N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1997

                                N. 190
  Ordinanza emessa il 22-29 ottobre 1997 dal tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio  sui  ricorsi riuniti proposti da Abramo Franco
 Saverio ed altro contro l'Universita' degli studi di Milano ed altro
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministero  della pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione  dell'accesso  alle scuole di specializzazione ed
    ai  corsi  universitari  compresi  quelli  a  "numero  chiuso"   -
    Violazione  del  principio  della  riserva  di  legge  relativa in
    materia di accesso all'istruzione  universitaria,  in  assenza  di
    previa  determinazione  di  precetti  limitativi  della normazione
    secondaria o di previa determinazione delle linee essenziali della
    disciplina stessa - Riferimento alla  giurisprudenza  della  Corte
    costituzionale circa la riserva relativa di legge.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.13 del 1-4-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 12334 e  12339
 del  1997  proposti,  rispettivamente  da  Abramo Franco Saverio e da
 Canzi Blanc Matteo, rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti  Giuseppe
 Minieri  e  Gaetano  Lepore,  con  domicilio  eletto nello studio del
 secondo difensore, in Roma, via Cassiodoro n. 6; contro l'Universita'
 degli studi di Milano e il Ministero dell'Universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica,  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi
 n.  12; per l'annullamento, previa sospensione unitamente a tutti gli
 atti preordinati, conseguenziali e comunque  connessi,  dei  seguenti
 provvedimenti:
     1) della delibera di approvazione della graduatoria degli ammessi
 al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  presso
 l'Universita' degli studi di Milano per l'anno accademico 1997/1998;
     2)  del  bando di concorso per l'ammissione al corso di laurea in
 odontoiatria e protesi dentaria presso l'Universita' degli  studi  di
 Milano  per l'anno accademico 1997/1998, nella parte in cui indica in
 50 i posti  disponibili;
     3) della delibera di nomina della commissione esaminatrice per la
 procedura  selettiva  per  l'ammissione  al  corso   di   laurea   in
 odontoiatria  e  protesi dentaria presso l'Universita' degli studi di
 Milano per l'anno accademico 1997/1998;
     4) dello statuto, allo stato  non  noto,  dell'Universita'  degli
 studi  di  Milano  nella  parte  in  cui  prevede  la possibilita' di
 limitare in numero dei posti disponibili per l'iscrizione al corso di
 laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
     5) di ogni altro  atto,  allo  stato  non  noto,  deliberativo  o
 regolamentare, dell'Universita' degli studi di Milano con il quale si
 determina  il  numero dei posti disponibili per l'iscrizione al corso
 di laurea in odontoiatria e protesi  dentaria  per  l'anno  academico
 1997/1998;
     6)  di  ogni  altro  atto,  allo  stato  non noto, deliberativo o
 regolamentare, dell'Universita' degli studi di Milano con il quale si
 determinano o si approvano i criteri di  selezione,  o  l'istituzione
 dei  test,  per  l'ammissione  al  corso  di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria;
     7) del parere, allo stato non noto, del   C.U.N.  reso  ai  sensi
 della tabella XVIII-bis del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135;
     8) del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, tabella XVVIII-bis, nella
 parte  in cui prevede che, nel far luogo all'istituzione del corso di
 laurea, si deve  tener  conto  delle  strutture  disponibili  per  la
 determinazione   del  numero  e  delle  modalita'  di  accesso  degli
 studenti;
     9) del decreto del  Ministro  dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica  del  25  luglio 1996, nella parte in cui
 stabilisce  che  le  istituzioni  universitarie  possono  determinare
 annualmente una limitazione delle iscrizioni degli studenti ai propri
 corsi di studio;
     10)  del  parere  del  C.U.N.,  allo stato non noto, del 16 marzo
 1995, prot. n. 457 del 17 marzo 1995;
     11) del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245;
     12)  del  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica, allo stato  non  noto,  con  il  quale  si
 determina la riduzione degli studenti da ammettere al corso di laurea
 in  odontoiatria  e  protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998
 del 50% rispetto all'anno accademico 1996/l997;
     13) del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica,  allo  stato  non  noto, con il quale si
 determina il numero dei posti disponibili per l'iscrizione  al  corso
 di  laurea  in  odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico
 1997/1998 presso l'Universita' degli Studi di Milano;
     14) del parere del C.UN., allo stato  non  noto,  del  19  giugno
 1997.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 intimata;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato  relatore,  per la Camera di Consiglio del 22 ottobre 1997
 il Consigliere Bruno Mollica;
   Uditi, altresi', i difensori delle parti come da verbale d'udienza;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
                            Fatto e diritto
   1. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta  la
 riunione  ai  soli  fini  della  trattazione  della  presente fase di
 giudizio - i ricorrenti  investono  i  provvedimenti  specificati  in
 epigrafe  nella  parte in cui determinano la preclusione dell'accesso
 ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti  per
 l'anno  accademico  1997-1998,  e ne chiedono, in via incidentale, la
 sospensione: e su tale richiesta cautelare la sezione e'  chiamata  a
 decidere.
