N. 441 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1998
N. 441 Ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Zamengo Cristiano Gratuito patrocinio - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Esclusione nei casi di procedimenti penali concernenti contravvenzioni - Ingiustificata disparita' di trattamento - Lesione del diritto di difesa. (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8). (Cost., art. 3 e 24).(GU n.25 del 24-6-1998 )
IL PRETORE O s s e r v a Con istanza depositata in data 24 aprile 1997 Zamegna Cristiano imputato del reato contravvenzionale di cui all'art. 218, comma 5, del c.d.s., formulava istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositando in allegato la documentazione richiesta per legge; Con provvedimento del 9 maggio 1997 il g.i.p. rigettava l'istanza ritenendola inammissibile in quanto relativa a procedimento per reato contravvenzionale escluso dall'ambito applicativo dell'art. 1, legge n. 217/1990; Con atto depositato in data 19 settembre 1997 presso la cancelleria delle indagini preliminari il difensore del predetto imputato, avv. Alberto Longo sollevava eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 8 della legge n. 217/1990 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale: la norma determinerebbe un'ingiustificata ed illogica disparita' di trattamento tra coloro a cui viene ascritto un delitto (reato di regola piu' grave) e coloro a cui viene ascritto una contravvenzione (fatto di regola meno grave) e cio' soprattutto allorche' la legge preveda una sanzione penale detentiva e non la semplice ammenda, ed ancora comprometterebbe il diritto di difesa costituzionalmente garantito; Il g.i.p., vista la fase in cui si trovava il procedimento, demandava al giudice del dibattimento l'esame della questione sollevata; A seguito di assegnazione da parte del pretore dirigente del procedimento al sottoscritto giudice per impedimento dell'originario magistrato titolare del procedimento, il difensore rinnovava l'eccezione sollevata; La prospettata questione appare rilevante atteso che il permanere del rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio costringerebbe l'imputato benche' non abbiente ad affrontare in proprio gli oneri di difesa di questa fase del giudizio e degli ulteriori gradi; Si ritiene inoltre che l'art. 1, comma 8, legge n. 217/1990 si ponga in contrasto con il dettato costituzionale di cui agli artt. 3 e 24; In contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determina un'ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti imputati di delitti e soggetti imputati di contravvenzioni, parimenti nelle condizioni soggettive di ammissibilita' al beneficio, disparita' che si accentua allorche' la legge penale preveda anche per il reato contravvenzionale la pena detentiva magari di significativa durata; In contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto pregiudica di fatto il diritto di difesa dei non abbienti a cui sono ascritti reati contravvenzionali diritto che viceversa la menzionata norma definisce inviolabile per tutti i cittadini.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni non riuniti a procedimenti per delitti o connessi a procedimenti per delitti ancorche' non riuniti; Dispone pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il procedimento in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti interessate, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente delle due Camere; Cosi' deciso in Milano il 26 marzo 1998. Il pretore: Tanara 98C0686