme
 statutarie e d'attuazione gia' citate, ed in particolare di quelle in
 materia di ordinamento degli uffici regionali (art. 3, lett. a, St.),
 nonche' dell'autonomia finanziaria regionale (artt. 7 e 8 St.,  artt.
 116 e 119 Cost.).
   L'esercizio  da  parte  della regione ricorrente dei poteri ad essa
 abusivamente attribuiti dall'art. 28 del decreto del Presidente della
 Repubblica  n.  431/1997,  si  ripercuote  immediatamente,  come   e'
 evidente,  sulla  organizzazione  degli  uffici regionali: la regione
 dovrebbe  istituire  nuovi  uffici  cui   affidare   i   compiti   di
 autorizzazione  e di vigilanza sulle scuole nautiche, ovvero dovrebbe
 aggiungere tali compiti a quelli  gia'  di  competenza  degli  uffici
 esistenti.  Sia  nell'uno  che  nell'altro  caso  la regione dovrebbe
 "adeguare" l'organizzazione dei propri uffici alle nuove attribuzioni
 che le sono state affidate dall'art.  28,  dovrebbe  disciplinare  le
 procedure   relative   all'apertura  ed  all'esercizio  delle  scuole
 nautiche, dovrebbe spostare personale e probabilmente anche assumerne
 di nuovo per fare fronte alle nuove esigenze. E'  palese  come  tutto
 cio'  costituisca anche una grave ed inammissibile interferenza nelle
 competenze (legislative ed  amministrative)  di  rango  esclusivo  in
 materia  di  ordinamento  dei propri uffici e del personale, che alla
 regione sono attribuite dagli artt. 3, lett a), e 6 dello Statuto.
   Per  i  motivi  anzidetti,  la  suddetta  abusiva  attribuzione  di
 ulteriori  poteri  alla regione determina anche una lesione della sua
 autonomia finanziaria  e  di  bilancio.  L'art.  28  del  regolamento
 impugnato aggiunge nuovi compiti a quelli gia' spettanti alla regione
 in  base  alle  competenze  sue proprie, ma senza che vi sia (neppure
 prevista) una corrispondente integrazione delle  entrate  finanziarie
 regionali.  Pertanto  la  regione  ricorrente, per fare fronte a tali
 nuovi  compiti  ed  ai  corrispondenti  oneri  organizzativi   e   di
 personale,  dovrebbe  ridurre i finanziamenti destinati all'esercizio
 delle competenze sue proprie in base allo statuto. Di  qui,  appunto,
 la  dedotta  lesione  anche della autonomia finanziaria e di bilancio
 della regione ricorrente.
   3. - Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui alle norme
 statutarie  e  d'attuazione  gia'  indicate,  nonche'  dei   principi
 costituzionali  in materia di fonti e di rapporti tra fonti statali e
 regionali e  del  principio  di  legalita'  in  relazione  agli  atti
 regolamentari del Governo, ed alla "delegificazione".
   Si e' detto che il regolamento contenuto nel decreto del Presidente
 della  Repubblica  n.  431/1997 e' stato emanato ai sensi del secondo
 comma dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988. Si tratta cioe' di un
 regolamento "delegato"; come risulta anche dal gia' ricordato art. 15
 del decreto legislativo n. 436/1996 che ne costituisce il  fondamento
 legale.  Ma,  allora, gia' questa circostanza costituisce di per se',
 innanzitutto, una ulteriore dimostrazione del fatto che l'art. 28 del
 regolamento  impugnato  ha  leso  le   attribuzioni   della   regione
 ricorrente.  Infatti  la  "delegificazione" operata dalla legge dello
 Stato ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.  17  della  legge  n.
 400/1988  (quale  sarebbe  quella  operata  dall'art.  15 del decreto
 legislativo n. 436/1996, ammesso e non concesso che non solo le leggi
 formali, ma anche gli atti con forza di legge possano delegificare ed
 autorizzare l'adozione  di  regolamenti  delegati)  puo'  intervenire
 soltanto  su  materie di competenza statale. Il fatto, dunque, che le
 impugnate disposizioni dell'art. 28 del regolamento  (come  anche  la
 citata  disposizione  abrogativa  dell'art. 33, primo comma, lett. a)
 siano intervenute in una materia delegificata sta appunto  a  provare
 che quella delle scuole nautiche e' materia di competenza statale.
   Cio' premesso, l'assegnazione alla regione - ad opera dell'art.  28
 -   di  poteri  ed  attivita'  estranei  alle  attribuzioni  ad  essa
 costituzionalmente spettanti, e' lesiva delle attribuzioni  regionali
 anche  sotto  un'ulteriore  e concorrente profilo: cioe' per il fatto
 che lo Stato pretenderebbe di operare tale assegnazione  mediante  un
 regolamento  governativo.    Come  infatti  codesta  ecc. ma Corte ha
 ripetutamente affermato (fra le tante, sentenze nn. 465/1991, 69/1995
 e 381/1996), i principi costituzionali in materia di fonti  escludono
 che  i  regolamenti  del  Governo  possano  incidere sulle competenze
 regionali  (limitandole  od   ampliandole),   come   e'   del   resto
 espressamente  escluso  dall'art.    17,  comma primo, lett b), della
 legge n. 400/1988.
