N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 1998

                                N. 299
  Ordinanza  emessa  il 20 febbraio 1998 dal tribunale per i minorenni
 di Messina nel procedimento penale a carico di S.N.A.
 Processo penale - Tribunale per i  minorenni  -  Giudice  astenuto  o
    ricusato  -  Impossibilita'  di  sostituzione con altro magistrato
    dello stesso ufficio -  Rimessione  del  procedimento  al  giudice
    egualmente  competente  per  materia  con  sede  nel capoluogo del
    distretto di  Corte  d'appello  piu'  vicino  -  Lamentata  omessa
    previsione  di  detto  trasferimento  solo  per  i  casi del tutto
    eccezionali - Violazione del principio del giudice naturale.
 (C.P.P. 1988, art. 43).
 (Cost., art. 25).
(GU n.18 del 6-5-1998 )
                     IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Emette  la  seguente  ordinanza  sulla  eccezione  di  incompetenza
 territoriale  sollevata  dal p.m. e sulla questione di illegittimita'
 costituzionale dell'art.  43  secondo  comma  c.p.p.  in  riferimento
 all'art. 25 primo comma della Costituzione rilevata d'ufficio;
                             O s s e r v a
   Va  esaminata  preliminarmente  la  seconda  questione  che  appare
 pregiudiziale rispetto alla prima. Al riguardo si  premette  che,  in
 seguito alle pronunzie costituzionali n. 131/96 e n. 311/97 attinenti
 alla  incompatibilita'  a  partecipare  al dibattimento o all'udienza
 preliminare dei magistrati che si siano pronunziati  in  ordine  alle
 misure  cautelari  personali coercitive, il tribunale per i minorenni
 di Reggio Calabria - al quale risultano allo  stato  assegnati    tre
 soli  magistrati  togati  -  ha  gia' trasmesso a quest'ufficio n. 27
 procedimenti penali ed altri si accinge a trasmetterne,  praticamente
 tutti i processi cola' pendenti per imputazioni di rilevante gravita'
 riguardo  ai  quali era stata emessa dal g.i.p. ordinanza di custodia
 cautelare. E' stata  infatti,  sufficiente  una  istanza  di  riesame
 perche'  i  residui  altri due magistrati divenissero incompatibili a
 giudicare il caso.
   La sistematica trasmigrazione verso questo ufficio di tutti i gravi
 processi,  nessuno  escluso,  pendenti  presso  il  tribunale  per  i
 minorenni  di  Reggio  Calabria  finisce per violare il principio del
 giudice naturale sancito dall'art. 25 primo comma della Costituzione.
 Il  che  acquista  maggiore  rilevanza  e  gravita' nell'ambito della
 giurisdizione in quanto fa si' che l'imputato minorenne debba  essere
 giudicato  fuori  del  proprio  territorio  e  del  proprio  contesto
 socio-culturale con inevitabile ulteriore stress e trauma psicologico
 e/o consente comunque allo stesso imputato di scegliere, azionando in
 modo appropriato lo strumento del riesame (da proporre o non proporre
 a seconda che voglia o  meno  spostare  le  sede  del  giudizio),  il
 giudice che ritiene a se' piu' vantaggioso.
   Si  ritiene,  pertanto,  che la disposizione di cui all'art. 43 cpv
 c.p.p.,  prevista  evidentemente  per  far  fronte  a  situazioni  di
 emergenza  o  comunque  eccezionali, sia da ritenere in contrasto con
 l'art. 25 della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non  limiti  la
 trasmigrazione  dei  processi  verso  altro  ufficio  ad  ipotesi  di
 comprovata eccezionalita' e, in conseguenza, consenta che  le  stesse
 trasmigrazioni  acquisiscano  la  dimensione  della  sistematicita' e
 della routine, si'  da verificarsi in tutti i  casi  ove  si  pongano
 questioni di misure cautelari.
   Nel  caso  di  specie,  poi, ove, essendo compatibile a trattare il
 dibattimento un magistrato del tribunale per i  minorenni  di  Reggio
 Calabria,  il  processo  poteva  essere  celebrato in quella sede con
 l'integrazione del Collegio mediante lo strumento della supplenza e/o
 applicazione, devesi registrare che  la  norma  appare  essere  stata
 applicata  in modo improprio dal presidente della Corte di appello di
 Reggio Calabria, il quale in  modo  apodittico  e  non  motivato,  ha
 rifiutato   di   disporre   l'anzidetta  supplenza  e/o  applicazione
 ("ritenuto che non e'  possibile  sostituire  i  giudici  autorizzati
 all'astensione,   a   norma   delle  vigenti  leggi  dell'ordinamento
 giudiziario  con  applicazioni  endodistrettuale",  v.  in  atti   la
 relativa  nota  del  24 settembre 1997):  il che non sembra esprimere
 quella dimensione di assoluta necessita' indefettibilmente occorrente
 per la deroga eccezionale al principio del giudice naturale.
   Si ritiene, quindi, che in base alle considerazioni  che  precedono
 la    questione   di   illegittimita'   costituzionale   non   appare
 manifestamente infondata ed  e'  altresi'  rilevante  ai  fini  della
 competenza territoriale alla trattazione del processo, per cui devesi
 far luogo agli incombenti di cui alla legge n. 87/53.
   La  questione  relativa all'incompetenza territoriale sollevata dal
 p.m. rimane,  allo  stato,  assorbita  da  quella  di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  43 comma 2 c.p.p.; letti gli artt. 1 della
 legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente indondata la  questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  43  capoverso c.p.p. nella
 parte in cui non prevede che la trasmigrazione dei processi ad  altro
 ufficio,  in  relazione  alle  ipotesi di cui al primo comma, sia del
 tutto  eccezionale  e  non  escluda  che  la  stessa   trasmigrazione
 acquisisca  la  sistematicita'  della  routine, si' da verificarsi in
 tutti i processi nei quali si pongono questioni di  misure  cautelari
 personali;
   Sospende  il  giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui
 viene  data  la lettura all'odierno dibattimento, sia notificata alle
 parti, al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Dispone  che  alla  presente ordinanza vengano allegati gli elenchi
 dei procedimenti penali trasmessi dal tribunale per  i  minorenni  di
 Reggio  Calabria  sia  in fase di dibattimento che in fase di udienza
 preliminare.
     Messina, addi' 20 febbraio 1998
                         Il presidente: Romano
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