N. 181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1997

                                N. 181
  Ordinanza emessa il 5 dicembre 1997 dalla pretura di Forli', sezione
 distaccata di Cesena nei procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra
 Greco Eugenio ed altri, e Cassa di risparmio di Cesena S.p.a.
 Previdenza  e  assistenza  sociale - Omesso versamento dei contributi
    previdenziali  da  parte  dei  datori  di  lavoro  -   Previsione,
    limitatamente  al  periodo contributivo 1 settembre 1985-30 giugno
    1991, del pagamento dei contributi previdenziali nella misura  del
    15  per  cento  -  Deteriore  trattamento del datore di lavoro che
    anteriormente all'entrata in vigore della  legge  n.  166/1991  ha
    effettuato  il  versamento  dei  contributi  rispetto al datore di
    lavoro che l'ha  omesso  -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte
    costituzionale n. 421/1995.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 193 e 194).
 (Cost., art. 3).
(GU n.12 del 25-3-1998 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti osserva.
   Con ricorso presentato alla pretura del lavoro di Forli, sezione di
 Cesena,  da  parte  di  416  dipendenti  della  Cassa di risparmio di
 Cesena, in un secondo momento divenuti  solo  17  ricorrenti  per  la
 conciliazione  intervenuta tra le altre parti nel corso del giudizio,
 veniva  richiesto  l'ottenimento,   tra   le   altre   pretese,   del
 riconoscimento del diritto al versamento dei contributi previdenziali
 da  parte  della Cassa sull'ammontare dei contributi erogati al fondo
 pensionistico integrativo, oltre al ricalcolo delle quote annuali  di
 accantonamento  di  T.F.R.  nonche'  dell'indennita' di anzianita' in
 misura  corrispondente  ai  versamenti  al  Fondo  precitato.  Queste
 richieste  scaturivano  in  considerazione della sentenza della Corte
 costituzionale n.  421/1995  che  aveva  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 9-bis della legge n. 166/1991 nella parte in
 cui esonerava dal pagamento dei contributi di previdenza e assistenza
 sociale il datore di lavoro non in regola con i versamenti anteriori.
   Nel   primo  comma,  dell'articolo  citato  il  legislatore,  prima
 dell'intervento della Corte, aveva disposto che l'art. 12,  legge  n.
 153/1969  andasse  interpretato  nel senso che non rientrassero nella
 retribuzione imponibile ai fini previdenziali: "le  somme  versate  o
 accantonate  a  finanziamento  di  casse,  fondi,  gestioni  o  forme
 assicurative previsti da contratti  collettivi  o  da  accordi  o  da
 regolamenti  aziendali,  al fine di erogare prestazioni previdenziali
 integrative". Si disponeva inoltre la non ripetibilita' di  eventuali
 versamenti intervenuti nelle more e, per il futuro, l'assoggettamento
 ad un contributo di solidarieta' del 10%. La Corte costituzionale con
 la  sentenza  ricordata  aveva  riaffermato la natura retributiva dei
 versamenti  effettuati  e  la   sottoposizione   alla   contribuzione
 ordinaria, almeno fino al 1991, delle somme versate.
