N. 199 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 1997

                                N. 199
  Ordinanza  emessa  il  3  dicembre 1997 dal Tribunale amministrativo
 regionale per l'Abruzzo sui ricorsi riuniti proposti da Franchi Fabio
 ed altri contro l'Universita' degli studi di L'Aquila ed altri
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi del libero accesso alle  scuole
    e    di    imparzialita'   e   buon   andamento   della   pubblica
    amministrazione.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., art. 3, 33, 34 e 97).
(GU n.13 del 1-4-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Visto  il  ricorso  959/1997,  proposto  da Franchi Fabio, Filosofi
 Maria Teresa,  Pascali  Marco,  Zangrilli  Alessio,  rappresentato  e
 difeso  da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo, con domicilio
 eletto in L'Aquila, via  S. Pietro n. 7, presso avv. Picchioni  Carlo
 contro  Universita'  degli studi di L'Aquila, Ministero universita' e
 ricerca  scientifica,   rappresentati   e   difesi   da:   Avvocatura
 distrettuale  dello  Stato e presso la stessa domiciliati in L'Aquila
 Portici S. Bernardino.  Consiglio facolta' medicina e  chirurgia  non
 costituito.  Facolta'  medicina  e  chirurgia non costituito. Rettore
 Universita' non costituito, per  l'annullamento,  previa  sospensione
 dell'esecuzione,  del  provvedimento  di  non  ammissione al corso di
 laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
 altro atto connesso.   Visto il  ricorso  958/97  proposto  da:  Pica
 Emiliano,  Zangrilli  Arianna rappresentati e difesi da: avv. Mauceri
 Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio eletto in  L'Aquila,  via
 S.  Pietro  n. 7, avv. Picchioni Carlo contro Universita' degli studi
 di   L'Aquila,   Ministero   universita'   e   ricerca   scientifica,
 rappresentati  e  difesi  da:  Avvocatura  distrettuale  dello Stato.
 Consiglio facolta' medicina  e  chirurgia  non  costituito.    Senato
 accademico   Universita'  non  costituito.  Rettore  Universita'  non
 costituito, per l'annullamento, previa  sospensione  dell'esecuzione,
 del  provvedimento di non ammissione al corso di laurea in medicina e
 chirurgia per  l'anno  accademico  1997/98,  nonche'  di  ogni  altro
 connesso.
   Visto  il  ricorso  956/97  proposto  da:  Petrozziello  Alessandro
 rappresentato e difeso da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo
 con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Pietro  n.  7,  presso  avv.
 Picchioni Carlo contro Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero
 universita'   e  ricerca  scientifica,  rappresentati  e  difesi  da:
 Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio  facolta'  medicina  e
 chirurgia   non  costituito.    Facolta'  medicina  e  chirurgia  non
 costituito.  Senato  accademico  Universita'  non costituito. Rettore
 Universita' non costituito, per  l'annullamento,  previa  sospensione
 dell'esecuzione,  del  provvedimento  di  non  ammissione al corso di
 laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
 altro atto connesso.
   Visto il ricorso 955/97 proposto da: Tringali Adriano rappresentato
 e difeso  da:  avv.  Mauceri  Corrado,    avv.  Picchioni  Carlo  con
 domicilio  eletto  in  L'Aquila,  via  S.  Pietro  n.  7  presso avv.
 Picchioni Carlo contro  Universita'  degli  studi  G.  D'Annunzio  di
 Chieti,  Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e
 difesi da: Avvocatura distrettuale dello  Stato.  Consiglio  facolta'
 medicina  e  chirurgia  non costituito. Facolta' medicina e chirurgia
 non   costituito.   Rettore   Universita'   non    costituito,    per
 l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento
 di  non  ammissione  al  corso  di  laurea in odontoiatria per l'anno
 accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso.    Visto  il
 ricorso 957/97 proposto da: Gaudiosi Elena rappresentati e difesi da:
 avv.  Mauceri  Corrado,  avv. Picchioni Carlo con domicilio eletto in
 L'Aquila, via S. Pietro n.  7  presso  avv.  Picchioni  Carlo  contro
 Universita'  degli studi di L'Aquila, Ministero universita' e ricerca
 scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello
 Stato.  Consiglio  facolta'  medicina  e  chirurgia  non  costituito.
