N. 290 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 1998

                                N. 290
  Ordinanza emessa il 26  gennaio  1998  dal  pretore  di  Milano  nel
 procedimento civile vertente tra G.V.P. S.r.l. e Costantini Luciano
 Avvocato e procuratore - Praticanti procuratori abilitati dall'ordine
    professionale - Immissione all'esercizio del patrocinio davanti al
    pretore,  per tutte le cause di sua competenza, ai sensi dell'art.
    8, regio decreto-legge n. 1578 del  1933  -  Mancata  abrogazione,
    secondo  il diritto vivente, di detta norma e conseguente, attuale
    ammissibilita'   del   patrocinio    di    tali    praticanti    -
    Irragionevolezza   -   Lesione  del  principio  di  eguaglianza  -
    Violazione del diritto ad una difesa tecnica adeguata -  Incidenza
    sul  principio  che impone il superamento di un esame di Stato per
    l'abilitazione  all'esercizio  professionale  -  Riferimento  alle
    sentenze  della  Corte  costituzionale  nn. 127 del 1985 e 202 del
    1987.
 (C.P.C., art. 82, comma 3, sostituito dalla legge 21  novembre  1991,
    n.  374, artt. 20 e 47; r.d.-l. 25 novembre 1933, n. 1579, (recte:
    n. 1578), art. 8).
 (Cost., artt. 3, primo e secondo comma,  24,  secondo  comma,  e  33,
    quinto comma).
(GU n.18 del 6-5-1998 )
                              IL PRETORE
   Richiamata integralmente la propria ordinanza 22 luglio-28 novembre
 1997  e letto il pedissequo decreto del consigliere pretore dirigente
 del 1-5 dicembre 1997;
   Considerato che nella presente causa  (iscritta  al  n.  29623/1996
 r.g.  e  vertente  sulla opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
 G.V.P. S.r.l. vs. Costantini Luciano) l'opponente conferi' procura ad
 litem al praticante procuratore  (ora  praticamente  avvocato)  dott.
 Andrea  Costa,  del Foro di Pavia, eleggendo pure domicilio presso di
 lui;
   Considerato che dopo un iniziale diverso orientamento  dei  giudici
 di   merito,   risulta   ormai   affatto   prevalente  l'orientamento
 giurisprudenziale che ritiene ammissibile il patrocinio esercitato da
 praticanti avvocati (ex aliis, cfr. ordinanza 6 novembre 1995 - causa
 Scaramucci e Zippo vs. IACP Bologna, est. Verardi, edita -),  sicche'
 tale  orientamento  puo' fonatamente essere qualificato come "diritto
 vivente";
   Ritenuto, allora, che le norme  vigenti,  cosi'  interpretate,  non
 possono non suscitare alcuni dubbi di legittimita' costituzionale;
   Ritenuta   la   non   manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  82,  comma  3,  c.p.c.  (come
 sostituito dall'art.  20, legge 21 novembre 1991, n. 374) e dell'art.
 47,  legge  21  novembre  1991,  nella  parte  in  cui tali norme non
 comportano - secondo il diritto vivente - l'abrogazione dell'art.  8,
 r.d.  1578/1993,  e la non manifesta infondatezza della questioine di
 legittimita' costituzionale dell'art.  8, r.d. 1578/1993, per cui  e'
 ancora  ammissibile  il  patrocinio dei praticanti innanzi al pretore
 per tutte le cause di sua competenza;
   Ritenuto che  la  sopravvivenza  di  tale  norma,  affermata  dalla
 prevalente  giurisprudenza  di  merito,  si  ponga  in  contrasto coi
 parametri costituzionali individuabili:
     nell'art.  24,  comma  2,  della  Costituzione,  che   stabilisce
 l'inviolabilita' del diritto alla difesa tecnica adeguata;
     nell'art.  33,  comma  5,  della  Costituzione,  che  pretende il
 superamento dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio
 professionale (nella specie, di difensore);
     nell'art.  3,  comma  1  e  2, della Costituzione, che esclude la
 legittimita' di irragionevole identico trattamento di  situazioni  in
 fatto obiettivamente diverse;
   Rilevato   che  gia'  in  passato  codesta  onorevole  Corte,  dopo
 l'aumento  (nel   1984)   della   competente   pretorile,   riconobbe
 l'incostituzionalita'  di  norme  che  non assicuravano l'adeguatezza
 della difesa tecnica per il patrocinio avanti il pretore, richiamando
 l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
   Rilevato infatti che con  la  sentenza  127  del  29  aprile  1985,
 codesta  Corte accolse i dubbi relativi agli artt. 6, 7, 8 e 9, legge
 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio
 legale nelle preture); artt. 1, commi primo, secondo e terzo del r.d.
