N. 78 ORDINANZA 23 - 26 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Porti  -  Regione  Campania  -  Contributi al Consorzio autonomo del
 porto di Napoli - Quantificazione  dell'importo  annuale  -  Presunta
 incompetenza  del  legislatore  regionale  -  Difetto  di rilevanza -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge regione Campania 13 giugno 1994, n. 19, art. 1; legge  regione
 Campania 23 dicembre 1986, n. 44, art. 1).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 97, primo comma e 117).
 
(GU n.13 del 1-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo e
 terzo comma, della legge della regione Campania  23 dicembre 1986, n.
 44 (Finanziamenti  regionali  al  Consorzio  autonomo  del  porto  di
 Napoli,  in  applicazione del d.-l. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito
 in legge 11 aprile 1974, n. 46), e  dell'art.  1  della  legge  della
 regione  Campania  13  giugno  1994,  n.  19 (Contributi al Consorzio
 autonomo del porto di Napoli), promosso con ordinanza  emessa  il  20
 novembre  1996  dal  tribunale  di  Napoli,  nel  procedimento civile
 vertente tra la regione Campania e il Consorzio autonomo del porto di
 Napoli, iscritta al n. 64 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
 dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione della regione Campania;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  febbraio  1998  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
   Ritenuto che il tribunale di Napoli, con ordinanza del 20  novembre
 1996,  nel  giudizio  di  opposizione proposto dalla regione Campania
 avverso l'ingiunzione emessa dal presidente  del  Consorzio  autonomo
 del  porto  di  Napoli  (in  seguito: Consorzio) per il pagamento del
 contributo  consortile  ordinario  per  l'anno   1991,   nell'importo
 quantificato  dall'assemblea  consortile,  ha  sollevato questione di
 costituzionalita' dell'art. 1 della legge regione Campania 13  giugno
 1994,  n.  19 (Contributi al Consorzio autonomo del porto di Napoli),
 e, in linea condizionata, dell'art. 1, secondo e terzo  comma,  della
 legge  regione  Campania  23  dicembre  1986,  n.  44  (Finanziamenti
 regionali al Consorzio autonomo del porto di Napoli, in  applicazione
 del d.-l. 11 gennaio 1974, n.  1, convertito in legge 11 aprile 1974,
 n.  46),  in  riferimento  agli  artt.  3, 97, primo comma, 117 della
 Costituzione, e, limitatamente alla prima norma denunziata, anche  in
 riferimento all'art. 24 della Costituzione;
     che  i  giudici  rimettenti  premettono  che l'art. 1 della legge
 regione Campania n. 19 del  1994,  ha  direttamente  quantificato  il
 contributo  dovuto dalla regione al consorzio per l'anno 1991 e lo ha
 fissato  in  un  importo  inferiore  rispetto  a   quello   stabilito
 dall'assemblea  consortile  in  virtu'  della  legge n. 683 del 1979,
 mentre l'art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale  n.  44
 del  1986  ha  subordinato  l'erogazione  della  relativa  somma alla
 acquisizione  da  parte  della  regione  del  bilancio preventivo del
 consorzio e della deliberazione dell'assemblea consortile;
     che, ad  avviso  del  tribunale,  entrambe  le  norme  denunziate
 violerebbero  l'art. 117 della Costituzione, in quanto il legislatore
 regionale ha disciplinato una materia riservata alla  competenza  del
 legislatore  statale,  l'art.  3  della Costituzione, dato che le due
 disposizioni realizzano una disparita' di trattamento tra la  regione
 e  gli  altri  enti  consorziati,  nonostante  essi siano considerati
 paritariamente dalla legge istitutiva del consorzio,  nonche'  l'art.
 97,  primo  comma,  della  Costituzione,  perche' la regolamentazione
 della modalita' di pagamento del contributo e la sua  quantificazione
 in   un   importo   inferiore  a  quello  determinato  dall'assemblea
 consortile hanno influito negativamente sul buon andamento dell'ente;
     che, secondo i giudici a quibus l'art. 1 della legge regionale n.
 19 del 1994, si pone, inoltre,  in  contrasto  con  l'art.  24  della
 Costituzione,  in  quanto ha previsto la rateizzazione del contributo
 ed ha limitato il diritto del consorzio  di  agire  in  giudizio  per
 ottenerne il pagamento;
     che  la  regione  Campania  e'  intervenuta  nel  giudizio  ed ha
 eccepito l'irrilevanza della questione e, nel merito, l'infondatezza,
 in  quanto  le  norme  denunziate,   a   suo   avviso,   disciplinano
 esclusivamente   l'ordinamento   interno  dell'ente,  allo  scopo  di
 assicurare che  l'erogazione  del  contributo  soddisfi  esigenze  di
 certezza e trasparenza, mentre quella recata dalla legge regionale n.
 19  del  1994  non  e'  stata affatto emanata in considerazione della
 controversia in corso ed al fine di incidere sulla medesima.
   Considerato  che  i  giudici  a  quibus  fondano  la   censura   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 1 della legge regione Campania
 n. 19 del 1994 sulla premessa che non rientrerebbe  nella  competenza
 del   legislatore   regionale  la  quantificazione  dell'importo  del
 contributo annuale dovuto al Consorzio e dalla violazione dei  limiti
 stabiliti  alla  potesta'  normativa  regionale conseguirebbe, a loro
 avviso, il contrasto della norma anche con gli altri parametri dianzi
 indicati;
     che il tribunale non ha affatto considerato che la legge  regione
 Campania  n.  19  del 1994, oltre ad avere quantificato il contributo
 dovuto per l'anno 1991, ha anche modificato l'art.  1,  primo  comma,
 della  legge  regionale  del  1986,  introducendo un inciso, il quale
 stabilisce che il contributo deve essere fissato  "nei  limiti  delle
 disponibilita' dell'apposito capitolo di bilancio regionale" (art.  2
 della legge regionale n. 19 del 1994);
     che  tale ultima disposizione assume pertanto preliminare rilievo
 in termini di sovraordinazione logica e giuridica rispetto alla norma
 censurata,  perche'  e'  proprio   essa   che   rende   assolutamente
 discrezionale la quantificazione del contributo dovuto dalla Regione,
 sicche'  la  sua  mancata  censura  rende  irrilevante  la  questione
 sollevata con specifico ed esclusivo riferimento alla  norma  che  di
 quest'ultima costituisce sostanziale applicazione;
     che,  pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile e la
 relativa  declaratoria  assorbe  la  decisione  in  ordine  a  quella
 concernente l'art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale n.
 44   del   1986,   sollevata   in  via  gradata  e  condizionatamente
 all'accoglimento della prima.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                            Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regione  Campania
 13  giugno 1994, n. 19 (Contributi al Consorzio autonomo del porto di
 Napoli), e dell'art. 1, secondo e terzo comma,  della  legge  regione
 Campania   23  dicembre  1986,  n.  44  (Finanziamenti  regionali  al
 Consorzio autonomo del porto di Napoli, in applicazione del d.-l.  11
 gennaio  1974,  n.    1,  convertito in legge 11 aprile 1974, n. 46),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 (limitatamente alla  prima
 norma  denunziata),  97,  primo  comma, e 117 della Costituzione, dal
 tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.
                        Il cancelliere: Malvica
 98C0317