N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 1998
N. 299 Ordinanza emessa il 20 febbraio 1998 dal tribunale per i minorenni di Messina nel procedimento penale a carico di S.N.A. Processo penale - Tribunale per i minorenni - Giudice astenuto o ricusato - Impossibilita' di sostituzione con altro magistrato dello stesso ufficio - Rimessione del procedimento al giudice egualmente competente per materia con sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello piu' vicino - Lamentata omessa previsione di detto trasferimento solo per i casi del tutto eccezionali - Violazione del principio del giudice naturale. (C.P.P. 1988, art. 43). (Cost., art. 25).(GU n.18 del 6-5-1998 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Emette la seguente ordinanza sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal p.m. e sulla questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 43 secondo comma c.p.p. in riferimento all'art. 25 primo comma della Costituzione rilevata d'ufficio; O s s e r v a Va esaminata preliminarmente la seconda questione che appare pregiudiziale rispetto alla prima. Al riguardo si premette che, in seguito alle pronunzie costituzionali n. 131/96 e n. 311/97 attinenti alla incompatibilita' a partecipare al dibattimento o all'udienza preliminare dei magistrati che si siano pronunziati in ordine alle misure cautelari personali coercitive, il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria - al quale risultano allo stato assegnati tre soli magistrati togati - ha gia' trasmesso a quest'ufficio n. 27 procedimenti penali ed altri si accinge a trasmetterne, praticamente tutti i processi cola' pendenti per imputazioni di rilevante gravita' riguardo ai quali era stata emessa dal g.i.p. ordinanza di custodia cautelare. E' stata infatti, sufficiente una istanza di riesame perche' i residui altri due magistrati divenissero incompatibili a giudicare il caso. La sistematica trasmigrazione verso questo ufficio di tutti i gravi processi, nessuno escluso, pendenti presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria finisce per violare il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 primo comma della Costituzione. Il che acquista maggiore rilevanza e gravita' nell'ambito della giurisdizione in quanto fa si' che l'imputato minorenne debba essere giudicato fuori del proprio territorio e del proprio contesto socio-culturale con inevitabile ulteriore stress e trauma psicologico e/o consente comunque allo stesso imputato di scegliere, azionando in modo appropriato lo strumento del riesame (da proporre o non proporre a seconda che voglia o meno spostare le sede del giudizio), il giudice che ritiene a se' piu' vantaggioso. Si ritiene, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 43 cpv c.p.p., prevista evidentemente per far fronte a situazioni di emergenza o comunque eccezionali, sia da ritenere in contrasto con l'art. 25 della Costituzione nella parte in cui non limiti la trasmigrazione dei processi verso altro ufficio ad ipotesi di comprovata eccezionalita' e, in conseguenza, consenta che le stesse trasmigrazioni acquisiscano la dimensione della sistematicita' e della routine, si' da verificarsi in tutti i casi ove si pongano questioni di misure cautelari. Nel caso di specie, poi, ove, essendo compatibile a trattare il dibattimento un magistrato del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il processo poteva essere celebrato in quella sede con l'integrazione del Collegio mediante lo strumento della supplenza e/o applicazione, devesi registrare che la norma appare essere stata applicata in modo improprio dal presidente della Corte di appello di Reggio Calabria, il quale in modo apodittico e non motivato, ha rifiutato di disporre l'anzidetta supplenza e/o applicazione ("ritenuto che non e' possibile sostituire i giudici autorizzati all'astensione, a norma delle vigenti leggi dell'ordinamento giudiziario con applicazioni endodistrettuale", v. in atti la relativa nota del 24 settembre 1997): il che non sembra esprimere quella dimensione di assoluta necessita' indefettibilmente occorrente per la deroga eccezionale al principio del giudice naturale. Si ritiene, quindi, che in base alle considerazioni che precedono la questione di illegittimita' costituzionale non appare manifestamente infondata ed e' altresi' rilevante ai fini della competenza territoriale alla trattazione del processo, per cui devesi far luogo agli incombenti di cui alla legge n. 87/53. La questione relativa all'incompetenza territoriale sollevata dal p.m. rimane, allo stato, assorbita da quella di illegittimita' costituzionale dell'art. 43 comma 2 c.p.p.; letti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente indondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 43 capoverso c.p.p. nella parte in cui non prevede che la trasmigrazione dei processi ad altro ufficio, in relazione alle ipotesi di cui al primo comma, sia del tutto eccezionale e non escluda che la stessa trasmigrazione acquisisca la sistematicita' della routine, si' da verificarsi in tutti i processi nei quali si pongono questioni di misure cautelari personali; Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui viene data la lettura all'odierno dibattimento, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone che alla presente ordinanza vengano allegati gli elenchi dei procedimenti penali trasmessi dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria sia in fase di dibattimento che in fase di udienza preliminare. Messina, addi' 20 febbraio 1998 Il presidente: Romano 98C0473