   Trattasi  di  corsi  per i quali l'Amministrazione, attraverso atti
 regolamentari e di attuazione,  ha  imposto  consistenti  limitazioni
 nelle  iscrizioni  (che talora hanno comportato, per alcune facolta',
 anche l'assoluta indisponibilita' di posti).
   L'agire dell'Ammininistrazione, ed in particolare l'impugnato  d.m.
 21  luglio  1997,  n.  245  ("Regolamento recante norme in materia di
 accessi alla istruzione universitaria  e  di  connesse  attivita'  di
 orientamento")  -  trova dichiaratamente supporto normativo nell'art.
 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato  dall'art.
 17,  comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un
 atto  emanato  dal  Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
 scientifica  e  tecnologica  il  potere di determinare la limitazione
 degli accessi di cui trattasi.
   Ed  invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta   modifica,
 stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del C.U.N.,
 i  criteri  generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole
 di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a  quelli  per  i
 quali  l'atto  emanato  dal  Ministro  preveda  una limitazione nelle
 iscrizioni".
   La sezione dubita della legittimita'  costituzionale  della  norma;
 pertanto,  ritiene  di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili
 non   trattati   dal   ricorrente,   la   relativa    questione    di
 costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge
 e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.
   2. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da  un  lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui
 mira l'azione intrapresa discende, nella  specie,    dalla  eventuale
 eliminazione   dalla   realta'   giuridica  della  disposizione  che,
 conferendo il detto potere all'Amministrazione, consente alla  stessa
 di  precludere  o  limitare  l'accesso ai corsi universitari: si' che
 viene a configurarsi un'assoluta priorita'  -  anche  in  ragione  di
 principi  attinenti  all'economia  di giudizio - di trattazione della
 detta questione. E' infatti evidente che la caducazione  delle  norme
 che consentono al Ministro dell'universita' di porre limitazioni alle
 iscrizioni   consentirebbe   la  soddisfazione  piena  dell'interesse
 dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione  ai
 corsi  senza  sottomettersi  a  procedure  selettive, mentre le altre
 censure sollevano questioni che ove fondate, assicurerebbero un grado
 minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si  presentano
 subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita'.
   Dall'altro,  la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita'  in ordine alla norma precitata, che costituisce la
 fonte  del  potere  nella  specie  esercitato   dall'Amministrazione,
 preclude  al  Collegio  una  pronuncia,  sia pure in sede di sommaria
 delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa  azionata,
 non  potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della
 Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.
   3. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    Ritiene la sezione che, in materia di accesso  agli  studi,  anche
 universitari,   sussista,   in   base   agli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza  che,
 in     mancanza    di    norme    legislative    che    attribuiscano
 all'Amministrazione - nel rispetto dei  caratteri  costitutivi  della
 riserva  stessa  - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni
 ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti  regolamentari
 o di attuazione che tali limitazioni prevedano.
