N. 266 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1997- 30 marzo 1998

                                N. 266
  Ordinanza  emessa  il  28  maggio   1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale   il   30  marzo  1998)  dal  tribunale  di  Nola  nel
 procedimento civile vertente tra ditta  Vitale  Domenico  S.r.l.    e
 comune di Cicciano
 Imposte  e  tasse  in genere (provinciali e comunali) - Contenzioso -
    Obbligo, per il contribuente, alla previa esperibilita' dei rimedi
    in via amministrativa anche nel caso in cui, come nella specie, la
    controversia non implichi accertamenti tecnici -  Possibilita'  di
    esercizio  dell'azione  giudiziaria  solo  entro  90  giorni dalla
    decisione del  Ministro  sul  ricorso  o  dopo  180  giorni  dalla
    presentazione   dello   stesso   -  Violazione  del  principio  di
    eguaglianza - Lesione del diritto di azione  e  del  diritto  alla
    tutela  giurisdizionale  -  Richiamo  alle  sentenze  della  Corte
    costituzionale nn. 406/1993, 360/1994 e 56/1995.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.17 del 29-4-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6601 del ruolo generale
 degli affari contenziosi civili dell'anno 1994, assegnata a  sentenza
 all'udienza  collegiale  del  14  maggio  1997  e  avente ad oggetto:
 opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639/1910,  tra
 la  ditta Vitale Domenico S.r.l. in persona del legale rappresentante
 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza  Bovio,
 n.  8, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Della Morte dal quale e'
 rappresentata e difesa, in virtu' di  procura  alle  liti  apposta  a
 margine  dell'atto  introduttivo del giudizio, e opponente, il comune
 di Cicciano, in persona del sig. sindaco  pro-tempore,  elettivamente
 ivi  domiciliato  alla  via Marconi n. 5 presso lo studio dell'avv.to
 Gennaro Napolitano, dal quale e' rappresentato e difeso in virtu'  di
 procura alle liti, apposta a margine della comparsa di costituzione e
 risposta, opposto.
                              Considerato
     che,  con  atto  di  citazione  innanzi  al  tribunale di Napoli,
 notificato in data 2 luglio 1993, per l'udienza del 9 novembre  1993,
 la  ditta  Vitale  Domenico  S.r.l.  proponeva opposizione avverso le
 ordinanze ingiunzioni n. 194 e 195 del 19  maggio  1993,  vistate  ai
 fini  dell'esecutorieta'  dal  pretore  di  Cicciano, con le quali le
 veniva  chiesto  il  pagamento  rispettivamente  delle  somme  di  L.
 18.426.700   per  contributo  fognature  e  depurazione  acque,  anni
 1987-88-89, e L. 127.449.691 per  mancato  pagamento  canone  consumo
 acqua depurazione e fognatura, anni 1988 e 1989.
     che      l'opponente     eccepiva:     a)     l'inammissibilita',
 l'improponibilita'  e  l'infondatezza   per   assoluta   carenza   di
 motivazione  delle  predette  ingiunzioni,  b)  la  prescrizione  dei
 contributi di cui  all'ingiunzione  n.  194  e  l'infondatezza  della
 richiesta,  nonche'  l'erroneita'  del rilevamento dei consumi di cui
 all'ingiunzione 195; c)  l'irritualita'  e  l'improcedibilita'  della
 procedura  adottata,  non  avendo il comune titolo per ricorrere alla
 disciplina di cui al testo unico n. 639/1910.
     che, pertanto,  chiedeva  la  sospensione  dell'esecuzione  delle
 opposte  ingiunzioni,  nonche',  in  via  istruttoria,  c.t.u. per la
 valutazione tecnica  dei  dati  relativi  ai  consumi  richiesti  dal
 comune.