 Facolta'  medicina  e  chirurgia  non  costituito.  Senato accademico
 Universita' non costituito. Rettore Universita' non  costituito,  per
 l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento
 di  non  ammissione  al  corso  di  laurea in odontoiatria per l'anno
 accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso.
   Visto il ricorso 954/97 proposto da: Manzi Franco  rappresentato  e
 difeso  da:  avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio
 eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7 presso  avv.  Picchioni  Carlo
 contro  Universita'  degli studi di L'Aquila, Ministero universita' e
 ricerca  scientifica,   rappresentati   e   difesi   da:   Avvocatura
 distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non
 costituito.    Facolta'  medicina e chirurgia non costituito. Rettore
 Universita' non costituito, per  l'annullamento,  previa  sospensione
 dell'esecuzione,  del  provvedimento  di  non  ammissione al corso di
 laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
 altro atto connesso.   Visto il ricorso 953/97  proposto  da:  Tullio
 Fabrizia,  Milano Valentina, Ronconi Pamela, Rossi Nino rappresentati
 e difesi da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio
 eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7 presso  avv.  Picchioni  Carlo
 contro  Universita'  degli  studi  G. D'Annunzio di Chieti, Ministero
 universita'  e  ricerca  scientifica,  rappresentati  e  difesi   da:
 Avvocatura  distrettuale  dello  Stato. Consiglio facolta' medicina e
 chirurgia  non  costituito.  Facolta'  medicina   e   chirurgia   non
 costituito.  Rettore  Universita' non costituito, per l'annullamento,
 previa  sospensione  dell'esecuzione,  del   provvedimento   di   non
 ammissione  al  corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico
 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso.
   Visto il ricorso 938/97 proposto da: Di Mauro Andrea  rappresentato
 e  difeso da: avv. Abbate Filiberto con domicilio eletto in L'Aquila,
 via Salaria Antica Est  presso  segreteria  t.a.r.  contro  Ministero
 universita'   e  ricerca  scientifica,  Universita'  degli  studi  di
 L'Aquila, rappresentati e difesi da:  Avvocatura  distrettuale  dello
 Stato.   Senato   accademico  universita'  non  costituito.  Facolta'
 medicina e  chirurgia  non  costituito,  per  l'annullamento,  previa
 sospensione  dell'esecuzione,  del provvedimento di non ammissione al
 corso di laurea in medicina per l'anno accademico 1997/98, nonche' di
 ogni altro atto connesso.   Visto  il  ricorso  946/97  proposto  da:
 Vituliano  Fabio rappresentato e difeso da: avv. Pezzopane Pierluigi,
 avv. Marone Fabio con domicilio eletto in L'Aquila, via Strinella  n.
 25   (n.i.),   presso   avv.  Pezzopane  Pierluigi  contro  Ministero
 universita'  e  ricerca  scientifica,  Universita'  degli  studi   di
 L'Aquila,  rappresentati  e  difesi da: Avvocatura distrettuale dello
 Stato.  Consiglio  universitario  nazionale   non   costituito,   per
 l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento
 di  non  ammissione  al  corso  di  laurea in odontoiatria per l'anno
 accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso.
   Visto il ricorso 951/97 proposto da: Manente Andrea rappresentato e
 difeso da:  avv.  Tempesta  Biagio,    avv.  Gallinaro  Giuseppe  con
 domicilio  eletto  in  L'Aquila,  via  Fontesecco  n.  19 presso avv.