 legge 13 agosto 1926, n.  1459  (Norme  riguardanti  i  patrocinatori
 legali);  art.  1,  della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il
 patrocinio innanzi alle preture); in riferimento agli artt. 3,  comma
 primo,  24, comma secondo e 33, comma quinto, Cost., sollevati con le
 ordinanze pronunciate l'8 febbraio 1980 dal pretore di Salo';  il  13
 aprile  1981  dal tribunale di Pistoia; il 25 giugno 1981 dal pretore
 di Padova; il 28 luglio 1983 dal tribunale di Pisa, secondo  i  quali
 l'esercizio  professionale (avanti le preture site in comuni non sede
 di tribunale),  pur  essendo  qualitativamente  omogeneo  rispetto  a
 quello  proprio degli avvocati e procuratori, era ingiustificatamente
 attribuito a categorie professionali  diverse  nei  requisiti  e  nel
 trattamento  normativi  ed  altrettanto ingiustificatamente esonerato
 dall'esame di Stato imposto  dalla  legge  professionale  forense  in
 conformita'  dell'art. 33, comma quinto, della Costituzione. Inoltre,
 secondo due delle ordinanze (quella del pretore di  Padova  e  quella
 del  tribunale  di Pisa) la carenza di un controllo mediante un esame
 di Stato sull'adeguatezza tecnica dei detti esercenti  il  patrocinio
 legale importava altresi' lesione del diritto della difesa assicurato
 dall'art.  24,  comma  secondo,  Cost. Rilevato che in tale occasione
 codesta Corte cosi' argomento':
     "Quando la legge riserva l'sercizio di un'attivita' professionale
 a dati soggetti,  iscritti  in  un  albo  sulla  base  dei  requisiti
 culturali,  da  essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere
 tecnico dell'attivita' e quindi implicitamente postula la  necessita'
 di un controllo sulla idoneita' tecnica dei soggetti in parola.
   Ma  in  tal  caso la mancata previsione di detto controllo, anzi la
 mancata elevazione di esso a livello  di  esame  di  Stato  ai  sensi
 dell'art.    33,  comma  quinto, Cost. va giustificata razionalmente.
 Tale, come si e' accennato, e'  il  presupposto  argomentativo  della
 sentenza  di  questa  Corte  sopra  richiamata  (ossia la sentenza di
 rigetto 58 del  3  maggio  1963,  NdE),  la  quale  ha  ravvisato  il
 giustificato  motivo della esenzione nella minore difficolta' tecnica
 che  l'attivita'  difensiva  presenterebbe  nelle  cause  davanti  al
 pretore, contrassegnate da scarsa importanza in  connessione  con  la
 facolta'  di  autodifesa  data  alla  parte.  E  nel  medesimo  senso
 argomenta l'Avvocatura dello Stato quando ravvisa una giustificazione
 della deroga - e in pari tempo della disciplina differenziata - nella
 ridotta competenza delle preture minori di cui si tratta.
   Ma  tali  motivi  piu'  non  ricorrono  o  non  hanno  piu'  valore
 giustificativo ad essi attribuito.
