N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1997

                                N. 323
  Ordinanza   emessa   il   22   e   29  ottobre  1997  dal  tribunale
 amministrativo regionale del Lazio  sul  ricorso  proposto  da  Berti
 Gianmarco  Maria contro il Ministero dell'universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica ed altra
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria  nonche'  del  principio  del  libero  accesso  alle
    scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost. artt. 33 e 34).
(GU n.19 del 13-5-1998 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  12238/1997
 proposto da Gianmarco Maria, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito
 Bellini  e Maria Luisa Bellini ed elettivamente domiciliato presso lo
 studio degli stessi in Roma, via Orazio n. 3; contro    il  Ministero
 dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e
 l'Universita' degli studi di  Roma  "La  Sapienza",  rappresentati  e
 difesi  dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege dom.ti in Roma,
 via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensione  dei
 provvedimenti  non  conosciuti,  ivi  compreso  e  per  quanto  possa
 occorrere  il  regolamento  didattico  di  Ateneo,   di   limitazione
 dell'accesso  alla  facolta'  di medicina e chirurgia e per l'effetto
 del provvedimento, pure non conosciuto, di  negatoria  di  ammissione
 del  ricorrente  al  primo  anno  del  corso  di laurea in medicina e
 chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998,  nonche'  di  ogni  altro
 atto  presupposto,  connesso e conseguenziale ivi compreso il decreto
 rettorale 2 agosto 1997 e il  d.m.  25  luglio  1996  per  quanto  di
 ragione.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato relatore, per la Camera di consiglio del 22  ottobre  1997
 il consigliere Bruno Mollica;
   Uditi, altresi', i difensori delle parti come da verbale d'udienza;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;
                            Fatto e diritto
   1. - Con il ricorso all'esame della sezione il ricorrente investe i
 provvedimenti  specificati in epigrafe nella parte in cui determinano
 la preclusione dell'accesso al corso universitario  cui  il  medesimo
 aspira ad essere iscritto per l'anno accademico 1997-98, e ne chiede,
 in  via incidentale, la sospensione: e su tale richiesta cautelare la
 sezione e' chiamata a decidere.
   L'agire dell'amministrazione - in particolare  il  d.m.  21  luglio
 1997,  n.  245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla
 istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento")  -
 trova  supporto  normativo  nell'art. 9,   comma 4, legge 19 novembre
 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio
 1997 n. 127, che ha  attribuito  ad  un  atto  emanato  dal  Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.
   Ed  invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta   modifica,
 stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del  C.U.N.
 i  criteri  generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole
 di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a  quelli  per  i
 quali  l'atto  emanato  dal  Ministro  preveda  una limitazione nelle
 iscrizioni".
   La sezione dubita della legittimita'  costituzionale  della  norma;
 pertanto,  ritiene  di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili
 non   trattati   dal   ricorrente,   la   relativa    questione    di
 costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge
 e, conseguentemente, con gli articoli 33 e 34 Cost.
   2. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da  un  lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui
 mira l'azione intrapresa  discende,  nella  specie,  dalla  eventuale
 eliminazione   dalla   realta'   giuridica  della  disposizione  che,
 conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla  stessa
 di  precludere  o  limitare  l'accesso ai corsi universitari: si' che
 viene a configurarsi un'assoluta priorita'  -  anche  in  ragione  di
 principi  attinenti  all'economia  di giudizio - di trattazione della
 detta questione. E' infatti evidente che la caducazione  delle  norme
 che consentono al Ministro dell'universita' di porre limitazioni alle
 iscrizioni   consentirebbe   la  soddisfazione  piena  dell'interesse
 dedotto  in  giudizio  dal  ricorrente,   consentendo   allo   stesso
 l'iscrizione  ai  corsi  senza  sottomettersi  a procedure selettive,
 mentre  le  altre  censure  sollevano  questioni  che,  ove  fondate,
 assicurerebbero  un  grado  minore di soddisfazione all'interesse del
 ricorrente  e  si  presentano  subordinate  all'esito   eventualmente
 negativo dell'incidente di costituzionalita'.
   Dall'altro,  la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita'  in ordine alla norma precitata, che costituisce la
 fonte  del  potere  nella  specie  esercitato   dall'amministrazione,
 preclude  al  collegio  una  pronuncia,  sia pure in sede di sommaria
 delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa  azionata,
 non  potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della
 Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.