   Si deve peraltro aggiungere che nel caso di specie le  attribuzioni
 regionali  risultano lese non solo dal fatto che lo Stato pretende di
 modificare con un regolamento i poteri della regione  ricorrente,  ma
 anche  dal  fatto  che  tale regolamento e' ulteriormente illegittimo
 perche':
     a)  in  particolare  l'art.  28  sulla  disciplina  delle  scuole
 nautiche  (e  le corrispondenti disposizioni abrogative dell'art. 33)
 e' illegittimo in quanto privo di fondamento legale,  non  avendo  in
 alcun modo l'art.  15 del decreto legislativo n. 436/1996 autorizzato
 il  Governo a disciplinare - oltre al rilascio delle abilitazioni per
 la condotta delle unita' da diporto ed i relativi esami  -  anche  le
 attivita'  (private)  svolte  dalle  scuole  nautiche  ed  i relativi
 controlli (del resto se l'art.  15 l'avesse fatto sarebbe stato a sua
 volta costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, dato  che
 l'oggetto  della delega definito dall'art.  49 della legge n. 52/1996
 - e la stessa direttiva CE n. 94/25  -  non  contemplava  affatto  la
 disciplina delle scuole nautiche);
     b)  lo  stesso  art.  15  del  decreto legislativo n. 436/1996 e'
 illegittimo, in primo luogo, perche' contenuto in un atto  con  forza
 di  legge  (anziche'  in una legge formale quale dovrebbe essere - in
 base ai principi costituzionali - l'atto legislativo che  provvede  a
 "delegificare"  una  materia);  in  secondo luogo perche' la legge di
 delega (art. 49 della citata legge n.  42/1996)  non  aveva  comunque
 attribuito al Governo il potere di provvedere con decreto legislativo
 a  "delegificare"  la  materia su cui e' invece intervenuto l'art. 15
 del decreto legislativo n. 436/1996; ed infine anche  perche'  l'art.
 15,  anziche'  provvedere  esso  stesso a determinare le disposizioni
 legislative che risulteranno abrogate con la entrata  in  vigore  del
 regolamento  delegato  -  come  richiedono  i principi costituzionali
 sulle fonti ed espressamente prevede il secondo  comma  dell'art.  17
 della  legge  n  400/1988  -  con  la  lettera e) del suo primo comma
 demanda  allo  stesso  regolamento  delegato  tale   compito:   cosi'
 inammissibilmente  autorizzando  un  regolamento  ad  abrogare  norme
 legislative    (per    quanto    riguarda    la    ora     denunciata
 incostituzionalita'  dell'art.  15  del decreto legislativo valutera'
 codesta Ecc.ma Corte se  sia  necessario,  al  fine  di  decidere  il
 presente  conflitto,  sollevare incidentalmente la relativa questione
 di costituzionalita').
   4. - Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui alle norme
 costituzionali gia' indicate,  nonche'  degli  artt.  6  e  56  dello
 Statuto  sardo  (e  dell'art.  118  Cost.)  e  del principio di leale
 collaborazione.
   In via subordinata, si deduce che la violazione delle  attribuzioni
 regionali  sussisterebbe  anche qualora con l'art. 28 del regolamento
 impugnato lo Stato avesse inteso delegare alla regione  ricorrente  i
 suddetti compiti di autorizzazione e di vigilanza.
   L'attribuzione  alla  regione  di  funzioni amministrative delegate
 dallo Stato puo' infatti aversi, ai sensi dell'art. 6  dello  Statuto
 (e  dell'art.  118,  secondo  comma,  Cost.),  solo  attraverso  atti
 legislativi, come anche mediante  gli  speciali  decreti  legislativi
 emanati   a   seguito   della  procedura  collaborativa  disciplinata
 dall'art. 56 dello Statuto sardo. Viceversa, nel caso in questione lo
 Stato ha provveduto con un semplice regolamento, e senza neppure  una
 previa  consultazione  con la regione. Ne risultano dunque violate le
 succitate disposizioni statutarie, e lo stesso  principio  di  "leale
 collaborazione" nei rapporti fra Stato e regioni.
                               P. Q .M.
   Voglia  l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso, dichiarare che non spetta  allo  Stato  di  attribuire  alla
 regione  autonoma  della  Sardegna, con atto regolamentare, poteri di
 autorizzazione e vigilanza in ordine  alle  scuole  nautiche;  e  per
 l'effetto  annullare  in  parte  qua  le  disposizioni  dell'art. 28,
 secondo, terzo, e quinto comma, del d.P.R. 9  ottobre  1997,  n.  431
 (nonche',  per  quanto  possa  occorrere,  dell'art.  33 del medesimo
 decreto).
     Roma, addi' 13 febbraio 1998
                      Prof. avv. Sergio Panunzio
 98C0255