N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 1996- 10 marzo 1998

                                N. 202
  Ordinanza   emessa   il   12   giugno  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  10  marzo  1998)  dal  tribunale   amministrativo
 regionale   della   Toscana   sul   ricorso   prosto   da   Latorella
 Giovanbattista ed altri contro il Ministero delle finanze.
 Impiego  pubblico  -  Sottufficiali  della  Guardia  di   Finanza   -
    Estensione a detti soggetti del trattamento economico previsto per
    il  personale  di  pari  grado  della  Polizia  di Stato - Mancata
    previsione dell'inquadramento al settimo  livello  come  stabilito
    per  i  Sovraintendenti-capo  di  Polizia  ad essi precedentemente
    equiparati - Deteriore trattamento dei sottufficiali della Guardia
    di  Finanza  rispetto  ai  Sovraintendenti-capo   di   Polizia   -
    Violazione dei principi di retribuzione proporzionata ed adeguata,
    di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione -
    Elusione  del  giudicato della sentenza della Corte costituzionale
    n. 277/1991 - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale
    nn. 455/1993 e 241/1996.
 (D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 1, 2, 3 e 4, convertito in legge 6
    marzo 1992, n. 216).
 (Cost., artt. 3, 36, 97 e 136).
(GU n.13 del 1-4-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 261/95 proposto
 da m.o. Giovanbattista Latorella, m.o. Domenico Gianni, m.o.  Vinicio
 Fasi,   m.o.   Giovanni   Pierini,  m.o.  Roberto  Pro,  brig.  Guido
 Passalacqua, brig. Maurizio Scartoni,  brig.  Giuseppe  Arnao,  brig.
 David  Goti,  brig.  Paolo Dominici, brig. Luigi Carella, brig. Fabio
 Rasetto, brig.  Vincenzo Di Girolamo, brig.  Gian  Luca  Agostinelli,
 brig.  Antonio  Russo,  brig.  Domenico  Fasciani, brig. Mauro Perna,
 brig. Francesco Bartolucci, brig. Paolo Mencarelli, brig.  Alessandro
 Bellinvia,  brig.    Filippo La Scala, brig. Francesco Verardi, brig.
 Pellegrino Di Somma, m.m.  Gian  Franco  Cangini,  m.m.  Mauro  Dalla
 Ragione,  brig.  in quiescenza Armando Farnetani, brig. in quiescenza
 Graziano Maccari,  brig.  in  quiescenza  Marino  Carlini,  brig.  in
 quiescenza  Enzo  Pettorali,  rappresentati  e  difesi dagli avvocati
 Giusto Puccini e Carlo Poli ed elettivamente  domiciliati  presso  lo
 studio degli stessi in Firenze, via Pico della Mirandola, 9;
   Contro   il  Ministero  delle  finanze,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore,  costituitosi  in  giudizio,  rappresentato   e   difeso
 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato
 presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
   Per la declaratoria:
     a)  del  diritto  dei  ricorrenti  sottufficiali  del Corpo della
 Guardia  di  finanza,  che  ricoprono  rispettivamente  il  grado  di
 maresciallo  ordinario  e  di brigadiere tutti attualmente inquadrati
 nel livello retributivo sesto, alla estensione  in  loro  favore  del
 trattamento  economico  riconosciuto  al  personale  della Polizia di
 Stato avente la qualifica di sovrintendente capo, con  l'attribuzione
 del  corrispondente  livello  retributivo  settimo  e  della relativa
 indennita' pensionabile, nonche' degli altri  trattamenti  accessori,
 con  decorrenza dal 1 gennaio 1987 o, comunque, dalla data successiva
 di conseguimento del grado  di  vice  brigadiere  e  del  correlativo
 livello retributivo sesto;
     b)  del  diritto  dei  ricorrenti  sottufficiali  del Corpo della
 Guardia  di  finanza,  che  ricoprono  rispettivamente  il  grado  di
 maresciallo  maggiore e che nel periodo di tempo intercorrente fra il
 1  gennaio  1987  ed  il  momento  dell'inquadramento   nel   livello
 retributivo   settimo,   hanno   ricoperto   uno  o  piu'  dei  gradi
 summenzionati al  punto  a)  (maresciallo  ordinario  e  brigadiere),
 ovvero quello di maresciallo capo o di vice brigadiere, e beneficiato
 quindi  dei livelli retributivi sesto e sesto-bis, alla estensione in
 loro favore per  tale  periodo  del  medesimo  trattamento  economico
 riconosciuto  al personale della Polizia di Stato avente la qualifica