 Tempesta Biagio
  contro Universita' degli studi G. D'Annunzio  di  Chieti,  Ministero
 universita'   e  ricerca  scientifica,  rappresentati  e  difesi  da:
 Avvocatura distrettuale dello  Stato  e  nei  confronti  di  Perrotti
 Vittoria  non  costituito,  per  l'annullamento,  previa  sospensione
 dell'esecuzione, del provvedimento di  non  ammissione  al  corso  di
 laurea  in  medicina  per  l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
 altro atto connesso.  Visto il ricorso 952/97 proposto  da:  D'Andrea
 Francesca  Ida  rappresentati  e  difesi da: avv. Picchioni Carlo con
 domicilio eletto  in  L'Aquila,  via  S.  Pietro  n.  7  presso  avv.
 Picchioni Carlo contro Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero
 universita'   e  ricerca  scientifica,  rappresentati  e  difesi  da:
 Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio  facolta'  medicina  e
 chirurgia   non   costituito.   Senato   accademico  universita'  non
 costituito. Commissione esaminatrice ammissione corso di  laurea  non
 costituito.  Rettore  universita' non costituito. Facolta' medicina e
 chirurgia non  costituito,  per  l'annullamento,  previa  sospensione
 dell'esecuzione,  del  provvedimento  di  non  ammissione al corso di
 laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
 altro atto connesso.
    Visto il ricorso 927/97 proposto da: Fusetti Pietro  rappresentato
 e  difeso  da: avv. Sbernini Stelio con domicilio eletto in L'Aquila,
 via Salaria Antica Est  presso  segreteria  t.a.r.  contro  Ministero
 universita'   e  ricerca  scientifica,  Universita'  degli  studi  di
 L'Aquila, rappresentati e difesi da:  Avvocatura  distrettuale  dello
 Stato.   Facolta'   medicina  e  chirurgia  non  costituito.  Rettore
 universita' non costituito, per  l'annullamento,  previa  sospensione
 dell'esecuzione,  del  provvedimento  di  non  ammissione al corso di
 laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
 altro atto connesso.   Visto il ricorso  932/97  proposto  da:  Nitti
 Anthony rappresentato e difeso da: avv. Carli Francesco con domicilio
 eletto in L'Aquila, via Persichetti n. 10 presso avv. Carli Francesco
 contro Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli
 studi di L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale
 dello Stato.  Commissione esaminatrice ammissione corso di laurea non
 costituito,  per l'annullamento, previa sospensione  dell'esecuzione,
 del  provvedimento  di  non  ammissione  al  corso   di   laurea   in
 odontoiatria  per  l'anno  accademico  1997/98, nonche' di ogni altro
 atto connesso.  Visto il ricorso 925/97 proposto da: Mirizio Fabiana,
 Amadio Fabrizio, Angiolini Massimo, Berardi Roberto, Berardi Stefano,
 Bianchi  Leila,  Bizzoschi  Walter,  Bonaldi   Piergiorgio,   Bonucci
 Domenico,  Borghesi  Claudio,  Calvani  Massimiliano,  Canga  Mimoza,
 Ceccacci Alessandro, Cirsti Carlo, Cirsti Mario, Corbi Marco,  Cristi
 Emanuela,   Nasponi  Alessandro,  Cristi  Isanbella,  Cristi  Sandro,
 Dattilo Vanessa, Del Buono Carlo, Di Carlo Monica, Di Nicolo'  Guido,
 Donati Giampiero, Tombini Maria, Segato Federico, Russo Luca, Rivetti
 Emilio,   Riccio  Gianluigi,  Raguzzini  Alfredo,  Purificato  Paolo,
 Portello Valentino, Zucchini Luca, Tozzi Gianluca,  Ponziani  Silvio,
 Pompei  Patrizia,  Pallottino  Giulia,  Pirani Fabrizio, Pietroluongo
 Paola, Piepo Giordano, Petroni M. Cristina, Orsini Fabrizio, Forletta
 Claudio,  Frisardi  Roberta,  Gismondi  Simone  e  Alessio,  Giulioli
 Danilo,   La  Posta  Enrico,  Lauenstein  Annette,  Leoni  Francesco,
 Libianchi  Ombretta,  Macrini   Simone,   Manzi   Giuliano,   Mariani
 Simonetta,  Milani  Gabriele rappresentati e difesi da: avv. Marsilii
 Pietro, avv. Crapolicchio Silvio con domicilio  eletto  in  L'Aquila,
 via  Salaria  Antica Est presso segreteria t.a.r.  contro Universita'
 degli studi di  L'Aquila  non  costituito.  Ministero  universita'  e
 ricerca   scientifica,   rappresentato   e   difeso   da:  Avvocatura
 distrettuale dello  Stato,  per  l'annullamento,  previa  sospensione
 dell'esecuzione,  del  provvedimento  di  non  ammissione al corso di
 laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
 altro atto connesso.
