N. 129 ORDINANZA 9 - 16 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Avvocato e procuratore -  Avvocati  gia'  iscritti  in  qualita'  di
 professori  universitari  ad altra forma di previdenza obbligatoria -
 Obbligo  di  iscrizione  e  contribuzione  alla  cassa  nazionale  di
 assistenza   e   previdenza   Forense  -  Mancata  descrizione  della
 fattispecie concreta oggetto della controversia  -  Preclusione  alla
 Corte  di  un qualsiasi controllo sul requisito della rilevanza della
 questione - Carenza di motivazione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22).
 
 (Cost., artt. 2, 3 e 38).
 
(GU n.16 del 22-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
 20  settembre  1980,  n.  576  (Riforma  del  sistema   previdenziale
 forense), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1996 dal pretore
 di  Bari  sul  ricorso  proposto  da  Germano Tommaso contro la Cassa
 nazionale di previdenza ed assistenza degli  avvocati  e  procuratori
 iscritta  al  n.  365  del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  26,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza ed
 assistenza  forense,  nonche'  gli  atti  di  intervento  della Cassa
 nazionale del notariato ed altri e del Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  febbraio  1998  il  giudice
 relatore Fernanda Contri;
   Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Massimo Luciani per la  Cassa
 nazionale  previdenza  ed  assistenza forense, Massimo Luciani per la
 Cassa nazionale del notariato  ed  altri  e  l'avvocato  dello  Stato
 Ignazio  Francesco  Caramazza  per  il  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri.
   Ritenuto che il pretore di Bari -  nel  corso  di  un  procedimento
 cautelare  promosso  dall'avvocato  Tommaso  Germano  contro la Cassa
 nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori  -
 ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 20
 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema  previdenziale  forense),
 nella  parte  in  cui prevede l'obbligo di iscrizione e contribuzione
 alla Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  forense  degli
 avvocati  gia'  iscritti,  in qualita' di professori universitari, ad
 altra forma di previdenza obbligatoria;
     che il contrasto con gli  invocati  parametri  costituzionali  si
 profilerebbe,  ad  avviso del rimettente, alla luce del mutato quadro
 normativo  delineato  dal  decreto  legislativo  n.  509   del   1994
 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
 24  dicembre  1993,  n.  537, in materia di trasformazione in persone
 giuridiche  private  di  enti  gestori  di  forme   obbligatorie   di
 previdenza  e assistenza), e dalla legge n. 335 del 1995 (Riforma del
 sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che prevedono la
 privatizzazione della Cassa di previdenza forense, l'agevolazione  di
 forme  pensionistiche  complementari  e la possibilita', per gli enti
 previdenziali privatizzati,  di  optare  per  il  cosiddetto  sistema
 contributivo;
     che   nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituita la Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  degli
 avvocati    e    procuratori,    per    eccepire    pregiudizialmente
 l'inammissibilita' della questione sollevata e  per  dedurne  in  via
 subordinata l'infondatezza;
     che  nel presente giudizio costituzionale ha spiegato intervento,
 tramite  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il   Presidente   del
 Consiglio   dei   Ministri,   per  dedurre  l'inammissibilita'  della
 questione sollevata  e,  in  via  subordinata,  l'infondatezza  della
 questione medesima;
     che   nel   giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  hanno
 depositato atti d'intervento in  giudizio  e  memorie  l'Associazione
 degli enti previdenziali privati (A.D.E.P.P.), la Cassa nazionale del
 notariato,  la  Cassa  nazionale di previdenza ed assistenza a favore
 dei ragionieri e periti commerciali, l'Ente nazionale di previdenza e
 assistenza dei veterinari (ENPAV), la Cassa nazionale di previdenza e
 assistenza a favore dei dottori commercialisti, il Fondo nazionale di
 previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri,  e
 delle   agenzie  marittime  raccomandatarie  e  mediatori  marittimi,
 l'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), Cassa
 nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e  architetti
 liberi professionisti (INARCASSA) e l'Ente nazionale di previdenza ed
 assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL).
   Considerato  che  va  preliminarmente  dichiarata,  sciogliendo  la
 riserva formulata  nell'udienza  pubblica  del    10  febbraio  1998,
 l'inammissibilita'     dell'intervento    nel    presente    giudizio
 costituzionale degli enti sopra menzionati, titolari di  un  generico
 interesse  di  fatto  a  veder  rigettata  la questione sollevata dal
 pretore di Bari, riguardante  l'obbligo  di  doppia  contribuzione  a
 carico  di  soggetti  iscritti al sistema previdenziale forense. Tale
 interesse non e' sufficiente a  legittimare  l'intervento,  il  quale
 deve    basarsi    sulla    configurabilita'    di   una   situazione
 individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del  giudizio  di
 costituzionalita'  sia  destinato  ad  incidere  direttamente  su una
 posizione giuridica propria della  parte  intervenuta  (v.  ordinanza
 dibattimentale  20  maggio  1997,  allegata  alla sentenza n. 248 del
 1997; sentenza n. 421 del 1995);
     che, in  ordine  all'ammissibilita'  della  questione  sollevata,
 l'ordinanza  del  pretore  di  Bari  non contiene alcuna descrizione,
 neppure  sommaria,   della   fattispecie   concreta   oggetto   della
 controversia  sottoposta  alla    decisione  del  giudice rimettente,
 limitandosi quest'ultimo a dichiarare  evidente  la  rilevanza  della
 questione,  sia  ai  fini  dell'eventuale  convalida  del  decreto di
 sospensione emesso in data 18 marzo 1996 ex art.  669  sexies    cod.
 proc.  civ.,  sia per il successivo giudizio di merito, senza fornire
 alcun  elemento:  sulla  materia  del  contendere  nel   procedimento
 cautelare  a  quo  sull'oggetto del provvedimento di sospensione gia'
 adottato, sugli esercizi cui si riferisce l'obbligazione contributiva
 contestata (che solo in via congetturale  puo'  supporsi  all'origine
 degli atti - presumibilmente di esecuzione esattoriale - dei quali il
 ricorrente  nel  procedimento  a quo aveva chiesto   la sospensione),
 sulla situazione professionale del ricorrente, e sulla sua  posizione
 di iscritto ad altra forma di  previdenza obbligatoria;
     che  risulta  per  tali  ragioni  precluso  alla  Corte qualsiasi
 controllo sul requisito della rilevanza della  questione sollevata ed
 anche   sull'avvenuto   apprezzamento   di   tale    condizione    di
 proponibilita' da parte del  giudice a quo;
     che  la  motivazione  appare  carente  anche  sul punto della non
 manifesta infondatezza, apoditticamente affermata in  relazione  agli
 artt.  2  e  38,  ed argomentata in modo contraddittorio in relazione
 all'art.  3 della Costituzione;
     che, pertanto, la questione e' prospettata  con  una  motivazione
 del  tutto  carente,  sicche'  dev'essere   dichiarata manifestamente
 inammissibile (v., ex plurimis ordinanze nn. 419, 151, 69  e  62  del
 1997; 424 del 1996; sentenze nn. 386 e 240 del 1996).
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  22 della legge  20 settembre
 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense),  sollevata,
 in  riferimento agli artt. 2, 3  e 38 della Costituzione, dal pretore
 di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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