N. 392 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1998

                                N. 392
  Ordinanza  emessa  il  6  aprile  1998  dal  pretore  di  Genova nel
 procedimento penale a carico di Ravaglia Marco
 Circolazione  stradale  -  Inversione  del  senso  di  marcia   sulle
    carreggiate,  sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade, nella
    specie, effettuata sul piazzale antistante i  caselli  di  entrata
    dell'autostrada - Trattamento sanzionatorio - Applicabilita' della
    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
    di  guida  per un periodo non inferiore a sei mesi - Disparita' di
    trattamento rispetto  a  comportamenti  piu'  gravi,  che  possono
    causare  anche  danni  alle  persone, ai quali e' applicabile tale
    identico trattamento o un trattamento sanzionatorio meno severo  -
    Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza.
 (C.S.N.  30  aprile  1992, n. 285, artt. 176, commi 1, lett. a), 19 e
    22).
 (Cost., art. 3).
(GU n.23 del 10-6-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   In seguito a tempestiva opposizione a decreto penale  di  condanna,
 il  g.i.p. presso la pretura di Genova  emetteva decreto di citazione
 nei confronti di Ravaglia Marco contestando il reato di cui  all'art.
 176,  comma 1, lett. a) e comma 19 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
 per aver invertito la marcia di un veicolo in  area  autostradale  e,
 precisamente, alla progressiva Km. 10 + 500 della A 10 in Genova.
    All'udienza  del  9  marzo 1998 preliminarmente la difesa eccepiva
 l'illegittimita' costituzionale della  citata  norma  per  violazione
 dell'art. 3 Cost. sotto il duplice profilo dell'irragionevole analogo
 trattamento  di situazioni che differiscono notevolmente per gravita'
 e, viceversa, del diverso trattamento che il legislatore ha riservato
 a condotte del tutto analoghe. In particolare la  difesa  evidenziava
 come  la  condotta concretamente ascrivibile all'imputato, realizzata
 sul piazzale antistante i caselli  di  entrata  dell'autostrada,  non
 possa  essere paragonata a quella di colui che effettui inversione di
 marcia all'interno dell'autostrada  stessa,  utilizzando  i  by  pass
 esistenti  tra  le  due carreggiate, e che pertanto sia irragionevole
 riservare a tali comportamenti un analogo trattamento  sanzionatorio,
 lasciando  al giudice soltanto un modesto margine di discrezionalita'
 tra il minimo e il massimo della  pena  prevista,  che  comunque  non
 consente  di  graduare adeguatamente la sanzione alla diversa entita'
 delle condotte.
   Per  altro  verso  la  difesa  osservava  come  esistano   analoghi
 comportamenti  che,  in  quanto  compiuti  al  di  fuori  dell'ambito
 autostradale,  ma  tuttavia  anche  in  situazioni  di  ben  maggiore
 pericolosita', non sono soggetti alla sanzione penale bensi' soltanto
 a  modeste  sanzioni  amministrative,  magari  neppure associate alla
 sospensione della patente o, comunque, se sospensione e' prevista, lo
 e' per un periodo molto piu' breve.
   Il pretore disponeva un breve  rinvio  per  dar  modo  al  pubblico
 ministero  di  replicare adeguatamente all'eccezione sollevata e il 6
 aprile 1998, esaminate le argomentazioni delle parti, pronunciava  la
 presente ordinanza.
   La  questione  sollevata  dalla  difesa  di  Ravaglia  Marco appare
 rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni che si  vanno
 ad esporre.
   Quanto alla rilevanza si osserva:
   Il   Ravaglia   e'  stato  notato  dalla  Polizia  Stradale  mentre
 effettuava inversione di marcia nel piazzale  antistante  il  casello
 dell'entrata  autostradale  di  Genova-Voltri,  egli cioe', dopo aver
 percorso lo svincolo esterno in  direzione  del  casello,  giunto  in
 prossimita'  del  casello  stesso,  ben  oltre il cartello di "inizio
 autostrada", prima dello  spartitraffico  mobile  ivi  esistente,  ha
 invertito il senso di marcia, imboccando il viadotto che, da casello,
 porta  direttamente al nuovo porto di Voltri e che viene abitualmente
 percorso dai veicoli in uscita dall'autostrada.
