N. 199 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 1997
N. 199 Ordinanza emessa il 3 dicembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sui ricorsi riuniti proposti da Franchi Fabio ed altri contro l'Universita' degli studi di L'Aquila ed altri Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi del libero accesso alle scuole e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., art. 3, 33, 34 e 97).(GU n.13 del 1-4-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Visto il ricorso 959/1997, proposto da Franchi Fabio, Filosofi Maria Teresa, Pascali Marco, Zangrilli Alessio, rappresentato e difeso da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo, con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7, presso avv. Picchioni Carlo contro Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in L'Aquila Portici S. Bernardino. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito. Facolta' medicina e chirurgia non costituito. Rettore Universita' non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 958/97 proposto da: Pica Emiliano, Zangrilli Arianna rappresentati e difesi da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7, avv. Picchioni Carlo contro Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito. Senato accademico Universita' non costituito. Rettore Universita' non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro connesso. Visto il ricorso 956/97 proposto da: Petrozziello Alessandro rappresentato e difeso da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7, presso avv. Picchioni Carlo contro Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito. Facolta' medicina e chirurgia non costituito. Senato accademico Universita' non costituito. Rettore Universita' non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 955/97 proposto da: Tringali Adriano rappresentato e difeso da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7 presso avv. Picchioni Carlo contro Universita' degli studi G. D'Annunzio di Chieti, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito. Facolta' medicina e chirurgia non costituito. Rettore Universita' non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 957/97 proposto da: Gaudiosi Elena rappresentati e difesi da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7 presso avv. Picchioni Carlo contro Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito. Facolta' medicina e chirurgia non costituito. Senato accademico Universita' non costituito. Rettore Universita' non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 954/97 proposto da: Manzi Franco rappresentato e difeso da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7 presso avv. Picchioni Carlo contro Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito. Facolta' medicina e chirurgia non costituito. Rettore Universita' non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 953/97 proposto da: Tullio Fabrizia, Milano Valentina, Ronconi Pamela, Rossi Nino rappresentati e difesi da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7 presso avv. Picchioni Carlo contro Universita' degli studi G. D'Annunzio di Chieti, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito. Facolta' medicina e chirurgia non costituito. Rettore Universita' non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 938/97 proposto da: Di Mauro Andrea rappresentato e difeso da: avv. Abbate Filiberto con domicilio eletto in L'Aquila, via Salaria Antica Est presso segreteria t.a.r. contro Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli studi di L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Senato accademico universita' non costituito. Facolta' medicina e chirurgia non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in medicina per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 946/97 proposto da: Vituliano Fabio rappresentato e difeso da: avv. Pezzopane Pierluigi, avv. Marone Fabio con domicilio eletto in L'Aquila, via Strinella n. 25 (n.i.), presso avv. Pezzopane Pierluigi contro Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli studi di L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio universitario nazionale non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 951/97 proposto da: Manente Andrea rappresentato e difeso da: avv. Tempesta Biagio, avv. Gallinaro Giuseppe con domicilio eletto in L'Aquila, via Fontesecco n. 19 presso avv. Tempesta Biagio contro Universita' degli studi G. D'Annunzio di Chieti, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato e nei confronti di Perrotti Vittoria non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in medicina per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 952/97 proposto da: D'Andrea Francesca Ida rappresentati e difesi da: avv. Picchioni Carlo con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7 presso avv. Picchioni Carlo contro Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito. Senato accademico universita' non costituito. Commissione esaminatrice ammissione corso di laurea non costituito. Rettore universita' non costituito. Facolta' medicina e chirurgia non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 927/97 proposto da: Fusetti Pietro