N. 101 SENTENZA 26 marzo - 6 aprile 1998

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Sanita'   pubblica   -   Regione   Lombardia  -  Eradicazione  della
 tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini - Poteri del Ministro
 della sanita' di disporre in materia  nel  territorio  delle  singole
 province  di  una  o  piu'  regioni con regolamento (d.m. 15 dicembre
 1995, n. 592) - Competenza statuale  collegata  alle  responsabilita'
 sul piano dei rapporti internazionali - Spettanza allo Stato.
 
(GU n.15 del 15-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
 il 26 luglio 1996 e depositato in cancelleria il 9 agosto successivo,
 per conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  del  decreto  del
 Ministro   della  sanita'  15  dicembre  1995,  n.  592,  recante  il
 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della
 tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini" ed iscritto al n. 22
 del registro conflitti 1996;
   Visto l'atto di  Costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  novembre  1997  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Uditi l'Avvocato Giuseppe F. Ferrari per  la  Regione  Lombardia  e
 l'Avvocato  dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la  Regione
 Lombardia  ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
 Stato, in riferimento all'art. 14, commi  2  e  3,  del  decreto  del
 Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, recante "Regolamento
 concernente  il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi
 negli allevamenti bovini e bufalini", per violazione dell'art.  9-bis
 della  legge 30 aprile 1976, n. 397, introdotto dall'art. 5, comma 1,
 del d.P.R.  1 marzo 1992, n. 230, degli artt. 31 e 66 del  d.P.R.  24
 luglio  1977,  n.  616,  e  degli  artt.  5,  11,  117  e  118  della
 Costituzione.
   Premesso che il comma 1,  dell'art.  14  del  decreto  ministeriale
 prevede  che il Ministro della sanita' possa dichiarare ufficialmente
 indenne da tubercolosi bovina il territorio delle  singole  province,
 di una o piu' regioni, qualora tutti gli allevamenti siano sottoposti
 a  controllo  ufficiale e il 99,8 per cento degli allevamenti risulti
 ufficialmente  indenne  durante  l'anno,  la  ricorrente  ritiene  la
 disposizione di cui al comma 2 - secondo la  quale  per  il  1995  e'
 sufficiente  che  la percentuale di infezione sia inferiore all'1 per
 cento, calcolato sulla base  di  tutti  gli  allevamenti  riscontrati
 infetti  durante l'anno - irragionevole e contrastante con il diritto
 comunitario, per come attuato in forza del d.P.R. n. 230 del 1992: la
 percentuale di infezione  dovrebbe,  infatti,  essere  calcolata  sul
 totale  degli  allevamenti esistenti a fine anno, non gia' sul totale
 accertato nel corso dell'intero anno, rivelandosi in  caso  contrario
 "penalizzante  per  l'intera Regione", in considerazione del continuo
 "assottigliamento" delle aziende di allevamento.
   Quanto al comma 3 -  secondo  il  quale  una  regione  puo'  essere
 dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi solo qualora tutte le
 sue  province godano di tale qualifica - la ricorrente rileva che nel
 d.P.R. n.  230 del 1992, attuativo del diritto comunitario,  la  base
 di  riferimento  territoriale  per  la dichiarazione di indennita' da
 malattie infettive del bestiame e' la regione, restando la  provincia
 una mera articolazione amministrativa della stessa.
   Precisato  che  le  competenze  regionali  in materia di profilassi
 igienico-sanitaria  degli  allevamenti,  anche  ove  si   considerino
 meramente  delegate  ai  sensi del d.P.R. n. 616 del 1977, dovrebbero
 pur  sempre  ritenersi  difendibili   in   sede   di   conflitto   di
 attribuzione,   in   quanto  necessariamente  integrative  di  quelle
 conferite alla regione in  materia  di  agricoltura  (atteso  che  si
 collocano  a cavallo tra l'agricoltura e la sanita'), la difesa della
 ricorrente lamenta  che  le  disposizioni  del  decreto  ministeriale
 compromettano tali competenze, in quanto "colpiscono profondamente il
 settore  della  produzione lattiero-casearia e della carne da macello
 in Lombardia, impedendo alla  Regione  di  adottare  i  provvedimenti
 necessari per la ripresa e lo sviluppo del settore".
   2.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile o
 infondato.
   La Regione ricorrente non contesta, ad avviso dell'Avvocatura,  che
 il  decreto impugnato sia stato emesso dal Ministro nell'ambito delle
 attribuzioni assegnate all'amministrazione  centrale  in  materia  di
 profilassi  sanitaria  contro le malattie del bestiame, i cui effetti
 possono ripercuotersi sull'intero territorio  nazionale,  ma  censura
 soltanto  la  non  conformita'  dei  commi  2  e  3 dell'art. 14 alla
 normativa comunitaria e  a  quella  nazionale  di  attuazione:  cosi'
 facendo,  pero',  essa  deduce vizi di legittimita' dell'atto che non
 possono essere proposti in sede di conflitto di attribuzione, ma  che
 sono, semmai, denunciabili in altra sede.
