N. 352 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1997

                                N. 352
  Ordinanza  emessa il 14 novembre 1997 dalla Corte d'assise di Modena
 nel procedimento penale a carico di Adamo Aldo e altri
 Processo penale  -  Dibattimento  -  Esame  di  persona  imputata  in
    procedimento connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere
    -  Lettura  dei  verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta
    persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per  il
    giudice  salvo l'accordo delle parti - Incidenza sul "principio di
    conservazione della prova" - Disparita' di trattamento rispetto  a
    quanto previsto per le dichiarazioni rese dall'imputato.
 Processo  penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche
    normative -  Norma  transitoria  -  Dedotta  non  idoneita'  della
    facolta'  riconosciuta  al  pubblico  ministero  di  richiesta  di
    incidente della facolta' riconosciuta  al  pubblico  ministero  di
    richiesta  di incidente probatorio - Disparita' di trattamento tra
    procedimenti in corso e quelli non in corso.
 (C.P.P.  1988,  art.  513, comma 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art.
    6).
 (Cost., artt. 3, 24, 111 e 112).
(GU n.21 del 27-5-1998 )
                           LA CORTE D'ASSISE
   Decidendo nel processo pen. n. 2/1996 r.ass. a carico di Adamo Aldo
 + 41, imputati come in atti.
   Premesso che all'odierna udienza  dibattimentale,  veniva  disposto
 l'esame, sulla base della precedente ordinanza ammissiva delle prove,
 dell'imputato  di reato connesso Moscatello Bruno, il quale compariva
 in dibattimento e dichiarava  di  avvalersi  della  facolta'  di  non
 rispondere.   Il p.m. chiedeva pertanto l'acquisizione dei verbali di
 interrogatorio  resi  dal   medesimo   nel   corso   delle   indagini
 preliminari.
   Tutti   i  difensori  degli  imputati,  richiesti  dalla  Corte  di
 esprimere le loro determinazioni circa l'utilizzabilita'  degli  atti
 in questione nei confronti dei loro assistiti, si opponevano.
   Il     p.m.    formalizzava    quindi    specifici    rilievi    di
 incostituzionalita'  dell'art.  513  c.p.p.,  nella  parte   in   cui
 subordina  al  consenso  degli  altri  imputati l'utilizzazione delle
 dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari in  relazione
 agli  artt.  3,  25,  secondo comma, 101, 102, primo comma, 111 e 112
 Cost.
   Nonche' l'eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art.  513  nella
 parte  in cui consente che gli imputati di reato connesso che abbiano
 reso  dichiarazioni  indizianti  a  carico  di  altri  imputati,   si
 avvalgano  in  dibattimento  della  facolta'  di  non  rispondere,  e
 l'eccezione di  incostituzionalita'  delle  norme  transitorie  della
 legge 7 agosto 1997, entrambe in relazione agli stessi articoli della
 Costituzione.
   I difensori chiedevano respingersi i rilievi di incostituzionalita'
 in quanto manifestamente infondati.
                             O s s e r v a
   Le   eccezioni  sollevate  sono  rilevanti  al  fine  del  decidere
 considerando che le dichiarazioni in questione, ove  fosse  possibile
 la loro utilizzazione, andrebbero evidentemente a comporre il corredo
 probatorio dell'accusa.
   Non    sono    manifestamente    infondate    le    eccezioni    di
 incostituzionalita' dell'art. 513,  comma 2, nella parte in cui  tale
 norma  rimette ad una condizione meramente potestativa (accordo delle
 parti), l'utilizzabilita' di dichiarazioni indizianti di  imputati  o
 di  imputati  in  reato connesso, nei confronti di altri imputati, ai
 fini della prova.
   Appare violato anche il principio fondamentale della  conservazione
 degli  atti  processuali,  e  in particolare del materiale probatorio
 acquisito  prima  del  dibattimento  e  nel   dibattimento   divenuto
 irripetibile per scelta del dichiarante, principio che giustifica una
 parziale attenuazione della regola generale del contraddittorio.
   Inoltre vi e' una indiscriminata disparita' di trattamento rispetto
 a  quanto disciplinato dal primo comma dello stesso art. 513, c.p.p.,
 con riferimento alle dichiarazioni rese dell'imputato.
   Gia' sul punto si era  espressa  la  Corte  costituzionale  con  la
 sentenza  3  giugno  1992,  n.  254,  sicche'  l'attuale formulazione
 dell'art. 513, comma 2, appare  una  sostanziale  proposizione  della
 formulazione gia' dichiarata illegittima.
   Rispetto  a tale precedente formulazione la possibilita' introdotta
 dalla novella di una utilizzabilita' subordinata  al  consenso  delle
 parti,  e'  ricollegabile  ad  occasionali  ed  imprevedibili  scelte
 difensive.
   Quanto al regime transitorio introdotto dalla legge n.  267  del  7
 agosto   1997   si   rilevano  ulteriori  profili  di  illegittimita'
 costituzionale ritenuto  che  l'efficacia  del  ricorso  all'istituto
 dell'incidente  probatorio,  nell'ipotesi  da  ultimo  introdotta, e'
 condizionata alla immediatezza rispetto all'acquisizione da parte del
 p.m. delle dichiarazioni dei collaboratori (e cio' in  ragione  della
 peculiarita'  della  posizione  di  questi  ultimi);  che pertanto la
 facolta' riconosciuta al p.m.  dalla disposizione di cui all'art.  6,
 comma 1, legge cit. puo' non essere idonea allo scopo, cosi' che deve
 rilevarsi   una   ingiustificata   disparita'   di   trattamento  tra
 procedimenti in corso e non.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. della legge n. 87 del 1953;
   Dichiara rilevanti e non  manifestamente  infondate,  in  relazione
 agli  artt.  3,  24,  111  e  112  della Costituzione le questioni di
 legittimita' costituzionale degli artt. 513, comma 2, e 6 della legge
 n. 267/1997, nelle parti e per i profili di cui in motivazione;
   Sospende il presente procedimento;
   Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
 ordinanza  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la
 comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento  e  della
 presente ordinanza alla Corte costituzionale.
     Modena, addi' 14 novembre 1997
                          Il presidente: Lugli
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