N. 432 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1998
N. 432 Ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da s.r.l. Gen.Im. contro la regione Puglia Industria e commercio - Regione Puglia - Nulla osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita - Sospensione fino all'emanazione di norme integrative e modificative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e non oltre il 30 settembre 1998 - Conseguente impossibilita' per il giudice amministrativo di sospensione del silenzio rifiuto sull'istanza di rilascio di detto nulla osta - Violazione dei principi di uguaglianza, di liberta' di iniziativa economica privata, d'imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccedenza dai limiti della competenza regionale. (Legge regione Puglia 24 dicembre 1997, n. 24). Cost., artt. 3, 41, 97 e 117).(GU n.25 del 24-6-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2283 del 1997, proposto dalla s.r.l. Gen.Im. con sede in Castellammare di Stabia, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Notarnicola presso il quale e' elettivamente domiciliato in Bari, alla piazza Garibaldi n. 23; Contro la regione Puglia, in persona del presidente pro-tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dalla regione sull'atto di diffida e costituzione in mora notificato il 27 giugno 1997, inteso alla definizione del procedimento di rilascio di nulla osta ai sensi della legge 11 maggio 1971, n. 426 e della l.r. Puglia 2 maggio 1995, n. 32, per l'apertura di una grande struttura di vendita in Bari, alla localita' Santa Caterina; Nonche' per la declaratoria dell'obbligo della regione Puglia di rilasciare il nulla osta; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la propria ordinanza 28 agosto 1997, n. 825, con cui e' stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 3 marzo 1998, n. 417, con cui e' stato respinto l'appello avverso la predetta decisione; Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 26 marzo 1998 il cons. Doris Durante; Udito l'avv. Gennaro Notarnicola per la societa' ricorrente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o Con atto notificato il 31 luglio 1997, depositato il 5 agosto 1997, la s.r.l. Gen.Im. impugna il silenzio inadempimento formatosi sull'atto di diffida noticato il 26-27 giugno 1997, inteso alla definizione del procedimento di rilascio del nulla osta regionale all'apertura di un centro commerciale su un'area di sua proprieta' in Bari, alla localita' Santa Caterina, per una superficie di vendita complessiva di mq 15.000 (di cui, mq 2.100 di tabella mercelogica IX, contingentata; mq 581 somministrazione alimenti e bevande; mq. 12.619 di tabelle merceologiche X, XII e XIV, non di largo e generale cosumo), domanda presentata al comune di Bari il 26 febbraio 1997 e trasmessa dal comune alla Regione il 22 aprile 1997. Deduce violazione degli artt. 27 e 28 della legge n. 426/1971 e del d.m. n. 375/1988 e dell'art. 5 della l.r. Puglia n. 32/1995, nonche' della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del principio di trasparenza dell'attivita' amministrativa, sussistendo l'obbligo della Giunta regionale di adottare la decisione sul nulla osta entro 60 giorni dalla ricezione dal comune della domanda dell'interessato. Il silenzio serbato dall'ente decidente, malgrado l'atto di diffida e costituzione in mora, costituisce inadempimento che deve essere annullato con conseguente statuizione dell'obbligo di concludere il procedimento con il rilascio del nulla osta alla stregua di principi giurisprudenziali, essendo stata acclarata la compatibilita' urbanistica e la adeguatezza delle superfici a parcheggio e trattandosi, inoltre, essenzialmente di tabelle non contingentate. La regione Puglia non si e' costituita in giudizio. Con ordinanza 28 agosto 1997, il tribunale ha respinto la istanza cautelare, statuizione confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 3 marzo 1998, n. 417. Con memoria depositata il 13 marzo 1998, il difensore della ricorrente ha illustrato le proprie richieste puntualizzando che non sussiste alcun impedimento al rilascio del nulla osta, trattandosi essenzialmente di tabelle non contingentate per le quali l'art. 10, comma 4, l.reg. Puglia n. 32/1995 non stabilisce alcuna quota, ed essendo attestata la conformita' urbanistica e le adeguatezze delle aree a parcheggio. Deduce, altresi', che la l.reg. Puglia 24 dicembre 1997, n. 24, emanata nelle more del giudizio, il cui art. 1 dispone la sospensione del rilascio del nulla osta fino alla emanazione di norme integrative e comunque non oltre il 30 settembre 1998, non e' applicabile alla fattispecie essendo maturato il termine di 60 giorni entro il quale adottare il provvedimento, prima della entrata in vigore della l.reg. n. 24/1997; una diversa interpretazione della legge regionale sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., determinando un'ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti