N. 441 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1998

                                N. 441
  Ordinanza  emessa  il  26  marzo  1998  dal  pretore  di  Milano nel
 procedimento penale a carico di Zamengo Cristiano
 Gratuito patrocinio - Ammissione al beneficio del patrocinio a  spese
    dello   Stato   -  Esclusione  nei  casi  di  procedimenti  penali
    concernenti  contravvenzioni  -   Ingiustificata   disparita'   di
    trattamento - Lesione del diritto di difesa.
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8).
 (Cost., art. 3 e 24).
(GU n.25 del 24-6-1998 )
                              IL PRETORE
                             O s s e r v a
   Con  istanza  depositata  in  data 24 aprile 1997 Zamegna Cristiano
 imputato del reato contravvenzionale di cui all'art.  218,  comma  5,
 del  c.d.s.,  formulava  istanza di ammissione al gratuito patrocinio
 depositando in allegato la documentazione richiesta per legge;
   Con provvedimento del 9 maggio 1997 il g.i.p.  rigettava  l'istanza
 ritenendola inammissibile in quanto relativa a procedimento per reato
 contravvenzionale  escluso dall'ambito applicativo dell'art. 1, legge
 n. 217/1990;
   Con atto depositato in data 19 settembre 1997 presso la cancelleria
 delle indagini preliminari il difensore del predetto  imputato,  avv.
 Alberto  Longo  sollevava  eccezione di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 1, n. 8 della legge n. 217/1990 per contrasto con gli artt.
 3  e  24  della  Carta  costituzionale:   la   norma   determinerebbe
 un'ingiustificata  ed illogica disparita' di trattamento tra coloro a
 cui viene ascritto un delitto (reato di regola piu' grave) e coloro a
 cui viene ascritto una contravvenzione (fatto di regola meno grave) e
 cio' soprattutto allorche'  la  legge  preveda  una  sanzione  penale
 detentiva  e  non  la semplice ammenda, ed ancora comprometterebbe il
 diritto di difesa costituzionalmente garantito;
   Il g.i.p., vista  la  fase  in  cui  si  trovava  il  procedimento,
 demandava   al  giudice  del  dibattimento  l'esame  della  questione
 sollevata;
   A seguito di  assegnazione  da  parte  del  pretore  dirigente  del
 procedimento  al sottoscritto giudice per impedimento dell'originario
 magistrato  titolare  del  procedimento,   il   difensore   rinnovava
 l'eccezione sollevata;
   La  prospettata  questione appare rilevante atteso che il permanere
 del  rigetto  dell'istanza  di  ammissione  al  gratuito   patrocinio
 costringerebbe  l'imputato  benche'  non  abbiente  ad  affrontare in
 proprio gli oneri di difesa di  questa  fase  del  giudizio  e  degli
 ulteriori gradi;
   Si  ritiene  inoltre  che  l'art.  1, comma 8, legge n. 217/1990 si
 ponga in contrasto con il dettato costituzionale di cui agli artt.  3
 e 24;
   In  contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione in quanto determina
 un'ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti imputati  di
 delitti  e  soggetti  imputati  di  contravvenzioni,  parimenti nelle
 condizioni soggettive di ammissibilita' al beneficio, disparita'  che
 si  accentua  allorche'  la  legge  penale preveda anche per il reato
 contravvenzionale la pena detentiva magari di significativa durata;
   In contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto  pregiudica
 di  fatto  il  diritto di difesa dei non abbienti a cui sono ascritti
 reati contravvenzionali diritto che  viceversa  la  menzionata  norma
 definisce inviolabile per tutti i cittadini.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata con riferimento
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n.
 217,  nella parte in cui esclude il patrocinio a  spese  dello  Stato
 per    i   non   abbienti   nei   procedimenti   penali   concernenti
 contravvenzioni non riuniti a procedimenti per delitti o  connessi  a
 procedimenti per delitti ancorche' non riuniti;
   Dispone  pertanto  l'immediata  trasmissione  degli atti alla Corte
 costituzionale sospendendo il procedimento in corso;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata   alle   parti  interessate,  nonche'  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e  sia  comunicata  al  Presidente  delle  due
 Camere;
   Cosi' deciso in Milano il 26 marzo 1998.
                           Il pretore: Tanara
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