N. 127 SENTENZA 9 - 16 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente   -   Regione   Lazio   -   Parco   naturale   archeologico
 dell'Inviolata in Guidonia Montecelio -  Finanziamento  -  Risorse  a
 carico  della  finanza pubblica - Limiti - Mancanza di incidentalita'
 della questione basata su un postulato privo di qualsiasi  fondamento
 - Inammissibilita'.
 
 (Legge regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22).
 
 (Cost., artt. 81 e 117).
 
(GU n.16 del 22-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Lazio   20   giugno   1996,   n.   22    (Istituzione    del    parco
 naturale-archeologico   dell'Inviolata   in   Guidonia   Montecelio),
 promosso con ordinanza emessa il 9  settembre  1996  dal  pretore  di
 Roma, sezione distaccata di Tivoli, sul ricorso proposto da Annibaldi
 Daniele  contro  il sindaco del comune di Guidonia ed altro, iscritta
 al n. 1266 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella    Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  47, prima serie speciale, dell'anno
 1996.
   Visti gli atti di costituzione di Annibaldi Daniele e della Regione
 Lazio;
   Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore
 Massimo Vari;
   Uditi gli avvocati Romano Vaccarella per  Annibaldi  Daniele,  Aldo
 Rivela e Massimo Luciani per la Regione Lazio.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ordinanza  emessa il 9 settembre 1996 (r.o. n. 1266 del
 1996), il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale della  legge  della  Regione
 Lazio    20    giugno    1996,   n.   22   (Istituzione   del   parco
 naturale-archeologico   dell'Inviolata   in   Guidonia   Montecelio),
 denunciandone  il  contrasto  con  l'art.  117 della Costituzione, in
 relazione ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello  Stato
 e dalla legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree
 protette), nonche', in subordine, con l'art. 81 della Costituzione.
   2.  -  La  questione  e'  stata proposta nel corso del procedimento
 possessorio instaurato ai sensi dell'art.  703  cod.  proc.  civ.  da
 Annibaldi  Daniele,  titolare  dell'azienda agricola "Prato Rotondo",
 per lamentare la turbativa del suo  possesso  derivante  dal  diniego
 opposto, in pretesa osservanza della legge della Regione Lazio n.  22
 del  1996,  dal  sindaco  di Guidonia, nella sua veste di gestore del
 parco dell'Inviolata (nella cui area risulta  ricompresa  la  maggior
 parte  dei  terreni  sui  quali  insiste  l'azienda  agricola),  alla
 richiesta di autorizzazione ad impiantare un frutteto.
   3. - Premette il rimettente che, nel giudizio a quo il  ricorrente,
 nell'eccepire l'incompatibilita' della menzionata legge regionale con
 gli  artt.  40 e 52 del Trattato istitutivo della Comunita' economica
 europea e con il successivo Atto unico, nonche'  il  contrasto  della
 medesima  con  gli  artt. 3, 42, 81, 117 e 128 della Costituzione, ha
 sollecitato l'emanazione, da parte del pretore, dell'ordine al comune
 di disapplicare la legge regionale in parola.
   4. - Esaminata in  via  pregiudiziale  l'eccezione  di  difetto  di
 giurisdizione  sollevata  dalle amministrazioni resistenti (comune di
 Guidonia e Regione Lazio), il giudice a quo l'ha respinta sulla  base
 di  una  duplice  motivazione:  e  cioe',  da  un  lato,  perche'  la
 denunciata  turbativa  non  deriverebbe  dall'esercizio   di   poteri
 discrezionali   da   parte  del  comune  e,  dall'altro,  perche'  il
 ricorrente lamenta la violazione di norme comunitarie attributive  di
 situazioni soggettive di diritto.  Indi, nel disporre la trasmissione
 degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il rimettente
 ha contestualmente sollevato questione di legittimita' costituzionale
 della  citata  legge della Regione Lazio n. 22 del 1996, facendo, tra
 l'altro, rinvio ob relationem alle prospettazioni del ricorrente.
   5.  -  Nel  costituirsi  in  giudizio,  la  parte  privata  osserva
 pregiudizialmente  che  il  difetto di giurisdizione   eccepito dalle
 controparti nel giudizio principale - e sul quale il rimettente si e'
 espressamente  pronunziato  -   sarebbe   tutt'altro   che   evidente
 osservando nel merito, che la legge regionale sarebbe illegittima per
 violazione degli artt. 3, 42, 81 e 117 della Costituzione.
   6. - Anche la Regione Lazio si e' costituita in giudizio, chiedendo
 che   le  questioni  siano  dichiarate  manifestamente  inammissibili
 ovvero, in subordine, infondate.
