N. 81 SENTENZA 25 marzo - 1 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Imposta  per  l'esercizio  di  imprese,  arti  e
 professioni  (ICIAP)  - Esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso
 l'avviso di accertamento anche in  mancanza  del  preventivo  ricorso
 amministrativo  -  Omessa    previsione - Violazione del principio di
 tutela  giurisdizionale   del   contribuente   -   Riferimento   alla
 giurisprudenza  della  Corte  in materia (vedi sentenze nn. 233/1996,
 56/1995,   360/1994,   406/1993   e   62/1998)    -    Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (D.-L.  2  marzo  1989,  n.  66,  art.  4,  comma  8, convertito, con
 modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144).
 
(GU n.14 del 8-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Francesco GUIZZI;
 Giudici: prof. Cesare MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,
 avv.  Fernanda CONTRI, prof.  Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 8, del
 d.-l. 2 marzo  1989,  n.  66  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
 autonomia   impositiva   degli  enti  locali  e  di  finanza  locale)
 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile  1989,  n.  144,
 promosso  con ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dal tribunale di Pisa
 nel procedimento civile vertente tra Benvenuti Sergio e il comune  di
 Pisa,  iscritta  al  n. 1250 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  46,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
 relatore Riccardo Chieppa.
                           Ritenuto in fatto
   Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione
 (notificata l'11 luglio 1990) all'avviso di  accertamento  di  omesso
 versamento  dell'imposta  per  l'esercizio  di  imprese  e  di arti e
 professioni (ICIAP) per  l'anno  1989,  il  tribunale  di  Pisa,  con
 ordinanza  emessa  l'11  aprile  1996  (r.o.  n.  1250  del 1996), ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma
 8, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia  di
 autonomia   impositiva   degli  enti  locali  e  di  finanza  locale)
 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile  1989,  n.  144,
 nella  parte in cui (attraverso il richiamo all'art. 20 del d.P.R. 26
 ottobre  1972,  n.  638)  non  prevede  l'esperibilita'   dell'azione
 giudiziaria  avverso  l'avviso  di  accertamento  di imposta anche in
 mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
   Appare al collegio rimettente in  contrasto  con  l'art.  24  della
 Costituzione il subordinare la proponibilita' dell'azione giudiziaria
 alla preventiva proposizione del ricorso in via amministrativa.
   Il tribunale si fa carico dell'orientamento consolidato della Corte
 di  cassazione inteso a ridimensionare la portata della pregiudiziale
 amministrativa, escludendola nel caso in cui il contribuente  intenda
 contestare  in  radice  il  potere impositivo dell'ente, o qualora la
 pretesa  tributaria  sia   stata   avanzata   direttamente   mediante
 iscrizione  a  ruolo  senza  la  preventiva  notifica  dell'avviso di
 accertamento.     Nell'ordinanza  di  rimessione   viene   precisato,
 peraltro,  che  nel  caso  di  specie  non si versa in alcuna di tali
 ipotesi.
   Ad  avviso   del   collegio   rimettente,   la   norma   denunciata
 presenterebbe  il  medesimo  carattere di ingiustificata ed eccessiva
 compressione del diritto di azione, che  ha  gia'  indotto  la  Corte
 costituzionale a dichiarare illegittime altre disposizioni analoghe a
 quella in questione.
                         Considerato in diritto
   1.   -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  sottoposta
 all'esame della Corte ha per oggetto l'art. 4, comma 8, del  d.-l.  2
 marzo  1989,  n.  66  (Disposizioni  urgenti  in materia di autonomia
 impositiva degli enti locali e di finanza  locale),  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  24  aprile 1989, n. 144, nella parte in
 cui, attraverso il richiamo all'art. 20 del d.P.R. 26  ottobre  1972,
 n.  638,  subordina la proponibilita' dell'azione giudiziaria avverso
 l'avviso  di  accertamento  di  omesso  versamento  dell'imposta  per
 l'esercizio   di  imprese  e  di  arti  e  professioni  (ICIAP)  alla
 preventiva proposizione del ricorso in via amministrativa.
   Il  giudice  a  quo  deduce  la  violazione  dell'art.   24   della
 Costituzione  per  l'ingiustificata  ed  eccessiva  compressione  del
 diritto di azione.
   2. - Preliminarmente deve essere rilevato che l'art. 71 del  d.lgs.
 31  dicembre  1992,  n.  546 (Disposizioni sul processo tributario in
 attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
 30 dicembre 1991, n. 413) ha  espressamente  abrogato  una  serie  di
 disposizioni, tra le quali l'art. 20 del decreto del Presidente della
 Repubblica  n. 638 del 1972, nonche' la norma denunciata (a sua volta
 modificata dall'art. 42-ter  del  d.-l.  23  febbraio  1995,  n.  41,
 convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85).
