N. 198 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1997
N. 198 Ordinanza emessa il 23 ottobre 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto nel procedimento penale a carico di Kamil Famil Gunes Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parita' di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialita' del giudice. (C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566). (Cost., artt. 3, 25 e 27).(GU n.13 del 1-4-1998 )
IL PRETORE Il 19 ottobre 1997 i Carabinieri della stazione di Fiano Romano traevano in arresto Kamil Famil Gunes colto nella flagranza del reato di cui agli artt. 81, 624, 625 del c.p. n. 4-7. Nel termine di legge era presentato dal p.m. in tale stato, dinanzi a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 566 del c.p.p. Questo pretore in punto rileva che sussistono profili di incostituzionalita' che di seguito saranno evidenziati, pendente la fase della convalida riguardo sia all'acquisizione della relazione orale da parte del p.u., procedente nonche' all'audizione dell'arrestato (art. 566, punto 3 del c.p.p.) e cio' in riferimento alla normativa processuale da applicare. Per il vero, la necessita' di sollevare la questione di costituzionalita' nella fase della convalida e precisamente prima della relazione orale dell'ufficiale agente di p.g. che ha preceduto all'arresto, segue ad una inequivoca indicazione proveniente dalla stessa Corte costituzionale che, in analoga fattispecie, con prospettazioni di merito identiche concorrenti ad evidenziare la non manifesta infondatezza della questione medesima, la considerava inammissibile per difetto di rilevanza giacche' sollevata nella successiva fase del giudizio alla convalida, laddove e', in tale ultimo ambito, che andava prospettata "essendo volta a modificare le modalita' di assunzione degli attiraccolti durante la fase della convalida dell'arresto" e non anche, per l'appunto, nella fase del giudizio, atteso che in quel momento, con riferimento agli atti anteriormente raccolti nella fase di convalida "il giudice (...) ha ormai esaurito la sua cognizione" (Ord. n. 301/1997). Orbene, venendo al merito della sollevata eccezione si osserva: com'e' noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilita' provenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da creare pre-giudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa. E, con specifico riguardo al giudizio direttissimo avanti al pretore, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, radicandola sulla circostanza che in tale eventualita' la convalida dell'arresto implica una valutazione sulla riferibilita' del reato all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione del giudice competente per il merito direttamente investito, cui e' devoluta la convalida e il contestale giudizio al quale accede ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che, "il giudice del dibattimento, al quale e' presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed e' competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella sua competenza per la cognizione del merito. Non puo' dunque essere configurata una menomazione dell'imparzialita' del giudice, che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso". Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione alle superiori argomentazioni adottate dalla Corte si imponga la rivalutazione di aspetti di incostituzionalita' afferenti al momento di formazione della prova per la decisione di merito ed al tema, dunque, della corretta utilizzazione degli elementi di prova (rectius: di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del libero convincimento del giudice. Invero, muovendo dalla indicata premessa che il giudice della convalida e' il giudice di merito solo incidentalmente chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione del relativo processo e posto che, tale fase si snoda attraverso l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla formazione del convincimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di giudizio in modo che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in senso formale e conseguentemente non intaccato il profilo dell'imparzialita' (altrimenti riposante solo sulla generica affermazione che comunque si e' di fronte al giudice del merito) nonche' i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti nella acquisizione e formazione della prova. In particolare cio' concerne i qualificati momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e delle dichiarazioni dell'arrestato, che, a norma dell'art. 566 del c.p.p., viene "sentito" ai fini di convalida. Poiche' tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase incidentale e antecedente al giudizio, la prova testimoniale e l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilita' con i parametri costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di parita' di trattamento con gli altri imputati), dall'art. 24 (sottospecie di garanzie difensive), dagli artt. 25 e 27, secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i richiamati profili con quello della indipendenza del giudice di merito e, dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della giurisdizione con riferimento al momento acquisitivo di dati contenutistici e di merito dell'imputazione, influenti come tali sulla formazione del libero convincimento del giudice) a salvaguardare come detto, la loro compatibilita' con i suddetti parametri di costituzionalita' si impone il rispetto delle forme previste per gli atti a contenuto congenere nel dibattimento, in funzione anticipatoria (cosi' come avviene per i casi di incidente probatorio) cosi' da risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio. In conclusione si ritiene pertanto ravvisabile l'incostituzionalita' dell'art. 566 del c.p.p. laddove non prescrive che la relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente nonche' le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con rispetto e con le forme dettate nella fase dibattimentale per la testimonianza e per l'esame dell'imputato con conseguente invalidita' della stessa norma e dell'art. 138 disp. att. al c.p.p. in relazione all'art. 431 del c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire nelle forme come dinanzi individuate nel fascicolo per il dibattimento. E' indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, che si trova proprio nella fase della convalida dove trovano diretta applicazione le norme censurate.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 86; Solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del c.p.p. per violazione degli artt. 3, primo comma; secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Castelnuovo di Porto, addi' 23 ottobre 1997 Il pretore: Croce 98C0301