   Visto il ricorso 937/97 proposto da: Katia  Amici  rappresentata  e
 difesa da: avv. Amici Francesco con domicilio eletto in L'Aquila, via
 Salaria  Antica Est presso segreteria t.a.r. contro Universita' degli
 studi di Roma, Ministero della pubblica istruzione,  rappresentati  e
 difesi  da:  Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento,
 previa  sospensione  dell'esecuzione,  del   provvedimento   di   non
 ammissione  al  corso  di  laurea  in  medicina per l'anno accademico
 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso.
   Visto  il  ricorso  934/97  proposto  da:   De   Pasquale   Claudio
 rappresentato  e  difeso  da:  avv.  Filippi  De  Santis  Andrea  con
 domicilio eletto in L'Aquila, via G.  D'Annunzio  n.  1  presso  avv.
 Filippi  De  Santis  Andrea  contro  Ministero  universita' e ricerca
 scientifica, Universita' degli studi  di  L'Aquila,  rappresentati  e
 difesi  da:  Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento,
 previa  sospensione  dell'esecuzione,  del   provvedimento   di   non
 ammissione  al  corso  di  laurea  in  medicina per l'anno accademico
 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso.
   Visto  il  ricorso  923/97  proposto   da:   Del   Roscio   Claudio
 rappresentato e difeso da: avv. Iannozzi Anna con domicilio eletto in
 L'Aquila,  via  Castiglione  n.  14  presso  avv. Papola Luigi contro
 Ministero universita' e ricerca  scientifica,  Universita'  studi  G.
 D'Annunzio   di   Chieti,   rappresentati  e  difesi  da:  Avvocatura
 distrettuale dello Stato e  nei  confronti  di  Marzio  Carlotta  non
 costituito,  per  l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
 del  provvedimento  di  non  ammissione  al  corso   di   laurea   in
 odontoiatria  per  l'anno  accademico  1997/98, nonche' di ogni altro
 atto connesso.  Visto il ricorso 922/97 proposto da: Franchini Giulia
 rappresentato e difeso da: avv.  Iannozzi  Anna,    avv.  Cortiglioni
 Stefano  con  domicilio  eletto  in  L'Aquila,  via Castiglione n. 14
 presso  avv.  Papola  Luigi  contro  Ministero  universita' e ricerca
 scientifica, Universita' studi G. D'Annunzio di Chieti  rappresentati
 e  difesi  da: Avvocatura distrettuale dello Stato e nei confronti di
 Marzio  Carlotta   non   costituito,   per   l'annullamento,   previa
 sospensione  dell'esecuzione,  del provvedimento di non ammissione al
 corso di  laurea  in  odontoiatria  per  l'anno  accademico  1997/98,
 nonche'  di  ogni  altro  atto  connesso.    Visto  il ricorso 968/97
 proposto da: Fabbro Daniele rappresentato e difeso  da:  avv.  Carosi
 Aurelia,  avv.  Cari  Mariella  con domicilio eletto in L'Aquila, via
 Sassa n. 40 presso avv. Carosi Aurelia contro Ministero universita' e
 ricerca   scientifica,   Universita'   degli   studi   di   L'Aquila,
 rappresentati  e  difesi  da:  Avvocatura  distrettuale  dello Stato.