che hanno ottenuto il nulla osta e quelli che non lo hanno ottenuto per inerzia dell'amministrazione. In via gradata eccepisce censura di incostituzionalita' per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost., perche' la legge puo' conformare l'iniziativa economica privata ma non impedirla o sospenderla; perche' tale potere esorbita dai limiti posti alla potesta' normativa delle regioni; perche' consente l'arbitrario non esercizio dei pubblici poteri ed un'ingiustificata disparita' di trattamento tra imprenditori che intendano impiantare grandi strutture di vendita in Puglia, e quelli che intendano operare in altre regioni, e perche' riserva identico trattamento a fattispecie ontologicamente diverse non avendo operato alcuna distinzione tra tabelle merceologiche suscettibili, alcune di essere assoggettate a contingente in quanto inerenti beni di largo e generale consumo, profili cui restano estranee le tabelle relative a generi che tali non possono essere definiti. D i r i t t o 1. - La controversia concerne il rilascio del nulla osta regionale all'apetura di grandi strutture di vendita. La s.r.l. Gen.Im. ha presentato domanda di rilascio del nulla osta regionale all'apertura di un centro commerciale su un'area di sua proprieta' in Bari, alla localita' Santa Caterina, per una superficie di vendita complessiva di mq 15.000 (di cui, mq 2.100 di tabella mercelogica IX, contingentata; mq 581 somministrazione alimenti e bevande; mq. 12.619 di tabelle merceologiche X, XII e XIV, non di largo e generale consumo); sulla domanda presentata il 26 febbraio 1997 al comune di Bari e trasmessa dal comune alla regione il 22 aprile 1997, la Giunta regionale, nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione non ha adottato alcun provvedimento, contravvenendo al disposto dell'art. 5 della l.r. Puglia 2 maggio 1995, n. 32 che fissa in 60 gioni il termine per l'adozione del provvedimento, sicche' la societa', dopo aver costituito in mora la regione, ha proposto ricorso per sentire dichiarare la illegittimita' del silenzio inadempimento e la declaratoria dell'obbligo della regione di rilasciare il nulla osta. Entrata in vigore nelle more del giudizio la l.reg. 24 dicembre 1997, n. 24 che ha disposto la sospensione temporanea del rilascio del nulla osta regionale fino alla integrazione della l.r. n. 32/1995 e comunque non oltre il 30 settembre 1998, la difesa della ricorrente ha insistito sull'accoglimento del ricorso ritenendo che la legge non si applica alle domande presentate precedentemente la sua entrata in vigore e, in via subordinata, ha eccepito la illegittimita' costituzionale della l.r. n. 24/1997 per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione. 2. - La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante. Il Collegio, conformemente a giurisprudenza di questo stesso tribunale (ordinanza 28 gennaio 1998, n. 207; 29 gennaio 1998, n. 206) ritiene che la l.r. Puglia 24 dicembre 1997, n. 24 il cui articolo unico dispone "il rilascio del nulla osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita previsto dagli artt. 26 e 27 della legge 11 maggio 1971, n. 426, nonche' dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della l.reg. 2 maggio 1995, n. 32, e' sospeso fino alla emanazione di norme integrative e modificative della l.reg. 2 maggio 1995, n. 32 e comunque non oltre il 30 settembre 1998" deve essere interpretato nel senso che tutti i procedimenti in corso di esame relativi al rilascio di nulla osta regionali sono sospesi e comunque insuscettibili di essere conclusi con una pronuncia espressa. Ed infatti, a) qualora si intendesse che sono sospesi i provvedimenti positivi di rilascio di nulla osta, fermo restando il potere della regione di definire in senso negativo o soprassessorio i procedimenti in corso, verrebbero ad essere irragionevolmente pregiudicati proprio i privati imprenditori che hanno titolo all'apertura degli esercizi commerciali con palese violazione dell'art. 41 Cost.; b) la definizione in senso soprassessorio del procedimento e' intrinsecamente contraddittoria, giacche' il contenuto provvedimentale sarebbe meramente riproduttivo del testo normativo e non soddisferebbe le pretese dei privati. Peraltro, poiche' la sospensione normativa pone quale termine la emanazione di norme interpretative e modificative della l.reg. n. 32/1995 e comunque al piu' tardi il 30 settembre 1998, e' conforme a logica ritenere che dalla eventuale modifica legislativa potrebbero avvantaggiarsi anche i privati che allo stato dovrebbero veder rigettata la domanda di nulla osta, cosi' incorrendo nella violazione dell'art. 3 Cost.; c) una diversa interpretazione secondo la quale la sospensione sia applicabile alle nuove domande, presentate dopo l'entrata in vigore della legge e non a quelle presentate prima di tale data, e' in contrasto con la lettera della legge che fa riferimento al momento conclusivo del procedimento (il rilascio del nulla osta) che e' regolato secondo il principio del tempus regit actum dalla legge sopravvenuta. Unica possibile interpretazione e', pertanto, quella secondo la quale devono intendersi sospesi tutti i procedimenti di rilascio di nulla osta, fino alla definizione di una nuova disciplina pianificatoria e comunque non oltre il 30 settembre 1998. Da cio' la rilevanza della censura di incostituzionalita' dell'articolo unico della l.r. Puglia 24 dicembre 1997, n. 24 per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, in quanto la societa' ricorrente, pur avendo presentato la domanda di rilascio di nulla osta prima della entrata in vigore della l.r. Puglia n. 24/1997, non puo' ottenere il nulla osta a causa della sospensione disposta con la citata legge del rilascio di nulla osta per l'esercizio delle grandi strutture di vendita. 3. - La questione di incostituzionalita' non e' manifestamente infondata, A) Violazione dell'art. 41 della Costituzione anche con riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. L'art. 41 della Costituzione sancisce la liberta' di iniziativa economica privata. Limiti ad essa, interni ed esterni, sono determinati dalla stessa norma costituzionale che prevede che lo svolgimento dell'iniziativa intrapresa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana (limiti interni ex art. 41, secondo comma Cost.); fissa una riserva di legge per l'individuazione dei programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (limiti esterni ex art. 41, terzo comma). L'attivita' del commercio e' indubbiamente compresa tra le attivita' economiche per cui per essa valgono i limiti di cui all'art. 41. L'organizzazione dei poteri pianificatori e di controllo su tale attivita' trova puntuale disciplina: 1) nel testo costituzionale dell'art. 117 che attribuisce alle regioni potesta' legislativa in materia di "fiere e mercati" estensivamente intesi; 2) nella legge 11 giugno 1971, n. 426 come modificata dalla legge 5 luglio 1975, n. 320; 3) in norme regionali emanate a seguito di delega statale ex art. 51 d.P.R. n. 616/1977, attributiva di potesta' amministrative nel settore del commercio e, dunque, di potesta' legislative in tutte le materie delegate dallo Stato (art. 7 d.P.R. n. 616/1977). Per quanto ne occupa in questa sede, di rilevante interesse risultano i principi espressi dalla legge n. 426/1971 che stabilisce i limiti esterni all'iniziativa economica nel settore del commercio. L'art. 11 attribuisce ai comuni la potesta' di formare il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita commissione tecnica (tale potere pianicatorio tende ad assicurare la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio ed il migliore equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e presumibile capacita' di domanda, tenuto conto di diverse opzioni pure a disposizione dei consumatori (es. commercio ambulante). L'art. 13, secondo comma impone ai comuni di prevedere nei piani regolatori appositi spazi riservati ai centri commerciali ed ai grandi magazzini di vendita con superficie superiore a 1.500 mq.; l'art. 24 subordina l'apertura di esercizi ad autorizzazione amministrativa; l'art. 27 subordina l'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti vendita che, per dimensione e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, al nulla osta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 17, quando la superficie di vendita sia superiore a 1500 mq. Il successivo art. 28 stabilisce che la decisione sul nulla osta deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta e, in caso di domande concorrenti, deve valutare quale richiedente offra la migliore soluzione dal punto di vista urbanistico. La disciplina attribuisce, dunque, competenza ripartita tra comune e regione in ordine all'apertura di grandi strutture di vendita: la regione valuta la compatibilita' del nuovo esercizio in relazione all'esigenza di un adeguato bacino di utenza, il comune l'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e la conformita' urbanistico-edilizia del nuovo esercizio. Questi i limiti all'iniziativa economica previsti dalla legge quadro. Con legge ordinaria, ai sensi dell'art. 41 terzo comma, possono essere previsti limiti a contenuto pianificatorio o imposizione di controlli per garantire indirizzo e coordinamento a fini sociali. Non e', invece consentita la inibizione dell'attivita' economica non motivata da contrasto con precedenti leggi di programmazione e di controllo. La legge regione Puglia n. 24/1997, prevedendo la sospensione a tempo determinato del rilascio di nulla osta (il che nelle more equivale ad inibizione) si pone in contrasto con l'art. 41 Cost. Sotto diverso profilo, anche l'implicita valutazione di inadeguatezza dei piani esistenti non puo' far conseguire l'inibizione di nuove attivita' economiche neppure temporanee perche' la mancanza di piani comporterebbe non l'inibizione ma la