N. 359 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 1998
N. 359 Ordinanza emessa il 3 febbraio 1998 dal pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Gori Anna Maria e comune di Latina Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Regione Lazio - decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - Previsione di impugnazione mediante ricorso al pretore territorialmente competente e deposito nella cancelleria dello stesso - Conseguente esclusione dell'opposizione mediante citazione al pretore - Indebita legiferazione in materia di competenza processuale riservata al legislatore statale. (Legge regione Lazio, 26 giugno 1987, n. 33, art. 18, comma 11). (Cost., artt. 108 e 117).(GU n.21 del 27-5-1998 )
IL PRETORE Ritenuto che Gori Anna Maria ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 18, comma 11, legge regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, contro il provvedimento del sindaco di Latina del 5 agosto 1993 con cui e' stata dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Latina, via Coopenaghen n. 10, lotto 27, scala A, int. 2; che il comune di Latina, costituendosi, ha, tra l'altro eccepito l'inammissibilita' dell'opposizione, perche', pur essendo stata proposta con atto di citazione notificato entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla richiamata norma, la stessa non era stata proposta con ricorso e, quindi, depositata nella cancelleria del pretore territorialmente competente nel termine perentorio suddetto come previsto dalla menzionata disposizione; che l'art. 18, comma 11, legge regione Lazio citata consentendo il ricorso al pretore contro il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica adottato dal sindaco e facultizzando il medesimo giudice a sospendere la esecuzione del provvedimento, regola una materia non compresa tra quelle attribuite alla competenza regionale e riservata, invece, alla legge statale, cosi' violando gli artt. 108 e 117 della Costituzione; che in tal senso la Corte costituzionale si e' piu' volte pronunciata affermando che le norme, come quella impugnata, in quanto aventi natura strettamente processuale, sono riservate dall'art. 108 Cost. alla esclusiva competenza del legislatore statale ed esulano dalle materie che l'art. 117 della Costituzione demanda alla competenza delle regioni (cfr. sent. nn. 210 e 113 del 1993; 505 e 489 del 1991; 594 del 1990; 727 del 1988; 81 del 1976); che l'eccezione prospettata e' rilevante, essendo la norma impugnata di applicazione indispensabile ai fini della decisione del giudizio, nonche' non manifestamente infondata, per quanto riferito.
P. Q. M. Rimette la causa sul ruolo e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 11, della legge regione Lazio del 26 giugno 1987, n. 33 ("Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), che, disponendo in materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevede il ricorso al pretore avverso i relativi provvedimenti amministrativi, in tal modo violando gli artt. 108 e 117 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, sia notificato il provvedimento alle parti e al Presidente della Giunta regionale del Lazio, nonche' venga comunicato al presidente del Consiglio regionale del Lazio. Latina, addi' 3 febbraio 1998 Il pretore: Pappaianni 98C0551