N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 1996- 10 marzo 1998
N. 202 Ordinanza emessa il 12 giugno 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 marzo 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso prosto da Latorella Giovanbattista ed altri contro il Ministero delle finanze. Impiego pubblico - Sottufficiali della Guardia di Finanza - Estensione a detti soggetti del trattamento economico previsto per il personale di pari grado della Polizia di Stato - Mancata previsione dell'inquadramento al settimo livello come stabilito per i Sovraintendenti-capo di Polizia ad essi precedentemente equiparati - Deteriore trattamento dei sottufficiali della Guardia di Finanza rispetto ai Sovraintendenti-capo di Polizia - Violazione dei principi di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Elusione del giudicato della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 455/1993 e 241/1996. (D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 1, 2, 3 e 4, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216). (Cost., artt. 3, 36, 97 e 136).(GU n.13 del 1-4-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 261/95 proposto da m.o. Giovanbattista Latorella, m.o. Domenico Gianni, m.o. Vinicio Fasi, m.o. Giovanni Pierini, m.o. Roberto Pro, brig. Guido Passalacqua, brig. Maurizio Scartoni, brig. Giuseppe Arnao, brig. David Goti, brig. Paolo Dominici, brig. Luigi Carella, brig. Fabio Rasetto, brig. Vincenzo Di Girolamo, brig. Gian Luca Agostinelli, brig. Antonio Russo, brig. Domenico Fasciani, brig. Mauro Perna, brig. Francesco Bartolucci, brig. Paolo Mencarelli, brig. Alessandro Bellinvia, brig. Filippo La Scala, brig. Francesco Verardi, brig. Pellegrino Di Somma, m.m. Gian Franco Cangini, m.m. Mauro Dalla Ragione, brig. in quiescenza Armando Farnetani, brig. in quiescenza Graziano Maccari, brig. in quiescenza Marino Carlini, brig. in quiescenza Enzo Pettorali, rappresentati e difesi dagli avvocati Giusto Puccini e Carlo Poli ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Firenze, via Pico della Mirandola, 9; Contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Per la declaratoria: a) del diritto dei ricorrenti sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, che ricoprono rispettivamente il grado di maresciallo ordinario e di brigadiere tutti attualmente inquadrati nel livello retributivo sesto, alla estensione in loro favore del trattamento economico riconosciuto al personale della Polizia di Stato avente la qualifica di sovrintendente capo, con l'attribuzione del corrispondente livello retributivo settimo e della relativa indennita' pensionabile, nonche' degli altri trattamenti accessori, con decorrenza dal 1 gennaio 1987 o, comunque, dalla data successiva di conseguimento del grado di vice brigadiere e del correlativo livello retributivo sesto; b) del diritto dei ricorrenti sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, che ricoprono rispettivamente il grado di maresciallo maggiore e che nel periodo di tempo intercorrente fra il 1 gennaio 1987 ed il momento dell'inquadramento nel livello retributivo settimo, hanno ricoperto uno o piu' dei gradi summenzionati al punto a) (maresciallo ordinario e brigadiere), ovvero quello di maresciallo capo o di vice brigadiere, e beneficiato quindi dei livelli retributivi sesto e sesto-bis, alla estensione in loro favore per tale periodo del medesimo trattamento economico riconosciuto al personale della Polizia di Stato avente la qualifica di sovrintendente capo, con l'attribuzione del corrispondente livello settimo e della relativa indennita' pensionabile, nonche' degli altri trattamenti accessori; c) del diritto dei ricorrenti brigadieri del Corpo della Guardia di finanza, attualmente in quiescenza, i quali, in un periodo di tempo successivo al 1 gennaio 1987, hanno ricoperto il grado di brigadiere, ovvero quello di vice brigadiere, e beneficiato quindi del livello retributivo sesto, alla estensione in loro favore per tale periodo del medesimo trattamento economico riconosciuto al personale della Polizia di Stato avente la qualfica di sovrintendente capo, con l'attribuzione del corrispondente livello settimo e della relativa indennita' pensionabile, nonche' degli altri trattamenti accessori, nonche' al conseguente adeguamento del trattamento di quiescenza a decorrere dal momento dell'inizio di quest'ultimo; E, per la condanna, del Ministero delle finanze ad adeguare la retribuzione annua lorda di ciascuno dei ricorrenti sopra indicati al punto a), mediante la corresponsione delle somme risultanti dalle differenze stipendiali, delle specifiche maggiorazioni di legge e delle conseguenziali indennita' correlate al livello retributivo riconosciuto, con decorrenza dal 1 gennaio 1987, nonche' a corrispondere ai medesimi il pagamento degli arretrati dovuti, previa loro rivalutazione monetaria e con interessi legali a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 5/1992 convertito con modificazioni nella legge n. 216/1992, ovverosia dal momento della effettiva insorgenza del diritto dei sovrintendenti capo della Polizia di Stato al trattamento economico corrispondente al livello retributivo settimo; a corrispondere in arretrato a ciascuno dei ricorrenti sopra indicati al punto b), in relazione al periodo di tempo successivo al 1 gennaio 1987 nel quale essi hanno ricoperto il grado di maresciallo capo ovvero quello di maresciallo ordinario ovvero quello