N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 5 marzo 1988
N. 8 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 5 marzo 1988 (della regione autonoma della Sardegna) Navi e navigazione - Navigazione da diporto - Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 - Attribuzione alle regioni della competenza al rilascio delle relative autorizzazioni e alla vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche - Disciplina del procedimento autorizzatorio - Mancata osservanza delle modalita' e della procedura previste dallo statuto speciale della regione Sardegna, in caso di conferimento di funzioni amministrative delegate dallo Stato, comportanti l'emanazione di apposito decreto legislativo, previa consultazione della Commissione paritetica - Violazione dei principi costituzionali posti in materia di fonti e di rapporti tra fonti statali e regionali, nonche' del principio di legalita', in relazione agli atti regolamentari del Governo e ai principi concernenti la "delegificazione" - Omessa previsione circa una integrazione delle entrate finanziarie corrispondente alla nuova attribuzione di competenze, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria e di bilancio regionale - Incidenza sulla potesta' legislativa esclusiva della regione in materia di ordinamento degli uffici - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 465/1991, 69/1995, 381/1996, 451/1988, 494/1990, 60/1993 e 156/1996 - Espressa configurazione del conflitto come conflitto "negativo". (D.P.R. 9 ottobre 1997, nn. 431, artt. 28, commi 2, 3, 5, e 33). (Statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. a), 4, 5, 6, 7, 8 e 56; Cost., artt. 116, 118 e 119; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2; d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436, art. 15; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 49).(GU n.11 del 18-3-1998 )
Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore dott. Federico Palomba, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 5/39 del 10 febbraio 1998 rappresentata e difesa - in virtu' di procura a margine del presente atto - dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 ("Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche"), con particolare riguardo all'art. 28 recante "Disciplina delle scuole nautiche", e, per quanto possa occorrere, all'art. 33. F a t t o Le attribuzioni proprie della regione autonoma della Sardegna sono stabilite, com'e' noto nel suo Statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e nelle relative norme d'attuazione. In particolare l'art. 6 dello Statuto dispone che: "La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli artt. 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato". A loro volta gli artt. 3 e 4 dello Statuto elencano le materie di competenza della regione (di tipo, rispettivamente, "esclusiva" o "concorrente"): fra tali materie non ve ne e' alcuna che attribuisca alla regione competenze in ordine alle scuole nautiche. La totale estraneita' di tali scuole rispetto alle competenze della regione trova conferma nei vari decreti contenenti le norme d'attuazione dello Statuto (d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), anch'essi privi del benche' minimo riferimento alle scuole nautiche. Fino ad oggi, del resto, non si era mai dubitato che le competenze in materia di autorizzazione e controllo delle scuole nautiche anche in Sardegna appartenessero allo Stato, ed in particolare alle capitanerie di porto (fondandosi tale competenza sul potere di controllo in ordine all'esercizio "dell'attivita' privata professionale di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 20" che l'art. 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto attribuisce appunto alle autorita' marittime). Le quali capitanerie, infatti hanno sempre esercitato anche in Sardegna tali competenze, senza che, ovviamente, vi fosse la minima contestazione da parte della regione. Cio' premesso, e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, recante il "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche". Tale regolamento e' stato emanato ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (si tratta dunque di un regolamento autorizzato dalla legge ad intervenire in una materia previamente "delegificata"), ed in base alla previsione dell'art. 15 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436 ("Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto"): tale art. 15 (contenuto nel capo III del decreto legislativo, riguardante le modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto) prevedeva infatti la emanazione di regolamenti governativi in materia di disciplina per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unita' da diporto, contenenti anche la "espressa indicazione delle norme da intendersi abrogate alla data di entrata in vigore dei regolamenti" (art. 15, primo comma, lett. e). A sua volta il decreto legislativo n. 436/1996 trova il suo fondamento nella delega contenuta nella legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) ed in particolare nell'art. 49 di tale legge, concernente i particolari criteri di delega per l'attuazione della gia' citata direttiva 94/25/CE del Parlamento e del Consiglio europei (sul "ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto"). Si deve osservare, a questo punto, che ne' la direttiva CE 94/25, ne' l'art. 49 della legge comunitaria 1994 contenente la delega, ne' l'art. 15 del decreto legislativo n. 436/1996, disciplinano le "scuole nautiche" o comunque fanno ad esse qualche riferimento. Cio' nonostante, di scuole nautiche si occupa invece il decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 qui impugnato, che gli