N. 288 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 1998

                                N. 288
  Ordinanza emessa il 5 febbraio 1998  dal  pretore  di  Roma  sezione
 distaccata  di  Tivoli  nel  procedimento penale a carico di Petrovic
 Niko ed altri
 Processo  penale  -  Giudizio  direttissimo  -  Fase   di   convalida
    dell'arresto   -   Relazione   dell'ufficiale  o  agente  di  p.g.
    procedente e dichiarazione  dell'arrestato  -  Assunzione  con  le
    forme  dettate  per  la  fase  dibattimentale  ed  inserimento dei
    rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per  il
    dibattimento  -  Omessa  previsione  -  Lesione  del  principio di
    parita'  di  trattamento con gli altri imputati - Compressione del
    diritto di difesa - Violazione del  principio  di  indipendenza  e
    imparzialita' del giudice.
 (C.P.P.  1988,  artt.  34,  431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271,
    art. 138).
 (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).
(GU n.17 del 29-4-1998 )
                              IL PRETORE
   Il 4 febbraio 1998 gli agenti del commissariato di P.S. di Tivoli e
 Guidonia traevano in arresto Petrovic   Niko,  Cirpaci  Ion,  Masarca
 Lisy  e  Petrovic  Maria  colti nella flagranza del reato di cui agli
 artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 5 c.p.
   Nel termine di legge erano  presentati  dal  p.m.  in  tale  stato,
 dinanzi  a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio
 direttissimo a norma dell'art. 566 c.p.p.
   Questo  pretore  in  punto  rileva  che   sussistono   profili   di
 incostituzionalita'  che  di seguito saranno evidenziati, pendente la
 fase della convalida riguardo sia  all'acquisizione  della  relazione
 orale   da   parte   del   p.u.   procedente   nonche'  all'audizione
 dell'arrestato (art. 566, punto 3 c.p.p.) e cio' in riferimento  alla
 normativa processuale da applicare.
   Per   il   vero,   la  necessita'  di  sollevare  la  questione  di
 costituzionalita' nella fase della  convalida  e  precisamente  prima
 della  relazione orale dell'ufficiale agente di p.g. che ha proceduto
 all'arresto, segue ad una inequivoca  indicazione  proveniente  dalla
 stessa   Corte   costituzionale  che,  in  analoga  fattispecie,  con
 prospettazioni di merito identiche concorrenti ad evidenziare la  non
 manifesta  infondatezza  della  questione  medesima,  la  considerava
 inammissibile per  difetto  di  rilevanza  giacche'  sollevata  nella
 successiva fase del giudizio conseguente alla convalida laddove e' in
 tale ultimo ambito che andava prospettata "essendo volta a modificare
 le  modalita' di assunzione degli atti degli atti raccolti durante la
 fase della convalida dell'arresto" e non anche, per l'appunto,  nella
 fase  del  giudizio, atteso che in quel momento, con riferimento agli
 atti anteriormente raccolti nella fase di convalida "il giudice (...)
 ha ormai esaurito la sua cognizione" (ord. n. 301/1997).
   Orbene, vedendo al merito della  sollevata  eccezione  si  osserva:
 Com'e' noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995
 (vedi  la  n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilita'
 prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da
 creare pre-giudizio) una valutazione  di  contenuto  sulla  probabile
 fondatezza dell'accusa.
   E,  con  specifico  riguardo  al  giudizio  direttissimo  avanti al
 pretore, ha dichiarato la  manifesta  infondatezza  della  questione,
 radicandola  sulla  circostanza che in tale eventualita' la convalida
 dell'arresto implica una valutazione sulla  riferibilita'  del  reato
 all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione
 del  Giudice  competente per il merito direttamente investito, cui e'
 devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale accede  ogni
 altro  provvedimento  cautelare;  aggiungendovi  che, "il giudice del
 dibattimento, al quale  e'  presentato  l'imputato  per  il  giudizio
 direttissimo,   si  pronuncia  pregiudizialmente,  con  la  convalida
 dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli  consentono  di
 procedere  immediatamente  al  giudizio  ed e' competente ad adottare
 incidentalmente misure cautelari, attratte nella sua  compenteza  per
 la cognizione del merito.