     che con comparsa di risposta depositata in cancelleria, in data 4
 novembre  1993,  si  costituiva  il  comune  di  Cicciano,  il  quale
 impugnava estensivamente  il  contenuto  della  opposizione  avversa,
 deducendo:    a)  la legittimita' della procedura adottata dal comune
 per la riscossione coattiva delle somme di cui alle ingiunzioni 194 e
 195;   b)   l'infondatezza   dell'eccezione   di   prescrizione;   c)
 l'inammissibilita' della richiesta di provvisoria esecuzione.
     che  in attuazione della disposizione contenuta nell'art. 3 della
 legge che istituiva il Tribunale di Nola ed in esecuzione della  nota
 del  presidente  del  tribunale  di  Napoli  del  12 gennaio 1994, il
 presente procedimento veniva trasmesso per competenza territoriale al
 Tribunale di Nola.
     che all'udienza del 4 luglio 1996, il g.i.,  previa  precisazioni
 di  conclusioni anche istruttorie, riteneva opportuno di rimettere la
 causa al Collegio, fissando  per  la  discussione  l'udienza  del  24
 settembre  1997,  anticipata  al  14  maggio  1997 con decreto del 25
 febbraio 1997.
     che nelle more, con ricorso ex art. 700  c.p.c.,  proposto  dalla
 ditta  Vitale  Domenico S.r.l. e depositato in cancelleria in data 21
 marzo 1997,  quest'ultima  otteneva  la  sospensione  dell'esecuzione
 della  cartella  esattoriale  n.  6600045, relativa alle somme di cui
 alle ingiunzioni 194 e 195,  sino  al  deposito  della  sentenza  che
 definisce il giudizio di merito, con ordinanza resa in data 30 aprile
 1997.
     che   acquisita   la  documentazione  prodotta  in  atti,  previa
 precisazione delle ripettive conclusioni anche istruttorie, la  causa
 passava in decisione
                                Rilevato
   La  materia  del contenzioso relativa ai tributi dei comuni e delle
 province era regolata dall'art. 20 del  d.P.R.  26  ottobre  1972  n.
 638,  fino  all'entrata  in  vigore delle nuove norme sul contenzioso
 tributario che, con l'art. 71 del decreto  legislativo  n.  546/1992,
 hanno abrogato la citata norma.
   Il  periodo  contributivo  che  qui ci occupa e' relativo agli anni
 1987-88-89 e, pertanto, ricade sotto la previsione dell'abrogato art.
 20 d.P.R. 638/1972, all'epoca ancora in vigore.
   Tale norma prevedeva l'obbligo per il contribuente  di  esperire  i
 rimedi  in  via  amministrativa,  onde  poter  accedere  alla  tutela
 prevista innanzi all'A.G.O., entro novanta giorni dalla decisione del
 ministero competente, o in ogni caso dopo  centottanta  giorni  dalla
 presentazione del ricorso.
   Alla luce di tale principio, vi sarebbe una preclusione alla tutela
 giurisdizionale  ordinaria  da  parte  della  ditta  Vitale  Domenico
 S.r.l., nella misura in cui la stessa non ha previamente esperito  il
 ricorso in via amministrativa, cosi' come previsto dalla legge.
   Infatti i ricorsi presentati dall'opponente in data 28 e 31 ottobre
 1991,  avverso  gli  avvisi di pagamento e di liquidazione nn. 1854 e
 1854-bis emessi  dalla  tesoreria  Comunale,  non  assolvono  a  tale
 funzione   preliminare,   in   quanto   sono  proposti  ad  autorita'
 incompetente a riceverli e, come tali, privi di valore giuridico.
   Il Collegio ritiene rilevante la questione  di  incostituzionalita'
 della  lettera  dell'art.  20  del  d.P.R. 638/1972, sotto il profilo
 della violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte
 in cui non prevede la possibilita' per  il  soggetto-contribuente  di
 adire direttamente l'A.G.O., quando, come nel caso in esame si tratta
 di    controversia    che    attiene   solo   all'interpretazione   e
 all'applicazione della legge, che non implica  accertamenti  tecnici,
 in  funzione  dei  quali  appaia  necessario ed opportuno che la fase
 giudiziaria sia preceduta da un esame in sede amministrativa.
