N. 389 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 1998

                                N. 389
  Ordinanza emessa  il  1  aprile  1998  dal  tribunale  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Beluli Seval ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Esame  di  persona  imputata in
    procedimento connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere
    - Lettura dei verbali delle dichiarazioni  rese  nel  corso  delle
    indagini  preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo
    delle parti - Irragionevolezza.
 (C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, comb. disp.; legge 7 agosto 1997, n.
    267, art. 6, commi 2 e 5).
 (Cost., art. 3).
(GU n.23 del 10-6-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha,  pronunciato  e  pubblicato mediante lettura del dispositivo la
 seguente  ordinanza  sull'eccezione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  513,  comma  2, c.p.p. e 6, comma 2 e 5, legge 7 agosto
 1997, n. 267, sollevata, con  riferimento  art.  3  Cost.,  del  p.m.
 durante l'udienza odierna;
   sentite le difese;
   Visto  il  fascicolo processuale n. 5438/97 r.g. tribunale a carico
 di Beluli Seval piu' 6, imputati di reati ex artt. 73, 74, 80  d.P.R.
 n. 309/90;
   Ritenuto che nei confronti degli imputati questo Collegio procede a
 seguito  di decreto che dispose il giudizio emesso dal g.i.p. in sede
 il 1 luglio 1997;
     che in data 1  ottobre  1997  il  tribunale  aumentava  le  prove
 richieste  dalle  parti  nonche'  l'esame  del  testo  Jonuzi Ravman,
 imputato di reato connesso;
     che nelle successive udienze  venivano  sentiti  i  testimoni,  i
 periti  in  ordine  alle  indagini sulle intercettazioni telefoniche,
 sulle ossevazioni di controllo e di pedinamenti;
     che all'udienza del 18 febbraio 1998 Jonizi Ravman,  sentito  con
 le  garanzie  dell'art. 210 c.p.p., si avvaleva della facolta' di non
 rispondere;
     che sulle richieste di produzione delle dichiarazioni, rese dallo
 stesso Jonuzi il 19 novembre 1996 al g.i.p. presso  il  tribunale  di
 Camerino,  avanzata  dal  p.m.,  i  difensori  non prestavano il loro
 consenso;
     che, pertanto, non si e' potuto dar lettura  delle  dichiarazioni
 in precedenza rese dallo Jonuzi;
     che    il   p.m.   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost.,  degli  artt.  513,
 comma 2, c.p.p.  e 6, comma 2 e 5, legge 7 agosto 1997, n. 267, nella
 parte  in  cui  prevedono che in un  processo come il presente per il
 quale era stato disposto il rinvio a giudizio  in  epoca  antecedente
 alla riforma dell'art. 513 c.p.p., con prima udienza fissata per il 1
 ottobre 1997, qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non
 rispondere  il  giudice  possa  disporre  l'acquisizione  dei verbali
 contenenti le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso  soltanto
 con l'accordo delle parti;
   Considerato   che   la  sollevata  questione  e'  rilevante  e  non
 manifestamente infondata;
     che l'acquisizione nel presente processo delle dichiarazioni rese
 dallo Jonuzi al  g.i.p.  del  tribunale  di  Camerino  e'  importante
 poiche'  lo  stesso  riferisce in ordine ai fatti di cui e' processo,
 nonche' sui collegamenti e sulle condotte degli odierni imputati;
     che, pero', il sistema normativo introdotto con la legge n.  267,
 a  parere di questo Collegio, raggiunge  l'effetto pratico di rendere
 impossibile la lettura dei verbali, previa acquisizione, in contrasto
 con i criteri di ragionevolezza  e  col  fine  proprio  del  processo
 penale  della  ricerca  della  verita',  quando  siano  rispettate le
 garanzie difensive;
     che l'atto in questione e' stato compiuto davanti all'a.g. e  nel
 rispetto delle garanzie difensive;
     che   non   emerge  alcun  ragionevole  fine  in  base  al  quale
 dichiarazioni di imputati di reati commessi,  rese  all'a.g.  con  le
 indicate  garanzie,  debbano  andare  perdute,  non potendosene tener
 conto nel presente processo;
     che, in definitiva, con  specifico  riferimento  alla  situazione
 creatasi  nel  presente  processo  il  combinato disposto degli artt.
 513, comma 2, ultima parte c.c.p. e 6, comma 2 e  5,  legge  n.  267,
 risulta suscettibile di ostacolare la funzione a cui mira il processo
 penale;
     che  la  risoluzione  dell'indicata  questione  e'  rilevante nel
 presente processo perche' da essa dipende se una parte del  materiale
 probatorio  in  possesso  del  p.m. puo' essere, o no, legittimamente
 acquisita al fascicolo dibattimentale con le  conseguenze  sul  piano
 probatorio  e  della  decisione  del  merito  della  causa  che  sono
 facilmente intuibili;
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita' costituzionale di cui sopra;
   Sospende il presente processo;
   Da' mandato alla Cancelleria per le notificazioni al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e  per  la  comunicazione ai Presidenti del
 Senato e della Camera dei deputati della presente ordinanza;
   Ordina la trasmissione alla Corte  costituzionale  degli  atti  del
 presente  processo e della presente ordinanza,  unitamente alla prova
 delle avvenute comunicazioni e notificazioni.
   Roma, Camera di consiglio, 1 aprile 1998.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
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