 Consiglio facolta' medicina e chirurgia non  costituito.  Commissione
 esaminatrice   ammissione   corso   di  laurea  non  costituito,  per
 l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 26/31
 luglio 1997 con cui si sono limitati a n. 549 il numero dei posti per
 le immatricolazioni ai corsi di laurea, nonche' di  ogni  altro  atto
 connesso,  ivi  compresa  la graduatoria per l'ammissione al corso di
 laurea in odontoiatria.
   Visto il ricorso 967/97 proposto da: Monaco Maurizio  rappresentato
 e  difeso  da:  avv. Carosi Aurelia, avv. Cari Mariella con domicilio
 eletto in L'Aquila, via Sassa n. 40 presso avv. Carosi Aurelia contro
 Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli  studi
 di L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello
 Stato.  Consiglio  facolta'  medicina  e  chirurgia  non  costituito.
 Commissione esaminatrice ammissione corso di laurea  non  costituito,
 per  l'annullamento, previa sospensione del decreto 26/31 luglio 1997
 con cui sono stati limitati a n. 549 il numero dei posti  disponibili
 per  le  immatricolazioni  ai  corsi di laurea, nonche' di ogni altro
 atto connesso, ivi compresa la graduatoria per l'ammissione al  corso
 di laurea in odontoiatria.
   Visto  il  ricorso  969/97  proposto  da:  Rosa  Pier  Paolo,  Rosa
 Salvatore  rappresentati  e  difesi  da:  avv.  Carosi  Aurelia   con
 domicilio  eletto  in  L'Aquila,  via  Sassa n. 40 presso avv. Carosi
 Aurelia  contro  Universita'  degli  studi  di  L'Aquila,   Consiglio
 facolta'  medicina e chirurgia, rappresentati e difesi da: Avvocatura
 distrettuale dello Stato. Commissione esaminatrice  ammissione  corso
 di laurea non costituito. Ministero universita' e ricerca scientifica
 non    costituito,    per    l'annullamento,    previa    sospensione
 dell'esecuzione, del provvedimento di  non  ammissione  al  corso  di
 laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
 altro atto connesso.
   Visto   il   ricorso   908/97   proposto  da:  Petrillo  Gianfranco
 rappresentato e difeso da: avv. Lely Giovanni,   avv.  Longhi  Oreste
 con  domicilio  eletto  in  L'Aquila, via S. Andrea n. 18 presso avv.
 Lely Giovanni contro Universita' degli  studi  di  Torino,  Ministero
 universita'   e  ricerca  scientifica,  rappresentati  e  difesi  da:
 Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,  per  l'annullamento,  previa
 sospensione  dell'esecuzione,  del provvedimento di non ammissione al
 corso di  laurea  in  odontoiatria  per  l'anno  accademico  1997/98,
 nonche' di ogni altro atto connesso.
   Visto il ricorso 907/97 proposto da: Fioretto Manuela rappresentato
 e  difeso  da:  avv. Lely Giovanni,  avv. Longhi Oreste con domicilio
 eletto in L'Aquila, via S. Andrea n. 18  presso  avv.  Lely  Giovanni
 contro  Universita'  degli  studi  di Torino, Ministero universita' e
 ricerca   scientifica,   rappresentati   e   difesi   da:  Avvocatura
 distrettuale dello  Stato,  per  l'annullamento,  previa  sospensione
 dell'esecuzione,  del  provvedimento  di  non  ammissione al corso di
 laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
 altro atto connesso.