   Tale  condotta  rientra  senz'altro  nell'ambito  di   applicazione
 dell'art.  176, comma 1, codice della strada in quanto, come la Corte
 di  cassazione  ha  avuto  modo  di ribadire piu' volte, di fronte al
 tentativo di qualche pretore di escludere questa particolare  ipotesi
 dai  rigori di detta norma, "l'intero tracciato di strada svolgentesi
 tra i due segnali indicati (di inizio e fine  autostrada),  destinato
 allo  scorrimento dei veicoli, e' carreggiata di autostrada, restando
 ai margini le rampe e gli svincoli" mentre "la circostanza che  prima
 o  dopo  il  casello  ci  possa  essere  un  piazzale, non esclude il
 riconoscimento di questo come carreggiata,  atteso  che  e'  percorso
 necessariamente  dai  veicoli  ed  e'  compreso  tra i due segnali di
 inizio e fine autostrada" (Cass. sez. IV  n.  3891  del  22  dicembre
 1995).
   La  condotta  ascritto  al  Ravaglia,  quindi,  non puo' che essere
 giudicata applicando l'art. 176 codice della strada che sanziona  con
 l'arresto  da  due  a  sei  mesi  e  con l'ammenda da L. 200.000 a L.
 1.000.000, oltre che con la sanzione amministrativa accessoria  della
 sospensione  della  patente  di  guida da sei a ventiquattro mesi, la
 condotta di chi, sulle carreggiate,  sulle  rampe  e  sugli  svincoli
 inverte  il  senso  di  marcia  e attraversa lo spartitraffico, anche
 all'altezza dei varchi, nonche' percorre la carreggiata  o  parte  di
 essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.
   La   questione,   quindi,  e'  senz'altro  rilevante  nel  presente
 processo.
   Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva:
   La  citata  norma  appare  in  palese contrasto con il principio di
 uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. sotto un  duplice  profilo,
 in  quanto  riserva  un trattamento uguale a situazioni differenti e,
 nello stesso tempo, attribuisce rilevanza penale, sanzionando in modo
 anche  piuttosto  pesante,  comportamenti  che  sono  sostanzialmente
 assimilabili  ad  altri  che,  nell'ambito  dello stesso codice dello
 strada, sono soggetti soltanto a sanzioni amministrative e neppure di
 rilevante entita'.
   Il principio di uguaglianza, cui consegue quello di  ragionevolezza
 di  una  sanzione  e  della  suo proporzione alla gravita' del fatto,
 impone infatti che a comportamenti analoghi sia irrogata la  medesima
 sanzione  e che nel caso di comportamenti significativamente diversi,
 siano applicate pene diverse.
   Sotto il primo profilo si osserva che, la  semplice  lettura  della
 norma  dell'art.  176,  comma  1,  lett.  a), comma 19 e 22, mette in
 evidenza  come  siano  accomunate  da  un  analogo  trattamento,  che
 contempla  la  sanzione  penale  con pena congiunta e la pesantissima
 sanzione amministrativa, condotte che  possono  assumere  eccezionale
 gravita',   in   quanto   atte  a  creare  gravissimo  pericolo  alla
 circolazione, il piu' delle volte  destinate  a  provocare  incidenti
 anche mortali, e condotte che, pur vietate, non possono in alcun modo
 connotarsi per analoghi caratteri di pericolosita'.
   E'   evidente   che  la  norma  e'  stata  introdotta  per  colpire
 soprattutto quei comportamenti, che  possono  definirsi  "criminali",
 posti  in essere da chi effettui inversione di marcia attraverso i by
 pass  esistenti  lungo  l'autostrada,   ove   i   veicoli   procedono
 legittimamente  a  velocita'  anche  molto  elevate,  ovvero  da  chi
 imbocchi  la   carreggiata   autostradale   contromano,   creando   i
 presupposti  per il verificarsi di incidenti quasi sempre mortali. La
 stessa norma, peraltro, cos'i' come e' formulata,  sanziona  in  modo
 sostanzialmente  analogo  anche  la condotta di chi, come nel caso in
 esame, effettui inversione lungo  lo  svincolo  ovvero  nel  piazzale
 antistante  il  casello,  in  un  tratto,  quindi,  che  pur compreso
 nell'ambito autostradale,  e'  soggetto  a  tutt'altre  modalita'  di
 circolazione.