liberalizzazione, ovvero la sua programmazione nei soli limiti imposti dall'art. 41, nel qua-dro delle tendenze evolutive alla liberalizzazione delle autorizzazioni di commercio sotto la spinta delle direttive della C.E. ed in seguito alla prescrizione dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato, con ravvisabile violazione anche dell'art. 3 Cost. La leggina regionale mostra i sintomi rilevatori di un intervento legislativo che per un verso, apparentemente, tutela i piccoli commercianti, e per l'altro, determina una rendita di posizione, sostanzialmente monopolistica, in favore dei pochi soggetti economici che nella Puglia hanno ottenuto il nulla osta ed aperto le relative strutture. B) Violazione artt. 3, 97 e 117 Cost. La legge in esame risulta contrastare con il precetto costituzionale di cui all'art. 117 Cost. per esorbitanza dai limiti fissati dalla indicata norma e previsti da leggi quadro dello Stato. L'attribuzione e la delega di poteri legislativi ed amministrativi nella materia del commercio impone alla regione l'esercizio di tali poteri e non la sospensione ad tempus degli stessi; il principio di effettivita' dell'esercizio del potere che ne impone la continuita'; la sospensione nega l'effettivita' dell'attribuzione e della delega. Piu' puntualmente si contesta che la regione abbia il potere legislativo per sospendere il rilascio del nulla osta di cui agli artt. 26 e 27 della legge n. 426/1971. Tali norme si limitano ad attribuire una potesta' amministrativa in ordine agli interessi sovracomunali da valutare prima del rilascio della autorizzazione da parte del sindaco. Il potere deve essere esercitato nei limiti previsti dall'art. 7 del d.P.R. n. 616/1977 e comunque non in contrasto con altri principi di rilievo costituzionale. La censurata leggina regionale esorbita, dunque, dalle competenze legislative attribuite alle regioni in subiecta materia, rivelandosi, prima facie, il palese contrasto tra la legiferata sospensione e la previsione dell'art. 28 della legge n. 426/1971 che, invece, impone il termine di 60 giorni a carico della Giunta regionale per provvedere sulla richiesta di nulla osta. Sotto altro proffilo la norma impugnata si appalesa in contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione che impone il buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione; il precetto e' comunemente inteso nel senso di imporre la continuita' e l'effettivita' dell'esercizio dei pubblici poteri: la sospensione della legge in esame e' in contrasto con il precetto suddetto perche' consente l'arbitrario non esercizio dei pubblici poteri che pure sono stati attribuiti; tale effetto puo', senz'altro qualificarsi cattiva amministrazione. Infine la legge in esame crea una limitazione alla liberta' della iniziativa economica a differenza di altre regioni ove tale sospensione non si verifica. L'unicita' dello Stato e la necessita' che le liberta' fondamentali siano garantite uniformemente sull'intero territorio nazionale comportano che la legge regionale viene a violare l'art. 3 della Costituzione creando una non giustificata disparita' di trattamento a danno di iniziative economiche da intraprendersi in Puglia. C) Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto altro profilo. La sospensione generalizzata del rilascio di nulla osta impedisce attivita' di commercio aventi ad oggetto generi non di largo e generale consumo che si sottraggono a forme di controllo e di contingentamento alle quali sono suscettibili di essere assoggettate tabelle merceologiche inerenti beni di largo e generale consumo, sicche' la norma si pone in violazione del citato art. 3, che si configura ove il legislatore riservi identico trattamento a fattispecie ontologicamente diverse. Da ultimo deve chiarirsi che la previsione di un termine alla soprassessoria legislativa non osta alla ritenuta non manifesta infondatezza della questione, poiche' nelle more sussiste la lesione di tutti i principi costituzionali richiamati e la previsione di un termine suggerisce la possibilita' di proroga o di reiterazione nelle stesse forme con persistente e ripetuta lesione dei medesimi principi. Permane anche dopo la decorrenza del termine l'interesse all'affermazione dell'incostituzionalita' della norma per definire, in via generale, i limiti della potesta' legislativa della regione in subiecta materia quanto a possibili reiterazioni di normative regionali di analogo contenuto.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge regione Puglia 24 dicembre 1997, n. 24 per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Ordina che a cura della segreteria la presente sentenza sia notificata alle parti in causa nonche' al presidente della Giunta regionale della Puglia ed alla sua comunicazione al presidente del consiglio regionale della Puglia. Cosi' deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 marzo 1998. Il presidente: Corasaniti Il consigliere est.: Durante 98C0676