N. 266 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1997- 30 marzo 1998
N. 266 Ordinanza emessa il 28 maggio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 marzo 1998) dal tribunale di Nola nel procedimento civile vertente tra ditta Vitale Domenico S.r.l. e comune di Cicciano Imposte e tasse in genere (provinciali e comunali) - Contenzioso - Obbligo, per il contribuente, alla previa esperibilita' dei rimedi in via amministrativa anche nel caso in cui, come nella specie, la controversia non implichi accertamenti tecnici - Possibilita' di esercizio dell'azione giudiziaria solo entro 90 giorni dalla decisione del Ministro sul ricorso o dopo 180 giorni dalla presentazione dello stesso - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di azione e del diritto alla tutela giurisdizionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 406/1993, 360/1994 e 56/1995. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20, ultimo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 113).(GU n.17 del 29-4-1998 )
IL TRIBUNALE Ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6601 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 1994, assegnata a sentenza all'udienza collegiale del 14 maggio 1997 e avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639/1910, tra la ditta Vitale Domenico S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Bovio, n. 8, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Della Morte dal quale e' rappresentata e difesa, in virtu' di procura alle liti apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio, e opponente, il comune di Cicciano, in persona del sig. sindaco pro-tempore, elettivamente ivi domiciliato alla via Marconi n. 5 presso lo studio dell'avv.to Gennaro Napolitano, dal quale e' rappresentato e difeso in virtu' di procura alle liti, apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, opposto. Considerato che, con atto di citazione innanzi al tribunale di Napoli, notificato in data 2 luglio 1993, per l'udienza del 9 novembre 1993, la ditta Vitale Domenico S.r.l. proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 194 e 195 del 19 maggio 1993, vistate ai fini dell'esecutorieta' dal pretore di Cicciano, con le quali le veniva chiesto il pagamento rispettivamente delle somme di L. 18.426.700 per contributo fognature e depurazione acque, anni 1987-88-89, e L. 127.449.691 per mancato pagamento canone consumo acqua depurazione e fognatura, anni 1988 e 1989. che l'opponente eccepiva: a) l'inammissibilita', l'improponibilita' e l'infondatezza per assoluta carenza di motivazione delle predette ingiunzioni, b) la prescrizione dei contributi di cui all'ingiunzione n. 194 e l'infondatezza della richiesta, nonche' l'erroneita' del rilevamento dei consumi di cui all'ingiunzione 195; c) l'irritualita' e l'improcedibilita' della procedura adottata, non avendo il comune titolo per ricorrere alla disciplina di cui al testo unico n. 639/1910. che, pertanto, chiedeva la sospensione dell'esecuzione delle opposte ingiunzioni, nonche', in via istruttoria, c.t.u. per la valutazione tecnica dei dati relativi ai consumi richiesti dal comune. che con comparsa di risposta depositata in cancelleria, in data 4 novembre 1993, si costituiva il comune di Cicciano, il quale impugnava estensivamente il contenuto della opposizione avversa, deducendo: a) la legittimita' della procedura adottata dal comune per la riscossione coattiva delle somme di cui alle ingiunzioni 194 e 195; b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione; c) l'inammissibilita' della richiesta di provvisoria esecuzione. che in attuazione della disposizione contenuta nell'art. 3 della legge che istituiva il Tribunale di Nola ed in esecuzione della nota del presidente del tribunale di Napoli del 12 gennaio 1994, il presente procedimento veniva trasmesso per competenza territoriale al Tribunale di Nola. che all'udienza del 4 luglio 1996, il g.i., previa precisazioni di conclusioni anche istruttorie, riteneva opportuno di rimettere la causa al Collegio, fissando per la discussione l'udienza del 24 settembre 1997, anticipata al 14 maggio 1997 con decreto del 25 febbraio 1997. che nelle more, con ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dalla ditta Vitale Domenico S.r.l. e depositato in cancelleria in data 21 marzo 1997, quest'ultima otteneva la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale n. 6600045, relativa alle somme di cui alle ingiunzioni 194 e 195, sino al deposito della sentenza che definisce il giudizio di merito, con ordinanza resa in data 30 aprile 1997. che acquisita la documentazione prodotta in atti, previa precisazione delle ripettive conclusioni anche istruttorie, la causa passava in decisione Rilevato La materia del contenzioso relativa ai tributi dei comuni e delle province era regolata