   Visto il ricorso 906/97 proposto da: Marotta Filippa  rappresentato
 e  difeso  da:  avv.  Lely Giovanni, avv. Longhi Oreste con domicilio
 eletto in L'Aquila, via S. Andrea n. 18  presso  avv.  Lely  Giovanni
 contro  Universita'  degli  studi  di Torino, Ministero universita' e
 ricerca  scientifica,   rappresentati   e   difesi   da:   Avvocatura
 distrettuale  dello  Stato,  per  l'annullamento,  previa sospensione
 dell'esecuzione, del provvedimento di  non  ammissione  al  corso  di
 laurea  in  medicina  per  l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
 altro atto connesso.   Visto il ricorso  905/97  proposto  da:  Spina
 Giuseppe  rappresentato  e difeso da: avv. Lely Giovanni, avv. Longhi
 Oreste con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Andrea n.  18  presso
 avv.   Lely  Giovanni  contro  Universita'  degli  studi  di  Torino,
 Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati  e  difesi
 da:  Avvocatura  distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa
 sospensione  dell'esecuzione,  della  graduatoria  finale  conclusiva
 degli  studenti  ammessi  all'iscrizione per l'a.a. 97-98 al corso di
 laurea in odontoiatria, nonche' di ogni altro atto connesso.
   Visti gli atti e i documenti depositati con  i  ricorsi;  Viste  le
 domande  di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati,
 presentate in via incidentale dai ricorrenti;
   Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
    Ministero universita' e  ricerca  scientifica,  Universita'  degli
 studi di L'Aquila, Universita' degli studi di Roma, Universita' degli
 studi  di  Chieti, Universita' degli studi di Torino, Ministero della
 pubblica istruzione.
   Udito il relatore cons. Alberto Novarese e udito altresi' le parti;
 ric. 959, 958, 956, 955, 957, 954, 953/97 e l'avv. Carlo Picchioni  e
 l'avv.  dello Stato Antonio Scino; ric. 938/97 avv. Abate Filiberto e
 l'avv.  dello  Stato  Antonio  Scino;  ric.  946/97  avv.   Pierluigi
 Pezzopane e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 951/97 avv. Biagio
 Tempesta  e  l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 952/97 avv. Carlo
 Picchioni e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 927/97 avv. Stelio
 Sbernini e  l'avv.  dello  Stato  Antonio  Scino;  ric.  932/97  avv.
 Francesco  Carli  e  l'avv.  dello  Stato  Antonio Scino; ric. 925/97
 avv.ti Pietro Marsilii e Silvio Crapolicchio  e  l'avv.  dello  Stato
 Antonio   Scino;  ric.  937/97  avv.  Carlo  Scarpantoni  per  delega
 dell'avv. Francesco Amici e l'avv.  dello Stato Antonio  Scino;  ric.
 934/97  avv.  Luigi  Licurzi  per  delega dell'avv. Filippi De Santis
 Andrea e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric.  923  e  922/97  avv.
 Anna  Jannozzi  e  l'avv.  dello  Stato Antonio Scino; ric. 968, 967,
 969/97 avv. Aurelia Carosi e  l'avv. dello Stato Antonio Scino;  ric.
 908, 907, 906, 905/97 avv. Lely Giovanni e l'avv. dello Stato Antonio
 Scino.
                            Fatto e diritto
   1.  -  I  ricorsi  in  esame,  che  vanno  riuniti limitatamente al
 giudizio  cautelare,  si  rivolgono  in  via  principale   contro   i
 provvedimenti  che  precludono  ai  ricorrenti, per l'anno accademico
 1997/1998, l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia  e
 odontoiatria  e  protesi  dentaria  presso le Universita' degli studi
 intimate.  La  impugnativa  e'  estesa  agli  atti  e   provvedimenti
 presupposti e connessi.