   Va considerato infatti:
     che  nelle  cause  davanti  al  pretore  la  parte  puo' assumere
 l'autodifesa soltanto se autorizzata;
     che, comunque, l'autodifesa-ammessa in materia  penale  solo  per
 limitate  ipotesi (cfr. art. 125 c.p.p.) - implica che la parte possa
 scegliere  fra  autodifesa  e  difesa  tecnica,  non  gia'  che,   se
 presceglie  la  difesa ''tecnica'', questa possa essere sprovvista di
 garanzie per quel che riguarda la sua ''tecnica'' adeguatezza; che il
 criterio discretivo costituito  dalla  presumibile  maggior  o  minor
 frequenza di liti di scarsa importanza e' estrinseco rispetto al tipo
 di  esercizio  professionale,  al  tipo  di  processo  e  al  tipo di
 competenza del giudice, che sono identici per tutte le preture, senza
 distinzione fra quelle aventi  sede  in  comuni  che  siano  sede  di
 tribunale o capoluoghi di provincia e le altre;
     che in ogni caso la competenza del pretore e' andata gradualmente
 aumentando,  per  qualita'  e  quantita'  (cfr.  fra l'altro: r.d. 15
 gennaio 1934, n. 56, sulla competenza esclusiva  del  pretore,  nelle
 sedi  ove manchi il tribunale, in tema di impugnazione delle delibere
 delle assemblee condominiali; art. 700 c.p.c.  sui  provvedimenti  di
 urgenza; legge 15 luglio 1966, n. 604, legge 20 maggio 1970, n. 300 e
 legge  11  agosto  1973,  n.  533, in tema di lavoro; legge 23 maggio
 1950, n. 253, legge 1 maggio 1955, n. 368 e legge 27 luglio 1978,  n.
 392,  in  tema  di  locazioni  urbane; legge 25 luglio 1966, n. 571 e
 legge 31 luglio 1984, n. 399, sull'aumento dei limiti  di  competenza
 del  pretore;  legge  31 luglio 1984, n. 400, sulla competenza penale
 del pretore);
     che la censurata disciplina fu introdotta in considerazione della
 non facile reperibilita' nei centri minori di avvocati e procuratori,
 derivante dalla non facile eccessibilita' dei centri stessi  mediante
 i  mezzi  di comunicazione allora in uso: motivo, questo, che gia' da
 tempo e' divenuto inattuale.
   D'altra parte il procedimento  diretto  all'iscrizione  negli  albi
 degli  esercenti  secondo  la normativa impugnata, anche se implicita
 una  qualche  valutazione,   non   puo'   considerarsi   equipollente
 dell'esame di Stato prescritto dall'art. 33, comma quinto, Cost., che
 implica una prova tecnica, circondata da particolari garanzie.
   4.  -  Per  le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio
 del patrocinio legale di cui si tratta, non  preceduta  da  controllo
 dell'idoneita' tecnica costituito da eseme di Stato o da equipollente
 di  esso,  di  una  categoria  di  soggetti  diversa  da quella degli
 avvocati e procuratori, per di piu' senza limiti di  tempo  e  al  di
 fuori   di   qualsiasi   apprezzabile   esigenza,   costituisce   una
 ingiustificata deroga all'art. 33, comma quinto, e  cosi'  violazione
 del medesimo e dell'art.  3, comma primo, Cost.
   Le   norme   impugnate   vanno  dunque  dichiarate  illegittime  in
 riferimento ai  due  detti  parametri,  mentre  rimane  assorbita  la
 questione  di  legittimita'  delle  stesse in riferimento all'art. 25
 Cost.".
   Rilevato  che,  per   tali   ragioni,   codesta   Corte   dichiaro'
 l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  6, lett. b), 7, 8 e 9
 della legge 7  luglio  1901,  n.  283,  nonche'  dell'art.  1,  comma
 secondo,  del  r.d.-l.  13  agosto  1926, n. 1459 e dell'art. 1 della
 legge 28 giugno 1928, n.  1415, "nella parte in cui tengono ferme  le
 suddette  disposizioni  della  legge  n.  283 del 1901, nonche' degli
 artt. 2 e 3  del  r.d.-l.    13  agosto  1926,  n.  1459,  in  quanto
 applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge
 n. 283 del 1901";
   Rilevato che, poco dopo, la Corte costituzionale con la sentenza n.
