N. 119 ORDINANZA 9 - 16 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Contabilita'  pubblica  -  Giudizio  di responsabilita' davanti alla
 Corte dei conti - Ambito di applicazione  -  Intrasmissibilita'  agli
 eredi  -  Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 383
 del 1992 - Ius superveniens: "legge n. 20 del 1994 e d.-l. n. 441 del
 1996" - Personalita'  della  responsabilita'  -  Ridefinizione  della
 disciplina  con  innovazione  del  quadro  normativo - Esigenza di un
 nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice a
 quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 
 (Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 578, comma 4).
 
(GU n.16 del 22-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 4,
 della legge 8  giugno  1990,  n.  142  (Ordinamento  delle  autonomie
 locali),  promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1995 della Corte
 dei conti, Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  Sardegna,  nei
 giudizi riuniti di responsabilita' proposti dal Procuratore regionale
 nei    confronti  di Tidu Costantino ed altri, iscritta al n. 466 del
 registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 febbraio 1988 il giudice
 relatore Fernanda Contri.
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 giugno 1995, la Corte  dei
 conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna - nel corso di
 otto  giudizi  riuniti di responsabilita' amministrativa promossi dal
 Procuratore regionale  nei  confronti  di  componenti  del  Consiglio
 comunale  di  Teti  -  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.     58,  comma  4,  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142
 (Ordinamento delle autonomie locali);
     che secondo il collegio rimettente la disposizione  impugnata  va
 interpretata  alla  luce dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio
 1994, n. 20 (Disposizioni in materia  e  controllo  della  Corte  dei
 conti),  che  ha  esteso  con  carattere  di  generalita',  a tutti i
 soggetti sottoposti a giudizio in materia  di  contabilita'  pubblica
 dinanzi  alla  Corte  dei conti, il principio dell'intrasmissibilita'
 agli eredi della responsabilita' amministrativa,  salvo  il  caso  di
 illecito  arricchimento  del  dante  causa  e di conseguente indebito
 arricchimento degli eredi stessi;
     che l'applicazione delle norme limitative  della  responsabilita'
 degli  eredi  di  cui  all'art.  1 della legge n. 20 del 1994 anche a
 fattispecie anteriori all'entrata in vigore delle norme  medesime  e'
 affermata  dalla Sezione rimettente, in accordo con la giurisprudenza
 delle  Sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti,  giunte   a   tale
 conclusione   "argomentando   dalla   natura  di  norma  generale  di
 principio, lato  sensu  interpretativa  dei  connotati  propri  della
 responsabilita'  amministrativa,  dell'art.  1  della legge n. 20 del
 1994",  che  "non  avrebbe   innovato   l'ordinamento   preesistente,
 limitandosi  ad  esplicitare  e  a  definire  alcune  caratteristiche
 dell'istituto della responsabilita' amministrativa gia' insite  nello
 stesso";
     che  pertanto,  ad avviso del giudice a quo "nel caso in esame la
 norma regolatrice della fattispecie va individuata nell'art. 58 della
 legge n. 142 del 1990, interpretato alla luce dell'art. 1 della legge
 n. 20 del 1994, ... applicabile anche a fatti  illeciti  verificatisi
 prima  della  sua entrata in vigore, con l'ulteriore precisazione che
 la  responsabilita'  degli  eredi  va  esclusa,  salvo  l'ipotesi  di
 illecito  arricchimento  del  de  cuius  e  di  conseguente  indebito
 arricchimento degli eredi medesimi";
     che il collegio rimettente, richiamandosi alla  sentenza  n.  383
 del  1992  della  Corte  costituzionale,  rileva come la disposizione
 impugnata - in contrasto con l'art. 3 e  con  il  principio  di  buon
 andamento di cui all'art. 97 della Costituzione - ingiustificatamente
 preveda   l'intrasmissibilita'   agli   eredi  della  responsabilita'
 amministrativa, "con la conseguenza che, in virtu' del fatto fortuito