rappresentato e difeso da: avv. Sbernini Stelio con domicilio eletto in L'Aquila, via Salaria Antica Est presso segreteria t.a.r. contro Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli studi di L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Facolta' medicina e chirurgia non costituito. Rettore universita' non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 932/97 proposto da: Nitti Anthony rappresentato e difeso da: avv. Carli Francesco con domicilio eletto in L'Aquila, via Persichetti n. 10 presso avv. Carli Francesco contro Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli studi di L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Commissione esaminatrice ammissione corso di laurea non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 925/97 proposto da: Mirizio Fabiana, Amadio Fabrizio, Angiolini Massimo, Berardi Roberto, Berardi Stefano, Bianchi Leila, Bizzoschi Walter, Bonaldi Piergiorgio, Bonucci Domenico, Borghesi Claudio, Calvani Massimiliano, Canga Mimoza, Ceccacci Alessandro, Cirsti Carlo, Cirsti Mario, Corbi Marco, Cristi Emanuela, Nasponi Alessandro, Cristi Isanbella, Cristi Sandro, Dattilo Vanessa, Del Buono Carlo, Di Carlo Monica, Di Nicolo' Guido, Donati Giampiero, Tombini Maria, Segato Federico, Russo Luca, Rivetti Emilio, Riccio Gianluigi, Raguzzini Alfredo, Purificato Paolo, Portello Valentino, Zucchini Luca, Tozzi Gianluca, Ponziani Silvio, Pompei Patrizia, Pallottino Giulia, Pirani Fabrizio, Pietroluongo Paola, Piepo Giordano, Petroni M. Cristina, Orsini Fabrizio, Forletta Claudio, Frisardi Roberta, Gismondi Simone e Alessio, Giulioli Danilo, La Posta Enrico, Lauenstein Annette, Leoni Francesco, Libianchi Ombretta, Macrini Simone, Manzi Giuliano, Mariani Simonetta, Milani Gabriele rappresentati e difesi da: avv. Marsilii Pietro, avv. Crapolicchio Silvio con domicilio eletto in L'Aquila, via Salaria Antica Est presso segreteria t.a.r. contro Universita' degli studi di L'Aquila non costituito. Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentato e difeso da: Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 937/97 proposto da: Katia Amici rappresentata e difesa da: avv. Amici Francesco con domicilio eletto in L'Aquila, via Salaria Antica Est presso segreteria t.a.r. contro Universita' degli studi di Roma, Ministero della pubblica istruzione, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in medicina per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 934/97 proposto da: De Pasquale Claudio rappresentato e difeso da: avv. Filippi De Santis Andrea con domicilio eletto in L'Aquila, via G. D'Annunzio n. 1 presso avv. Filippi De Santis Andrea contro Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli studi di L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in medicina per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 923/97 proposto da: Del Roscio Claudio rappresentato e difeso da: avv. Iannozzi Anna con domicilio eletto in L'Aquila, via Castiglione n. 14 presso avv. Papola Luigi contro Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' studi G. D'Annunzio di Chieti, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato e nei confronti di Marzio Carlotta non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 922/97 proposto da: Franchini Giulia rappresentato e difeso da: avv. Iannozzi Anna, avv. Cortiglioni Stefano con domicilio eletto in L'Aquila, via Castiglione n. 14 presso avv. Papola Luigi contro Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' studi G. D'Annunzio di Chieti rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato e nei confronti di Marzio Carlotta non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 968/97 proposto da: Fabbro Daniele rappresentato e difeso da: avv. Carosi Aurelia, avv. Cari Mariella con domicilio eletto in L'Aquila, via Sassa n. 40 presso avv. Carosi Aurelia contro Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli studi di L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito. Commissione esaminatrice ammissione corso di laurea non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 26/31 luglio 1997 con cui si sono limitati a n. 549 il numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea, nonche' di ogni altro atto connesso, ivi compresa la graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria. Visto il ricorso 967/97 proposto da: Monaco Maurizio rappresentato e difeso da: avv. Carosi Aurelia, avv. Cari Mariella con domicilio eletto in L'Aquila, via Sassa n. 40 presso avv. Carosi Aurelia contro Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli studi di L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito. Commissione esaminatrice ammissione corso di laurea non costituito, per l'annullamento, previa sospensione del decreto 26/31 luglio 1997 con cui sono stati limitati a n. 549 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea, nonche' di ogni altro atto connesso, ivi compresa la graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria. Visto il ricorso 969/97 proposto da: Rosa Pier Paolo, Rosa Salvatore rappresentati e difesi da: avv. Carosi Aurelia con domicilio eletto in L'Aquila, via Sassa n. 40 presso avv. Carosi Aurelia contro