di brigadiere o di vice brigadiere, le somme risultanti dalle differenze stipendiali, delle maggiorazioni di legge e delle indennita' pensionabili, previa, anche in questo caso, rivalutazione monetaria e con interessi legali a far data dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 5/1992 convertito in legge n. 216/1992; a corrispondente in arretrato a ciascuno dei ricorrenti sopra indicati al punto c), in relazione al periodo di tempo successivo al 1 gennaio 1987 nel quale essi hanno ricoperto il grado di brigadiere, ovvero quello di vice brigadiere, le somme risultanti dalle differenze stipendiali, dalle maggiorazioni di legge e delle indennita' pensionabili, nonche' ad adeguare in relazione a tali differenze il trattamento pensionistico dei medesimi a decorrere dal momento dell'inizio di quest'ultimo, con corresponsione dei relativi arretrati, e previa in ogni caso rivalutazione monetaria e con interessi legali a far data dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 5/1992, convertito in legge n. 216/1992; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 12 giugno 1997 il consigliere dott. Adolfo Metro; Uditi, altresi', per la parte ricorrente l'avv. G. Puccini e per la parte resistente l'avv. dello Stato L. Andronio; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Il maresciallo Giovambattista Latorella ed altri ventotto sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza chiedono la corresponsione, con rivalutazione ed interessi legali, delle differenze stipendiali alle quali gli stessi ritengono di aver diritto, a decorrere dal 1 gennaio 1987, in conseguenza della estensione, in loro favore, del superiore trattamento economico riconosciuto dal decreto-legge n. 5/1992, convertito nella legge n. 216/1992, al personale della Polizia di Stato di pari qualifica. Gli stessi sostengono l'incostituzionalita' derivata degli artt. 1, 2, 3 e 4 della citata legge, in relazione agli artt. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione, nella parte in cui attribuiscono ai gradi di maresciallo capo, maresciallo ordinario, brigadiere e vice-brigadiere del Corpo della Guardia di finanza, un trattamento economico corrispondente ai livelli retributivi stesto e sesto-bis, deteriore rispetto al livello retributivo settimo, riconosciuto alla qualifica di sovrintendente capo della Polizia di Stato. Espongono i ricorrenti che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, fu disposto il riordino delle forze di polizia, sulla base della parificazione di cui all'art. 16 della stessa legge; in particolar modo, per creare una piena parita' di trattamento economico, l'art. 43, comma 17, di detta legge aveva disposto che la perequazione tra gli appartenenti alla Polizia di Stato e gli appartenenti alle altre forze di polizia avvenisse sulla base della tabella C, allegata alla legge e poi sostituita con la successiva legge 12 agosto 1992, n. 569. Con la sentenza n. 277 del 1991, la Corte costituzionale dichiarava incostituzionale il predetto art. 43, comma 17, nonche', la tabella allegata, nella parte in cui non prevedeva l'inclusione anche della qualifica degli ispettori di polizia, cosi' impedendo la equiparazione con il corrispondente grado dell'Arma dei carabinieri. A seguito di tale sentenza, il legislatore e' intervenuto con il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, col quale ha disposto anche l'estensione dei nuovi inquadramenti per tutti i sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, con decorrenza dal 1 gennaio 1992 e lo scaglionamento del pagamento delle competenze arretrate. Il medesimo legislatore, all'art. 4, ha, inoltre, tutelato il diritto dei dipendenti non ricorrenti alla percezione degli arretrati per il piu' favorevole inquadramento, a condizione che gli stessi fossero in servizio alla data del 1 gennaio 1987. Tuttavia, dopo aver previsto, a decorrere dal 1 gennaio 1992, in favore dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati, per ciascun grado, dalle sentenze richiamate all'art. 1, comma 1, (e cioe', il livello sesto per il vice brigadiere e maresciallo ordinario, il livello sesto-bis per il maresciallo capo e il livello settimo per il maresciallo maggiore), ai successivi artt. 3 e 4 dispone, a favore della qualifica di sovrintendente capo della Polizia di Stato, in luogo del precedente trattamento economico, corrispondente al sesto livello, il trattamento corrispondente al settimo livello, facendo, cosi', venir meno la surrichiamata corrispondenza di livelli. In conseguenza di tali disposizioni si realizza, pertanto, per i sottufficiali del Corpo un trattamento economico deteriore rispetto a quello dei corrispondenti gradi delle forze di Polizia con violazione di quella perequazione, che la stessa legge avrebbe dovuto salvaguardare. Da cio' le proposte censure di violazione del principio di perequazione retributiva, ai sensi dell'art. 3, primo comma, e 36, primo comma, e, vertendosi in materia di ordinamento dei pubblici uffici, dell'art. 97, primo comma della Costituzione; si sostiene, infine, la violazione dell'art. 136 della Costituzione, essendo preclusa al legislatore l'emanazione di una legge che, al suo contenuto riproduca altre norme gia' dichiarate incostituzionali. Diritto
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 200/1998), salvo che, nella presente ordinanza, si fa riferimento alla Guardia di Finanza anziche' all'Arma dei Carabinieri. 98C0305