 di sovrintendente capo, con l'attribuzione del corrispondente livello
 settimo e della relativa indennita' pensionabile, nonche' degli altri
 trattamenti accessori;
     c) del diritto dei ricorrenti brigadieri del Corpo della  Guardia
 di  finanza,  attualmente  in  quiescenza,  i quali, in un periodo di
 tempo successivo al 1 gennaio  1987,  hanno  ricoperto  il  grado  di
 brigadiere,  ovvero  quello  di vice brigadiere, e beneficiato quindi
 del livello retributivo sesto, alla estensione  in  loro  favore  per
 tale  periodo  del  medesimo  trattamento  economico  riconosciuto al
 personale della Polizia di Stato avente la qualfica di sovrintendente
 capo, con l'attribuzione del corrispondente livello settimo  e  della
 relativa  indennita'  pensionabile,  nonche'  degli altri trattamenti
 accessori, nonche' al  conseguente  adeguamento  del  trattamento  di
 quiescenza a decorrere dal momento dell'inizio di quest'ultimo;
   E,  per  la  condanna,  del  Ministero delle finanze ad adeguare la
 retribuzione annua lorda di ciascuno dei ricorrenti sopra indicati al
 punto a), mediante la corresponsione  delle  somme  risultanti  dalle
 differenze  stipendiali,  delle  specifiche  maggiorazioni di legge e
 delle conseguenziali  indennita'  correlate  al  livello  retributivo
 riconosciuto,   con   decorrenza   dal  1  gennaio  1987,  nonche'  a
 corrispondere ai medesimi il pagamento degli arretrati dovuti, previa
 loro rivalutazione monetaria  e  con  interessi  legali  a  far  data
 dall'entrata  in  vigore  del  decreto-legge n. 5/1992 convertito con
 modificazioni nella legge n. 216/1992, ovverosia  dal  momento  della
 effettiva  insorgenza  del  diritto  dei  sovrintendenti  capo  della
 Polizia di Stato al trattamento economico corrispondente  al  livello
 retributivo  settimo;  a  corrispondere  in  arretrato a ciascuno dei
 ricorrenti sopra indicati al punto b), in  relazione  al  periodo  di
 tempo  successivo al 1 gennaio 1987 nel quale essi hanno ricoperto il
 grado di maresciallo capo  ovvero  quello  di  maresciallo  ordinario
 ovvero quello di brigadiere o di vice brigadiere, le somme risultanti
 dalle  differenze  stipendiali,  delle maggiorazioni di legge e delle
 indennita' pensionabili, previa, anche in questo caso,  rivalutazione
 monetaria  e  con  interessi legali a far data dell'entrata in vigore
 del citato decreto-legge n. 5/1992 convertito in legge n. 216/1992; a
 corrispondente in arretrato a ciascuno dei ricorrenti sopra  indicati
 al punto c), in relazione al periodo di tempo successivo al 1 gennaio
 1987  nel  quale  essi hanno ricoperto il grado di brigadiere, ovvero
 quello di vice  brigadiere,  le  somme  risultanti  dalle  differenze
 stipendiali,   dalle   maggiorazioni  di  legge  e  delle  indennita'
 pensionabili, nonche' ad adeguare in relazione a tali  differenze  il
 trattamento  pensionistico  dei  medesimi  a  decorrere  dal  momento
 dell'inizio  di  quest'ultimo,  con   corresponsione   dei   relativi
 arretrati,  e  previa  in  ogni  caso  rivalutazione  monetaria e con
 interessi legali  a  far  data  dall'entrata  in  vigore  del  citato
 decreto-legge n. 5/1992, convertito in legge n. 216/1992;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio  dell'Avvocatura
 distrettuale dello Stato;
   Viste le memorie prodotte dalle  parti  a  sostegno  delle  proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito,  alla  pubblica  udienza  del  12 giugno 1997 il consigliere
 dott. Adolfo Metro;
   Uditi, altresi', per la parte ricorrente l'avv. G. Puccini e per la
 parte resistente l'avv. dello Stato L. Andronio;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il  maresciallo  Giovambattista   Latorella   ed   altri   ventotto
 sottufficiali   del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  chiedono  la
 corresponsione,  con  rivalutazione  ed   interessi   legali,   delle
 differenze  stipendiali  alle  quali  gli  stessi  ritengono  di aver
 diritto, a  decorrere  dal  1  gennaio  1987,  in  conseguenza  della
 estensione,  in  loro  favore,  del  superiore  trattamento economico
 riconosciuto dal decreto-legge n. 5/1992, convertito nella  legge  n.
