N. 359 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 1998

                                N. 359
  Ordinanza  emessa  il  3  febbraio  1998  dal  pretore di Latina nel
 procedimento civile vertente tra Gori Anna Maria e comune di Latina
 Edilizia popolare,  economica  e  sovvenzionata  -  Regione  Lazio  -
    decadenza  dall'assegnazione  di alloggio di edilizia residenziale
    pubblica - Previsione di impugnazione mediante ricorso al  pretore
    territorialmente  competente  e  deposito  nella cancelleria dello
    stesso  -   Conseguente   esclusione   dell'opposizione   mediante
    citazione  al  pretore  -  Indebita  legiferazione  in  materia di
    competenza processuale riservata al legislatore statale.
 (Legge regione Lazio, 26 giugno 1987, n. 33, art. 18, comma 11).
 (Cost., artt. 108 e 117).
(GU n.21 del 27-5-1998 )
                              IL PRETORE
   Ritenuto che Gori Anna  Maria  ha  proposto  opposizione  ai  sensi
 dell'art.    18, comma 11, legge regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33,
 contro il provvedimento del sindaco di Latina del 5 agosto  1993  con
 cui  e'  stata dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di
 edilizia residenziale pubblica, sito in Latina,  via  Coopenaghen  n.
 10, lotto 27, scala A, int. 2;
     che  il comune di Latina, costituendosi, ha, tra l'altro eccepito
 l'inammissibilita'  dell'opposizione,  perche',  pur  essendo   stata
 proposta con atto di citazione notificato entro il termine perentorio
 di  trenta  giorni previsto dalla richiamata norma, la stessa non era
 stata proposta con ricorso e, quindi,  depositata  nella  cancelleria
 del   pretore  territorialmente  competente  nel  termine  perentorio
 suddetto come previsto dalla menzionata disposizione;
     che l'art. 18, comma 11, legge regione Lazio  citata  consentendo
 il   ricorso   al   pretore  contro  il  provvedimento  di  decadenza
 dall'assegnazione  di  alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica
 adottato dal sindaco e facultizzando il medesimo giudice a sospendere
 la  esecuzione del provvedimento, regola una materia non compresa tra
 quelle attribuite alla competenza regionale e riservata, invece, alla
 legge statale, cosi' violando gli artt. 108 e 117 della Costituzione;
     che  in  tal  senso  la  Corte  costituzionale  si  e' piu' volte
 pronunciata affermando che le norme, come quella impugnata, in quanto
 aventi natura strettamente processuale, sono riservate dall'art.  108
 Cost.    alla esclusiva competenza del legislatore statale ed esulano
 dalle  materie  che  l'art.  117  della  Costituzione  demanda   alla
 competenza  delle  regioni  (cfr. sent. nn. 210 e 113 del 1993; 505 e
 489 del 1991; 594 del 1990; 727 del 1988; 81 del 1976);
     che  l'eccezione  prospettata  e'  rilevante,  essendo  la  norma
 impugnata  di applicazione indispensabile ai fini della decisione del
 giudizio, nonche' non manifestamente infondata, per quanto riferito.
                                P. Q. M.
    Rimette la causa sul ruolo e visto l'art. 23 della legge 11  marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  18,  comma  11,  della  legge
 regione   Lazio   del   26   giugno  1987,  n.  33  ("Disciplina  per
 l'assegnazione e la determinazione  dei  canoni  di  locazione  degli
 alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica"),  che,  disponendo in
 materia  di  decadenza  dall'assegnazione  di  alloggio  di  edilizia
 residenziale  pubblica,  prevede  il  ricorso  al  pretore  avverso i
 relativi provvedimenti amministrativi, in tal modo violando gli artt.
 108 e 117 della Costituzione;
   Dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 sospendendo il giudizio in corso;
   Ordina   che,   a   cura   della  cancelleria,  sia  notificato  il
 provvedimento alle parti e al Presidente della Giunta  regionale  del
 Lazio, nonche' venga comunicato al presidente del Consiglio regionale
 del Lazio.
     Latina, addi' 3 febbraio 1998
                        Il pretore: Pappaianni
 98C0551