   E'  evidente  che   l'accertamento   in   questione   non   attiene
 all'esistenza   del   potere   impositivo   del   comune,   cosa  che
 comporterebbe indiscutibilmente l'ammissibilita' dell'azione  innanzi
 l'A.G.O. (Cfr. per tutte Cass.  sez. unite 1 aprile 1987 n. 3107).
   Tale  potere  deve,  invero,  ritenersi  esistente,  mentre occorre
 esaminare se esso sia stato male esercitato, come deduce l'opponente.
   A ben vedere l'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 638/1972 subordina
 la proposizione dell'azione giudiziaria, anche  per  la  restituzione
 del  tributo  non  dovuto dal contribuente, al previo esperimento dei
 ricorsi in via amministrativa
   In realta' detta norma ha contenuto esattamente simmetrico a quello
 di altre norme inserite in una seria di decreti, tutti emessi  il  26
 ottobre  1972,  con  i  quali  sono  stati disciplinati vari tributi:
 l'art. 39 d.P.R. 640/1972 per l'imposta sugli spettacoli, l'art.   12
 d.P.R.  n.  641/1972  per la tassa di concessione governativa, l'art.
 33, d.P.R. n. 642/1972 per l'imposta di bollo.
   Ebbene, tutte queste norme sono state  dichiarate  incostituzionali
 con  le sentenze n. 406/1993, 360/1994 e 56/1995, dalla suprema Corte
 in rapida successione.
   La Corte costituzionale ha rilevato che, pur  risultando  legittime
 in  via di principio forme di accesso alla giurisdizione condizionate
 al  previo  esperimento  di  carattere  amministrativo,  tuttavia  il
 differimento  della  tutela giurisdizionale, deve essere giustificato
 dal perseguimento di piu' adeguate finalita' di giustizia e, in  ogni
 caso,   dall'esigenza   di  non  rendere  la  tutela  giurisdizionale
 eccessivamente difficoltosa.
   La Corte ha, altresi', affermato, che i principi di cui  agli  art.
 24 e 113 della Costituzione, hanno una portata cosi' ampia da colpire
 qualsiasi  esclusione della tutela giurisdizionale e ogni limitazione
 che ne renda impossibile, o anche difficile l'esercizio, arrivando ad
 affermare l'esperibilita' dell'azione giudiziaria  anche  in  difetto
 dell'azione amministrativa (Cfr. Cort. cost. 56/1995 e 360/1994).
   Orbene,  la  norma in esame e' del tutto simile a quelle dichiarate
 incostituzionali, ne' pare che per decidere la controversia de qua vi
 sia alcuna necessita'  od  opportunita'  di  indagini  tecniche,  che
 possano  giustificare  che  il  giudizio sia preceduto da un esame in
 sede amministrativa.
   Il Collegio ritiene rilevante tale questione, in quanto il giudizio
 finale sulla lite pendente dipende  dal  come  viene  preventivamente
 risolta  la  questione  della dedotta incostituzionalita' della norma
 indicata: cio' si pone come questione pregiudiziale ed indispensabile
 per giudicare sul processo.
   Per i motivi di cui sopra, ai  sensi  degli  artt.  1  della  legge
 costituzionale  9  febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953
 n. 87, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la  questione
 di  legittimita' costituzionale dell'art. 20 ultimo comma, del d.P.R.
 26 ottobre 1972 n. 638, in riferimento agli artt. 3, 24 e  113  della
 Costituzione.
                                P. Q. M.
   Dispone   la   sospensione  del  presente  giudizio  e  manda  alla
 cancelleria di notificare alle parti, al Presidente del Consiglio dei
 Ministri la presente  ordinanza,  nonche'  comunicare  ai  Presidenti
 delle  Camere  la  stessa e di trasmettere il presente fascicolo alla
 Corte costituzionale.
   Cosi' deciso in Nola il 28 maggio 1997
                        Il presidente: Perpetua
                                             L'estensore: D'Alessandro
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