 216/1992, al personale della Polizia di Stato di pari qualifica.
   Gli  stessi  sostengono  l'incostituzionalita' derivata degli artt.
 1, 2, 3 e 4 della citata legge, in relazione agli artt. 3, 36,  97  e
 136  della Costituzione, nella parte in cui attribuiscono ai gradi di
 maresciallo capo, maresciallo ordinario, brigadiere e vice-brigadiere
 del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  un  trattamento   economico
 corrispondente  ai  livelli retributivi stesto e sesto-bis, deteriore
 rispetto al livello retributivo settimo, riconosciuto alla  qualifica
 di sovrintendente capo della Polizia di Stato.
   Espongono  i ricorrenti che, a seguito dell'entrata in vigore della
 legge 1 aprile 1981, n. 121, fu disposto il riordino delle  forze  di
 polizia,  sulla  base  della  parificazione  di cui all'art. 16 della
 stessa legge; in particolar modo, per creare  una  piena  parita'  di
 trattamento  economico,  l'art.  43,  comma  17, di detta legge aveva
 disposto che la perequazione tra gli  appartenenti  alla  Polizia  di
 Stato  e gli appartenenti alle altre forze di polizia avvenisse sulla
 base della tabella C, allegata alla legge e  poi  sostituita  con  la
 successiva legge 12 agosto 1992, n. 569.
   Con la sentenza n. 277 del 1991, la Corte costituzionale dichiarava
 incostituzionale  il  predetto art. 43, comma 17, nonche', la tabella
 allegata, nella parte in cui non prevedeva l'inclusione  anche  della
 qualifica   degli   ispettori   di   polizia,   cosi'   impedendo  la
 equiparazione con il corrispondente grado dell'Arma dei carabinieri.
   A seguito di tale sentenza, il legislatore e'  intervenuto  con  il
 decreto-legge  7  gennaio 1992, n. 5,  convertito, con modificazioni,
 dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, col quale  ha  disposto
 anche  l'estensione dei nuovi inquadramenti per tutti i sottufficiali
 dei Carabinieri e della Guardia di  finanza,  con  decorrenza  dal  1
 gennaio  1992  e  lo  scaglionamento  del  pagamento delle competenze
 arretrate.
   Il  medesimo  legislatore,  all'art.  4,  ha,  inoltre, tutelato il
 diritto dei dipendenti non ricorrenti alla percezione degli arretrati
 per il piu' favorevole inquadramento, a  condizione  che  gli  stessi
 fossero in servizio alla data del 1 gennaio 1987.
   Tuttavia,  dopo  aver  previsto, a decorrere dal 1 gennaio 1992, in
 favore dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
 finanza il trattamento economico previsto per i  livelli  retributivi
 indicati,  per  ciascun  grado, dalle sentenze richiamate all'art. 1,
 comma 1, (e  cioe',  il  livello  sesto  per  il  vice  brigadiere  e
 maresciallo ordinario, il livello sesto-bis per il maresciallo capo e
 il  livello settimo per il maresciallo maggiore), ai successivi artt.
 3 e 4 dispone, a favore della qualifica di sovrintendente capo  della
 Polizia  di  Stato,  in  luogo  del precedente trattamento economico,
 corrispondente al sesto livello,  il  trattamento  corrispondente  al
 settimo   livello,   facendo,  cosi',  venir  meno  la  surrichiamata
 corrispondenza di livelli.  In conseguenza di  tali  disposizioni  si
 realizza,  pertanto,  per  i  sottufficiali  del Corpo un trattamento
 economico deteriore rispetto a quello dei corrispondenti gradi  delle
 forze  di  Polizia  con    violazione  di quella perequazione, che la
 stessa legge avrebbe dovuto salvaguardare.
   Da  cio'  le  proposte  censure  di  violazione  del  principio  di
 perequazione  retributiva,  ai  sensi dell'art. 3, primo comma, e 36,
 primo comma, e, vertendosi in materia  di  ordinamento  dei  pubblici
 uffici,  dell'art.   97, primo comma della Costituzione; si sostiene,
 infine, la  violazione  dell'art.  136  della  Costituzione,  essendo
 preclusa  al  legislatore  l'emanazione  di  una  legge  che,  al suo
 contenuto riproduca altre norme gia' dichiarate incostituzionali.
                                Diritto
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 200/1998), salvo che, nella presente  ordinanza,  si  fa  riferimento
 alla Guardia di Finanza anziche' all'Arma dei Carabinieri.
 98C0305