 202  del  28  maggio 1987 accolse l'analoga questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio  1901,  n.
 283,  (sugli  onorari  dei  procuratori e sul patrocinio legale nelle
 preture), sollevata con ordinanza pronunciata dal tribunale di Lucca,
 e nella motivazione preciso':
     "La suindicata disposizione consente il patrocinio legale dinanzi
 alle preture site nei comuni che sono in sede di tribunale, oltre che
 agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge  ed
 a  coloro  che  hanno  sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline
 universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del  diritto
 commerciale,  della  procedura  civile  e  penale.  Consente inoltre,
 combinandosi con il disposto della lett.  b)  dello  stesso  articolo
 (che  alla  lett.    a)  fa  specifico  riferimento), che i soggetti,
 diversi dagli avvocati e procuratori, in essa indicati, esercitino il
 patrocinio anche nelle preture site in comuni che non  sono  sede  di
 tribunale.
   Cio'  e'  ritenuto,  dal  giudice  a  quo,  lesivo di vari precetti
 costituzionali:  dell'art. 33, comma quinto,  per  essere  consentito
 l'esercizio  della professione legale davanti alle preture a soggetti
 che non hanno superato l'esame di Stato; dell'art.  3,  comma  primo,
 per  essere posti sullo stesso piano professionisti muniti di diversi
 titoli abilitanti; dell'art. 24, comma secondo, perche' il diritto di
 difesa  deve  essere  inteso  come  potesta'  effettiva   di   valida
 assistenza tecnica.
   2.  -  Come  ha ricordato il giudice a quo, questa Corte si e' gia'
 pronunciata sul patrocinio davanti alle preture, con la  sentenza  n.
 127 del 1985.
   Con tale decisione, tuttavia, la Corte, in ragione dei limiti della
 questione  sottopostale,  ha  preso  in  esame soltanto uno specifico
 aspetto dell'istituto del patrocinio esercitato davanti alle  preture
 da  soggetti  diversi dagli avvocati e procuratori. In particolare si
 e' occupata del patrocinio davanti alle sole "preture  minori"  (site
 in  comuni  non sede di tribunale), esplicato, ai sensi del combinato
 disposto degli artt. 6 lett. b), e 7  della  legge  n.  283/1901,  su
 abilitazione  concessa  dal  tribunale  in  camera  di  consiglio, da
 persone fornite di dati requisiti (incensurata condotta; possesso  di
 determinati   titoli   di   studio   o   di   precedenti   esperienze
 professionali).
   La suindicata pronuncia non riguarda, invece,  la  diversa  ipotesi
 del   patrocinio  consentito  a  persone  diverse  dagli  avvocati  o
 procuratori, aventi i requisiti elencati nell'art. 6,  lett.  a),  ed
 iscritti  in  apposito  albo  ad  opera del presidente del tribunale,
 previo il mero riscontro dei requisiti anzidetti, tanto nelle preture
 site  in  comuni  sede  di  tribunale  (art.  6, lett. a)), che nelle
 preture ubicate in comuni non dotati di tribunale (art. 6, lett.  b),
 prima parte).
   Orbene,  l'ordinanza del tribunale di Lucca - pur riferendosi ad un
 caso di  iscrizione  nell'albo  chiesta  al  fine  di  esercitare  il
 patrocinio  nelle preture minori da persona avente i requisiti di cui
 alla lett. a) - finisce con l'investire  l'intero  sistema  normativo
 quale  e'  delineato  dall'art.  6,  lett.  a)  e  b), della legge n.
 283/1901, nella parte non caducata dalla sentenza n.  127  del  1985,
 poiche'  censura  nella  sua  globalita' la disciplina del patrocinio
 davanti alle preture ad opera di soggetti diversi  dagli  avvocati  e
 procuratori.
   3. - La questione e' fondata.
