N. 356 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 1997- 7 maggio 1998
N. 356 Ordinanza emessa il 3 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 maggio 1998) dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sul ricorso proposto da coop. C.A.A.M. S.r.l. contro la Direzione regionale entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Reggio Emilia. Tributi in genere - Imposta sostitutiva dell'I.R.PE.G. ed I.L.O.R. - Applicabilita' anche alle cooperative, a fronte della rivalutazione degli immobili - Violazione del principio della capacita' contributiva, stante l'indisponibilita' degli immobili stessi per l'intera durata della cooperativa e, dopo lo scioglimento di essa, la loro destinazione a scopi di utilita' sociale. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 25). (Cost., art. 53).(GU n.21 del 27-5-1998 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 463/96 depositato il 29 marzo 1996, avverso s/rif. su i. rimb. - Ilor contro D.R.E. Emilia-Romagna (Reggio Emilia) da: C.A.A.M. S.c.r.l. residente a Reggio Emilia in via Mazzacurati, 13/B, difeso da: rag. Celso Cattini residente a Reggio Emilia in via Fenulli, 13. La CAAM S.c.r.l. presentava, in data 27 agosto 1993, all'Intendenza di finanza di Reggio Emilia, istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria degli immobili di cui all'art. 25, legge n. 413/1991 a suo tempo versata per L. 67.639.000. Formatosi il silenzio-rifiuto, proponeva tempestivo ricorso a questa Commissione sostenendo il diritto al chiesto rimborso per inesistenza totale dell'obbligo del versamento del tributo. Deduceva: che la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha introdotto una disposizione concernente la rivalutazione dei fabbricati e delle aree fabbricabili delle imprese; che detta rivalutazione ha carattere obbligatorio e comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor; che il maggior valore attribuito ai beni rivalutati costituisce parte integrante del costo di acquisizione dei beni stessi e si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 25, settimo comma, della legge n. 413/1991 e dell'art. 8, primo comma, del relativo decreto ministeriale di attuazione 13 febbraio 1992; che tale disposizione trasfonde i propri effetti in termini di benefici fiscali futuri quali: maggiori quote di ammortamento e di quota detraibile delle spese di manutenzione e di riparazione, minore plusvalenza tassabile in caso di vendita, ecc.; che, all'opposto, per le societa' cooperative, l'imposta sostitutiva assolta sull'ammontare della rivalutazione dei beni immobili si traduce di fatto in una vera e propria imposta sul patrimonio immobiliare, non riversando sui bilanci delle stesse alcun beneficio di carattere fiscale; infatti alle cooperative, disciplinate dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato (art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947), si applicano le agevolazioni tributarie di cui al D.P.R. n. 601/1973 e all'art. 12, legge n. 904/1977; che gli immobili posseduti dalle cooperative e loro consorzi, non rappresentano per le stesse un patrimonio disponibile; nelle cooperative, infatti, il patrimonio soggiace al vincolo dell'indisponibilita' per l'intera durata della vita sociale e al loro scioglimento, deve essere devoluto a scopi di pubblica utilita'; che tutte le riserve della cooperativa, ivi compresa quella alla quale deve essere, ed e' stato nella specie, destinato il saldo attivo risultante dalla rivalutazione obbligatoria sono indivisibili in ossequio al disposto di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947; che l'art. 12 della legge n. 904/1977, dispone che: "non concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' che all'atto del suo scioglimento"; che tale condizione e' rigidamente osservata dal ricorrente, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; che da quanto sopra esposto, stante il carattere sostitutivo dell'imposta in argomento, emerge il determinarsi di una inconciliabilita' tecnica tra debenza dell'imposta e intassabilita' delle riserve indivisibili delle cooperative; che dunque le cooperative devono ritenersi escluse dal suddetto prelievo. La Commissione osserva come, stante la letteralita' della norma (art. 25, legge n. 413/1991), non sia possibile condividere le conclusioni della ricorrente ma come, proprio per questo, la norma in oggetto, appaia viziata, sotto il profilo della legittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 53 della Costituzione. Infatti nel caso delle cooperative, stante il particolare regime giuridico-fiscale che le regolamenta, la rivalutazione obbligatoria non da' luogo ne' ad un incremento della capacita' reddituale, ne' ad un incremento del patrimonio sociale e pertanto, sotto qualsiasi ottica si voglia intendere il concetto di "capacita' contributiva", sia essa reddituale o patrimoniale, le citate disposizioni di legge appaiono in stridente contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 53 della Costituzione.
P. Q. M. Solleva, in quanto rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata questione di legittimita' costituzionale della legge n. 413/1991, nella parte in cui assoggetta anche le cooperative al versamento dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione degli immobili, sollevata in relazione all'art. 53 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone che la segreteria comunichi altresi' la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Reggio Emilia, addi' 3 aprile 1998 Il presidente estensore: Crotti 98C0548