N. 447 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 1998
N. 447 Ordinanza emessa il 24 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da Maucci Roberto contro l'ufficio imposte dirette di Biella Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi fondiari - Dichiarazione di tali redditi e determinazione dell'imposta, indipendentemente dalla loro percezione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto agli altri redditi, soggetti a tassazione solo se effettivamente percepiti - Riconoscimento a favore del solo Ufficio delle imposte della possibilita' di avvalersi di presunzioni - Contrasto con l'art. 1 del t.u. delle imposte sui redditi, che stabilisce, quale presupposto impositivo, il possesso di redditi in denaro o in natura - Violazione del principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, comma 1). (Cost., artt. 3, e 53).(GU n.25 del 24-6-1998 )
LA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA Letti gli atti, ha promunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Maucci Roberto con ricorso depositato in data 17 aprile 1992 presso questa segreteria avverso accertamento dell'Ufficio imposte dirette di Biella. Premesso che l'Ufficio imposte dirette di Biella notificava, in data 18 dicembre 1996, al Maucci un'avviso di accertamento con il quale rettificava la Dichiarazione Redditi relativo all'anno 1990, ai sensi dell'art. 23 del T.U.I.R., approvata con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in quanto per un fabbricato sito in Biella era stata indicata nel mod. 740 la rendita catastale nonostante risultasse essere stato concesso in locazione per il canone annuo di L. 18.000.000; che avverso il suddetto accertamento proponeva ricorso il Maucci sostenendo che il canone pattuito non gli era stato corrisposto per i periodi 1989 e 1990 e che solo nel 1991 gli era stato versato un acconto di L. 8.300.000 imputato per L. 6.000.000 all'anno 1989 e per L. 2.300.000 all'anno 1990; che in data 11 luglio 1991 aveva presentato una intimazione di sfratto per morosita' e, in data 31 dicembre 1991 l'affittuario aveva lasciato liberi i locali senza corrispondere ulteriori importi; che pertanto la pretesa dell'Ufficio, (a fronte della documentazione allegata al ricorso dalla quale emergeva una forte presunzione della mancata percezione del canone) secondo cui questo doveva essere dichiarato ugualmente nell'importo previsto dal contratto di locazione, era da ritenersi illegittimo a norma dell'art. 53 della Costituzione. Osserva in diritto L'art. 53 della Costituzione dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva e, in conformita' a tale disposizione l'art. 1 del T.U.I.R. stabilisce che presupposto dell'imposta sul reddito e' il possesso di redditi in denaro o in natura. La norma di cui all'art. 23 del T.U.I.R. si pone pertanto in evidente contrasto con le norme sopracitate e provoca altresi' una irragionevole "disparita'" di trattamento tra i redditi fondiari e gli altri redditi soggetti a tassazione solo in quanto effettivamente percepiti. Nella fattispecie in esame si ravvisa anche una ulteriore disparita' fra la possibilita' per l'Ufficio di avvalersi di presunzioni mentre tale possibilita' e' negata al contribuente;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1 del T.U.I.R. approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in relazione all'art. 53 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Biella, addi' 24 marzo 1998 Il presidente della commissione: Grizi 98C0692