    Si  osserva  infatti  che lungo gli svincoli vige il limite dei 40
 Km/h  e,   in   prossimita'   del   casello   i   veicoli   procedono
 necessariamente  a  velocita'  ancora piu' contenuta in quanto o sono
 appena  ripartiti  dopo  il  pagamento,  o  stanno  per  fermarsi  e,
 quand'anche transitino dall'uscita  telepass, sono soggetti al limite
 dei 30 Km/h.
   Il  piazzale, d'altronde, consente ampia visibilita' sia per chi vi
 transita  che  per  chi  effettui  la  manovra,  pure   vietata,   di
 inversione.
   Non  si vede perche', quindi, una condotta complessivamente innocua
 o che, al piu' puo' creare intralcio alla circolazione, ma non  certo
 un  pericolo grave analogo a quello di altri comportamenti sanzionati
 dalla  medesima  norma,  debba   subire   il   medesimo   trattamento
 sanzionatorio estremamente rigoroso.
   Il  problema  non  puo' d'altronde essere superato, neppure facendo
 riferimento alla discrezionalita' attribuita al giudice nel  graduare
 la  pena,  in  quanto  la  sanzione, pur prevista tra un minimo ed un
 massimo, e' comunque assai severa, prevedendo in ogni  caso  la  pena
 detentiva  congiunta  alla  pena  pecuniaria  e  la sospensione della
 patente per almeno sei mesi. La possibilita' di graduare l'arresto da
 due  a  sei  mesi e l'ammenda da L. 200.000 ad un milione, e' infatti
 ben poca cosa rispetto all'esigenza di adeguare la pena a fatti cosi'
 diversi tra loro e, questo, lede  il  principio  di  uguaglianza  che
 esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso.
   Il  secondo  profilo, relativo alla ingiustificata differenziazione
 del  trattamento  di  situazioni  sostanzialmente  analoghe,   appare
 altrettanto e forse anche piu' evidente.
   In  primo  luogo  si  osserva  che  poiche' il regime dell'art. 176
 codice della strada vige nel tratto di  carreggiata  compreso  tra  i
 cartelli  di  inizio  e fine autostrada, di regola posti dopo diversi
 metri dall'inizio dello  svincolo  esterno,  questo  implica  che  in
 quella  parte dello svincolo che precede il cartello stesso e che per
 un tratto piu'  o  meno  breve  presenta  caratteristiche  del  tutto
 analoghe  al  tratto  compreso  in  ambito  autostrodale, la medesima
 violazione gode di  un  trattamento  molto  piu'  benevolo,  pur  non
 presentando alcuna sostanziale differenza. Pare cioe' che sia solo il
 dato  formale  della  presenza  del  cartello,  cui  non  corrisponde
 un'immediato modifica delle modalita' di circolazione, che, lungo  il
 medesimo svincolo, determina l'applicarsi della diversa disciplina.
   Ingiustificatamente  benevolo e' anche il trattamento che lo stesso
 art. 176 alla lettera b) riserva  alla  retro-marcia  in  autostrada,
 consentita  solo  per  le  manovre necessarie nelle aree di servizio,
 altrimenti sanzionata  solo amministrativamente da L.  587.500  a  L.
 2.350.000.  Non  si  vede  come  una simile condotta, posta in essere
 sulla carreggiata autostradale, e quindi pericolosissima in quanto di
 fatto comporta il procedere in senso di  marcia contrario  al  flusso
 dei   veicoli,   possa   essere   trattata   in   modo   meno  severo
 dell'inversione posta in essere dall'imputato.
   Decisivo risulta comunque il confronto con  la  disciplina  che  il
 codice  detta  per  l'inversione di marcia,   applicabile su tutte le
 strade urbane ed extraurbane secondarie, ove si ricorda e' consentita
 una velocita' sino a   90 km/h. L'art.  154  consente,  in  generale,
 detta  manovra,  individuando  quegli obblighi che il conducente deve
 rispettare e vieta  l'inversione  soltanto  in  corrispondenza  delle
 intersezioni,  delle curve e dei dossi; la violazione di tale divieto
 e' sanzionata con la sanzione  amministrativa  da  L.  117.500  a  L.