   Tuttavia  l'effetto  abrogativo  decorre dalla data di insediamento
 delle commissioni tributarie provinciali e  regionali  (art.  80  del
 decreto  legislativo  n.  546  del  1992, modificato dall'art. 69 del
 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni,  nella
 legge  29  ottobre  1993, n. 427), e cioe' dal 1 aprile 1996 (secondo
 quanto stabilito dall'art. 42 del  decreto  legislativo  n.  545  del
 1992,  come  modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera b),
 del d.-l. 26 settembre 1995, n. 403, convertito in legge 20  novembre
 1995,   n.  495),  in  logica  connessione  con  l'attribuzione  alla
 giurisdizione  delle  commissioni   tributarie   delle   controversie
 concernenti i tributi comunali e locali (art. 2, comma 1, lettera h),
 del   decreto  legislativo  n.  546  del  1992).  Anzi,  e'  prevista
 l'ultrattivita' delle disposizioni abrogate con l'art. 71 perfino per
 i   procedimenti   contenziosi   amministrativi    pendenti    avanti
 all'intendente  di  finanza  o  al  Ministro. Pertanto, in assenza di
 diversa disposizione transitoria, l'abrogazione  anzidetta  non  puo'
 influire  sulla  questione  proposta: il procedimento giurisdizionale
 avanti al giudice  ordinario  continua,  infatti,  ad  essere  svolto
 secondo  le  norme sulla giurisdizione vigenti al tempo della domanda
 e, quindi, ad essere regolato dai termini e  modalita'  anteriormente
 previsti  (art.  4,  comma  8,  del  decreto-legge  n.  66  del 1989,
 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n.  144,  con
 rinvio, nel testo previgente alla modifica di cui all'art. 42-ter del
 d.-l.  23  febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella
 legge 22 marzo 1995, n. 85, all'art. 20 del  decreto  del  Presidente
 della Repubblica n. 638 del 1972).
   3. - La questione e' fondata.
   La  norma  denunciata  comporta  che  la tutela giurisdizionale del
 soggetto contribuente, nei cui confronti e' stato  notificato  avviso
 di accertamento per omesso versamento dell'imposta per l'esercizio di
 imprese  e  di arti e professioni (ICIAP), per i quali non e' ammesso
 ricorso alle commissioni  tributarie,  viene  subordinata  al  previo
 esperimento del ricorso amministrativo.
   Questa  Corte,  investita  dell'esame di costituzionalita' di altre
 norme coeve, sempre nel settore tributario,  strutturate  in  maniera
 sostanzialmente  analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 641, tassa sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 640, imposta sugli spettacoli, art. 33 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 642, imposta di bollo), ha  sempre  ritenuto  che
 l'assoggettamento   dell'azione   giudiziaria  all'onere  del  previo
 esperimento di rimedi  amministrativi  con  conseguente  differimento
 della  proponibilita' dell'azione a un certo termine decorrente dalla
 data di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se  giustificato
 da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia,
 non  ritenute  esistenti  nei  casi  considerati (sentenze n. 233 del
 1996; n. 56 del 1995; n.  360 del 1994; n. 406 del 1993).
   4. - La violazione del parametro  costituzionale  invocato  risulta
 ulteriormente  evidenziata quando, come in base alla legge denunciata
 in questa sede, il ricorso amministrativo non sospenda la riscossione
 dell'imposta (sentenza  n.  62  del  1998)  essendo  attribuito  alla
 facolta'  discrezionale  dell'autorita'  amministrativa che decide il
 ricorso il potere di  sospensione,  con  provvedimento  motivato,  in
 presenza   di  gravi  motivi.  Solo  per  le  pene  pecuniarie  e  le
 sovrattasse e' previsto un automatico rinvio della  riscossione  dopo
 la  decisione  della controversia (art. 4, comma 9, del decreto-legge
 n. 66 del 1989, art. 16, comma 3, della legge n. 408 del 1990).
   5. -  Di  conseguenza,  anche  nel  presente  caso,  si  impone  la
 dichiarazione    dell'illegittimita'   costituzionale   della   norma
 denunciata nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione
 giudiziaria avverso l'avviso di accertamento di imposta  ICIAP  anche
 in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
   6.  -  Giova,  infine, richiamare anche nella presente occasione le
 precisazioni della precedente sentenza n. 233  del  1996  (confermate
 nella  sentenza  n.  62  del  1998) in ordine alla ragionevolezza del
 rispetto dei termini di decadenza, qualora il  soggetto  contribuente
 si  sia  avvalso del procedimento amministrativo in una libera scelta
 della specifica ulteriore forma di tutela riconosciutagli, nonche' in
 ordine ai poteri del giudice, avanti al quale l'azione  e'  proposta,
 di  verificare le modalita' e il termine della concreta esperibilita'
 della stessa azione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 8,  del
 d.-l.  2  marzo  1989,  n.  66  (Disposizioni  urgenti  in materia di
 autonomia  impositiva  degli  enti  locali  e  di   finanza   locale)
 convertito,  con  modificazioni,  nella legge 24 aprile 1989, n. 144,
 nella  parte  in  cui   non   prevede   l'esperibilita'   dell'azione
 giudiziaria   avverso   l'avviso  di  accertamento  dell'imposta  per
 l'esercizio di imprese e di  arti  e  professioni  (ICIAP)  anche  in
 mancanza del preventivo ricorso  amministrativo.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
                         Il Presidente: Guizzi
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0356