   Nel caso  di  specie,  a  parte  il  non  consentito  metodo  della
 motivazione  per relationem risulterebbero disattesi anche i principi
 secondo i  quali  una  questione  di  costituzionalita'  deve  essere
 sollevata "nel corso di un giudizio", che abbia un petitum che non si
 risolva  nella stessa questione (vedi, ex plurimis sentenza n. 65 del
 1964 nonche' sentenze nn. 92 del 1973 e 256 del 1982). Nella  specie,
 sotto le spoglie dell'azione di manutenzione, si celerebbe in realta'
 un'azione  volta  ad aggredire direttamente la legge, esercitata, per
 giunta, innanzi ad un giudice carente (come qualunque altro  giudice)
 di  giurisdizione,  atteso  che  l'animus  turbandi, richiesto per la
 configurabilita' della turbativa del  possesso,  non  e'  rinvenibile
 "ove il presunto autore sia il legislatore".
   7.  -  Nell'imminenza  della  discussione  del  giudizio,  la parte
 privata ha presentato una ulteriore memoria, in  cui,  nell'affermare
 che il pretore ha espressamente (anche se sinteticamente) indicato le
 ragioni  di  sussistenza  di entrambi i presupposti dell'incidente di
 costituzionalita',  si   osserva   che   all'interdetto   possessorio
 richiesto  nel  giudizio principale corrisponde un petitum diverso ed
 autonomo rispetto all'oggetto del  presente  giudizio.  Nel  caso  di
 specie,  pretendendo  la  legge censurata di annullare tout court una
 serie di facolta' essenziali connesse ai diritti di proprieta'  e  di
 impresa, ove il privato contesti la conformita' della legge stessa ai
 principi  costituzionali,  "e'  il giudice dei diritti soggettivi che
 deve apprestare - nei limiti consentitigli dall'ordinamento, e  cioe'
 astenendosi    dall'annullare  la  legge  per  cio' solo che essa e',
 formalmente, una legge, ma  traendo  ogni  altra  implicazione  dalla
 delibazione   di  incostituzionalita'  della  medesima  -  tutela  al
 cittadino".
   8. - Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Regione
 Lazio, nel ribadire le precedenti argomentazioni, ha depositato copia
 della sentenza emessa il 18 dicembre 1997, dalla Corte  di  giustizia
 delle  Comunita' europee, prima sezione, sul rinvio pregiudiziale del
 pretore  rimettente  ed  ha   dedotto   un   ulteriore   profilo   di
 inammissibilita',  nel  senso  che  non  sarebbe consentito sollevare
 contemporaneamente  la  pregiudiziale   comunitaria   e   quella   di
 costituzionalita'.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Con  l'ordinanza  in  epigrafe  il  pretore di Roma, sezione
 distaccata  di  Tivoli,  ha  sollevato  questione   di   legittimita'
 costituzionale  della legge della Regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22
 (Istituzione  del  parco  naturale-archeologico   dell'Inviolata   in
 Guidonia  Montecelio), denunciandone il contrasto, nel suo complesso,
 con  l'art.  117  della  Costituzione,  in  relazione   ai   principi
 fondamentali   dettati  dalla  legge-quadro  sulle  aree  protette  6
 dicembre 1991, n. 394, nonche', in via  subordinata,  con  l'art.  81
 della  Costituzione,  per  le  parti che richiedono di attingere alle
 risorse finanziarie pubbliche, per gli oneri esorbitanti dalla  somma
 di cento milioni di lire, stanziata dalla legge stessa.
   L'ordinanza   di  rimessione  e'  stata  emessa  nel  corso  di  un
 procedimento possessorio ex art. 703 cod. proc. civ., instaurato  dal
 titolare di un'azienda agricola, il quale, vistosi negare dal sindaco
 di  Guidonia,  nella veste di gestore del parco dell'Inviolata (nella
 cui area  risulta  ricompresa  parte  dei  terreni  del  ricorrente),
 l'autorizzazione  ad impiantare un frutteto, in pretesa osservanza di
 quanto disposto dalla legge della  Regione  Lazio  n.  22  del  1996,
 assume che detto provvedimento negativo integri una turbativa del suo
 possesso  e  sollecita,  percio',  l'emissione dell'ordine al sindaco
 stesso di disapplicare la stessa legge regionale.
   2. - La questione e' inammissibile per motivi connessi, a tacere di
 altre ragioni preclusive, al  palese  difetto  di  giurisdizione  del
 giudice  rimettente,  con  conseguente  carenza  del  requisito della
 rilevanza ai fini del decidere.
   E' infatti pacifico e costante orientamento  della  giurisprudenza,
 sia  di  legittimita'  che  di  merito, che le azioni possessorie nei
 confronti della pubblica amministrazione  sono  consentite  solo  nei
 casi in cui quest'ultima abbia agito iure privatorum o abbia posto in
 essere  un'attivita'  meramente  materiale, e non quando dette azioni
 siano proposte avverso comportamenti ricollegabili  all'esercizio  di
 poteri  pubblici  ovvero  posti  in  essere  per  il  tramite di atti
 amministrativi.
