N. 300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1998

                                N. 300
  Ordinanza emessa il 19 febbraio 1998  dal  pretore  di  Bassano  del
 Grappa  sezione distaccata di Asiago nel procedimento civile vertente
 tra associazione "Antichi binari" di Asiago e sindaco di Gallio
  Imposta di pubblicita' - Assoggettamento all'imposta e  ad  apposita
    dichiarazione  (diretta al sindaco e indicante le caratteristiche,
    la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi  utilizzati),
    da parte del soggetto passivo della stessa, anche della propaganda
    di  contenuto  ideologico  a  mezzo  di diffusione di manifestini,
    senza scopo di lucro  -  Incidenza  sul  diritto  di  liberta'  di
    manifestazione   del   pensiero   e  sul  principio  di  capacita'
    contributiva.
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 5, 8, 15, 20 e 21).
 (Cost., artt. 21 e 53).
(GU n.18 del 6-5-1998 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti  del  procedimento  civile  di  opposizione  avverso
 ordinanza ingiunzione, promosso dall'Associazione "Antichi binari" di
 Asiago contro il comune di Gallio;
   Proponendo,  per  istanza del ricorrente, questione di legittimita'
 costituzionale del combinato disposto dagli artt. 5, 8, 15, 20  e  21
 d.lgs.  15  novembre  1993 n. 507, nella parte in cui assoggettano ad
 imposta sulla pubblicita' e ad apposita dichiarazione  da  parte  del
 soggetto  passivo  dell'imposta,  anche  la  propaganda  di contenuto
 ideologico a mezzo di diffusione di manifestini, in riferimento  agli
 artt. 21 e 53, primo comma, Costituzione;
                             O s s e r v a
   Con l'atto introduttivo della presente causa, il sig. Giliano Carli
 espone  che  l'associazione  politico-culturale,  da  lui  legalmente
 rappresentata, denominata "Antichi binari" di  Asiago,  in  occasione
 del  25  aprile  1997,  fece stampare e distribui' nei luoghi abitati
 dell'altopiano (di Asiago) un volantino inteso a  mantenere  vivo  il
 ricordo dei valori della lotta antifascista e del permanente pericolo
 del  fascismo.   Nello stesso giorno, la Polizia municipale di Gallio
 contesto' al legale rappresentante la  violazione  dell'art.  42  del
 regolamento  comunale  in relazione al decreto legislativo n. 507/93,
 per non avere presentato istanza di autorizzazione al sindaco  e  per
 non  aver  pagato  la relativa tassa sulla pubblicita', Il sindaco di
 detto   comune,   respingendo   le   osservazioni   dell'associazione
 ricorrente,   aveva   emesso,   in  data  1  luglio  1997,  ordinanza
 ingiunzione  n. 19 con la quale confermando la violazione contestata,
 ingiungeva alla  opponente  di  pagare  una  sanzione  amministrativa
 dell'importo  di  lire  400.000,  oltre  lire  22.100  per  spese. La
 ricorrente  chiede  dichiararsi  la  nullita'  e  l'inefficacia   del
 provvedimento,  perche'  il  recente  decreto  legislativo, abrogando
 l'art.15 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, deve interpretarsi nel  senso
 che  la  propaganda  politica, quale attuata con i cennati volantini,
 sia esente dall'onere tributario in questione, nonche' da  quello  di
 chiedere  al  sindaco l'autorizzazione alla diffusione di stampati di
 contenuto ideologico. Costituendosi  in  giudizio,  l'amministrazione
 comunale   opposta   chiedeva   rigettarsi  il  ricorso,  poiche'  la
 distribuzione di manifestini rientra nella nozione della  pubblicita'
 "varia", di cui all'art. 15 del decreto legislativo citato; mentre il
 precedente  art.  8 fa obbligo all'autore del messaggio pubblicitario
 di presentare al Sindaco apposita dichiarazione, nella  quale  devono
 essere   indicate   caratteristiche,   durata   della  pubblicita'  e
 ubicazione dei mezzi utilizzati. All'udienza odierna, fissata per  la
 comparizione   delle   parti,  il  procuratore  della  ricorrente  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale  delle  norme  del
 recente  decreto  le  quali, in materia di imposta sulla pubblicita',
 assoggettano al tributo, nonche' a preventiva dichiarazione  all'ente
 impositore,  anche  la  propaganda  ideologica  o politica a mezzo di
 volantini; quindi, le parti hanno formulato le conclusioni e discusso
 la causa.
