N. 387 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 1997- 14 maggio 1998
N. 387 Ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Prattella Antonino contro il comune di San Salvatore di Fitalia. Impiego pubblico - Riconoscimento del servizio militare senza oneri di riscatto ai fini dell'anzianita' lavorativa - Prevista valutabilita', con norma autoqualificata interpretativa, del solo servizio in corso, o prestato successivamente, all'entrata in vigore della legge operante il riconoscimento e non di quello prestato in precedenza - Disparita' di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale - Violazione del principio che il servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, commi 1 e 3). (Cost., artt. 3 e 52).(GU n.23 del 10-6-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1451/1992 r.g., proposto da Prattella Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Scurria ed elettivamente domiciliato in Catania, via Musumeci n. 189, presso l'avv. E. Incorpora; contro il comune di San Salvatore di Fitalia, in persona del sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento della delibera di g.m. n. 9 del 18 gennaio 1992, con la quale e' stata revocata la precedente delibera di g.m. n. 386 del 14 dicembre 1990, avente ad oggetto "riconoscimento del servizio militare ai sensi dell'art. 20, legge n. 958/1986". Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 27 febbraio 1997 il Consigliere dott. Salvatore Schillaci; Udito, l'avv. Giuseppe Losi delegato dell'avv. Marcello Scurria per il ricorrente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 386/1998). 98C0610