N. 335 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1997

                                N. 335
  Ordinanza emessa il 18 dicembre 1997  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Liguria  sul  ricorso  proposto  da Milan Francesca
 contro il Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica  ed
 altra
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  del  principio  del  libero  accesso  alle
    scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.20 del 20-5-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1443/97 r.g.r.
 proposto da Milan Francesca, rappresentata e difesa  dall'avv.  Mimma
 Guelfi,  presso la stessa elettivamente domiciliata in Genova, via XX
 Settembre n. 36/14, ricorrente; contro il Ministero  dell'universita'
 e  della  ricerca  scientifica,  in  persona  del Ministro in carica,
 Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in  carica,
 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in
 Genova,   resistente;  per  l'annullamento  della  deliberazione  del
 consiglio di corso di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria
 dell'Universita'  di  Genova  in  data 21 luglio 1997 con l'approvato
 manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-98, con cui e' stata
 disposta la non effettuazione, per l'anno accademico  1997-98,  della
 prova  di  ammissione  al  corso  di laurea in odontoiatria e protesi
 dentaria e di tutti gli atti connessi, con particolare riguardo  alla
 circolare  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
 e tecnologica dell'11 luglio 1997,  n.    4001,  al  regolamento  del
 suddetto  Ministero  n.  245 del 21 luglio 1997 in materia di accessi
 all'istruzione universitaria; al decreto del  medesimo  Ministero  in
 data  31  luglio  1997  dal  quale risulta che, per l'anno accademico
 1997-98, il primo anno di odontoiatria presso l'Universita' di Genova
 e' attivato solo per gli studenti  ammessi  con  riserva  dal  t.a.r.
 nell'anno accademico 1996-97.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzionie  in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica udienza del 18 dicembre 1997 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Guelfi  per  la
 ricorrente e l'avv. Novaresi per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  12  settembre  1997  Milan  Francesca
 impugnava, chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe
 indicati,  esponendo  di aver conseguito il diploma di maturita' e di
 volersi iscrivere alla facolta'  di  medicina,  corso  di  laurea  in
 odontoiatria,   presso   l'Universita'  di  Genova,  sede  della  sua
 residenza, ma di aver constatato che i provvedimenti impugnati non le
 consentono l'iscrizione, per l'anno accademico 1997-98.
   Il Ministero competente, infatti, con regolamento in data 21 luglio
 1997, ha limitato l'accesso a tale corso ed ha disposto, con  decreti
 del 31 luglio 1997, che la prova di ammissione ad odontoiatria presso
 l'Universita'  di  Genova  per  l'anno  accademico suddetto non debba
 neanche avere svolgimento.
   Il contenuto dei decreti del 31 luglio 1997 era stato gia' recepito
 dal consiglio del corso di  laurea,  che  il  21  luglio  1997  aveva
 deliberato la non effettuazione della prova di ammissione.
   Questi i motivi del ricorso:
   1. - Violazione artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.
   La  Costituzione  sancisce  il  principio di parita' dei diritti di
 tutti i cittadini e il diritto di accedere ad ogni  tipo  di  scuola;
 prevede  inoltre  che  l'autonomia delle universita' possa esplicarsi
 nei limiti stabiliti dalle leggi e che sia la Repubblica a dettare le
 norme generali sull'istruzione: pone quindi una riserva di legge, che
 sola  puo'  introdurre  limitazioni  al   diritto   allo   studio   e
 all'istruzione,  mentre con atti amministrativi possono disporsi solo
 norme di completamento dei principi gia' posti dalla legge.
   Non esiste peraltro alcuna legge che, in via di principio, permetta
 di   escludere   totalmente   l'accesso   a   determinate    facolta'
 universitarie  per  determinare sedi, in particolare alla facolta' di
 odontoiatria nella sede di Genova: non hanno valore di legge, infatti
 ne' il regolamento ministeriale del 21 luglio 1997, ne' i  successivi
 decreti   ministeriali  del  31  luglio,  ne'  la  deliberazione  del
 consiglio  di  laurea  del  21  luglio  che  di   tali   disposizioni
 ministeriali ricalcava il contenuto.
   L'esclusione  della ricorrente dall'iscrizione al suddetto corso di
 laurea si basa dunque solo su provvedimenti amministrativi emessi  in
 contrasto  con  i  richiamati  principi  costituzionali  ed in aperta
 violazione della riserva di legge in materia.
   2. - Violazione sotto altro profilo  degli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione.  Eccesso di potere per straripamento.
   Ove  la legittimita' dei provvedimenti volesse farsi derivare dalla
 nuova formulazione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990,  come
 modificato  dall'art.  17,  comma  116, legge n. 127, del 1997, ci si
 troverebbe di fronte ad una  delega  in  bianco  del  legislatore  al
 Ministro,  delega  che non e' idonea a preservare la riserva di legge
 prevista dagli artt. 33 e 34 Cost., poiche' occorrerebbe  almeno  che
 la  legge  ponesse  criteri  generali  e/o  norme di principio atti a
 giustificare un'esclusione totale del diritto allo studio, che  nella
 specie  si  verifica  invece  in forza di semplici atti di normazione
 secondaria.
   3. - Eccesso di potere per difetto di motivazione e  per  contrasto
 con  il  d.P..R.  n.  680  del 1980 istitutivo del corso di laurea in
 odontoiatria presso Universita' di Genova.
