N. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 gennaio 1998
N. 185 Ordinanza emessa il 2 gennaio 1998 dal pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Faggin Bruno ed altra e comune di Padova Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Regione Veneto - Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Canone di locazione per gli assegnatari collocati nell'"area di decadenza" - Determinazione - Prevista possibilita', in attuazione della delibera CIPE del 13 marzo 1995, che il relativo importo sia superiore rispetto a quello previsto dalla legge n. 392 del 1978 - Lesione del principio che riserva alle Camere l'esercizio della funzione legislativa - Violazione dei limiti posti all'esercizio delle competenze legislative regionali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 27/1996 e 155/1988. (Legge regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10, art. 18; legge regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10). (Cost., artt. 70, 115 e 117).(GU n.13 del 1-4-1998 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui all'udienza 20 ottobre 1997, osserva. 1. - Per alcune delle posizioni all'esame, si pone la questione della legittimita' della normativa regionale che, con la legge n. 10 del 2 aprile 1996 ha disciplinato anche la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Infatti in applicazione corretta di tale normativa il comune di Padova ha richiesto alla originaria ricorrente il pagamento di canoni superiori a quello risultante dagli artt. 12-24 della legge n. 392/1978; il che viene contestato dalla ricorrente. La legge regionale de qua individua come ambito della propria applicazione, tra l'altro, sia tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici, comprese le aziende municipalizzate dipendenti dagli enti locali, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della regione, delle province o dei comuni, nonche' gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici e utilizzati per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, sia gli alloggi realizzati o recuperati dai comuni con fondi previsti dalle leggi nazionali 1980/25, 1982/94, 1985/118, 1986/899 e regionale 1986/45. L'alloggio in questione risulta realizzato con i fondi comunali di cui alla legge 899/1986, 25/1980. La legge regionale 10/1996 espressamente si richiama alla deliberazione 13 marzo 1995 del CIPE (in G.U. n. 122 del 27 maggio 1995), ed in particolare al punto 8 di questa, che indica la finalita' del canone di locazione degli alloggi li' considerati nella compensazione dei costi di gestione, amministrazione e manutenzione e nel recupero di parte delle risorse utilizzate per la loro realizzazione. Per la realizzazione di tale finalita', la delibera CIPE individua tre tipi di canone (sociale, di riferimento, di locazione) applicabili, in diverse articolazioni, con riferimento al reddito del nucleo familiare. E poiche' il canone di riferimento viene, in via transitoria e suppletiva, individuato in quello determinato con riferimento alla legge n. 392/1978, espressamente si prevede che, per talune fasce di reddito, il canone in definitiva applicabile sia quest'ultimo maggiorato in misura non inferiore al 50%. Va rilevato che la regione Veneto ha dato puntuale attuazione a tale indicazione, che tuttavia era prevista come vincolante gli enti gestori nei casi di inerzia delle amministrazioni regionali (ex punto 8.7). 2. - Ora, avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 155/1988 dichiarativa dell'illegittimita' dell'art. 26.1 lett. c) della legge n. 392/1978 nella parte in cui non dispone che il canone di locazione di immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone risultante dalle disposizioni del titolo I capo I di quella legge, nonche' all'art. 7-bis della legge nazionale n. 25/1980 (che prevede la soggezione all'intera disciplina della legge n. 392/1978 per i contratti relativi agli alloggi acquisiti grazie alla richiamata normativa), deve giudicarsi non manifestamente infondata la questione di lettimita costituzionale dell'art. 18 della legge regionale Veneto n. 10/1996, nel testo vigente dopo la modifica introdotta dalla legge regionale n. 14 del 20 maggio 1997, nella parte in cui individua per la c.d. area di decadenza la possibilita' di applicazione di un canone aumentato rispetto a quello previsto dalla legge n. 392/1978. Cio' sotto un duplice profilo. 