   3. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene la sezione che, in materia di  accesso  agli  studi,  anche
 universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva
 relativa  di  legge,  con  la  conseguenza  che, in mancanza di norme
 legislative che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto  dei
 caratteri  costitutivi  della riserva stessa - il potere di stabilire
 limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi  i
 provvedimenti  regolamentari  o  di  attuazione  che tali limitazioni
 prevedano.
   La configurabilita', nella materia,  di  una  riserva  relativa  di
 legge  costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del giudice
 amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3  aprile  1996
 n. 763 e 14 settembre 1994 n. 1632; t.a.r. Toscana, I sez., 24 aprile
 1997 n.  78; t.a.r. Veneto, I sez., 13 giugno 1992 n. 222 e, II sez.,
 13  giugno  1997  n.  1015; t.a.r. Liguria, II sez., 21 marzo 1995 n.
 197).
   Ed invero, e'  l'art.  33,  secondo  comma,  della  Costituzione  a
 stabilire  espressamente  che  "la Repubblica detta le norme generali
 sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e  grado",
 nel  quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma,
 che sancisce che "la scuola e' aperta a  tutti"  (e  che  ha  trovato
 attuazione,  per  le  Universita',  con  la legge 11 dicembre 1969 n.
 910).
   E laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre  limitazioni
 all'accesso, vi ha provveduto, di norma direttamente (basti ricordare
 l'art.  24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958 n. 88 che, in ordine
 all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori  di  educazione
 fisica,  prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante
 concorso per esami; l'art. 3,  legge  21  luglio  1961  n.  685,  che
 limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate
 facolta'  per  gli  anni  accademici  dal  1961/62 al 1964/65, per un
 numero predeterminato di posti da  assegnare  mediante  concorso  per
 titoli  ed  esami)  ovvero  mediante attribuzione del relativo potere
 alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge  stessa  (ci  si
 riferisce,  ad  es.,  all'art.   38, legge 14 agosto 1982 n. 590, con
 cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi  di  laurea,
 si  e'  attribuito  all'Amministrazione  universitaria  il  potere di
 determinare, peraltro con espressa limitazione temporale -  ai  primi
 sei  anni  successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il
 numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa  di  legge
 per  una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di
 demandare ad altre fonti sottoordinate la  disciplina  della  materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria  che
 lo  rendano  meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica,
 ma cio' e' possibile solo  previa  determinazione  di  una  serie  di
 precetti  idonei  ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria
 entro confini ben  delineati  o,  quantomeno,  previa  determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In  proposito,  e'  costante l'insegnamento del giudice delle leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa  pubblica
 amministrazione,   ma   sussistano  nella  previsione  legislativa  -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati  criteri"  (Corte  cost.  5   febbraio   1986,   n.   34   e
 giurisprudenza  ivi  richiamata: sentt.  nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se  cio'  e'  vero,  la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n.
 341 del 1990, come modificata dall'art. 17,  comma  116,  non  sembra
 esente da precitati profili di incostituzionalita'.
   La  norma,  invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il
 potere di determinare la  limitazione  degli  accessi  all'istruzione
 universitaria,  e  cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle
 linee essenziali della disciplina - pur vertendo in  materia  coperta
 da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro
 stesso,  con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (C.U.N.),
 la stessa definizione dei "criteri generali per  la  regolamentazione
 dell'accesso .... ai corsi universitari".
   Sembra   pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del  principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare  altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi
 di produzione giuridica non conformi al dettato  costituzionale,  del
 principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt.
 33 e 34 Cost..
   4.  -  Per  le  considerazioni  che  precedono, va conseguentemente
 sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
 comma  4,  cit.,  per  contrasto  col  principio costituzionale della
 riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 cost.
   Va disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  con conseguente sospensione del presente giudizio ai
 sensi dell'art.  23, legge 11 marzo 1953, n.  87,  per  la  pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                               P. Q. M.
   Il  tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sezione III,
 dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4, legge 29 novembre
 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio
 1997 n.  127 in relazione al principio costituzionale  della  riserva
 relativa di legge nonche' agli artt. 33 e 34 Cost..
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 22 e 29 ottobre
 1997, con l'intervento dei magistrati indicati in epigrafe.
                       Il presidente est.: Cossu
                                            I giudici: Cossu - Mollica
 98C0504