   Cio' premesso in fatto, il pretore  osserva  che  la  questione  di
 legittimita'   costituzionale   e'  non  manifestamente  infondata  e
 rilevante ai fini della decisione. Come ricordato nel ricorso, l'art.
 15 della legge 5 luglio 1961 n. 641, in relazione all'art. 2, commi 2
 e 3 della stessa legge, nella parte in cui  assoggettava  ad  imposta
 anche  le  forme  di  propaganda ideologica effettuata, senza fini di
 lucro, a diretta cura degli interessati,  fu  dichiarato  illegittimo
 per contrasto con gli artt. 21 e 53, primo comma, Costituzione (Corte
 costituzionale,   sent.   n.  131  del  1973),  Analogo  sospetto  di
 illegittimita'  e'  dato  avanzare  nei  confronti  degli   articoli,
 menzionati  in  premessa,  del  decreto  legislativo n. 507 del 1993,
 recante la nuova disciplina della materia. E' ben vero che l'art.  5,
 secondo  comma,  considerando  rilevanti, ai fini dell'imposizione, i
 messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo
 di promuovere la domanda di beni  o  servizi,  ovvero  finalizzati  a
 migliorare  l'immagine  del  soggetto pubblicizzato, sembra escludere
 dalla  soggezione  al  tributo  i  messaggi   di   nautra   politica,
 ideologica,   religiosa   effettuati   senza   fine   di   lucro;  e,
 correlativamente, dagli obblighi previsti dai successivi artt. 8 e 15
 per la  pubblicita'  "varia".  Ma  siffatta  interpretazione  non  e'
 sostenibile  alla  luce  dei  seguenti  artt.  20  e  21 dello stesso
 decreto: l'uno, comprendendo fra i  casi  di  riduzione  del  diritto
 dovuto,  "i  manifesti  di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni
 altro ente che non abbia scopo  di  lucro"  (lett.  b));  nonche'  "i
 manifesti  relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria,
 culturali,  sportive,  filantropiche   e   religiose,   da   chiunque
 realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
 territoriali" ((lett. c)); e l'altro, coerentemente, non comprendendo
 fra  i  casi  di  esenzione  dal  tributo  i  messaggi  di propaganda
 ideologica o politica.  Sembra percio' che il combinato  disposto  di
 detti   articoli,   non   lasciando  spazio  ad  una  interpretazione
 conformatrice al dettato costituzionale, sia suscettibile di  violare
 i  canoni  della liberta' di manifestazione, con qualsiasi mezzo, del
 pensiero, e della  capacita'  contributiva,  difettando  quest'ultima
 radicalmente  in  presenza di propaganda ideologica.  La questione e'
 rilevante ai fini della decisione, poiche', in caso di  accoglimento,
 il  pretore,  disapplicato  incidentalmente  il  regolamento comunale
 nella parte attinente, dovrebbe annullare l'ordinanza di  ingiunzione
 accogliendo il ricorso.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  non  manifestamente  infondata  e rilevante ai fini della
 decisione, la questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
 5,  8, 15, 20 e 21 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nella parte in cui
 assoggettano ad imposta sulla pubblicita' e ad apposita dichiarazione
 da parte del soggetto passivo dell'imposta, anche  la  propaganda  di
 contenuto  ideologico  a  mezzo  di  diffusione di manifestini, senza
 scopo di  lucro,  in  riferimento  agli  artt.  21  e  53,  1  comma,
 Costituzione;
   Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura  della  Cancelleria,  copia  della  presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri,  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Sospende  il  giudizio  in  corso  e  fissa  la nuova udienza al 15
 ottobre 1998, ore 9,30.
     Asiago, addi' 19 febbraio 1998
                       Il pretore: Montini Trotti
 98C0474