2.1. - Si e' detto che la normativa regionale si e' adeguata alla delibera CIPE 13 marzo 1995. Questa delibera e' stata adottata in attuazione del potere disciplinato dall'art. 2 secondo comma n. 2 della legge n. 457/1978 (secondo il quale il CIPE determina i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica). La disposizione e' gia' stata oggetto di un giudizio della Corte costituzionale, tuttavia in sede di conflitto di attribuzione, proposto da alcune regioni (sentenza n. 27 del 5 dicembre 1996). Nell'occasione la Corte ha ricordato che non vi e' un'attribuzione costituzionale di competenze regionali relative alla fase della selezione degli utenti beneficiari della edilizia residenziale pubblica e nella determinazione dell'ammontare dei relativi canoni: la aspirazione dei singoli a vedere soddisfatta la pretesa di disporre di un'abitazione a prezzo sociale si deve confrontare con le esigenze della finanza pubblica ed i due aspetti si caratterizzano per la dimensione generale (nazionale) degli interessi coinvolti. 2.2. - Il primo profilo e' allora quello del verificare se la deliberazione del CIPE possa introdurre il principio della determinazione di canoni superiori a quelli previsti dalla legge n. 392/1978, posto che la dizione dell'art. 2 della legge n. 457/l978 consente l'interpretazione di una determinazione di criteri all'interno del tetto massimo quale indicato nel canone ex lege n. 392/1978. Va premesso che, a giudizio di questo pretore, non paiono rinvenirsi ragioni di oggettiva incostituzionalita' in una disciplina che cio' preveda: il bilanciamento tra le due esposte e normalmente opposte esigenze ben puo' giustificare che attraverso il canone si operi la dissuasione di chi, avendo reddito per poter locare un immobile sul mercato, occupi un alloggio pubblico con cio' sottraendolo alla necessita' di chi ne abbia contingentemente piu' necessita'; e cio' a prescindere dalle procedure per la decadenza dall'assegnazione e ancor piu' dopo la legge n. 359/1992 legittimante i c.d. patti in deroga. La questione e' pero', all'evidenza, quella delle modalita' formali e delle competenze per l'introduzione della disciplina. Ed allora, ove si ritenga che la delibera CIPE si applichi anche agli alloggi di cui alla legge nazionale n. 25/1980 e n. 899/1980, deve dubitarsi del potere di modificare una situazione normativa deliberata con legge ordinaria e comunque risultante dall'intervento della Corte costituzionale. Da qui, non sussistendo una competenza regionale in materia, l'illegittimita' della legge regionale che a quella delibera si e' richiamata. 2.3. - Ove si ritenga che tale delibera non riguardi comunque gli alloggi de quibus (argomento che potrebbe essere sostenuto osservando e confrontando la indicazione degli ambiti di applicazione, di cui al punto 2 dell'allegato alla delibera ed all'art. 1.2 della legge regionale Veneto n. 10/1996) la conclusione non potrebbe essere che la stessa, per la ricordata assenza di una competenza normativa propria della Regione in materia. 3. - La questione e' all'evidenza rilevante nel presente giudizio, laddove dalla sua soluzione dipende la decisione della causa, controvertendosi proprio sull'applicazione del canone determinato dalla normativa regionale. 4. - Il parametro del giudizio di legittimita' costituzionale va individuato negli artt. 70, 115 e 117 Cost. 5. - Poiche' la questione interessa solo taluno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 103.2 c.p.c. va disposta la separazione delle cause relative ai ricorrenti Andri, Beccaro, Bisognano, Fortunato, Miotto, per il cui ulteriore corso si provvede con separata odierna ordinanza. 6. - Vanno adottate le disposizioni ordinatorie conseguenziali.
P. Q. M. 1. - Dispone la separazione delle cause relative ai ricorrenti Andri, Bisognano, Fortunato, Miotto, Becaro; 2. - Dichiara rilevante nel presente giudizio (relativo ai ricorrenti Faggin e Campagnolo) e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge regionale Veneto n. 10/1996, e comunque della stessa, nella parte in cui consente l'applicazione di canoni di locazione superiori a quello determinabile ex artt. 12-24 della legge n. 392/1978 agli alloggi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della stessa legge regionale; Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio regionale del Veneto, nonche' la sua notifica al Presidente della Giunta regionale del Veneto. Padova, addi' 2 gennaio 1998 Il pretore: Citterio 98C0288