   Inoltre,  la  materia della profilassi delle malattie diffusive del
 bestiame, delegata ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978,
 n. 833, non puo' essere attratta  per  connessione  nella  competenza
 regionale  concernente  l'agricoltura;  non  devono,  infatti, essere
 confusi gli interessi, da un  lato,  alla  sanita'  del  bestiame,  e
 dall'altro, alla conservazione dello stesso.
   3.   -   In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  Lombardia  ha
 depositato una memoria che sottolinea come in sede di  conflitto  tra
 Stato  e regioni ben possono essere invocate a parametro disposizioni
 di rango subcostituzionale, purche' si tratti di norme poste a tutela
 dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni.
                        Considerato in diritto
   1.  -    La Regione Lombardia ricorre per conflitto di attribuzione
 nei confronti dello Stato, in relazione all'art. 14, commi 2 e 3, del
 decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592,  recante
 il  "Regolamento  concernente  il piano nazionale per la eradicazione
 della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini".
   L'art. 14 del menzionato regolamento prevede, al comma  1,  che  il
 Ministro  della  sanita'  possa  dichiarare  ufficialmente indenne da
 tubercolosi bovina il territorio delle singole  province,  di  una  o
 piu'  regioni,  qualora  tutti  gli  allevamenti  siano  sottoposti a
 controllo e il 99,8 per cento degli allevamenti risulti ufficialmente
 indenne durante l'anno. Il comma 2 del medesimo art. 14, oggetto  del
 conflitto,  dispone  che  per  tutto il decorso anno 1995, al fine di
 consentire agli  uffici  interessati  il  graduale  adeguamento  alla
 disposizione   contenuta  nel  comma  1,  per  la  concessione  della
 qualifica di territorio "ufficialmente indenne" e' sufficiente che la
 percentuale di infezione sia inferiore  all'1  per  cento,  calcolato
 sulla  base  di  tutti  gli  allevamenti  riscontrati infetti durante
 l'anno. Il comma  3,  anch'esso  oggetto  del  conflitto,  stabilisce
 infine  che  una regione puo' essere dichiarata ufficialmente indenne
 da tubercolosi solo qualora tutte le  sue  province  godano  di  tale
 qualifica.
   Secondo   la   Regione   ricorrente,  le  menzionate  disposizioni,
 contenute nei commi 2 e 3, violerebbero la propria sfera di autonomia
 costituzionalmente garantita in quanto  sarebbero  in  contrasto  con
 l'art. 9-bis della legge 30 aprile 1976, n. 397, introdotto dall'art.
 5, comma 1, del d.P.R. 1 marzo 1992, n. 230, nonche' con gli artt. 31
 e 66 del d.P.R.  24 luglio 1977, n. 616, e con gli artt. 5, 11, 117 e
 118 della Costituzione.
   2. - Il ricorso non e' fondato.
   3.  -  La  Regione ricorrente espone vari argomenti tutti rivolti a
 sostenere l'affermato contrasto delle norme contenute nei commi 2 e 3
 dell'art.  14   del   regolamento   ministeriale   con   disposizioni
 legislative  regolanti, anche in attuazione di direttive comunitarie,
 il  potere  di  dichiarare  "ufficialmente  indenni"  da  tubercolosi
 determinate zone di territorio nazionale.
   Nella  specie, non si controverte sulla spettanza di tale potere ma
 sulle modalita' del suo  esercizio  tramite  l'impugnato  regolamento
 ministeriale,  modalita'  che  si  sostiene essere illegittime e, per
 questo, lesive delle attribuzioni regionali.
   Poiche', tuttavia, il giudizio su conflitto di attribuzione attiene
 alla definizione degli ambiti  di  competenza  dello  Stato  e  delle
 regioni  ed e' quindi rivolto principalmente alla dichiarazione circa
 la spettanza delle attribuzioni costituzionali contestate (artt. 41 e
 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87), occorre  esaminare  l'esistenza
 di  attribuzioni  della  Regione  ricorrente nella materia oggetto di
 disciplina da parte del regolamento stesso.
   3.1. - In conformita' con quanto costantemente previsto, a  partire
 dal  d.P.R.  14  gennaio 1972, n. 4, a norma dell'art. 6, lettera b),
 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  rientrano  nella  competenza
 dello   Stato,   in  quanto  attribuzioni  eccedenti  l'ambito  delle
 politiche  regionali,  la  "profilassi  delle  malattie  infettive  e
 diffusive,  per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o
 misure quarantenarie, nonche' gli interventi contro le epidemie e  le
 epizoozie".   Tale   competenza   statale   si   collega  anche  alle
 responsabilita' che lo Stato stesso assume  sul  piano  dei  rapporti
 internazionali,  responsabilita'  di cui e' menzione nella lettera a)
 dello stesso art. 6 della legge n. 833 del 1978.