   Con  il  d.m.  21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in
 materia di accessi  alle  istituzioni  universitarie  e  di  connesse
 attivita'  di  orientamento)  Il  Ministero  dell'universita' e della
 ricerca scientifica ha dettato i criteri generali e le modalita'  per
 disciplinare   e   razionalizzare  l'accesso  ai  corsi  universitari
 stabilendo - tra l'altro - limitazioni  numeriche  per  l'accesso  ai
 corsi di laurea afferenti alle facolta' di medicina.
   Con  il  successivo  d.m.  31  luglio  1997  lo  stesso Ministro ha
 determinato il numero delle iscrizioni  a  livello  nazionale,  e  la
 ripartizione degli stessi tra le Universita', consentite nei corsi di
 laurea  in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per
 l'a.a.  1997/98.
   In relazione alle richiamate disposizioni  con  appositi  bandi  le
 Universita'  degli  studi  hanno  indetto  le  prove di ammissione in
 relazione al numero dei posti prefissato.
   Le norme regolamentari e i provvedimenti richiamati trovano il loro
 supporto normativo nell'art. 9, comma  4,  della  legge  19  novembre
 1990,  n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge 15
 maggio 1997, n. 127.
   In base a tale disposizione di legge il Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica  e  tecnologica  definisce  -  su  conforme
 parere del Consiglio universitario nazionale - i criteri generali per
 la  regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione "ed
 ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato  dal
 Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni".
   Con  alcuni  dei  ricorsi  in esame gli interessati hanno sollevato
 questione di legittimita' costituzionale  di  tale  disposizione  con
 riguardo agli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione che il collegio
 ritiene non manifestamente infondata e che ritiene di dover sollevare
 anche con riguardo a profili diversi da quelli dedotti e con riguardo
 ai restanti ricorsi.
   2. - La questione e' rilevante anche nella presente fase cautelare.
   La  misura  della ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di
 laurea che i ricorrenti invocano in  accoglimento  della  domanda  di
 sospensione  degli  effetti  dei  provvedimenti impugnati, non appare
 misura idonea a garantire  l'interesse  sostanziale  dei  ricorrenti,
 quando  -  come nella specie - il numero di questi ultimi, cumulato a
 quello degli iscritti a pieno titolo, e' tale da rendere  chiaramente
 inadeguata  la  attuale  disponibilita'  di strutture, attrezzature e
 servizi, nelle facolta' in questione.
   La eventuale adozione da parte  dell'amministrazione  universitaria
 di  misure  dirette ad adeguare l'offerta didattica relativa ai corsi
 di laurea in questione, alla domanda che si esprime anche  in  questa
 sede giurisdizionale, presuppone necessariamente una previa pronuncia
 della Corte sulla illegittimita' costituzionale della norma.
   La  eventuale caducazione delle norme che attribuiscono al Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il  potere
 di    limitare   le   iscrizioni   consentirebbe   la   soddisfazione
 dell'interesse sia dei ricorrenti che si sono sottoposti  alle  prove
 selettive ma che per il numero esiguo dei posti non si sono collocati
 in posizione utile in graduatoria, sia dei ricorrenti che non si sono
 sottoposti alle prove di ammissione e consentirebbe una soddisfazione
 piena   e   non  suscettibile  di  venire  compromessa  da  ulteriori
 provvedimenti che l'amministrazione e' facultata ad adottare, sicche'
 le  censure  dedotte  dai  ricorrenti  si  presentano  in  ogni  caso
 subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita'.
   3. - La questione non e' manifestamente infondata.
   L'art.  33,  comma  2,  della  Costituzione  stabilisce   che   "La
 Repubblica  detta  le  norme  generali  sull'istruzione  e istituisce
 scuole statali in ogni ordine e grado" e il successivo art. 34, comma
 1, pone il fondamentale principio che "La scuola e' aperta a tutti".