   Con  la  suindicata sentenza n. 127 del 1985 si e' negato che abbia
 una razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio davanti alle
 preture, senza limiti di  tempo  e  al  di  fuori  di  ogni  esigenza
 apprezzabile,  di  persone, diverse dagli avvocati e procuratori, non
 preventivamente  sottoposte  al  controllo   di   idoneita'   tecnica
 costituito  dall'esame  di  Stato (art. 33, comma quinto, Cost.) o da
 equipollente di esso.
   Al  riguardo  si  e'  infatti   osservato   che   l'esenzione   dei
 patrocinatori   dall'esame   di   Stato  non  puo'  trovare  adeguata
 giustificazione nella facolta',  concessa  alle  parti  nel  giudizio
 pretorile,   di   "autodifesa",   poiche'   questa   e'   subordinata
 all'autorizzazione del pretore, nelle cause  civili,  ed  e'  ammessa
 solo  per  limitate  ipotesi  in materia penale (art. 125 c.p.p.), ed
 implica, comunque, una scelta tra l'autodifesa ed una difesa  tecnica
 che  dia  garanzie  di  "tecnica"  adeguatezza; che la pretesa minore
 importanza delle cause attribuite  alla  cognizione  del  pretore  e'
 contrastata  dal  graduale  incremento,  qualitativo  e quantitativo,
 della competenza del pretore, che e' ovviamente identica in tutte  le
 preture, quale che sia la loro ubicazione; che, infine, la non facile
 reperibilita'  di  difensori  nei  centri  minori derivante dalla non
 agevole accessibilita' di questi  ultimi,  che  costitui'  una  delle
 ragioni  dell'introduzione  della  figura  del  patrocinatore, appare
 ormai inattuale in ragione dell'elevato livello raggiunto  dai  mezzi
 di comunicazione.
   Tali  considerazioni,  espresse  in  riferimento  ai  patrocinatori
 abilitati ex art. 7 della legge n. 283/1901, valgono altresi'  per  i
 patrocinatori  di cui all'art. 6, lett. a), stessa legge. Invero, ne'
 la qualifica professionale (notaio) ne' il titolo  culturale  (laurea
 in giurisprudenza o superamento di determinati esami di tale corso di
 laurea)  ad  essa  richiesti  possono assicurare quell'indispensabile
 vaglio di specifica idoneita' tecnica all'esercizio della professione
 forense che solo l'esame di Stato o  un  adeguato  equipollente  (non
 ravvisabile   nel   superamento  del  concorso  notarile,  in  quanto
 finalizzato   all'abilitazione   ad   una   attivita'   professionale
 nettamente diversa) sono in grado di garantire.
   Ne'  vale  opporre  che,  ai  sensi  dell'art.  32 dell'ordinamento
 giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), i notai ed i  laureati  in
 giurisprudenza  possono  essere  nominati  vice-pretori  onorari.  In
 proposito e' sufficiente rilevare che quella del vice-pretore e'  una
 funzione a carattere onorario e non gia' una attivita' professionale,
 come  quella  del  patrocinatore;  che il relativo incarico ha durata
 limitata  ad  un  triennio  (con  possiblita'  di  conferma)   mentre
 l'esercizio  della  professione  del patrocinatore e' senza limiti di
 tempo; che, infine, la nomina e' subordinata a un rigoroso vaglio  di
 idoneita'  da  parte  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura.
 Pertanto va dichiarato illegittimo, per violazione  degli  artt.  33,
 comma quinto, e 3, comma primo, Cost., l'art. 6, lett. a) e b), della
 legge  n. 283/1901, nella parte in cui consente, a notai, laureati in
 giurisprudenza e studenti; che abbiano superato determinati esami  di
 tale  corso  di  laurea,  di  esercitare  il  patrocinio davanti alle
 preture ubicate in comuni dotati di tribunale ovvero  privi  di  tale
 ufficio.
   Ai  sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inoltre
 dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale   conseguenziale   delle
 disposizioni  legislative  che  hanno successivamente tenuto ferme le
 norme suindicate,  e  precisamente:  l'art.  15,  ultima  parte,  del
 regio-decreto  20  settembre  1992,  n.  1316 (Esecuzione dell'art. 5
 della legge15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei
 pretori e dei conciliatori); l'art. 2 del regio decreto  6  settembre
 1923,  n.  1920  (Norme  transitorie  per  il patrocinio davanti alle
 preture); l'art. 1 del regio d.-l.  13 agosto 1926,  n.  1459  (Norme
 riguardanti  i  patrocinatori legali); gli artt. 1 e 3 della legge 28
 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture).
