N. 159 ORDINANZA 4 - 8 maggio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato - Adozione nell'ambito e in
 prosecuzione di quello direttissimo - Subordinazione al consenso  del
 p.m. - Riferimento alla sentenza della Corte n. 442/1994 - Difetto di
 motivazione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 452, comma 2).
 
 (Cost, artt. 3, 24 e 25).
 
(GU n.19 del 13-5-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 452,  comma  2,
 del  codice  di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15
 luglio 1997 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico
 di Sanna Giuseppe ed altro, iscritta al n. 744 del registro ordinanze
 1997  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,
 prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito nella camera di  consiglio  dell'11  marzo  1998  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto  che  con  ordinanza  del  15  luglio 1997 il tribunale di
 Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,  24  e  25  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452,
 comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina l'adozione del
 giudizio   abbreviato,   nell'ambito  e  in  prosecuzione  di  quello
 direttissimo, al consenso del pubblico ministero;
     che il giudice rimettente, contestualmente revocando una  propria
 precedente e contraria ordinanza, solleva la questione osservando che
 il  legislatore  non  ha,  a  tutt'oggi,  provveduto  a  rivedere  la
 disciplina  del  giudizio  abbreviato,  nonostante   che   la   Corte
 costituzionale,  nella  sentenza  n.  442  del  1994,  nel dichiarare
 inammissibili - perche' implicanti scelte e  interventi  normativi  -
 diverse   questioni   di  costituzionalita'  sul  tema  del  consenso
 dell'accusa quale  presupposto  della  adozione  del  rito  speciale,
 avesse  formulato  una  esplicita  sollecitazione  nel  senso  di una
 riforma legislativa,  accompagnata  dal  rilievo  che  la  perdurante
 inerzia  legislativa  avrebbe imposto alla Corte una riconsiderazione
 della questione;
   Considerato che  la  presente  questione  di  costituzionalita'  e'
 sollevata  esclusivamente sull'assunto che il legislatore non ha dato
 seguito all'invito a provvedere alla riforma del giudizio abbreviato,
 contenuto nella sentenza n. 442 del 1994;
     che l'ordinanza di rimessione, infatti, non indica alcuna ragione
 di dubbio sulla costituzionalita' della norma impugnata,  limitandosi
 a  richiamare i parametri costituzionali senza motivare circa la loro
 violazione;
     che, non risultando dall'ordinanza di  rinvio  i  "termini  ed  i
 motivi"  (art.  23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87) della proposta
 questione di costituzionalita' - non  surrogabili  dal  mero  rilievo
 dell'inerzia del legislatore rispetto a una precedente sollecitazione
 di  questa  Corte  -,  la  questione sollevata deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile per difetto  di  motivazione  sulla  non
 manifesta  infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
 1948, n. 1);
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 452, comma  2,  del  codice  di
 procedura  penale,  sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, 24 e 25
 della  Costituzione,  dal  tribunale  di  Sassari,  con   l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
                         Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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