   Sulla materia e' intervenuto ancora il legislatore che al comma 193
 dell'art.  1,  della  legge  n. 662/1996, misure di razionalizzazione
 della finanza pubblica,  modificando  ancora  l'art.  9-bis  comma  1
 citato,  lo  sostituisce in   questo modo: "salvo quanto disposto dai
 commi seguenti dalla retribuzione  imponibile  di  cui  all'art.  12,
 legge n. 153/1969 sono escluse le contribuzioni e le somme versate ed
 accantonate...    a  finanziamento  di casse, fondi, gestioni o forme
 assicurative previste da contratti collettivi o accordi o regolamenti
 aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali  o
 assistenziali...    Tale  disposizione  si  applica  anche ai periodi
 precedenti la data di entrata in vigore  della  legge...  tuttavia  i
 versamenti  contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano
 salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla
 data di entrata in vigore della legge". Che con la  presente  dizione
 ci  siano  delle differenze rispetto alla precedente disposizione del
 medesimo articolo dichiarata  incostituzionale  non  ci  sono  dubbi,
 probabilmente con questa dichiarazione si riconosce effettivamente la
 natura  retributiva  dei versamenti che con la dizione originaria era
 contestata, ma rimane il potenziale  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione  nel  prevedere  disparita'  di  trattamento  tra chi ha
 versato i contributi e chi non li ha versati per i quali il comma 194
 dell'art. 1 della stessa legge n. 662/1996 dispone: "limitatamente al
 periodo contributivo, 1 settembre 1985-30 giugno 1991, in deroga alle
 disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 10, legge  n.  335/1995,  i
 datori  di  lavoro,  per  i periodi per i quali non abbiano versato i
 contributi di previdenza e di assistenza sociale sulle  contribuzioni
 e  somme  di  cui  all'art.  9-bis,  comma 1, legge n. 166/1991, come
 sostituito dal  comma  193  del  presente  articolo  sono  tenuti  al
 pagamento  dei  contributi  previdenziali  nella  misura  del 15% sui
 predetti contributi e somme da devolversi alla gestione pensionistica
 di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori".
   Poiche' parte del presente giudizio verte  sull'individuazione  dei
 versamenti  da  effettuare se si accogliesse la disposizione di legge
 appena ricordata si arriverebbe a dover prevedere  il  pagamento  del
 quindici per cento rispetto al versamento della Cassa di risparmio di
 Cesena,  per  il periodo in esame, 1 settembre 1985-30 giugno 1991, a
 favore dei propri dipendenti presso il Fondo pensionistico aziendale.
   Sulla natura  di  tale  versamento,  poi,  si  aprirebbero  dispute
 consistenti,  non  potendosi  negare  da  una parte l'esistenza di un
 contenuto solidaristico del  predetto  versamento  e  dall'altro  non
 potendosi  escludere  comunque  dato  il  contenuto  retributivo  non
 eliminato ma rafforzato con il nuovo disposto normativo, un contenuto
 contributivo puro.
   Questa  situazione  di  difficolta'  e  di  evidente  disparita  di
 trattamento  tra  chi  aveva  in  precedenza versato, anche alla luce
 della sentenza della Corte costituzionale ricordata, e chi non ha mai
 versato e si trova con una possibile sanatoria al 15% e'  palesemente
 in potenziale contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche perche'
 il legislatore non ha evidenziato assolutamente i motivi alla base di
 un  trattamento  differente  tra  le  due posizioni. Se avesse voluto
 essere  coerente  con  la   decisione   n.   421/1995   della   Corte
 costituzionale il legislatore avrebbe dovuto riscrivere l'art. 9-bis,
 legge  n.  166/1991  in modo da riconoscere la natura retributiva dei
 versamenti alle casse,  fondi  e  via  dicendo  e  contemporaneamente
 prevederne  logicamente  il  versamento della dovuta contribuzione ai
 fini previdenziali.
    Le parti in causa hanno sollevato questione  di  costituzionalita'
 dei  commi  193 e 194 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 seppure per
 motivi evidentemente specularmente opposti e questo  giudice  ritiene
 che,  in  ogni  modo, quale che possa essere la decisione della Corte
 costituzionale, la questione sia rilevante nel  presente  giudizio  e
 non manifestamente infondata per le ragioni esposte in precedenza.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194 della  legge
 23   dicembre   1996,   n.  662,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione nella parte in  cui  differenzia  la  posizione  tra  il
 datore  di  lavoro  che  ha gia' versato anteriormente all'entrata in
 vigore della legge n. 166/1991 i contributi sui versamenti  a  favore
 di  gestioni eroganti prestazioni previdenziali integrative e l'altro
 datore di lavoro che non ha effettuato  tali  versamenti,  ponendo  a
 carico di questi secondi il pagamento di una quota in percentuale;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
   Dispone  la  sospensione del presente giudizio nella parte relativa
 il profilo richiamato con l'ordinanza e la trasmissione  degli  atti,
 unitamente   alle  prove  delle  notificazioni  e  comunicazioni  qui
 ordinate, alla Corte costituzionale.
     Cesena, addi' 5 dicembre 1997
                           Il pretore: Sorgi
 98C0277