N. 81 SENTENZA 25 marzo - 1 aprile 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Imposta per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) - Esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'avviso di accertamento anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del principio di tutela giurisdizionale del contribuente - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 233/1996, 56/1995, 360/1994, 406/1993 e 62/1998) - Illegittimita' costituzionale. (D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 4, comma 8, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144).(GU n.14 del 8-4-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco GUIZZI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 8, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dal tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Benvenuti Sergio e il comune di Pisa, iscritta al n. 1250 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa. Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione (notificata l'11 luglio 1990) all'avviso di accertamento di omesso versamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) per l'anno 1989, il tribunale di Pisa, con ordinanza emessa l'11 aprile 1996 (r.o. n. 1250 del 1996), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 8, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui (attraverso il richiamo all'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638) non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'avviso di accertamento di imposta anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Appare al collegio rimettente in contrasto con l'art. 24 della Costituzione il subordinare la proponibilita' dell'azione giudiziaria alla preventiva proposizione del ricorso in via amministrativa. Il tribunale si fa carico dell'orientamento consolidato della Corte di cassazione inteso a ridimensionare la portata della pregiudiziale amministrativa, escludendola nel caso in cui il contribuente intenda contestare in radice il potere impositivo dell'ente, o qualora la pretesa tributaria sia stata avanzata direttamente mediante iscrizione a ruolo senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ordinanza di rimessione viene precisato, peraltro, che nel caso di specie non si versa in alcuna di tali ipotesi. Ad avviso del collegio rimettente, la norma denunciata presenterebbe il medesimo carattere di ingiustificata ed eccessiva compressione del diritto di azione, che ha gia' indotto la Corte costituzionale a dichiarare illegittime altre disposizioni analoghe a quella in questione. Considerato in diritto 1. - La questione di legittimita' costituzionale sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto l'art. 4, comma 8, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui, attraverso il richiamo all'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, subordina la proponibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'avviso di accertamento di omesso versamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) alla preventiva proposizione del ricorso in via amministrativa. Il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 24 della Costituzione per l'ingiustificata ed eccessiva compressione del diritto di azione. 2. - Preliminarmente deve essere rilevato che l'art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) ha espressamente abrogato una serie di disposizioni, tra le quali l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, nonche' la norma denunciata (a sua volta modificata dall'art. 42-ter del d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85). Tuttavia l'effetto abrogativo decorre dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali (art. 80 del decreto legislativo n. 546 del 1992, modificato dall'art. 69 del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427), e cioe' dal 1 aprile 1996 (secondo quanto stabilito dall'art. 42 del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 26 settembre 1995, n. 403, convertito in legge 20 novembre 1995, n. 495), in logica connessione con l'attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie concernenti i tributi comunali e locali (art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 546 del 1992). Anzi, e' prevista l'ultrattivita' delle disposizioni abrogate con l'art. 71 perfino per i procedimenti contenziosi amministrativi pendenti avanti all'intendente di finanza o al Ministro. Pertanto, in assenza di diversa disposizione transitoria, l'abrogazione anzidetta non puo' influire sulla questione proposta: il procedimento giurisdizionale avanti al giudice ordinario continua, infatti, ad essere svolto secondo le norme sulla giurisdizione vigenti al tempo della domanda e, quindi, ad essere regolato dai termini e modalita' anteriormente previsti (art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144, con rinvio, nel testo previgente alla modifica di cui all'art. 42-ter del d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972). 3. - La questione e' fondata. La norma denunciata comporta che la tutela giurisdizionale del soggetto contribuente, nei cui confronti e' stato notificato avviso di accertamento per omesso versamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), per i quali non e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo. Questa Corte, investita dell'esame di costituzionalita' di altre norme coeve, sempre nel settore tributario, strutturate in maniera sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tassa sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, imposta sugli spettacoli, art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, imposta di bollo), ha sempre ritenuto che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, non ritenute esistenti nei casi considerati (sentenze n. 233 del 1996; n. 56 del 1995; n. 360 del 1994; n. 406 del 1993). 4. - La violazione del parametro costituzionale invocato risulta ulteriormente evidenziata quando, come in base alla legge denunciata in questa sede, il ricorso amministrativo non sospenda la riscossione dell'imposta (sentenza n. 62 del 1998) essendo attribuito alla facolta' discrezionale dell'autorita' amministrativa che decide il ricorso il potere di sospensione, con provvedimento motivato, in presenza di gravi motivi. Solo per le pene pecuniarie e le sovrattasse e' previsto un automatico rinvio della riscossione dopo la decisione della controversia (art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 66 del 1989, art. 16, comma 3, della legge n. 408 del 1990). 5. - Di conseguenza, anche nel presente caso, si impone la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della norma denunciata nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'avviso di accertamento di imposta ICIAP anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. 6. - Giova, infine, richiamare anche nella presente occasione le precisazioni della precedente sentenza n. 233 del 1996 (confermate nella sentenza n. 62 del 1998) in ordine alla ragionevolezza del rispetto dei termini di decadenza, qualora il soggetto contribuente si sia avvalso del procedimento amministrativo in una libera scelta della specifica ulteriore forma di tutela riconosciutagli, nonche' in ordine ai poteri del giudice, avanti al quale l'azione e' proposta, di verificare le modalita' e il termine della concreta esperibilita' della stessa azione.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 8, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'avviso di accertamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998. Il Presidente: Guizzi Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0356