 della morte del responsabile, la corrispondente voce passiva del  suo
 patrimonio  si  converte  in  un  vantaggio  dei suoi successori", in
 deroga alle norme generali  in  materia  di  trasmissibilita'  mortis
 causa    (artt.    752 e 754 cod. civ.), a sfavore del creditore ente
 pubblico;
     che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale  per  la  Regione
 Sardegna,  ritiene  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge n. 142
 del 1990 anche sotto un diverso ed ulteriore  profilo,  in  relazione
 all'ipotesi,   che   ricorre   nei   giudizi   a   quibus,   di  piu'
 corresponsabili nella causazione del  danno,  poiche'  la  esclusione
 della   responsabilita'   in   capo   a  una  delle  parti  in  causa
 comporterebbe un irrazionale aggravamento della  posizione  debitoria
 degli  altri  corresponsabili,  in  contrasto  con  l'art. 3 e con il
 principio di buon andamento di cui all'art.  97 della Costituzione;
     che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le
 parti dei giudizi a quibus ne' ha spiegato intervento  il  Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
   Considerato  che,  in un momento successivo alla proposizione della
 presente questione di legittimita' costituzionale, sono  sopravvenute
 numerose  modifiche  all'art.  1 della legge n. 20 del 1994, prima ad
 opera dell'art. 3 del d.-l. 26 agosto 1996, n.  441  -  il  quale  ha
 stabilito  che  "la  responsabilita'  dei  soggetti  sottoposti  alla
 giurisdizione della  Corte  dei  conti  in  materia  di  contabilita'
 pubblica  e' personale e limitata ai fatti e alle omissioni  commessi
 con dolo o colpa grave" - successivamente ad opera  dell'art.  3  del
 d.-l.  23  ottobre  1996,  n.  543,  recante  disposizioni urgenti in
 materia di ordinamento della  Corte  dei  conti,  e  della  legge  di
 conversione 20 dicembre 1996, n.  639, art. 1 e Allegato;
     che  tali  nuove disposizioni incidono su vari aspetti del regime
 della responsabilita' amministrativa: limitandola ai casi di  dolo  o
 colpa  grave; introducendo una nuova disciplina della responsabilita'
 amministrativa per i membri degli organi  collegiali;  prevedendo  la
 "insindacabilita'  nel  merito  delle  scelte  discrezionali",  e  la
 trasmissibilita'   agli   eredi   del   "debito"    anziche'    della
 "responsabilita'"; stabilendo l'obbligo del giudice contabile, "fermo
 restando  il  potere  di  riduzione",  di  tener  conto "dei vantaggi
 comunque   conseguiti   dall'amministrazione   o   dalla    comunita'
 amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei
 dipendenti   pubblici   soggetti  al  giudizio  di  responsabilita'";
 prevedendo la non estensione  della  responsabilita',  per  atti  che
 rientrano   nella   competenza   propria   degli   uffici  tecnici  o
 amministrativi, ai titolari degli organi politici che in  buona  fede
 li  abbiano  approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato o consentito
 l'esecuzione;   affermando    il    principio    della    parzialita'
 dell'obbligazione  risarcitoria,  ed in particolare disponendo che la
 Corte dei conti, ove  il  fatto  dannoso  risulti  commesso  da  piu'
 persone,  valutate le singole responsabilita', condanni ciascuno "per
 la parte che vi ha preso";  prevedendo  infine  la  prescrizione  del
 diritto al risarcimento del danno "in ogni caso" in cinque anni;
     che il decreto-legge n. 543 del 1996 e la legge di conversione n.
 639  dello  stesso  anno hanno ridefinito la disciplina della materia
 della   responsabilita'   amministrativa    e,    quindi,    innovato
 ulteriormente il quadro normativo oggetto di scrutinio nell'ordinanza
 di rimessione;
     che  pertanto  deve disporsi la restituzione degli atti affinche'
 il giudice rimettente possa riesaminare,  alla  stregua  delle  nuove
 disposizioni,  la rilevanza della questione sollevata, sotto entrambi
 i profili prospettati.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti alla  Corte  dei  conti,  Sezione
 giurisdizionale per la regione Sardegna.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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