Universita' degli studi di L'Aquila, Consiglio facolta' medicina e chirurgia, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Commissione esaminatrice ammissione corso di laurea non costituito. Ministero universita' e ricerca scientifica non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 908/97 proposto da: Petrillo Gianfranco rappresentato e difeso da: avv. Lely Giovanni, avv. Longhi Oreste con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Andrea n. 18 presso avv. Lely Giovanni contro Universita' degli studi di Torino, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 907/97 proposto da: Fioretto Manuela rappresentato e difeso da: avv. Lely Giovanni, avv. Longhi Oreste con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Andrea n. 18 presso avv. Lely Giovanni contro Universita' degli studi di Torino, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 906/97 proposto da: Marotta Filippa rappresentato e difeso da: avv. Lely Giovanni, avv. Longhi Oreste con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Andrea n. 18 presso avv. Lely Giovanni contro Universita' degli studi di Torino, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in medicina per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 905/97 proposto da: Spina Giuseppe rappresentato e difeso da: avv. Lely Giovanni, avv. Longhi Oreste con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Andrea n. 18 presso avv. Lely Giovanni contro Universita' degli studi di Torino, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della graduatoria finale conclusiva degli studenti ammessi all'iscrizione per l'a.a. 97-98 al corso di laurea in odontoiatria, nonche' di ogni altro atto connesso. Visti gli atti e i documenti depositati con i ricorsi; Viste le domande di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dai ricorrenti; Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli studi di L'Aquila, Universita' degli studi di Roma, Universita' degli studi di Chieti, Universita' degli studi di Torino, Ministero della pubblica istruzione. Udito il relatore cons. Alberto Novarese e udito altresi' le parti; ric. 959, 958, 956, 955, 957, 954, 953/97 e l'avv. Carlo Picchioni e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 938/97 avv. Abate Filiberto e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 946/97 avv. Pierluigi Pezzopane e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 951/97 avv. Biagio Tempesta e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 952/97 avv. Carlo Picchioni e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 927/97 avv. Stelio Sbernini e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 932/97 avv. Francesco Carli e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 925/97 avv.ti Pietro Marsilii e Silvio Crapolicchio e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 937/97 avv. Carlo Scarpantoni per delega dell'avv. Francesco Amici e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 934/97 avv. Luigi Licurzi per delega dell'avv. Filippi De Santis Andrea e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 923 e 922/97 avv. Anna Jannozzi e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 968, 967, 969/97 avv. Aurelia Carosi e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 908, 907, 906, 905/97 avv. Lely Giovanni e l'avv. dello Stato Antonio Scino. Fatto e diritto 1. - I ricorsi in esame, che vanno riuniti limitatamente al giudizio cautelare, si rivolgono in via principale contro i provvedimenti che precludono ai ricorrenti, per l'anno accademico 1997/1998, l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria presso le Universita' degli studi intimate. La impugnativa e' estesa agli atti e provvedimenti presupposti e connessi. Con il d.m. 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accessi alle istituzioni universitarie e di connesse attivita' di orientamento) Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica ha dettato i criteri generali e le modalita' per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari stabilendo - tra l'altro - limitazioni numeriche per l'accesso ai corsi di laurea afferenti alle facolta' di medicina. Con il successivo d.m. 31 luglio 1997 lo stesso Ministro ha determinato il numero delle iscrizioni a livello nazionale, e la ripartizione degli stessi tra le Universita', consentite nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/98. In relazione alle richiamate disposizioni con appositi bandi le Universita' degli studi hanno indetto le prove di ammissione in relazione al numero dei posti prefissato. Le norme regolamentari e i provvedimenti richiamati trovano il loro supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge 15 maggio 1997, n. 127. In base a tale disposizione di legge il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce - su conforme parere del Consiglio universitario nazionale - i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione "ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". Con alcuni dei ricorsi in esame gli interessati hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione con riguardo agli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione che il collegio ritiene non manifestamente infondata e che ritiene di dover sollevare anche con riguardo a profili diversi da quelli dedotti e con riguardo ai restanti ricorsi. 