   La  configurabilita',  nella  materia,  di  una riserva relativa di
 legge costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del  giudice
 amministrativo  (in tal senso, T.a.r. Lazio, III Sez., 3 aprile 1996,
 n. 763 e 14 settembre 1994, n.  1632;  T.a.r.  Toscana,  I  Sez.,  24
 aprile  1997, n. 78; T.a.r. Veneto, I Sez., 13 giugno 1992, n. 222 e,
 II Sez., 13 giugno 1997, n. 1015; T.a.r. Liguria, II Sez.,  21  marzo
 1995, n. 197).
   Ed  invero,  e'  l'art.  33,  secondo  comma,  della Costituzione a
 stabilire espressamente che "la Repubblica detta  le  norme  generali
 sull'istruzione  e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado",
 nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo  comma,
 che  sancisce  che  "la  scuola  e' aperta a tutti" (e che ha trovato
 attuazione, per le Universita', con la legge  11  dicembre  1969,  n.
 910).
    E  laddove  il  legislatore  ha ritenuto di introdurre limitazioni
 all'accesso, vi ha provveduto di norma, direttamente (basti ricordare
 l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine
 all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori  di  educazione
 fisica,  prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante
 concorso per esami; l'art. 3, legge  21  luglio  1961,  n.  685,  che
 limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate
 facolta'  per  gli anni accademici dal 1961/1962 al 1964/1965, per un
 numero predeterminato di posti da  assegnare  mediante  concorso  per
 titoli  ed  esami)  ovvero  mediante attribuzione del relativo potere
 alla p.a.  nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa  (ci  si
 riferisce,  ad  es.,  all'art.  38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con
 cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi  di  laurea,
 si  e'  attribuito  all'Amininistrazione  universitaria  il potere di
 determinare, peraltro con espressa limitazione temporale -  ai  primi
 sei  anni  successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il
 numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa  di  legge
 per  una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di
 demandare ad altre fonti sottoordinate la  disciplina  della  materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria  che
 lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio - economica,
 ma  cio'  e'  possibile  solo  previa  determinazione di una serie di
 precetti idonei ad indirizzare e vincolare la  normazione  secondaria
 entro  confini  ben  delineati  o,  quantomeno, previa determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In proposito, e' costante l'insegnamento del  giudice  delle  leggi
 sulla  necessita' che non "residui la posibilita' di scelte del tutto
 libere e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa  pubblica
 amministrazione,   ma   sussistano  nella  previsione  legislativa  -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati criteri" (Corte costituzionale 5  febbraio  1986,  n.  34  e
 giurisprudenza  ivi richiamata:   sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9,  comma  4,  legge  n.
 341  del  1990,  come  modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra
 esente da precitati profili di incostituzionalita'.
   La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia'  ricordato,  il
 potere  di  determinare  la  limitazione degli accessi all'istruzione
 universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna  individuazione  delle
 linee  essenziali  della disciplina - pur vertendo in materia coperta
 da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro
 stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amininistrazione (C.U.N.),
 la stessa definizione dei "criteri generali per  la  regolamentazione
 dell'accesso .... ai corsi universitari".
    Sembra   pertanto   ipotizzabile   la   violazione  del  principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare  altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi
 di produzione giuridica non conformi al dettato  costituzionale,  del
 principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt.
 33 e 34 della Costituzione.
   4.  -  Per  le  considerazioni  che  precedono, va conseguentemente
 sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
 comma  4,  citato,  per  contrasto col principio costituzionale della
 riserva relativa di legge  nonche'  con  gli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione.
   Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio  ai
 sensi  dell'art.    23  legge  11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                               P. Q. M.
   Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione  III  -  i
 ricorsi  in  epigrafe  ai  soli fini della trattazione della presente
 fase di giudizio - dichiara rilevante e non manifestamente  infondata
 la  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 9, comma 4,
 legge 19 novembre 1990, n. 341 come  modificato  dall'art.  17  comma
 116,  legge  15  maggio  1997,  n.  127  in  relazione  al  principio
 costituzionale della riserva relativa di legge nonche' agli artt.  33
 e 34 della Costituzione.
   Dispone      l'immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
   Ordina che a cura  della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nelle  Camere  di Consiglio del 22 e 29
 ottobre 1997.
                          Il presidente: Cossu
 98C0293