   Dette disposizioni, chiaramente applicabili anche alle  Universita'
 degli  studi,  determinano  una  riserva  di legge relativa in ordine
 all'accesso ai corsi di studio universitario (t.a.r. Veneto I 222, 13
 giugno 1992,  t.a.r.  Lazio  III  1632,  14  settembre  1994,  t.a.r.
 Liguria  II 197, 21 marzo 1995, t.a.r. Lazio III 763, 3 aprile 1996),
 che non puo' subire limiti se non in  base  ad  una  norma  di  legge
 (giur.  cit.).
   La  Corte  cotituzionale  (sent.  n.  34  del  5  febbraio 1986) ha
 precisto che, pur essendo consentito  anche  in  materia  soggetta  a
 riserva  relativa  di  legge  un  "...  intervento  complementare  ed
 integrativo della pubblica amministrazione",  tale  intervento  "deve
 rimanere  circoscritto  ...    senza  che  residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa  pubblica  amministrazione,  ma  sussistano  nella  previsione
 legislativa - considerata nella complessiva disciplina della  materia
 -  razionali  e  adeguati  criteri..." che delimitino l'esercizio del
 potere.
   Nel caso di specie,  avuto  riguardo  alla  disposizione  contenuta
 nell'art.  9,  comma  4,  della legge n. 341 del 1990 come modificata
 dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, e' attribuito ad
 un atto emanato dal Ministro la previsione di una  limitazione  nelle
 iscrizioni  per  determinati corsi senza che siano indicati i criteri
 che connotano l'esercizio del relativo potere, cioe' i  limiti  e  le
 finalita' a cui deve ispirarsi il suo legittimo esercizio.
   Non  e'  dato  rinvenire  tali  crieteri  neppure  nel  piu'  ampio
 complesso normativo in cui la disposizione di legge si inserisce.
   Appare  quindi  non   manifestamente   infondato   il   dubbio   di
 costituzionalita' di tale norma in relazione agli artt. 33 e 34 della
 Costituzione  in  ragione della violazione dei richiamati principi in
 materia di riserva relativa di legge con  riguardo  al  diritto  allo
 studio in tali termini costituzionalmente garantito.
   La  norma  in  questione,  demandando direttamente ad uno strumento
 amministrativo la disciplina delle limitazioni all'accesso  ai  corsi
 universitari senza prescrizione di limiti e criteri, si pone altresi'
 in  contrasto  con  gli  artt.  3  e 97 della Costituzione sia per il
 profilo della incongruita' dello strumento  utilizzato  in  relazione
 alla riserva relativa di legge, sia per il profilo della non coerenza
 dell'attribuzione  nella  materia  di  un potere non legislativamente
 delimitato con i principi di buona  amministrazione  e  imparzialita'
 dell'amministrazione.
   4.  -  In  conclusione  va  sollevata  la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, della  legge  15  maggio
 1997,  n.  127,  per  contrasto  con  gli  artt. 33, 34, 3 e 97 della
 Costituzione, relativamente alla limitazione degli accessi  ai  corsi
 universitari.
   Va   disposta  pertanto  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale per la  pronuncia  sulla  legittimita'  costituzionale
 della  suindicata  norma,  rimanendo  sospeso il presente giudizio ai
 sensi dell'art.  23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                                P. Q. M.
   Il Tribunale  amministrativo  per  l'Abruzzo  di  L'Aquila,  previa
 riunione,  limitatamente  al giudizio cautelare, dei ricorsi indicati
 in epigrafe, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  costituzionalita' dell'art. 9, comma 4, della legge 19
 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della
 legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione agli artt. 33, 34, 3 e  97
 della Costituzione per i profili indicati in motivazione.
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, rimanendo sospeso il presente giudizio;
   Ordina alla segreteria di notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti  in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e di
 comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in L'Aquila  dal  tribunale  amministrativo  regionale
 nella camera di consiglio del 3 dicembre 1997.
                        Il presidente: Frascione
                                         Il consigliere est.: Novarese
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