N. 55 ORDINANZA 9 - 12 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Imputazione automatica al socio accomandante dei
 maggiori  redditi  accertati nei confronti della societa' - Questione
 gia' dichiarata non fondata dalla Corte (vedi ordinanza n. 5/1998)  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R.  29  settembre 1973, n. 597, art. 5; d.P.R. 22 dicembre 1986,
 n. 917, art. 5; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,  art.  40,  secondo
 comma).
 
 (Cost., art. 24).
 
(GU n.11 del 18-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5,  del  d.P.R.
 29  settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
 reddito delle persone fisiche), dell'art. 5 del  d.P.R.  22  dicembre
 1986,  n.  917  (Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
 redditi), e dell'art. 40, secondo  comma,  del  d.P.R.  29  settembre
 1973,  n.  600  (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
 imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa  il  27  febbraio
 1997  dalla  Commissione  tributaria regionale di Firenze sul ricorso
 proposto da Benvenuti Marco contro l'Ufficio delle imposte dirette di
 Prato iscritta al n. 489 del registro  ordinanze  1997  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  35,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 gennaio 1998 il giudice
 relatore Annibale Marini.
                               Ordinanza
   Ritenuto che nel corso di  un  procedimento  in  grado  di  appello
 contro  un  avviso  di accertamento in rettifica ai fini IRPEF emesso
 nei  confronti  di  un  socio  accomandante  in  conseguenza  di   un
 accertamento  in rettifica del reddito della societa', la Commissione
 tributaria regionale di Firenze, con ordinanza del 27  febbraio  1997
 (r.o.  n.  489  del  1997),  ha sollevato, in riferimento all'art. 24
 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  5  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597  (Istituzione  e
 disciplina dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche),  5  del
 d.P.R.  22  dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
 imposte sui redditi), e 40, secondo comma, del  d.P.R.  29  settembre
 1973,  n.  600  (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
 imposte sui redditi):
     che, ad avviso del  giudice  a  quo,  le  norme  denunciate,  nel
 disporre   l'imputazione   automatica   al   socio  accomandante  (in
 proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili) dei  maggior
 redditi  accertati  nei confronti della societa', verrebbero a ledere
 il diritto di difesa dell'accomandante;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione
 prospettata;
   Considerato che la questione, nei termini in cui  viene  sollevata,
 ha gia' formato oggetto di esame di questa Corte che ne ha dichiarato
 l'infondatezza attraverso una interpretazione adeguatrice delle norme
 denunciate (ordinanza n. 5 del 1998):
     che,   sulla   base   di   siffatta  interpretazione,  "al  socio
 accomandante,  privo  di  legittimazione  processuale  nel   giudizio
 relativo all'accertamento del reddito societario ai fini dell'imposta
 ILOR,   deve   ritenersi   sempre  consentita,  allorche'  gli  sara'
 notificato l'accertamento del suo reddito personale, la  possibilita'
 di   tutelare   i   suoi   diritti,   contestando  anche  nel  merito
 l'accertamento  del  suo   reddito   di   partecipazione   nonostante
 l'intervenuta  definitivita' dell'accertamento del reddito societario
 ai fini ILOR". (Ordinanza citata n. 5 del 1998);
     che   l'ordinanza   di   rimessione    non    contiene    profili
 sostanzialmente  nuovi o diversi, tali da indurre ad un riesame della
 questione  che,  pertanto,  deve  essere  dichiarata   manifestamente
 infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  5  del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
 (Istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
 fisiche),  5  del  d.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
 testo unico delle imposte sui redditi),  e  40,  secondo  comma,  del
 d.P.R.  29  settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
 accertamento delle imposte sui redditi),  sollevata,  in  riferimento
 all'art.   24   della   Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria
 regionale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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