dall'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul contenzioso tributario che, con l'art. 71 del decreto legislativo n. 546/1992, hanno abrogato la citata norma. Il periodo contributivo che qui ci occupa e' relativo agli anni 1987-88-89 e, pertanto, ricade sotto la previsione dell'abrogato art. 20 d.P.R. 638/1972, all'epoca ancora in vigore. Tale norma prevedeva l'obbligo per il contribuente di esperire i rimedi in via amministrativa, onde poter accedere alla tutela prevista innanzi all'A.G.O., entro novanta giorni dalla decisione del ministero competente, o in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso. Alla luce di tale principio, vi sarebbe una preclusione alla tutela giurisdizionale ordinaria da parte della ditta Vitale Domenico S.r.l., nella misura in cui la stessa non ha previamente esperito il ricorso in via amministrativa, cosi' come previsto dalla legge. Infatti i ricorsi presentati dall'opponente in data 28 e 31 ottobre 1991, avverso gli avvisi di pagamento e di liquidazione nn. 1854 e 1854-bis emessi dalla tesoreria Comunale, non assolvono a tale funzione preliminare, in quanto sono proposti ad autorita' incompetente a riceverli e, come tali, privi di valore giuridico. Il Collegio ritiene rilevante la questione di incostituzionalita' della lettera dell'art. 20 del d.P.R. 638/1972, sotto il profilo della violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilita' per il soggetto-contribuente di adire direttamente l'A.G.O., quando, come nel caso in esame si tratta di controversia che attiene solo all'interpretazione e all'applicazione della legge, che non implica accertamenti tecnici, in funzione dei quali appaia necessario ed opportuno che la fase giudiziaria sia preceduta da un esame in sede amministrativa. E' evidente che l'accertamento in questione non attiene all'esistenza del potere impositivo del comune, cosa che comporterebbe indiscutibilmente l'ammissibilita' dell'azione innanzi l'A.G.O. (Cfr. per tutte Cass. sez. unite 1 aprile 1987 n. 3107). Tale potere deve, invero, ritenersi esistente, mentre occorre esaminare se esso sia stato male esercitato, come deduce l'opponente. A ben vedere l'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 638/1972 subordina la proposizione dell'azione giudiziaria, anche per la restituzione del tributo non dovuto dal contribuente, al previo esperimento dei ricorsi in via amministrativa In realta' detta norma ha contenuto esattamente simmetrico a quello di altre norme inserite in una seria di decreti, tutti emessi il 26 ottobre 1972, con i quali sono stati disciplinati vari tributi: l'art. 39 d.P.R. 640/1972 per l'imposta sugli spettacoli, l'art. 12 d.P.R. n. 641/1972 per la tassa di concessione governativa, l'art. 33, d.P.R. n. 642/1972 per l'imposta di bollo. Ebbene, tutte queste norme sono state dichiarate incostituzionali con le sentenze n. 406/1993, 360/1994 e 56/1995, dalla suprema Corte in rapida successione. La Corte costituzionale ha rilevato che, pur risultando legittime in via di principio forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo esperimento di carattere amministrativo, tuttavia il differimento della tutela giurisdizionale, deve essere giustificato dal perseguimento di piu' adeguate finalita' di giustizia e, in ogni caso, dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa. La Corte ha, altresi', affermato, che i principi di cui agli art. 24 e 113 della Costituzione, hanno una portata cosi' ampia da colpire qualsiasi esclusione della tutela giurisdizionale e ogni limitazione che ne renda impossibile, o anche difficile l'esercizio, arrivando ad affermare l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in difetto dell'azione amministrativa (Cfr. Cort. cost. 56/1995 e 360/1994). Orbene, la norma in esame e' del tutto simile a quelle dichiarate incostituzionali, ne' pare che per decidere la controversia de qua vi sia alcuna necessita' od opportunita' di indagini tecniche, che possano giustificare che il giudizio sia preceduto da un esame in sede amministrativa. Il Collegio ritiene rilevante tale questione, in quanto il giudizio finale sulla lite pendente dipende dal come viene preventivamente risolta la questione della dedotta incostituzionalita' della norma indicata: cio' si pone come questione pregiudiziale ed indispensabile per giudicare sul processo. Per i motivi di cui sopra, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
P. Q. M. Dispone la sospensione del presente giudizio e manda alla cancelleria di notificare alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri la presente ordinanza, nonche' comunicare ai Presidenti delle Camere la stessa e di trasmettere il presente fascicolo alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Nola il 28 maggio 1997 Il presidente: Perpetua L'estensore: D'Alessandro 98C0386