   Non    puo'    dunque    essere    configurata    una   menomazione
 dell'imparzialita' del giudice, che  adotta  preordinate  al  proprio
 giudizio o incidentali rispetto ad esso".
   Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione
 alle  superiori  argomentazioni  adottate  dalla Corte, si imponga la
 rivalutazione di aspetti di incostituzionalita' afferenti al  momento
 di  formazione  della  prova  per  la decisione di merito ed al tema,
 dunque,  della  corretta  utilizzazione  degli  elementi   di   prova
 (rectius:  di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del
 libero convincimento del giudice.
   Invero,  muovendo  dalla  indicata  premessa  che  il giudice della
 convalida e' il giudice di merito  solo  incidentalmente  chiamato  a
 verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione
 del  relativo  processo  e  posto  che, tale fase si snoda attraverso
 l'acqusizione di elementi di valutazione influenti  sulla  formazione
 del  convicimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali
 elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie
 fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di  giudizio  in  modo
 che  ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in senso
 formale    e    conseguentemente    non    intaccato    il    profilo
 dell'imparzialita'   (altrimenti   riposante   solo   sulla  generica
 affermazione che comunque si e' fronte al giudice del merito) nonche'
 i connessi profili del contradditorio e della iniziativa delle  parti
 nella  acqusizione  e  formazione  della  prova.  In particolare cio'
 concerne i  qualificanti  momenti  della  cosidetta  relazione  orale
 dell'ufficiale  o  agente  di  p.g.  procedente e della dichiarazione
 dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p.  viene "sentito"  ai
 fini di convalida.
   Poiche'  tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase
 incidentale e antecendente  al  giudizio,  la  prova  testimoniale  e
 l'esame  dell'imputato,  a salvaguardare la loro compatibilita' con i
 parametri costituzionali rappresentati dall'art.  3  (sottospecie  di
 parita'   di  trattamento  con  gli  altri  imputati),  dall'art.  24
 (sottospecie di garanzie  difensive),  dagli  artt.  3,  24,  secondo
 comma,  25 e 27, secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i
 richiamati profili con  quello  della  indipendenza  del  giudice  di
 merito  e,  dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della
 giurisdizione  con  riferimento  al  momento  acquisitivo   di   dati
 contenutistici  e  di  merito  dell'imputazione,  influenti come tali
 sulla formazione de libero convincimento del giudice) a salvaguardare
 come detto, la  loro  compatibilita'  con  i  suddetti  parametri  di
 costituzionalita'  si impone il rispetto delle forme previste per gli
 atti  a   contenuto   congenere   nel   dibattimento,   in   funzione
 anticipatoria (cosi' come avviene per i casi di incidente probatorio)
 cosi'  da  risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta
 utilizzabilita' ai fini di giudizio.
   In     conclusione     si     ritiene     pertanto      ravvisabile
 l'incostituzionalita'  dell'art.  566  laddove  non  prescrive che la
 relazione  dell'ufficiale  o  agente  p.g.  procedente   nonche'   le
 dichiarazioni  dell'imputato  vengano  assunte  con rispetto e con le
 forme dettate nella fase dibattimentale per la  testimonianza  e  per
 l'esame  dell'imputato con conseguente invalidita' della stessa norma
 e dell'art. 138 disp. att. al  c.p.p.    in  relazione  all'art.  431
 c.p.p.  laddove  non  prescrive  l'inserimento degli atti suddetti da
 acquisire nelle forme come dianzi individuate nel  fascicolo  per  il
 dibattimento.
   E'  indubbia  la rilevanza della prospettata questione nel presente
 giudizio, che si  trova  proprio  nella  fase  della  convalida  dove
 trovano diretta applicazione le norme censurate.
                               P. Q .M.
   Visti  gli  artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
 legge 11 marzo 1953, n. 86;
   Solleva di ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; 138 disp. att. c.p.p. per violazione
 degli  artt.  3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27,
 secondo comma della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il processo in corso;
   Ordina  che  a  cura  della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
     In Tivoli, cosi' pronunciata il 5 febbraio 1998.
                           Il pretore: Croce
 98C0443