2. - La questione e' rilevante anche nella presente fase cautelare. La misura della ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea che i ricorrenti invocano in accoglimento della domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, non appare misura idonea a garantire l'interesse sostanziale dei ricorrenti, quando - come nella specie - il numero di questi ultimi, cumulato a quello degli iscritti a pieno titolo, e' tale da rendere chiaramente inadeguata la attuale disponibilita' di strutture, attrezzature e servizi, nelle facolta' in questione. La eventuale adozione da parte dell'amministrazione universitaria di misure dirette ad adeguare l'offerta didattica relativa ai corsi di laurea in questione, alla domanda che si esprime anche in questa sede giurisdizionale, presuppone necessariamente una previa pronuncia della Corte sulla illegittimita' costituzionale della norma. La eventuale caducazione delle norme che attribuiscono al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di limitare le iscrizioni consentirebbe la soddisfazione dell'interesse sia dei ricorrenti che si sono sottoposti alle prove selettive ma che per il numero esiguo dei posti non si sono collocati in posizione utile in graduatoria, sia dei ricorrenti che non si sono sottoposti alle prove di ammissione e consentirebbe una soddisfazione piena e non suscettibile di venire compromessa da ulteriori provvedimenti che l'amministrazione e' facultata ad adottare, sicche' le censure dedotte dai ricorrenti si presentano in ogni caso subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. 3. - La questione non e' manifestamente infondata. L'art. 33, comma 2, della Costituzione stabilisce che "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali in ogni ordine e grado" e il successivo art. 34, comma 1, pone il fondamentale principio che "La scuola e' aperta a tutti". Dette disposizioni, chiaramente applicabili anche alle Universita' degli studi, determinano una riserva di legge relativa in ordine all'accesso ai corsi di studio universitario (t.a.r. Veneto I 222, 13 giugno 1992, t.a.r. Lazio III 1632, 14 settembre 1994, t.a.r. Liguria II 197, 21 marzo 1995, t.a.r. Lazio III 763, 3 aprile 1996), che non puo' subire limiti se non in base ad una norma di legge (giur. cit.). La Corte cotituzionale (sent. n. 34 del 5 febbraio 1986) ha precisto che, pur essendo consentito anche in materia soggetta a riserva relativa di legge un "... intervento complementare ed integrativo della pubblica amministrazione", tale intervento "deve rimanere circoscritto ... senza che residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali e adeguati criteri..." che delimitino l'esercizio del potere. Nel caso di specie, avuto riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990 come modificata dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, e' attribuito ad un atto emanato dal Ministro la previsione di una limitazione nelle iscrizioni per determinati corsi senza che siano indicati i criteri che connotano l'esercizio del relativo potere, cioe' i limiti e le finalita' a cui deve ispirarsi il suo legittimo esercizio. Non e' dato rinvenire tali crieteri neppure nel piu' ampio complesso normativo in cui la disposizione di legge si inserisce. Appare quindi non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalita' di tale norma in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione in ragione della violazione dei richiamati principi in materia di riserva relativa di legge con riguardo al diritto allo studio in tali termini costituzionalmente garantito. La norma in questione, demandando direttamente ad uno strumento amministrativo la disciplina delle limitazioni all'accesso ai corsi universitari senza prescrizione di limiti e criteri, si pone altresi' in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sia per il profilo della incongruita' dello strumento utilizzato in relazione alla riserva relativa di legge, sia per il profilo della non coerenza dell'attribuzione nella materia di un potere non legislativamente delimitato con i principi di buona amministrazione e imparzialita' dell'amministrazione. 4. - In conclusione va sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per contrasto con gli artt. 33, 34, 3 e 97 della Costituzione, relativamente alla limitazione degli accessi ai corsi universitari. Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma, rimanendo sospeso il presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo per l'Abruzzo di L'Aquila, previa riunione, limitatamente al giudizio cautelare, dei ricorsi indicati in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione agli artt. 33, 34, 3 e 97 della Costituzione per i profili indicati in motivazione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, rimanendo sospeso il presente giudizio; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in L'Aquila dal tribunale amministrativo regionale nella camera di consiglio del 3 dicembre 1997. Il presidente: Frascione Il consigliere est.: Novarese 98C0302