   Alla stregua delle norme ricordate, l'evidenza della cui ratio  non
 e'  contestata dalla ricorrente, alle regioni non spettano competenze
 ascrivibili alle loro proprie attribuzioni costituzionali. Invece,  a
 norma dell'art. 7, primo comma, lettera a), della stessa legge n. 833
 del  1978,  alle  regioni  e'  delegato  l'esercizio  delle  funzioni
 amministrative concernenti "la profilassi", delle malattie  infettive
 e  diffusive,  di cui al precedente art. 6, lettera b)", ma non anche
 di  quelle  relative  agli  "interventi  contro  le  epidemie  e   le
 epizoozie",  funzioni  oggetto delle contestate norme del regolamento
 ministeriale in questione.
   Indipendentemente dal problema  della  difendibilita'  in  sede  di
 conflitto  di  attribuzione  delle funzioni regionali delegate, dalla
 disciplina richiamata risulta  quindi  che  le  funzioni  di  cui  si
 discute  non rientrano in esse, attenendo non a compiti di profilassi
 veterinaria, ma a interventi di natura programmatoria spettanti  allo
 Stato,  quali  sono  le  dichiarazioni  di ufficiale indennita' dalla
 tubercolosi bovina e bufalina di determinate porzioni del territorio.
 Tali dichiarazioni ufficiali di indennita' rappresentano un  elemento
 essenziale  che condiziona l'attuazione degli interventi facenti capo
 "al piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina", previsto
 dagli artt. 1 e 23, comma 1, del regolamento  in  questione.  Per  il
 tramite   dei   "piani  triennali  di  eradicazione",  di  competenza
 regionale, previsti a loro volta dall'art.  23,  comma  2,  il  piano
 nazionale   persegue   "l'obiettivo  di  eradicare  in  tre  anni  la
 tubercolosi dagli allevamenti bovini e bufalini, ai fini della tutela
 della  salute  pubblica  e   della   protezione   degli   allevamenti
 ufficialmente   indenni",   per  mezzo  delle  "misure  sanitarie  da
 applicare agli allevamenti bovini e bufalini  dell'intero  territorio
 nazionale", che il regolamento stesso disciplina.
   Risulta  cosi'  che  alla Regione ricorrente non spettano, rispetto
 alle attribuzioni oggetto di  contestazione,  competenze  proprie,  e
 nemmeno  delegate.  Cosicche',  per  la parte che attiene alla difesa
 delle funzioni  regionali  in  materia  di  sanita',  il  ricorso  e'
 infondato.
   3.2.  -  Ad  uguale  conclusione  negativa deve giungersi anche con
 riguardo all'argomentazione prospettata dalla Regione con riferimento
 alle proprie attribuzioni in materia di agricoltura.  La  ricorrente,
 dall'asserita  illegittimita'  dei  commi  2  e  3  dell'art.  14 del
 regolamento ministeriale in questione,  ritiene  violate  le  proprie
 attribuzioni  in tale materia, in base alla premessa che l'intervento
 statale  finalizzato  all'eradicazione  della  tubercolosi  bovina  e
 bufalina  presenta  caratteri  materiali  misti, attenendo tanto alla
 sanita'  quanto  all'agricoltura  (materia  nella  quale,   a   norma
 dell'art.  66  del  d.P.R.  n.  616 del 1977, e' da ricomprendersi la
 zootecnia, come affermato dalla sentenza n. 123 del  1992  di  questa
 Corte).
   Ma,  anche  nell'ipotesi  in  cui,  in linea di principio, si fosse
 disposti  a  seguire  questa  prospettazione  (che  risulta  peraltro
 contraddetta     dalle     sentenze     di    questa    Corte,    che
 dall'agricoltura-zootecnia    tengono    nettamente    distinta    la
 zooprofilassi:  ancora sentenza n. 123 del 1992 e sentenza n. 124 del
 1994), in concreto non e' dato vedere rispetto a  quali  attribuzioni
 regionali  si  manifesterebbe,  come  conseguenza dell'illegittimita'
 delle norme regolamentari  contestate,  la  lesione  lamentata  dalla
 Regione  ricorrente. Essa, senza alcun passaggio argomentativo idoneo
 a identificare  le  attribuzioni  difese  per  mezzo  del  conflitto,
 asserisce  che  l'applicazione delle norme che stanno all'origine del
 conflitto colpisce il settore della  produzione  lattiero-casearia  e
 della  carne  da  macello  in  Lombardia,  impedendo  alla Regione di
 adottare i provvedimenti necessari per la ripresa e lo  sviluppo  del
 settore.
   Ma da una formula genericamente assertiva come quella ora riferita,
 dalla   quale  non  e'  dato  identificare  le  attribuzioni  che  la
 ricorrente assume violate, non derivano i tratti giuridici  necessari
 e  sufficienti affinche' il contrasto tra la Regione e lo Stato possa
 configurarsi come  conflitto  costituzionale.  E  pertanto,  anche  a
 questo riguardo, il ricorso risulta privo di fondamento.
                            Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta  allo  Stato,  e  per  esso al Ministro della
 sanita', adottare l'art. 14, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 15
 dicembre 1995, n. 592, recante il "Regolamento concernente  il  piano
 nazionale  per  la  eradicazione  della tubercolosi negli allevamenti
 bovini e bufalini".
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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