   Ritenuto che le stesse argomentazioni bene si attaglino al caso che
 ne occupa, stante la piena corrispondenza tra le  fattispecie  allora
 esaminate  dalla  Corte  e  quelle  oggi proposte alla cognizione del
 pretore;
   Considerato infatti che,  ai  fini  dell'adeguatezza  della  difesa
 tecnica, possono certamente assimilarsi le posizioni, da un lato, dei
 patrocinatori  previsti  dalle  norme  dichiarate  incostituzionali a
 seguito del penultimo aumento  di  competenza  pretorile,  e  quella,
 dall'altro  lato,  dei  praticanti  avvocati  ai  quali il prevalente
 orientamento ritiene ancora possibile conferire il patrocinio innanzi
 al pretore, dopo la novella  che  ha,  fra  l'altro,  decuplicato  la
 competenza  per  valore di questo giudice (con l'effetto di provocare
 anche  un  sensibile   innalzamento   qualitativo   delle   questioni
 sottoposte  al  suo vaglio), sicche' inevitabile e' il riproporsi del
 dubbio circa la costituzionalita' della sopravvivenza del  patrocinio
 conferito a persone che non abbiano ancora superato l'esame di Stato;
   Considerata   altresi'   la   cd.   impertinenza   della  normativa
 denunciata, alla  luce  della  illustrata  mancanza  di  correlazione
 logica  fra  il disposto della legge e l'obiettivo che il legislatore
 intendeva prefiggersi (Corte cost. nn. 207/1988, 44/1988,  54/1975  e
 moltre  altre),  nonche'  la  palese  inadeguatezza  della scelta del
 legislatore (almeno secondo l'interpretazione che  della  mens  legis
 da' la giurisprudenza prevalente);
   Ritenuta   irrilevante,   ai   fini   presenti,   la  temporaneita'
 dell'abilitazione al patrocinio (abilitazione destinata ad  esaurirsi
 o  con  il  superamento  dell'esame  di  Stato  o  con la delibera di
 cancellazione per superamento del  termine  massimo  di  iscrizione),
 poiche'  la  necessaria adeguatezza della difesa specifica si correla
 alle conseguenze permanenti che ne possono discendere  per  le  parti
 cosi' rappresentate e difese;
   Ritenuto  che  la  rilevanza  e la non manifesta infondatezza della
 questione cosi' prospettata non siano  inficiate,  neppure  sotto  il
 profilo  dell'opportunita'  (ove mai si trattasse di un parametro cui
 poter riconoscere una qualche dignita'  in  sede  di  valutazione  di
 norme  sui  diritti  fondamentali  ed  inviolabili),  dalla imminente
 entrata in vigore della riforma prevista  dall'art.  17,  comma  113,
 della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  (e  del decreto legislativo
 approvato in sua attuazione, n. 398/1997, peraltro  -  allo  stato  -
 solo  per  l'ammissione al concorso per uditore giudiziario) dacche',
 piuttosto, tale riforma conferma che lo  stesso  legislatore  ha  ben
 presenti  i seri problemi connessi alla formazione post-universitaria
 per le professioni forensi;
   Considerato che neppure la recente  approvazione  (avvenuta  il  14
 novembre  1997  da  parte del Consiglio dei Ministri) dello schema di
 decreto delegato  attuativo  della  legge  n.  254/1997  consente  di
 ritenere  cessata  la  rilevanza  e  non manifesta infondatezza delle
 questioni sopra indicate, poiche' anzi la prevista soppressione delle
 preture comportera' inevitabilmente l'inattualita' dell'art.  8  r.d.
 citato  (salvo  che  per  il patrocinio innanzi ai giudici onorari) e
 mostrera' ancor piu' icasticamente come sia  irragionevole  prevedere
 che,  per  cause e questioni analoghe (non pare previsto l'incremento
 della competenza per valore in capo al giudice professionale unico di
 primo grado), possa darsi una diversa disciplina della difesa tecnica
 e dalla sua adeguatezza.