   I provvedimenti impugnati, ed in special modo la deliberazione  del
 consiglio  di  facolta'  del corso di laurea, risultano carenti nella
 motivazione. Nella suddetta deliberazione, infatti, il  consiglio  si
 limita   a  sottolineare  come  gli  ammessi  con  riserva  nell'anno
 accademico 1996-97 fossero percentualmente piu' numerosi che in tutte
 le altre sedi e come le strutture a  disposizione  fossero  a  stento
 sufficienti  per  il numero di trenta studenti programmato negli anni
 precedenti.
   Tali affermazioni sono infondate, perche' quati tutti gli  studenti
 ammessi  con riserva lo scorso anno accademico hanno gia' frequentato
 i corsi e superato  alcuni  esami  del  primo  anno  sicche'  non  si
 andrebbero  a  sommare  agli  iscritti  del prossimo anno accademico.
 Sarebbe  invece  stato  necessario,  come  del  resto  richiesto  dal
 regolamento   ministeriale   del   21  luglio  1997,  documentare  le
 eccezionali  carenze  di  strutture,   attrezzature   e   docenti   e
 conseguentemente  accertare  il  numero delle attrezzature tecniche a
 disposizione  per  l'insegnamento  alle  matricole  ed  indicare   le
 modalita' in atto per il loro miglior utilizzo. Nulla di tutto questo
 e'  stato  fatto,  e  cio' e' tanto piu' grave se si considera che la
 decisione assunta ha comportato l'azzeramento totale dei posti per il
 prossimo anno accademico.
   Gli atti impugnati contrastano inoltre, e senza motivazione, con il
 d.P.R. n. 680 del 1980, che ha istituito il corso  di  laurea  presso
 l'Universita' di Genova senza porre alcuna previsione di soppressione
 del primo anno a causa di situazioni contingenti.
   La  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastata   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con ordinanza n. 562 del 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
  Motivi della decisione
   I. - La ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che
 intende  iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di
 Genova, impugna i provvedimenti che  per  l'anno  accademico  1997-98
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n.  245,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 29 luglio 1997,
 recante norme in materia di accessi  alla  istruzione  universitaria,
 che  prevede  -  tra  l'altro - la possibilita' di limitare, con atti
 ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili  per  nuove
 iscrizioni;  il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio 1997,
 che fissa a zero il numero dei posti per  le  nuove  immatricolazioni
 nell'anno  accademico  1997-98  nel  corso  di laurea in odontoiatria
 nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio  di  corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria dell'Universita' di
 Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non  effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il  collegio  ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo
 provvedimento, per  violazione  del  principio  costituzionale  della
 riserva  di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   II. - L'annullamento del provvedimento di cui sopra  non  esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dalla ricorrente. Essa
 infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il
 d.m. 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non  e'  dubbio
 che  l'annullamento  dell'atto  del consiglio del corso di laurea non
 arrecherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, ove rimanessero  validi
 i  provvedimenti  suddetti,  con  i  quali,  in  sede centrale, si e'
 comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.
   Il collegio deve dunque indagare  la  legittimita'  anche  di  tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della   legge   n.   127   del  1997,  che  attribuisce  al  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il  potere
 di  definire  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni".  In  concreto  il
 Ministro  ha  esercitato  il  potere cosi' conferitogli stabilendo la
 limitabilita' delle iscrizioni annuali per  il  corso  di  laurea  in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero  dei  posti  disponibili  per l'anno accademico 1997-98, nella
 Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato  dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione della ricorrrente, l'interesse  dedotto  in  giudizio,
 che  e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni  l'accesso al corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali  limitazioni.  Rispetto  a  tale  interesse, l'annullamento gia'
 deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente  ad
 una  integrale  tutela,  mentre  ulteriori  censure svolte in ricorso
 contro i decreti ora in  esame  si  presentano  come  necessariamente
 subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalle
 considerazioni  sopra  svolte,  in  base  alle  quali il diritto allo
 studio,  garantito  dagli  artt.  33  e  34  Cost.,   puo'   soffrire
 limitazioni solo per effetto di norme rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno  degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica:  art. 24, secondo comma,
 legge n. 88 del 1958; per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del  relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590, del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116,  legge  n.  127
 del  1997  all'art.  9, quarto comma, legge n. 341 del 1990 delega il
 Ministro a limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa
 stessa  limitazioni:  non  e'  quindi dalla stessa nuova formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 - relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 sussistano  nella  previsione   legislativa   -   considerata   nella
 complessiva  disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r.  Lazio,
 III Sez., ordinanza n. 2655/1997).
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 Cost.:  conseguentemente  va disposta la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, mentre  il  presente  giudizio,  per  la  parte
 concernente  l'impugnazione  del  regolamento  ministeriale 21 luglio
 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi  dell'art.
 23,  legge  n.  87  del  1953, fino alla pronuncia sulla legittimita'
 costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in oggetto,  per  la
 parte  concernente  l'impugnazione  del  regolamento  ministeriale 21
 luglio 1997 e del d.m. 31  luglio  1997,  dichiara  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341 come  modificato
 dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione al
 principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt.
 33 e 34 Cost.;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende  la  trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art.
 23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  per   la   parte   riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del  18  dicembre
 1997.
                          Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
 98C0516