N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1990- 7 marzo 1998
N. 192 Ordinanza emessa il 22 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 marzo 1998) dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bologna sul ricorso proposto da Malferrari Luigi contro l'Intendenza di finanza di Bologna Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Pensioni privilegiate ordinarie - Esenzione dall'imposta - Mancata previsione - Deteriore trattamento delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra. (Legge 3 aprile 1958, n. 474, art. 5; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.13 del 1-4-1998 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto dal dott. Malferrari Luigi avverso la decisione n. 198 del 6 aprile 1987; Letti gli atti; sentiti il dott. Collina Cesare per il 1 Ufficio II.DD. di Bologna, ed il dott. Malferrari Luigi; Udito il relatore dott. Lodi; Ritenuto in fatto e in diritto Il dott. Malferrari Luigi, titolare di pensione privilegiata ordinaria militare di 6 cat. del Ministero difesa, Esercito, in data 22 luglio 1981 ricorse in 1 grado contro il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Bologna, formatosi sulla propria istanza di esonero e di rimborso di somme percepite dalla Amministrazione finanziaria a titolo di ritenuta IRPEF sull'ingoduta. Il ricorrente sostiene che il trattamento fiscale dei titolari di P.P.O. militare e' e deve essere il medesimo di quello goduto dai titolari di pensione di guerra, in quanto l'art. 1 della legge n. 539/1950, confermato dall'art. 5 della legge n. 474/1985, statuisce che i benefici, i quali: "spettano secondo le vigenti disposizioni ai mutilati ed invalidi di guerra .... si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio". Pertanto e' nello spirito di queste due leggi fondamentali, nonche' alla luce dell'art. 3 della Costituzione, che deve interpretarsi quella parte dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che esenta dall'IRPEF gli assegni connessi alla P.P.O. Tali disposizioni, quindi, non possono essere interpretate in senso restrittivo, in modo da far pensare che non si riferiscono agli emolumenti costituenti la P.P.O. pensione base; quest'ultima deve essere intesa in senso estensivo-analogico come: "emolumenti costituenti la P.P.O. stessa". In data 12 dicembre 1986 il dott. Malferrari Luigi, con memoria aggiuntiva al ricorso presentato il 22 luglio 1981, chiedeva la riunione con il ricorso presentato il 12 dicembre 1983 (prot. 5902), relativo alla richiesta di rimborso di una parte della IRPEF trattenuta sulla riliquidazione della buonuscita (comprensiva della 13 mensilita'), asserendo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 178 del 27 giugno 1986, avrebbe stabilito che dall'imponibile da assoggettare all'imposta dovrebbe essere defalcata una somma corrispondente alla percentuale del 26,04%, per coloro che abbiano lasciato il servizio dopo il 1 gennaio 1984, ed alla percentuale del 31,21% per coloro che abbiano lasciato il servizio prima del 31 dicembre 1975, come il dott. Malferrari. La Commissione di 1 grado di Bologna, con decisione n. 198 del 6 aprile 1987: "respinge il ricorso", giusta quanto risulta in modo esplicito dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 474 del 1958, il quale espressamente stabilisce che la parificazione prevista nel 1 comma dello stesso articolo dei mutilati ed invalidi per servizio a quelli di guerra, ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini, non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione; pertanto non sussiste ai fini fiscali equiparazione alle pensioni di guerra delle pensioni privilegiate ordinarie, le quali pertanto devono essere assoggettate all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Comm.ne centrale, sez. XI del 22 gennaio 1985, n. 3665). Contro la decisione n. 198 del 6 aprile 1987, notificata l'8 settembre 1987, si appella in II grado il dott. Malferrari Luigi in data 4 novembre 1987 ed invia memoria aggiuntiva in data 6 aprile 1990, dove vengono richiamate: leggi, decreti-legge, regi decreti, sentenze della Corte costituzionale, disposizioni del Ministero delle finanze, ecc., per sostenere le varie disparita' di trattamento fiscale IRPEF riservato alle pensioni privilegiate ordinarie del personale dello Stato, del parastato, delle poste e telecomunicazioni, ecc. Si osserva che la pensione privilegiata ordinaria ha un preminente carattere risarcitorio delle ridotte capacita' lavorative derivante dall'evento invalidante, si' da trovare il suo presupposto non nello stato di dipendente, che costituisce solo la fonte genetica del relativo diritto, ma nello stato di invalidita'; per tale sua natura essa puo' concettualmente essere ritenuta tale da non ricomprendersi nel concetto di reddito, di modo che non dovrebbe sottostare all'IRPEF, alla stregua delle pensioni di guerra e delle relative indennita' accessorie. Si trasmettono, pertanto, gli atti alla Corte costituzionale, affinche' voglia accertare l'eventuale illegittimita' costituzionale sia dell'art. 5 della legge n. 474 del 3 aprile 1958, che dell'art. 34 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 601 (primo comma), per violazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, trattandosi di questione non manifestamente infondata e intuitivamente rilevante ai fini del giudizio in corso.
P. Q. M. Sospende ogni pronuncia; rimette gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale, affinche' si pronunci circa il possibile contratto della normativa di cui in motivazione con l'art. 3 della Costituzione, questione rilevante ai fini del giudizio in corso e non manifestamente infondata. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Bologna, addi' 22 novembre 1990 Il presidente: Scola 98C0295