 470.000  e  non  e'  prevista  la sospensione della patente ne' altra
 sanzione accessoria.
   In  sostanza,  cioe',  il  conducente  che  effettui   manovra   di
 inversione  lungo  uno  svincolo  autostradale  ovvero  nel  piazzale
 antistante il casello, e quindi in una strada ove vige un  bassissimo
 limite  di  velocita',  conformata in modo non molto dissimile da una
 qualsiasi strada ad unica carreggiata,  con  almeno  una  corsia  per
 senso  di  marcia,  e' sanzionato penalmente e, in modo assai severo,
 indipendentemente  tra  l'altro  da  qualsiasi  considerazione  sulle
 condizioni  di  maggiore  o  minore  visibilita' in cui la manovra e'
 stata posta in essere, mentre la  medesima  manovra,  in  una  strada
 extraurbana  secondaria,  ove  vige  il  limite  dei  90  km/h, e' in
 generale consentita ed  e'  sanzionata  solo  con  una  modesta  pena
 pecuniaria,  qualora  venga  realizzata in presenza di curve, dossi o
 intersezioni,  cioe'  in  situazioni  che  compromettono   gravemente
 l'avvistabilita' del veicolo.
   L'irragionevolezza  di  un simile sistema salta immediatamente agli
 occhi in quanto e'  nell'esperienza  di  tutti  la  pericolosita'  di
 un'inversione  di marcia effettuata, ad esempio, dietro una curva, in
 una strada extraurbana, rispetto alla condotta di chi, giunto davanti
 al  casello  autostradale,  ovvero  in  un  tratto  rettilineo  dello
 svincolo, compia analoga manovra.
   L'esame  delle norme di comportamento disciplinate dal codice della
 strada, fornisce peraltro altri esempi  di  condotte  che,  poste  in
 essere  al di fuori dell'ambito autostradale pur oggettivamente molto
 piu' gravi di quella descritta in imputazione, sono pero'  sanzionate
 solo amministrativamente e in misura tutto sommato piuttosto blanda.
   E'  il  caso  del sorpasso, anch'esso vietato solo in condizioni di
 scarsa visibilita',  ovvero  in  corrispondenza  di  intersezioni,  e
 punito  con  la  sanzione  amministrativa da L. 117.500 a L. 470.000;
 analoga sanzione e' prevista per chi circola  contromano  mentre,  se
 tale  condotta  e'  posta  in  essere in corrispondenza di curve o in
 altri casi di ridotta visibilita' ovvero in  strade  con  carreggiate
 separate,  la  sanzione  va da L. 235.000 a L. 940.000 ed e' prevista
 altresi' la sospensione della patente da uno a  tre  mesi.  Ben  poca
 cosa,  quindi,  nonostante  l'estrema pericolosita' che tali condotte
 possono assumere in determinate situazioni, rispetto ad un'inversione
 effettuata in condizioni di piena visibilita' e avvistabilita'  e  su
 di  un  tratto  di  carreggiata  ove  non  e' possibile che i veicoli
 transitino a  velocita' superiore a poche decine di km/h.
    Sembra quindi possibile sostenere che l'art. 176, comma  1,  lett.
 a),  19  e  22  del  d.lgs.  30  aprile  1992  e'  costituzionalmente
 illeggittimo per violazione dell'art. 3  Cost.  nella  parte  in  cui
 assoggetta   al   medesimo   trattamento     sanzionatorio  penale  e
 amministrativo le condotte in esso descritte, commesse  in  qualsiasi
 tratto   di   autostrada  e,  quindi,  anche  sugli  svincoli  e,  in
 particolare nei piazzali antistanti i caselli di ingresso.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e seguenti legge 87/1953 e 134 Cost.;
   Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  176,  comma 1, lett. a),
 commi 19 e 22  del  d.lgs.  30  aprile  1992,  n.  285,  proposta  in
 relazione all'art. 3 Cost., nei termini di cui in motivazione;
   Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri e comunicata al  Presidente del Senato della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
     Genova, addi' 6 aprile 1998
                         Il pretore: Carpanini
 98C0615