dedica appunto l'intero art. 28 ("Disciplina delle scuole nautiche"), mentre l'art. 33 dello stesso regolamento dichiara abrogati diversi articoli della legge n. 50 del 1971, fra cui anche i citati artt. 20 e 26. Per quanto piu' specificamente interessa il presente ricorso, si deve rilevare che il suddetto art. 28 (dopo avere al primo comma definito le "scuole nautiche" come i "centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami delle patenti nautiche") al secondo comma stabilisce che "Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della regione del luogo in cui hanno la sede principale"; al terzo comma stabilisce che la regione provvedera' a rilasciare l'autorizzazione alle scuole nautiche gia' esistenti "previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche"; ed al quinto comma aggiunge che "L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata previo parere del capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C.". Tali disposizioni, che attribuiscono alle regioni ogni potere di amministrazione attiva in ordine alle scuole nautiche (residuando alle Amministrazioni dello Stato soltanto compiti consultivi), si rivolgono non solo alle regioni ad autonomia ordinaria, ma anche a quelle ad autonomia speciale. Tanto si evince, oltre che dalla loro stessa formulazione testuale, anche dal fatto che - come si e' gia' detto - l'art. 33 dello stesso regolamento ha fatto venire meno in tutto il territorio nazionale i poteri di controllo in materia di scuole nautiche gia' esercitati dagli uffici statali in base all'art. 26 della legge n. 50 del 1971 (della quale e' stata abrogata anche quasi tutta la disciplina in materia di abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto, gia' contenuta negli artt. 26-32 della legge n. 50/1971). Cosi' disponendo, l'art. 28 (e per quanto di ragione lo stesso art. 33) del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, ha pero' leso le attribuzioni costituzionalmente spettanti alla regione autonoma della Sardegna, che pertanto si vede costretta a sollevare conflitto con il presente ricorso, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli articoli da 3 a 6 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). Come si e' gia' visto, il secondo, il terzo, ed il quinto comma dell'impugnato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 stabiliscono che alla regione ricorrente spetti il potere di autorizzare l'attivita' delle scuole nautiche e di vigilare su di esse. Ma si tratta in entrambi i casi di poteri del tutto estranei alla sferadelle attribuzioni proprie della regione, che sono definite dagli articoli da 3 a 6 dello Statuto speciale della Sardegna. Le suddette disposizioni comportano pertanto un abusivo ampliamento delle attribuzioni - modificabili solo con norme costituzionali - spettanti alla regione autonoma della Sardegna che, con il presente atto, rifiuta tali attribuzioni sollevando il conflitto "negativo" (sentt. nn. 451/1988, 494/1990, 60/1993 e 156/1996). 2. - Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui alle norme statutarie e d'attuazione gia' citate, ed in particolare di quelle in materia di ordinamento degli uffici regionali (art. 3, lett. a, St.), nonche' dell'autonomia finanziaria regionale (artt. 7 e 8 St., artt. 116 e 119 Cost.). L'esercizio da parte della regione ricorrente dei poteri ad essa abusivamente attribuiti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997, si ripercuote immediatamente, come e' evidente, sulla organizzazione degli uffici regionali: la regione dovrebbe istituire nuovi uffici cui affidare i compiti di autorizzazione e di vigilanza sulle scuole nautiche, ovvero dovrebbe aggiungere tali compiti a quelli gia' di competenza degli uffici esistenti. Sia nell'uno che nell'altro caso la regione dovrebbe "adeguare" l'organizzazione dei propri uffici alle nuove attribuzioni che le sono state affidate dall'art. 28, dovrebbe disciplinare le procedure relative all'apertura ed all'esercizio delle scuole nautiche, dovrebbe spostare personale e probabilmente anche assumerne di nuovo per fare fronte alle nuove esigenze. E' palese come tutto cio' costituisca anche una grave ed inammissibile interferenza nelle competenze (legislative ed amministrative) di rango esclusivo in materia di ordinamento dei propri uffici e del personale, che alla regione sono attribuite dagli artt. 3, lett a), e 6 dello Statuto. Per i motivi anzidetti, la suddetta abusiva attribuzione di ulteriori poteri alla regione determina anche una lesione della sua autonomia finanziaria e di bilancio. L'art. 28 del regolamento impugnato aggiunge nuovi compiti a quelli gia' spettanti alla regione in base alle competenze sue proprie, ma senza che vi sia (neppure prevista) una corrispondente integrazione delle entrate finanziarie regionali. Pertanto la regione ricorrente, per fare fronte a tali nuovi compiti ed ai corrispondenti oneri organizzativi e di personale, dovrebbe ridurre i finanziamenti destinati all'esercizio delle competenze sue proprie in base allo statuto. Di qui, appunto, la dedotta lesione anche della autonomia finanziaria e di bilancio della regione ricorrente. 3. - Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui alle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate, nonche' dei principi costituzionali in materia di fonti e di rapporti tra fonti statali e regionali e del principio di legalita' in relazione agli atti regolamentari del Governo, ed alla "delegificazione". Si e' detto che il regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 e' stato emanato ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988. Si tratta cioe' di un regolamento "delegato"; come risulta anche dal gia' ricordato art. 15 del decreto legislativo n. 436/1996 che ne costituisce il fondamento legale. Ma, allora, gia' questa circostanza costituisce di per se', innanzitutto, una ulteriore dimostrazione del fatto che l'art. 28 del regolamento impugnato ha leso le attribuzioni della regione ricorrente. Infatti la "delegificazione" operata dalla legge dello Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (quale sarebbe quella operata dall'art. 15 del decreto legislativo n. 436/1996, ammesso e non concesso che non solo le leggi formali, ma anche gli atti con forza di legge possano delegificare ed autorizzare l'adozione di regolamenti delegati) puo' intervenire soltanto su materie di competenza statale. Il fatto, dunque, che le impugnate disposizioni dell'art. 28 del regolamento (come anche la citata disposizione abrogativa dell'art. 33, primo comma, lett. a) siano intervenute in una materia delegificata sta appunto a provare che quella delle scuole nautiche e' materia di competenza statale. Cio' premesso, l'assegnazione alla regione - ad opera dell'art. 28 - di poteri ed attivita' estranei alle attribuzioni ad essa costituzionalmente spettanti, e' lesiva delle attribuzioni regionali anche sotto un'ulteriore e concorrente profilo: cioe' per il fatto che lo Stato pretenderebbe di operare tale assegnazione mediante un regolamento governativo. Come infatti codesta ecc. ma Corte ha ripetutamente affermato (fra le tante, sentenze nn. 465/1991, 69/1995 e 381/1996), i principi costituzionali in materia di fonti escludono che i regolamenti del Governo possano incidere sulle competenze regionali (limitandole od ampliandole), come e' del resto espressamente escluso dall'art. 17, comma primo, lett b), della legge n. 400/1988. Si deve peraltro aggiungere che nel caso di specie le attribuzioni regionali risultano lese non solo dal fatto che lo Stato pretende di modificare con un regolamento i poteri della regione ricorrente, ma anche dal fatto che tale regolamento e' ulteriormente illegittimo perche': a) in particolare l'art. 28 sulla disciplina delle scuole nautiche (e le corrispondenti disposizioni abrogative dell'art. 33) e' illegittimo in quanto privo di fondamento legale, non avendo in alcun modo l'art. 15 del decreto legislativo n. 436/1996 autorizzato il Governo a disciplinare - oltre al rilascio delle abilitazioni per la condotta delle unita' da diporto ed i relativi esami - anche le attivita' (private) svolte dalle scuole nautiche ed i relativi controlli (del resto se l'art. 15 l'avesse fatto sarebbe stato a sua volta costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, dato che l'oggetto della delega definito dall'art. 49 della legge n. 52/1996 - e la stessa direttiva CE n. 94/25 - non contemplava affatto la disciplina delle scuole nautiche); b) lo stesso art. 15 del decreto legislativo n. 436/1996 e' illegittimo, in primo luogo, perche' contenuto in un atto con forza di legge (anziche' in una legge formale quale dovrebbe essere - in base ai principi costituzionali - l'atto legislativo che provvede a "delegificare" una materia); in secondo luogo perche' la legge di delega (art. 49 della citata legge n. 42/1996) non aveva comunque attribuito al Governo il potere di provvedere con decreto legislativo a "delegificare" la materia su cui e' invece intervenuto l'art. 15 del decreto legislativo n. 436/1996; ed infine anche perche' l'art. 15, anziche' provvedere esso stesso a determinare le disposizioni legislative che risulteranno abrogate con la entrata in vigore del regolamento delegato - come richiedono i principi costituzionali sulle fonti ed espressamente prevede il secondo comma dell'art. 17 della legge n 400/1988 - con la lettera e) del suo primo comma demanda allo stesso regolamento delegato tale compito: cosi' inammissibilmente autorizzando un regolamento ad abrogare norme legislative (per quanto riguarda la ora denunciata incostituzionalita' dell'art. 15 del decreto legislativo valutera' codesta Ecc.ma Corte se sia necessario, al fine di decidere il presente conflitto, sollevare incidentalmente la relativa questione di costituzionalita'). 4. - Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui alle norme costituzionali gia' indicate, nonche' degli artt. 6 e 56 dello Statuto sardo (e dell'art. 118 Cost.) e del principio di leale collaborazione. In via subordinata, si deduce che la violazione delle attribuzioni regionali sussisterebbe anche qualora con l'art. 28 del regolamento impugnato lo Stato avesse inteso delegare alla regione ricorrente i suddetti compiti di autorizzazione e di vigilanza. L'attribuzione alla regione di funzioni amministrative delegate dallo Stato puo' infatti aversi, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto (e dell'art. 118, secondo comma, Cost.), solo attraverso atti legislativi, come anche mediante gli speciali decreti legislativi emanati a seguito della procedura collaborativa disciplinata dall'art. 56 dello Statuto sardo. Viceversa, nel caso in questione lo Stato ha provveduto con un semplice regolamento, e senza neppure una previa consultazione con la regione. Ne risultano dunque violate le succitate disposizioni statutarie, e lo stesso principio di "leale collaborazione" nei rapporti fra Stato e regioni.
P. Q .M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato di attribuire alla regione autonoma della Sardegna, con atto regolamentare, poteri di autorizzazione e vigilanza in ordine alle scuole nautiche; e per l'effetto annullare in parte qua le disposizioni dell'art. 28, secondo, terzo, e quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 (nonche', per quanto possa occorrere, dell'art. 33 del medesimo decreto). Roma, addi' 13 febbraio 1998 Prof. avv. Sergio Panunzio 98C0255