N. 80 ORDINANZA 23 - 26 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  civile  -  Ingiunzione  di  pagamento  - Impossibilita' di
 pronuncia nel caso che la notificazione all'intimato  debba  avvenire
 fuori  della Repubblica - Riferimento alla giurisprudenza della Corte
 in  materia  (vedi  ordinanza   n.   364/1989)   -   Discrezionalita'
 legislativa - Disomogeneita', in termini di natura e di funzione, del
 provvedimento monitorio rispetto all'ordinanza disciplinata dall'art.
 186-ter c.p.c.  - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.C., art. 633, ultimo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 41).
 
(GU n.13 del 1-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  633,  ultimo
 comma,  del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
 il 28 marzo  1997  dal  pretore  di  Ancona,  sezione  distaccata  di
 Fabriano,   nel   procedimento   civile  vertente  tra  Fad  Fabriano
 Autoadesivi S.p.a.  e Garoufalis Dimitrios, iscritta al  n.  401  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica, n.27, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'11  marzo 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che - a se'guito di un ricorso per decreto ingiuntivo  nei
 confronti  di  una  societa'  avente  la  propria sede in Grecia - il
 pretore di Ancona, sezione  distaccata  di  Fabriano,  con  ordinanza
 emessa  il  28  marzo  1997,  ha  sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice  di  procedura
 civile,  secondo  cui  l'ingiunzione  di  pagamento  non  puo' essere
 pronunciata se la  notificazione  all'intimato  deve  avvenire  fuori
 dalla Repubblica;
     che - dopo aver affermato di non poter disapplicare la denunciata
 norma  in  relazione alle affermazioni contenute nella sentenza della
 Corte di giustizia delle comunita' europee del 13 luglio 1995  (nella
 causa  C-474/1993),  la  quale  si  limita  a statuire in ordine alla
 compatibilita' del procedimento monitorio italiano  con  i  princi'pi
 comunitari  -  il rimettente rileva come, stante l'equiparabilita' in
 tutto e per  tutto  del  procedimento  monitorio  a  qualsiasi  altro
 provvedimento  giurisdizionale  nell'a'mbito comunitario, l'operatore
 economico  interno  risulta  fortemente  penalizzato,   non   potendo
 adeguatamente  tutelare  il  suo  credito  allorquando il debitore si
 trovi all'estero;
     che, pertanto, la denunciata disposizione violerebbe:  a)  l'art.
 3  della Costituzione, ponendo un'incongrua disparita' di trattamento
 con lo  straniero  appartenente  ad  uno  degli  Stati  membri  della
 comunita',  che  si  avvalga  di una procedura sommaria equipollente,
 ovvero con chi utilizzi  qualsiasi  altra  procedura  giurisdizionale
 civile,  italiana  o meno, nonche' con chi richieda in corso di causa
 un'ordinanza  ex   art.   186-ter   cod.   proc.   civ.,   alla   cui
 pronunciabilita'  non  sono opposte reclusioni di sorta; b) l'art. 24
 della Costituzione, in quanto non permette all'interessato  di  agire
 per   la   tutela   del  suo  credito  con  tutti  i  mezzi  previsti
 dall'ordinamento,  escludendo  senza  idonea   ragione   proprio   il
 procedimento  monitorio,  che  appare tipicamente previsto in caso di
 fornitura di merci non pagate; c) l'art. 41  della  Costituzione,  in
 quanto viene di fatto imposta una restrizione all'attivita' economica
 -   disincentivando   i   rapporti  commerciali  con  l'estero  -  in
 conseguenza  dell'immotivato  difetto  di  tutela  dei  rapporti   di
 interscambio che hanno raggiunto un'elevata frequenza;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
   Considerato  che  questa  Corte,  in  un  precedente  scrutinio  di
 costituzionalita' della stessa  disposizione,  allora  censurata  con
 riferimento  all'art.    10 della Costituzione, ha gia' affermato che
 nei patti comunitari non si configurano princi'pi generali  incidenti
 nella  materia  del  processo,  lasciata  alla disciplina del diritto
 interno degli Stati, e che il divieto di notificazione all'estero del
 decreto ingiuntivo determina solo una causa di inammissibilita' della
 speciale  tutela  monitoria  e  non  un  difetto  di   giurisdizione,
 potendosi agire in sede ordinaria (ordinanza n. 364 del 1989);
     che  proprio la possibilita' per il creditore di utilizzare tutti
 gli altri  strumenti  processuali  offertigli  in  sede  ordinaria  e
 cautelare  - ivi compresi i provvedimenti anticipatori di condanna di
 cui agli artt. 186-bis e segg. cod. proc. civ. - onde far  valere  il
 proprio  diritto,  esclude  la  paventata  menomazione del diritto di
 difesa e di azione  dello  stesso,  nonche',  conseguentemente  e  di
 riflesso,  la  restrizione  della  sua  piena  liberta' di iniziativa
 economica;
     che, per quanto riguarda la denunciata disparita' di trattamento,
 mentre si palesa inconfigurabile l'ipotizzata comparabilita'  con  la
 posizione  dello  straniero  che  si  avvalga di non meglio precisate
 procedure sommarie equipollenti approntate da altri Stati comunitari,
 va ribadito quanto la Corte ha  gia'  ripetutamente  sottolineato  in
 ordine  alla non omogeneita', in termini di natura e di funzione, del
 provvedimento monitorio rispetto all'ordinanza disciplinata dall'art.
 186-ter cod. proc. civ., la quale dunque non puo' essere  chiamata  a
 fungere  da tertium comparationis nella prospettazione di un'asserita
 illegittimita'  costituzionale  della   non   simmetrica   disciplina
 applicativa  di  quel  provvedimento  (v. sentenze n. 65 e n. 200 del
 1996);
     che, piu' in generale, va altresi' ribadito come  resti  comunque
 affidata  alla  discrezionalita'  del legislatore la differenziazione
 delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale,  tanto  piu'
 nella  specie,  dove la domandata pronuncia caducatoria implicherebbe
 imprescindibilmente  un  articolato  coordinamento  dello   specifico
 contesto  processuale,  sia  per  quanto  riguarda  in  particolare i
 termini di notifica  del  decreto  ingiuntivo  e  gli  effetti  della
 mancata notifica dello stesso, sia con riferimento alla instaurazione
 del giudizio di opposizione;
     che  dunque all'attenzione proprio e solo del legislatore sarebbe
 semmai da segnalare la necessita' di rimuovere  -  cosi'  come  hanno
 fatto  altri Stati della Comunita' europea - il limite previsto dalla
 denunciata norma,  ove  si  supponesse  ormai  superata  l'originaria
 ragione giustificativa di esso;
     che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice  di  procedura
 civile,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e 41 della
 Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di  Fabriano,
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.
                        Il cancelliere: Malvica
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