N. 152 ORDINANZA 23 - 30 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  in  genere - Sanzioni sostitutive - Reato di cui all'art. 452
 del c.p. - Esclusione dell'applicabilita'  -  Norma  gia'  dichiarata
 costituzionalmente   illegittima  con  sentenza  n.  78  del  1997  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).
 
(GU n.18 del 6-5-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della  legge
 24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
 ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal pretore di  Udine,  iscritta
 al  n.  361  del  registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 26,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1997.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  aprile 1998 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto che il pretore di Udine ha, con ordinanza del 25  febbraio
 1997,  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge  24
 novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in
 cui esclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive al  reato  di
 cui all'art.  452 del codice penale.
   Considerato che questa Corte, con sentenza n. 78 del 3 aprile 1997,
 ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della
 legge  24  novembre  1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude
 che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati  di  cui  all'art.
 452,  secondo  comma,  del  codice  penale  (la fattispecie, appunto,
 contestata nel processo a quo).
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  60  della  legge  24  novembre
 1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal pretore di
 Udine con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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