   Come risulta  anche  dal  testo  dell'ordinanza,  il  provvedimento
 negativo, oggetto di ricorso innanzi al pretore, e' stato assunto dal
 sindaco nell'esercizio di poteri autorizzatori derivanti dall'art. 7,
 comma  1,  lettera e), della legge regionale n. 22 del 1996, il quale
 vieta "i cambiamenti di coltura  e  i  movimenti  non  esplicitamente
 autorizzati  dall'ente  gestore e al solo fine di eventuali lavori di
 ripristino secondo modalita'  da  stabilire  sentito  il  parere  del
 Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente".
   Il  giudice  a  quo,  per dimostrare l'esistenza della sua potestas
 iudicandi, richiama un duplice ordine di  argomentazioni,  assumendo,
 in  primo  luogo,  che  mancherebbe  nella  specie  qualsiasi  potere
 discrezionale in capo al comune resistente (in ordine al  consentire,
 o   meno,   il  compimento  di  determinate  attivita'  agricole)  ed
 osservando, in secondo luogo, che il ricorrente lamenta la lesione di
 norme comunitarie, "le quali attribuiscono situazioni  soggettive  di
 diritto  tali  da  imporre,  a  loro  volta,  ai giudici nazionali di
 disapplicare persino le leggi e gli atti con forza di  legge  che  si
 rivelino in contrasto con le norme comunitarie stesse".
   Ne'  l'una ne' l'altra delle ragioni addotte e', tuttavia, idonea a
 corroborare l'assunto del rimettente.
   Non la prima, perche' - a  parte  l'opinabilita'  dell'affermazione
 secondo  la  quale  l'amministrazione comunale sarebbe, nella specie,
 del tutto sfornita di discrezionalita' nel  valutare  le  istanze  di
 autorizzazione  ex  art.  7  della  legge regionale in questione - la
 stessa  si  basa,  comunque,  su  un  postulato  privo  di  qualsiasi
 fondamento:    cioe'  che,  di  regola,  al  carattere  vincolato del
 provvedimento corrispondano situazioni giuridiche qualificabili quali
 diritti soggettivi e, per converso, all'area  della  discrezionalita'
 amministrativa quelle definibili come interessi legittimi.
   Ne',  tantomeno,  la  seconda,  giacche'  - a parte il fatto che la
 materia oggetto di contenzioso innanzi al pretore  rimettente  e'  da
 reputare  completamente  estranea  alla  normativa  comunitaria, come
 confermato anche  dalla  sentenza  della  Corte  di  giustizia  delle
 comunita'  europee,  prima  Sezione,  18  dicembre  1997, prodotta in
 giudizio  dalla  Regione  Lazio  -  la  sussistenza  di  un   diritto
 soggettivo  non  potrebbe,  comunque,  ritenersi  dimostrata  solo in
 ragione della efficacia diretta, che  caratterizza  le  stesse  norme
 comunitarie rispetto agli ordinamenti interni.
   Il  gia'  rilevato  ostacolo all'ammissibilita' della questione non
 puo' essere, d'altro canto, superato  nemmeno  ricorrendo  alla  tesi
 adombrata dalla parte privata nel riconnettere l'esistenza del potere
 di  cognizione  del  pretore alla circostanza che la dichiarazione di
 illegittimita' della legge regionale farebbe riespandere  il  diritto
 di proprieta' di cui si chiede protezione.
   Proprio tale prospettazione evidenzia, infatti, un ulteriore motivo
 di  inammissibilita',  e  cioe'  la  mancanza di incidentalita' della
 questione, dal momento che la  eventuale  pronunzia  di  accoglimento
 della Corte verrebbe, in realta', a concretare, di per se', la tutela
 richiesta  innanzi  al  pretore,  disattendendo,  cosi',  il pacifico
 orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale il
 petitum del  giudizio,  nel  corso  del  quale  viene  sollevata  una
 questione   di   costituzionalita',   non   puo'   risolversi   nella
 proposizione della questione stessa. In  effetti,  nel  caso  qui  in
 esame,  non  e'  dato scorgere quale ulteriore provvedimento, ex art.
 703 cod. proc. civ., potrebbe essere emesso dal  giudice  a  quo  per
 rimuovere  la  supposta  turbativa,  una  volta  venuto  meno, con il
 travolgimento della normativa denunciata, l'obbligo per il privato di
 richiedere la prevista autorizzazione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 della  legge  della  Regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22 (Istituzione
 del   parco   naturale-archeologico   dell'Inviolata   in    Guidonia
 Montecelio),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 81 e 117 della
 Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli,  con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0421