N. 300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1998
N. 300 Ordinanza emessa il 19 febbraio 1998 dal pretore di Bassano del Grappa sezione distaccata di Asiago nel procedimento civile vertente tra associazione "Antichi binari" di Asiago e sindaco di Gallio Imposta di pubblicita' - Assoggettamento all'imposta e ad apposita dichiarazione (diretta al sindaco e indicante le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi utilizzati), da parte del soggetto passivo della stessa, anche della propaganda di contenuto ideologico a mezzo di diffusione di manifestini, senza scopo di lucro - Incidenza sul diritto di liberta' di manifestazione del pensiero e sul principio di capacita' contributiva. (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 5, 8, 15, 20 e 21). (Cost., artt. 21 e 53).(GU n.18 del 6-5-1998 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento civile di opposizione avverso ordinanza ingiunzione, promosso dall'Associazione "Antichi binari" di Asiago contro il comune di Gallio; Proponendo, per istanza del ricorrente, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 5, 8, 15, 20 e 21 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nella parte in cui assoggettano ad imposta sulla pubblicita' e ad apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo dell'imposta, anche la propaganda di contenuto ideologico a mezzo di diffusione di manifestini, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, Costituzione; O s s e r v a Con l'atto introduttivo della presente causa, il sig. Giliano Carli espone che l'associazione politico-culturale, da lui legalmente rappresentata, denominata "Antichi binari" di Asiago, in occasione del 25 aprile 1997, fece stampare e distribui' nei luoghi abitati dell'altopiano (di Asiago) un volantino inteso a mantenere vivo il ricordo dei valori della lotta antifascista e del permanente pericolo del fascismo. Nello stesso giorno, la Polizia municipale di Gallio contesto' al legale rappresentante la violazione dell'art. 42 del regolamento comunale in relazione al decreto legislativo n. 507/93, per non avere presentato istanza di autorizzazione al sindaco e per non aver pagato la relativa tassa sulla pubblicita', Il sindaco di detto comune, respingendo le osservazioni dell'associazione ricorrente, aveva emesso, in data 1 luglio 1997, ordinanza ingiunzione n. 19 con la quale confermando la violazione contestata, ingiungeva alla opponente di pagare una sanzione amministrativa dell'importo di lire 400.000, oltre lire 22.100 per spese. La ricorrente chiede dichiararsi la nullita' e l'inefficacia del provvedimento, perche' il recente decreto legislativo, abrogando l'art.15 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, deve interpretarsi nel senso che la propaganda politica, quale attuata con i cennati volantini, sia esente dall'onere tributario in questione, nonche' da quello di chiedere al sindaco l'autorizzazione alla diffusione di stampati di contenuto ideologico. Costituendosi in giudizio, l'amministrazione comunale opposta chiedeva rigettarsi il ricorso, poiche' la distribuzione di manifestini rientra nella nozione della pubblicita' "varia", di cui all'art. 15 del decreto legislativo citato; mentre il precedente art. 8 fa obbligo all'autore del messaggio pubblicitario di presentare al Sindaco apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicate caratteristiche, durata della pubblicita' e ubicazione dei mezzi utilizzati. All'udienza odierna, fissata per la comparizione delle parti, il procuratore della ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale delle norme del recente decreto le quali, in materia di imposta sulla pubblicita', assoggettano al tributo, nonche' a preventiva dichiarazione all'ente impositore, anche la propaganda ideologica o politica a mezzo di volantini; quindi, le parti hanno formulato le conclusioni e discusso la causa. Cio' premesso in fatto, il pretore osserva che la questione di legittimita' costituzionale e' non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione. Come ricordato nel ricorso, l'art. 15 della legge 5 luglio 1961 n. 641, in relazione all'art. 2, commi 2 e 3 della stessa legge, nella parte in cui assoggettava ad imposta anche le forme di propaganda ideologica effettuata, senza fini di lucro, a diretta cura degli interessati, fu dichiarato illegittimo per contrasto con gli artt. 21 e 53, primo comma, Costituzione (Corte costituzionale, sent. n. 131 del 1973), Analogo sospetto di illegittimita' e' dato avanzare nei confronti degli articoli, menzionati in premessa, del decreto legislativo n. 507 del 1993, recante la nuova disciplina della materia. E' ben vero che l'art. 5, secondo comma, considerando rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, sembra escludere dalla soggezione al tributo i messaggi di nautra politica, ideologica, religiosa effettuati senza fine di lucro; e, correlativamente, dagli obblighi previsti dai successivi artt. 8 e 15 per la pubblicita' "varia". Ma siffatta interpretazione non e' sostenibile alla luce dei seguenti artt. 20 e 21 dello stesso decreto: l'uno, comprendendo fra i casi di riduzione del diritto dovuto, "i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro" (lett. b)); nonche' "i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali" ((lett. c)); e l'altro, coerentemente, non comprendendo fra i casi di esenzione dal tributo i messaggi di propaganda ideologica o politica. Sembra percio' che il combinato disposto di detti articoli, non lasciando spazio ad una interpretazione conformatrice al dettato costituzionale, sia suscettibile di violare i canoni della liberta' di manifestazione, con qualsiasi mezzo, del pensiero, e della capacita' contributiva, difettando quest'ultima radicalmente in presenza di propaganda ideologica. La questione e' rilevante ai fini della decisione, poiche', in caso di accoglimento, il pretore, disapplicato incidentalmente il regolamento comunale nella parte attinente, dovrebbe annullare l'ordinanza di ingiunzione accogliendo il ricorso.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 8, 15, 20 e 21 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nella parte in cui assoggettano ad imposta sulla pubblicita' e ad apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo dell'imposta, anche la propaganda di contenuto ideologico a mezzo di diffusione di manifestini, senza scopo di lucro, in riferimento agli artt. 21 e 53, 1 comma, Costituzione; Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della Cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il giudizio in corso e fissa la nuova udienza al 15 ottobre 1998, ore 9,30. Asiago, addi' 19 febbraio 1998 Il pretore: Montini Trotti 98C0474