   Rilevato,  infatti,  che  in  virtu'  della  riforma  (disposizioni
 transitorie  previste  dagli  artt. 110-114 del citato schema) alcune
 delle cause pendenti davanti  al  pretore  verranno  decise  da  tale
 giudice  (davanti  al  quale, secondo il diritto vivente surriferito,
 saranno ammessi al patrocinio i praticanti) mentre ogni altra  verra'
 proseguita dal nuovo giudice unico (davanti al quale, appunto perche'
 non  piu'  identificabile  come  pretore,  tale  patrocinio non sara'
 ammissibile);
   Considerato che la questione e' di evidente rilevanza nel  presente
 giudizio,  poiche'  dall'accoglimento dell'eccezione discenderebbe la
 declaratoria di  nullita'  della  procura  (conferita  dall'opponente
 societa' G.V.P. al dott. Andrea Costa) e quindi l'irrevocabilita' del
 decreto  ingiuntivo  pronunciato dal pretore di Milano il 13 novembre
 1996;
   Considerato infine che non consta al  giudicante  che  per  nessuna
 altra   professione   liberale,   per  l'esercizio  della  quale  sia
 prescritto il superamento di  esame  di  Stato,  sia  ammesso  che  i
 praticanti,   neppure  temporaneamente  e  per  questioni  di  minore
 importanza, svolgano autonomamente la relativa  professione,  sicche'
 anche sotto tale profilo deve ravvisarsi una irragionevole disparita'
 di trattamento;
                                P. Q. M.
   Letti ed applicati gli aa. 134 Cost., 11 legge n. 87/1953;
   Dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante  ai fini del
 decidere la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  82/3
 codice  procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21
 novembre 1991, n. 374;
   Dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante  ai fini del
 decidere la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  47,
 legge 21 novembre 1991, n. 374;
   Dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante  ai fini del
 decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8  del
 regio d.-l. n. 1579 del 25 novembre 1933;
   In   quanto   tali   norme,  complessivamente  considerate  secondo
 l'interpretazione che ne da' il prevalente orientamento  dei  giudici
 di  merito,  e  che  dunque  assurge al rango di diritto vivente, non
 comportano  l'abrogazione  dell'art.   8,   bensi'   qualificano   il
 praticante procuratore (ora praticamente avvocato) esercente ai sensi
 dell'art.  8  medesimo  come  procuratore  legalmente esercente nella
 parte in cui esse rendono cosi' ammissibile, per tutte  le  cause  di
 competenza  del  pretore,  il  patrocinio  e la difesa ad opera di un
 praticante avvocato abilitato dal competente Ordine professionale;
   In riferimento ai parametri costituzionali rappresentati  dall'art.
 24,  secondo comma, dall'art. 33, quinto comma e dall'art. 3, primo e
 secondo comma della Costituzione, per gli argomenti meglio illustrati
 in motivazione, e in particolare in quanto  il  sistema  che  risulta
 dalle norme qui denunciate:
     non  e'  idoneo  ad  assicurare  in  ogni caso una difesa tecnica
 adeguata;
     non   richiede   il   superamento   dell'esame   di   Stato   per
 l'abilitazione all'esercizio della professione;
     determina   un'irragionevole   disparita'   di   trattamento   di
 situazioni analoghe; (e simmetricamente un'irragionevole identita' di
 trattamento per situazioni obiettivamente diverse);
   Sospende pertanto il processo in corso;
   Dispone  che  tutti  gli   atti   del   presente   giudizio   siano
 tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che  ne  venga
 data  comunicazione  al  Presidente  del Senato della Repubblica e al
 Presidente della Camera di Deputati della Repubblica,  oltre  che  ai
 difensori delle parti.
     Milano, addi' 26 gennaio 1998
                          Il pretore: Pertile
 98C0464