N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1990- 7 marzo 1998

                                N. 192
  Ordinanza   emessa   il  22  novembre  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 7 marzo 1998) dalla  Commissione  tributaria  di  2
 grado  di  Bologna  sul  ricorso  proposto da Malferrari Luigi contro
 l'Intendenza di finanza di Bologna
 Imposta sul reddito delle persone  fisiche  (I.R.P.E.F.)  -  Pensioni
    privilegiate   ordinarie   -   Esenzione  dall'imposta  -  Mancata
    previsione - Deteriore  trattamento  delle  pensioni  privilegiate
    ordinarie rispetto alle pensioni di guerra.
 (Legge  3  aprile  1958, n. 474, art. 5; D.P.R. 29 settembre 1973, n.
    601, art. 34, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.13 del 1-4-1998 )
                       LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
   Ha emesso la seguente decisione  sul  ricorso  prodotto  dal  dott.
 Malferrari Luigi avverso la decisione n. 198 del 6 aprile 1987;
   Letti  gli  atti;  sentiti il dott. Collina Cesare per il 1 Ufficio
 II.DD. di Bologna, ed il dott. Malferrari Luigi;
   Udito il relatore dott. Lodi;
                    Ritenuto in fatto e in diritto
   Il  dott.  Malferrari  Luigi,  titolare  di  pensione  privilegiata
 ordinaria militare di 6 cat. del Ministero difesa, Esercito, in  data
 22  luglio  1981  ricorse  in  1  grado  contro  il  silenzio-rifiuto
 dell'Intendenza  di  finanza  di  Bologna,  formatosi  sulla  propria
 istanza   di   esonero   e  di  rimborso  di  somme  percepite  dalla
 Amministrazione finanziaria a titolo di ritenuta IRPEF sull'ingoduta.
   Il ricorrente sostiene che il trattamento fiscale dei  titolari  di
 P.P.O.  militare  e'  e  deve essere il medesimo di quello goduto dai
 titolari di pensione di guerra, in quanto l'art.  1  della  legge  n.
 539/1950,  confermato  dall'art. 5 della legge n. 474/1985, statuisce
 che i benefici, i quali: "spettano secondo le vigenti disposizioni ai
 mutilati ed invalidi di guerra .... si applicano anche ai mutilati ed
 invalidi per servizio". Pertanto e' nello spirito di queste due leggi
 fondamentali, nonche' alla luce dell'art. 3 della  Costituzione,  che
 deve  interpretarsi quella parte dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 601, che esenta dall'IRPEF gli assegni connessi alla P.P.O.
   Tali disposizioni, quindi, non possono essere interpretate in senso
 restrittivo, in modo da far  pensare  che  non  si  riferiscono  agli
 emolumenti  costituenti  la  P.P.O.  pensione base; quest'ultima deve
 essere  intesa  in  senso   estensivo-analogico   come:   "emolumenti
 costituenti la P.P.O.  stessa".
   In  data  12  dicembre  1986 il dott. Malferrari Luigi, con memoria
 aggiuntiva al ricorso presentato  il  22  luglio  1981,  chiedeva  la
 riunione  con il ricorso presentato il 12 dicembre 1983 (prot. 5902),
 relativo  alla  richiesta  di  rimborso  di  una  parte  della  IRPEF
 trattenuta  sulla  riliquidazione della buonuscita (comprensiva della
 13 mensilita'), asserendo che la Corte costituzionale,  con  sentenza
 n.  178  del 27 giugno 1986, avrebbe stabilito che dall'imponibile da
 assoggettare  all'imposta  dovrebbe  essere   defalcata   una   somma
 corrispondente  alla  percentuale  del 26,04%, per coloro che abbiano
 lasciato il servizio dopo il 1 gennaio 1984, ed alla percentuale  del
 31,21%  per  coloro  che  abbiano  lasciato  il servizio prima del 31
 dicembre 1975, come il dott. Malferrari.
   La Commissione di 1 grado di Bologna, con decisione n.  198  del  6
 aprile  1987:  "respinge  il  ricorso", giusta quanto risulta in modo
 esplicito dalla disposizione di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  5
 della legge n. 474 del 1958, il quale espressamente stabilisce che la
 parificazione prevista nel 1 comma dello stesso articolo dei mutilati
 ed  invalidi per servizio a quelli di guerra, ai fini dell'ammissione
 ai benefici stabiliti per  queste  categorie  di  cittadini,  non  ha
 effetto  per quanto concerne il trattamento di pensione; pertanto non
 sussiste ai fini fiscali equiparazione alle pensioni di guerra  delle
 pensioni  privilegiate  ordinarie,  le  quali  pertanto devono essere
 assoggettate all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (Comm.ne
 centrale, sez. XI del 22 gennaio 1985, n. 3665).
   Contro  la  decisione  n.  198  del  6  aprile 1987, notificata l'8
 settembre 1987, si appella in II grado il dott. Malferrari  Luigi  in
 data  4  novembre  1987  ed invia memoria aggiuntiva in data 6 aprile
 1990, dove vengono richiamate: leggi,  decreti-legge,  regi  decreti,
 sentenze della Corte costituzionale, disposizioni del Ministero delle
 finanze,  ecc.,  per  sostenere  le  varie  disparita' di trattamento
 fiscale IRPEF riservato  alle  pensioni  privilegiate  ordinarie  del
 personale    dello    Stato,    del    parastato,   delle   poste   e
 telecomunicazioni, ecc.
   Si  osserva che la pensione privilegiata ordinaria ha un preminente
 carattere risarcitorio delle ridotte capacita'  lavorative  derivante
 dall'evento  invalidante, si' da trovare il suo presupposto non nello
 stato di dipendente, che  costituisce  solo  la  fonte  genetica  del
 relativo  diritto, ma nello stato di invalidita'; per tale sua natura
 essa puo' concettualmente essere ritenuta tale da non  ricomprendersi
 nel  concetto  di  reddito,  di  modo  che  non  dovrebbe  sottostare
 all'IRPEF, alla stregua delle pensioni di  guerra  e  delle  relative
 indennita' accessorie.
   Si  trasmettono,  pertanto,  gli  atti  alla  Corte costituzionale,
 affinche' voglia accertare l'eventuale illegittimita'  costituzionale
 sia  dell'art.  5 della legge n. 474 del 3 aprile 1958, che dell'art.
 34 del d.P.R.   del 29 settembre  1973  n.  601  (primo  comma),  per
 violazione dell'art.  3 della Costituzione della Repubblica italiana,
 trattandosi    di    questione   non   manifestamente   infondata   e
 intuitivamente rilevante ai fini del giudizio in corso.
                               P. Q. M.
   Sospende ogni pronuncia; rimette gli atti  alla  cancelleria  della
 Corte  costituzionale,  affinche'  si  pronunci  circa  il  possibile
 contratto della normativa di cui in motivazione con  l'art.  3  della
 Costituzione, questione rilevante ai fini del giudizio in corso e non
 manifestamente infondata.
   Dispone  che,  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
     Bologna, addi' 22 novembre 1990
                          Il presidente: Scola
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